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L'adempimento nell'ambito del diritto privato è l'esecuzione accurata di una prestazione per soddisfare gli interessi del creditore. Deve essere esatto, rispettando modalità e tempi. Coinvolge la diligenza del debitore e comporta la liberazione dall'obbligo. Può essere effettuato anche da terzi, con implicazioni specifiche. La surrogazione volontaria e la legittimità del ricevente sono aspetti rilevanti. La correttezza e la diligenza sono criteri fondamentali per l'adempimento.
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Istituzioni di diritto privato Vicende dell’obbligazione. II. L’adempimento Prof. Carlo Mignone – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università del Salento
NOZIONE. L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, finalisticamente “orientata” alla piena soddisfazione di tutti gli interessi sottesi al rapporto obbligatorio. ESATTEZZA DELL’ADEMPIMENTO INTERESSE CREDITORIO (risultato utile) L’adempimento deve rispettare modalità, tempi e luoghi, necessari a garantire al creditore il «risultato utile» che realizza il suo interesse. EFFETTO ESTINTIVO: l’adempimento produce, contestualmente, la realizzazione del credito e la liberazione dall’obbligo di prestazione. Attuazione del rapporto
Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Art. 1176 (Diligenza nell’adempimento) Nell'adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. ESATTEZZA DELL’ADEMPIMENTO INTERESSE CREDITORIO (risultato utile) Dovere di buona fede (art. 1175) DISCREZIONALITÀ DEL DEBITORE Diligenza nell’adempimento (art. 1176) Determinazione del contenuto
ALL’ADEMPIMENTO SONO TENUTI IL DEBITORE E I SUOI EREDIA TITOLO UNIVERSALE ATTO DOVUTO NON NEGOZIALE Animus solvendi Causa solvendi Intenzione di adempiere un debito proprio Non rileva. Oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e il contenuto preesistente (e giuridico In mancanza: INDEBITO di obbligo un valido) Irrilevanza dello stato di incapacità del debitore (art. 1191). Natura dell’adempimento
ALL’ADEMPIMENTO SONO TENUTI IL DEBITORE E I SUOI EREDIA TITOLO UNIVERSALE ATTO DOVUTO NON NEGOZIALE ESEMPIO Il debitore che paga un proprio debito, esistente e valido, senza l’intenzione di farlo (effettua il bonifico per errore) non ha azione di ripetizione (perché c’è la causa solvendi: oggettiva congruenza tra quanto pagato e quanto dovuto). Il debitore che paga al suo creditore mentre versa in stato di ubriachezza non può chiedere indietro quanto pagato (perché non c’è pregiudizio per l’incapace). Natura dell’adempimento
Art. 1180 (Adempimento del terzo) L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. Il creditore può rifiutare l’adempimento offerto dal terzo in due casi: a. Prestazioni intuitu personae. Creditore Debitore b. Opposizione del debitore (che legittima il creditore, ma non lo vincola a rifiutare). Rifiuto ingiustificato MORA CREDENDI (preclude al creditore la possibilità di chiedere l’adempimento al proprio debitore). Terzo Adempimento del terzo
Art. 1180 (Adempimento del terzo) L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. NATURA DELL’INTERVENTO DELTERZO L’adempimento del terzo è atto libero, non dovuto, qualificato dall’animus solvendi: se manca l’intenzione di adempiere un debito altrui si applica la ripetizione dell’indebito. Creditore Debitore Se attua un preventivo accordo con il creditore (espromissione) o con il debitore (delegazione o accollo) costituisce atto dovuto, estraneo alla fattispecie regolata nell’art. 1180. Terzo Adempimento del terzo
Art. 1180 (Adempimento del terzo) L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. SURROGAZIONE VOLONTARIA Dopo aver adempiuto, il terzo può agire nei confronti del debitore soltanto se il creditore, con atto espresso e contestuale all’adempimento, lo surroghi nei suoi diritti verso il debitore (art. 1201). Creditore Debitore In mancanza di surrogazione, il terzo potrà esperire soltanto l’azione arricchimento (art. 2041). di ingiustificato Terzo Adempimento del terzo
