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Impianti di combustione a scarti di legno

Controllo tecnico analitico delle emissioni prodotte e raffronto con il quadro normativo di settore Antonella Aricò. Impianti di combustione a scarti di legno. Combustione di biomasse Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Disciplina dei combustibili”. Parte I, sezione 1

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Impianti di combustione a scarti di legno

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Presentation Transcript


  1. Controllo tecnico analitico delle emissioni prodotte e raffronto con il quadro normativo di settore Antonella Aricò Impianti di combustione a scarti di legno

  2. Combustione di biomasseAllegato X alla Parte Vdel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.“Disciplina dei combustibili” Parte I, sezione 1 “Elenco dei combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al Titolo I” lettera n)“biomasse combustibili nella parte II, sezione 4”

  3. Allegato X alla parte Vdel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. parte II, sezione 4“Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo” “1. Tipologia e provenienza” • “Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate” • “Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate” • “Materiale vegetale prodotto da interventi silvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura” • “Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e del trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti” • “Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli”

  4. Al punto 1 bis si precisa“Salvo i casi in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni del campo di applicazione della Parte IV del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della parte V è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti della precedente Parte IV” Quindi per poter utilizzare tali biomasse ai sensi della Parte V, e non ricadere nell’applicazione della normativa rifiuti, è necessario dimostrare la natura di sottoprodotto del materiale utilizzato

  5. Modalità di combustioneAllegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte II, sezione 4, punto 2 Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione, le condizioni operative degli impianti di combustione, a seconda della potenza termica nominale dell'impianto stesso, devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso una serie di requisiti di utilizzo come illustrato nella tabella seguente:

  6. Recupero energetico di legno vergine Se la qualificazione data al materiale costituito da legno vergine è quella del rifiuto, occorre fare riferimento alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Qualora si intende accedere alle procedure semplificate, troveranno applicazione le norme tecniche del D.M. 05/02/1998, e in particolare, trattandosi di trattamento termico, le norme relative al recupero energetico di rifiuti di legno vergine descritti nella Tipologia 4 dell'Allegato 2 suballegato 1

  7. Recupero energetico di legno trattato Il materiale costituito da legno che ha subito processi di trattamento viene escluso dal regime di combustibili definiti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, in presenza di rifiuti il cui recupero energetico deve essere autorizzato, troverà applicazione alle norme tecniche del D.M. 05/02/1998, e in particolare, nella Tipologia 6 Allegato 2 suballegato 1

  8. D.M. 05/02/1998 - Allegato 2 suballegato 1“Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia” Tipologia 6 – rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati (030105,200138) Il recupero energeticodel rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuato attraverso la combustione solo alla condizione su impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW Detti impianti dovranno essere provvisti di: • Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali) • Alimentazione automatica del combustibile • Regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali) • Controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso • Negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a)

  9. Incenerimento e coincenerimento dei rifiutiD.Lgs. 133/2005 “Attuazione della direttiva in materia di incenerimento dei rifiuti” Qualora il materiale costituito da legno trattato possa contenere composti organo alogenati o metalli pesanti, troverà applicazione la normativa in materia di coincenerimento e di incenerimento, il D. Lgs. 133/2005. E' possibile escludere dal campo di applicazione del D. Lgs. 133/2005: “rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.” La circolare esplicativa della Provincia di Treviso del 05/07/2006 prot. n. 45014 e la nota n. 1560 del 02/03/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, hanno previsto che per poter beneficiare della succitata esclusione è necessario dimostrare che la materia prima a base legno non venga sottoposta, all’interno del processo produttivo che origina il rifiuto, trattamenti protettivi o di rivestimento (quali ad esempio: bordatura, impiallacciatura, verniciatura) tali da conferire al rifiuto stesso le caratteristiche che lo farebbero rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 133/2005. L'assenza di tali sostanze deve essere supportata da una puntuale verifica del processo lavorativo che genera il rifiuto.

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