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CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a. 2004-2005 Docente Luigi Cozzolino

Le fonti del diritto. Le fonti di produzione del dirittoI criteri di risoluzione delle contraddizioni tra le norme dell'ordinamento. Le fonti del diritto. Fonti di produzione del diritto: tutti quegli atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche , ossia a produrre i

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CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a. 2004-2005 Docente Luigi Cozzolino

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    1. CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a. 2004-2005 Docente Luigi Cozzolino Argomento n.5 Le fonti del diritto

    2. Le fonti del diritto Le fonti di produzione del diritto I criteri di risoluzione delle contraddizioni tra le norme dellordinamento

    3. Le fonti del diritto Fonti di produzione del diritto: tutti quegli atti e fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche , ossia a produrre il mutamento dellordinamento stesso. Lelenco di questi atti e fatti contenuto nella nostra Costituzione, anche se lindicazione non esaustiva, limitandosi essa a prevedere solo le cosiddette fonti primarie. Fonti di cognizione del diritto: gli atti, ufficiali o privati, che consentono di conoscere il contenuto delle fonti di produzione del diritto. Sono atti ufficiali ad esempio la Gazzetta ufficiale della R.I., sono non ufficiali tutti quegli atti, opera o di soggetti pubblici o di soggetti privati, utili ai fini della conoscenza, ma che non incidono sullefficacia delle norme, come ad esempio una raccolta normativa.

    4. Le fonti del diritto Le fonti del diritto possono essere o atti normativi o fatti normativi. Gli atti normativi presentano 2 caratteristiche: 1) la provenienza da soggetti che consapevolmente pongono in essere tali atti e che sono a ci abilitati dallordinamento giuridico 2) la capacit di porre norme vincolanti per tutti I fatti normativi presentano a loro volta queste caratteristiche: 1) lesistenza 2) la capacit di porre norme vincolanti per tutti

    5. Le fonti del diritto Esempi di fatti normativi: la consuetudine, le norme giuridiche comunitarie, le norme di diritto straniero richiamate dalle norme del diritto internazionale privato Il rinvio fisso o mobile come strumento per consentire lingresso nel nostro ordinamento di norme giuridiche prodotte in altri ordinamenti.

    6. Le fonti del diritto UNITA, COERENZA SISTEMATICA E COMPLETEZZA DELLORDINAMENTO Unit Tutte le norme dellordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente cio al momento fondante dellordinamento stesso e allatto che con esso viene posto, la Costituzione Coerenza sistematica Lordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, per consentire cio allinterprete di sciogliere le antinomie individuando la norma, lunica norma, che deve essere applicata in concreto Completezza Lordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette allinterprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso

    7. Le fonti del diritto Linterpretazione come primo passaggio per trarre norme univoche e coerenti da un complesso di disposizioni Gli enunciati di un atto normativo, ossia le unit linguistiche minime portatrici di un significato completo sono passibili di pi interpretazioni. Le diverse possibili interpretazioni di un enunciato, ossia di una disposizione, vengono comunemente dette norme.

    8. Le fonti del diritto LINTERPRETAZIONE E LINTEGRAZIONE DEL DIRITTO Art. 12 preleggi Interpretazione letterale o testuale (secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse) Interpretazione teleologica (secondo lintenzione del legislatore) Analogia legis (secondo le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe) Analogia iuris (secondo i principi generali dellordinamento giuridico) La preferenza da accordare, in caso di pluralit di esiti interpretativi, al risultato maggiormente conforme al dettato costituzionale

    9. Le fonti del diritto I criteri di risoluzione delle antinomie normative come secondo passaggio per ricondurre lordinamento ad unit e coerenza il criterio gerarchico: distinzione tra le fonti normative in base alla loro forza. La norma posta dalla fonte sovra-ordinata deve essere fatta prevalere su quella posta dalla fonte subordinata dal punti di vista formale o strutturale. La norma prodotta dalla fonte subordinata viziata e sar annullata. Latto annullato non pu pi essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza allannullamento, a condizione che si tratti di un rapporto ancora pendente il criterio della competenza: distinzione tra le fonti normative in base alla loro sfera di competenza. Nella nostra Costituzione esistono norme sulla produzione giuridica che impongono di riservare alcune discipline normative ad una determinata fonte dellordinamento. In questo caso la disciplina normativa che contravvenga alla ripartizione della competenza sar viziata, presentando un tipico vizio di invalidit, ossia il vizio di incompetenza.