LEGITTIMATI A RICEVERE LA PRESTAZIONE SONO IL CREDITORE O UN SOGGETTO DA LUI AUTORIZZATO A RICEVERE L’adempimento a favore del non legittimato non libera il debitore, a meno che il creditore non l’abbia ratificato oppure l’oggetto della prestazione si sia in altro modo riversato nel suo patrimonio (art. 1188, comma 2). E’ RICHIESTA LA CAPACITÀ DEL CREDITORE Prestazioni (di fare o non fare) che non richiedono cooperazione del creditore valido l’adempimento a creditore incapace Prestazioni che richiedono la cooperazione creditoria capacità naturale Prestazioni di dare/trasferire capacità di agire Legittimati a ricevere
L’adempimento comprende tutti quei tratti di attività idonei ad assicurare una prestazione utile per il creditore CRITERIO DI BUONA FEDE (art. 1375) Esecuzione «formalmente» conforme al contenuto dell’obbligo Esecuzione concretamente orientata a realizzare l’interesse creditorio ESEMPIO L’atleta esegue formalmente tutte le prestazioni previste nel contratto di sponsorizzazione: indossa l’abbigliamento col marchio dello sponsor, in gara e nelle conferenze stampa; partecipa come testimonial ad alcune campagne pubblicitarie; intervenire agli eventi di presentazione dei prodotti. Successivamente, rilascia una intervista a un famoso quotidiano sportivo, dove sostiene che i prodotti forniti dal suo sponsor tecnico sono la ragione della sconfitta in alcune competizioni, in quanto si sono rivelati meno performanti a paragone di quelli di altri atleti, forniti da imprese concorrenti. Esattezza dell’adempimento
CRITERIO DI BUONA FEDE (art. 1375) OBBLIGHI DI PROTEZIONE L’esattezza non può essere limitata soltanto al nucleo essenziale della prestazione. Si considera inadempiente il debitore che esegue la prestazione ma lede altri interessi del creditore, estranei e diversi dall’interesse di prestazione in senso stretto (purché vi sia un nesso di causa-effetto tra esecuzione della prestazione e danno cagionato alla «sfera» del creditore). ESEMPIO L’idraulico che nel riparare il lavello rompe la tubazione principale o rovina l’elettrodomestico non rende una prestazione utile al creditore ed è dunque inadempiente (art. 1218); non è inadempiente l’idraulico, che dopo aver effettuato le riparazioni, nell’uscire dall’edificio urta con la propria auto contro il cancello, danneggiandolo (risponderà del danno, ma ex art. 2043). Obblighi di protezione
ONERE DI RIFIUTARE. Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro termini di decadenza previsti dalla legge per la singola tipologia di rapporti (che decorrono dalla ricezione della prestazione o dalla scoperta del vizio, nel caso di vizi occulti). COSE GENERICHE. Se l’obbligazione ha ad oggetto cose determinate soltanto nel genere, il debitore ha l’obbligo di prestare «cose di qualità non inferiore alla media» (art. 1178). COSA DETERMINATA. L’obbligazione che abbia ad oggetto la consegna di una cosa certa e determinata comprende l’obbligo di custodire la cosa fino alla ricezione della consegna da parte del creditore (art. 1177). ADEMPIMENTO PARZIALE. Il debitore è tenuto all’esecuzione integrale della prestazione. Il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale anche quando la prestazione è divisibile. Il creditore non può legittimamente rifiutare un adempimento parziale quando la prestazione è divenuta parzialmente impossibile per causa non imputabile al debitore (art. 1258). Esattezza: disposizioni specifiche
Art. 1197 (Prestazione in luogo dell’adempimento) Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. DATIO IN SOLUTUM NOVAZIONE L’effetto estintivo non si verifica con l’accordo creditore, ma adempimento. E’ un modo di estinzione diverso dall’adempimento che consiste in un accordo, tra creditore, che modifica l’oggetto dell’obbligazione originaria. tra debitore- l’effettivo con debitore e Nel caso in cui la prestazione sostitutiva non sia eseguita, il creditore può quella originaria. In caso di inadempimento della nuova prestazione, non rivive quella originaria. sempre esigere Prestazione in luogo di adempimento
Offrire un’altra prestazione In luogo dell’adempimento il debitore può… Trasferire la proprietà o un altro diritto reale Cedere un suo credito Se trasferisce la proprietà su un bene, il debitore è tenuto a garantire il creditore per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme sulla vendita (art. 1483 ss. e 1490 ss.). In ipotesi di evizione o di vizi della cosa, il creditore può sempre esigere la prestazione originaria (art. 1197, commi 2 e 3). Se il debitore cede un credito, l’obbligazione si estinguerà con l’effettiva riscossione (cessio pro solvendo); ma le parti possono sempre accordarsi affinché l’estinzione si verifichi col semplice consenso (art. 1198). Prestazione in luogo di adempimento
Art. 1182 (Luogo dell’adempimento) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. Contratto (l’accordo delle parti). Usi negoziali individuali (pratica seguita dalle parti per un duraturo lasso di tempo). CRITERI GENERALI Usi normativi (art. 8 disp. prel.) La natura della prestazione (es. ristrutturazione di un edificio, raccolta dei frutti di un fondo) Luogo dell’adempimento: criteri generali
CRITERI SUPPLETIVI (entrano in gioco quando i criteri generali non permettono di stabilire il luogo) L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. Le obbligazioni pecuniarie (somma di denaro) sono «portable». Il debitore deve attivarsi per adempierle al domicilio del creditore. Se tale domicilio, al tempo della scadenza, è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. In tutti gli altri casi, le obbligazioni devono essere adempiute al domicilio del debitore. Luogo dell’adempimento: criteri suppletivi
TERMINE DI ADEMPIMENTO A favore del creditore - INESEGUIBILITA’ - A favore del debitore - INESIGIBILITA’ - Il creditore non può esigere la prestazione scadenza… Il debitore non può eseguire la prestazione scadenza… prima della prima della …ma il creditore può esigerla, rinunciando al termine previsto in suo favore. debitore …mentre eseguirla e, se il creditore la rifiuta, cade in mora credendi. il può beneficio del N.B. Se termine è stabilito a favore di entrambi si ha, contestualmente, inesigibilità da parte del creditore ed ineseguibilità da parte del debitore. Tempo: esigibilità ed eseguibilità
CREDITO INESIGIBILE NON SIGNIFICA CREDITO INSESITENTE Il credito inesigibile è un credito esistente ed attuale Se il debitore paga prima della scadenza del termine… il creditore è legittimato a trattenere quanto ha ricevuto. Il debitore, che ha adempiuto anticipatamente, non può ripetere, anche se ignorava l’esistenza del termine (art. 1185, co. 2). Può soltanto ottenere la ripetizione di quanto il creditore si sia arricchito per effetto dell’anticipato adempimento. Inesigibilità ed esistenza
Art. 1183 (Tempo dell’adempimento) Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi. Accordo delle parti (in mancanza il credito è immediatamente esigibile/eseguibile). CRITERI NORMATIVI Se è necessario un termine oppure la sua determinazione è rimessa alla volontà di una delle parti, sarà stabilito dal giudice. Fissazione del termine
Art. 1186 (Decadenza dal termine) Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. INSOLVENZA Una situazione di dissesto economico o di semplice squilibrio patrimoniale, in cui il debitore venga a trovarsi e che renda verosimile che egli non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ratio. Tutelare l’interesse del creditore rispetto al verificarsi di fatti circostanziati (ad esempio, il debitore non riesce a fare fronte ad altri finanziamenti o rifiuta di stipulare una fideiussione), tali da rendere verosimile che il decorso del tempo possa aggravare il pregiudizio alle ragioni creditorie. Decadenza dal beneficio del termine
TERMINE ESSENZIALE Termine essenziale come requisito di validità dell’atto Termine essenziale come requisito di adempimento La mancata fissazione del termine provoca la nullità dell’obbligazione. Ad esempio, un termine minimo richiesto per la validità di alcuni contratti (15 anni, per l’affitto di fondi rustici). Quando la prestazione deve essere essere eseguita termine altrimenti non soddisfa più l’interesse del creditore (abito da sposa, entro le nozze), il termine è essenziale: il ritardo equivale a inadempimento. della fonte entro un dato di durata è Termine essenziale
Art. 1193 (Imputazione del pagamento) Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. IMPUTAZIONE PER INIZIATIVA DEL DEBITORE Facoltà esercitabile contestualmente al pagamento («quando paga»). Dichiarazione unilaterale che può essere desunta da fatti concludenti. Ha la stessa natura dell’adempimento: non è richiesta la capacità, tranne nel caso di imputazione a un debito naturale o prescritto. Unico limite: il debitore non può imputare il pagamento al capitale, invece che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Imputazione e quietanza
Art. 1195 (Quietanza con imputazione) Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore. IMPUTAZIONE PER INIZIATIVA DEL CREDITORE Può essere effettuata se il debitore non ha esercitato la facoltà di imputazione. Non è unilaterale: deve essere accettata dal debitore, che può sempre rifiutare e richiederne un’altra con differente imputazione (l’unico titolare della facoltà di imputazione resta il debitore). Imputazione e quietanza
Art. 1193 (Imputazione del pagamento) In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. IMPUTAZIONE CRITERI LEGALI Entrano in gioco automaticamente se non v’è esercizio del potere di imputazione, né su iniziativa del debitore, né su iniziativa del creditore. Presupposto per l’operatività dei criteri legali è che ciascun debito sia certo, liquido ed esigibile. Imputazione e quietanza
Art. 1199 (Diritto del debitore alla quietanza) Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi. NATURA: dichiarazione con la quale il creditore attesta l’avvenuto pagamento; è un atto dovuto, unilaterale e recettizio. EFFETTO: predisporre una prova liberatoria (il rifiuto di rilasciare la quietanza espone il debitore al rischio di adempiere due volte qualora sia impossibilitato a rinvenire in altro modo la prova liberatoria). TUTELA: per tutelare il suo interesse alla quietanza, il debitore può subordinare il pagamento al rilascio (l’eventuale rifiuto fa scattare la mora del creditore); oppure può rifiutarsi di adempiere (senza perciò essere considerato inadempiente). Diritto alla quietanza
Art. 1206 (Condizioni) Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione. Debitore Creditore ESEMPIO La cooperazione del creditore può consistere nella mera ricezione materiale della cosa dovuta; oppure può indispensabile per la prestazione del debitore (consegna del bene da riparare, apertura dei cancelli della fabbrica per consentire l’ingresso dei lavoratori). L’omissione del creditore impedisce l’adempimento. consistere in un comportamento Mora del creditore
Per costituire in mora il creditore, il debitore deve fare offerta formale della prestazione mediante un pubblico ufficiale. Debitore Creditore Il rifiuto del creditore si basa su un «motivo legittimo»? Decide il giudice, che controlla la congruità della prestazione offerta rispetto a quella dovuta (esattezza) e risolve il conflitto debitore/creditore con efficacia retroattiva al giorno dell’offerta. Costituzione in mora
FORME DELL’OFFERTA DENARO, TITOLI DI CREDITO, COSE MOBILI Offerta reale: la cosa dovuta viene consegnata al pubblico ufficiale il quale la esibisce al creditore (1209, co. 1). BENI IMMOBILI Offerta per intimazione: il debitore intima al creditore di prenderne possesso nelle forme previste per l’atto di citazione (art. 1216). PRESTAZIONI DI FARE Intimazione a ricevere nelle forme d’uso: il debitore intima di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono necessari per renderla possibile (art. 1217). Costituzione in mora
Art. 1207 (Effetti) Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Siccome il creditore ha impedito l’attuazione del rapporto senza un motivo legittimo, la legge gli addossa il rischio delle sopravvenienze e il costo dell’aggravamento del rapporto. L’obbligazione, però, rimane in vita (finché non si prescrive o non diviene impossibile). Il debitore può accontentarsi degli effetti della mora, o può ottenere unilateralmente la liberazione dal vincolo eseguendo il deposito liberatorio (art. 1210). Effetti della mora
Prof. Carlo MIGNONE Dipartimento di scienze giuridiche Ricevimento studenti: lunedì ore 16.00-18.00, previo contatto all’indirizzo carlo.mignone@unisalento.it Informazioni sul programma, testi e strutturazione dell’esame, etc. al sito: https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/carlo.mignone