    10. Le fonti del diritto I criteri di risoluzione delle antinomie normative come secondo passaggio per ricondurre lordinamento ad unit e coerenza Il criterio cronologico: distinzione tra le fonti normative sulla base del momento della loro entrata in vigore. Linterprete dovr applicare la disciplina entrata in vigore posteriormente. La disposizione normativa posta dalla fonte entrata in vigore precedentemente abrogata, ossia dal momento dellentrata in vigore della disposizione incompatibile temporalmente successiva, la disposizione precedente non potr pi produrre effetti normativi, non potr pi disciplinare in modo giuridicamente cogente i fatti ed i comportamenti che rientrano nella fattispecie prevista dalla disposizione medesima. Poich in via generale la nuova disposizione non avr effetti retroattivi, la disposizione abrogata manterr gli effetti normativi gi prodotti. Il nostro ordinamento (art.15 disp. Prel. C.c. ) prevede tre diverse modalit di abrogazione: per dichiarazione espressa da parte della disposizione abrogante; per incompatibilit del contenuto normativo della nuova rispetto alla disposizione precedente ( abrogazione tacita); per il sopraggiungere di una disciplina che regoli nuovamente lintera materia ( abrogazione implicita).

    11. Le fonti del diritto I criteri di risoluzione delle antinomie normative come secondo passaggio per ricondurre lordinamento ad unit e coerenza Il criterio della specialit: distinzione tra le fonti sulla base della specialit, generalit. Linterprete dovr applicare la norma prodotta dalla fonte speciale. La norma prodotta dalla fonte generale derogata. Il nostro ordinamento prevede espressamente il criterio della specialit allart. 15 del cod. pen. Quando pi leggi penali o pi disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia stabilito diversamente.

    12. Le fonti del diritto Il principio di legalit: tutte le attivit autoritative sono subordinate alla legge, nel senso che possono essere legittimamente poste in essere solo se consentite da una previa legge, e, in secondo luogo, non possono essere in contrasto con quella stessa legge. Si distingue una legalit minima o formale da una legalit pi ampia o sostanziale. Per quanto riguarda la prima sarebbe necessario unicamente un fondamento giuridico del potere pubblico autoritativo rappresentato da una legge. Per quanto riguarda la seconda, invece, sarebbe necessario che la legge non si limiti ad attribuire la competenza ma detti una disciplina idonea a circoscrivere adeguatamente la discrezionalit dellautorit agente

    13. Le fonti del diritto La riserva di legge: strumento con cui la Costituzione regola il concorso di fonti nella disciplina di una determinata materia allo scopo di garantire che in certi settori dellordinamento intervenga una determinata tipologia di disciplina normativa, quella prodotta mediante legge. Vanno distinte diverse tipologia di riserve di legge: riserva di legge formale e riserva di fonti primarie, ossia leggi ed atti equiparati alla legge formale; riserva assoluta, quando escluso ogni intervento di fonte sub-legislativa dalla disciplina della materia ( art.13.2 Cost.) e riserva relativa, la legge deve disciplinare preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi ( art. 97.1 Cost.) ; riserva semplice e riserva rinforzata, nel caso in cui la Costituzione pone ulteriori vincoli al legislatore, o di carattere procedimentale ( art. 7 Cost., art. 8 Cost., art. 116.3 Cost., artt. 132 e 133 Cost. ) o di carattere sostanziale ( art. 14.3 Cost., art. 16.1 Cost., art. 43 Cost.)

    14. Le fonti del diritto Le fonti dellordinamento statale Costituzione Leggi costituzionali ( art. 138 cost.) Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge (art. 70 e 117 cost.) Regolamenti governativi ( art. 87.5 cost. e 117.6 cost.)

    15. Le fonti del diritto I caratteri fondamentali della nostra costituzione: scrittura, rigidit, lunghezza e apertura E una costituzione scritta nel senso che essa consiste di un documento unitario, diverso da tutte le altre leggi E una costituzione rigida nel senso che essa prevede per le modifiche al suo testo un procedimento particolare, pi gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie ( le costituzioni flessibili sono, tutto al contrario, quelle costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che ci si realizzi attraverso il normale procedimento legislativo. La costituzione rigida , dunque, una costituzione garantita, nel senso che garantita la prevalenza delle regole da essa dettate nei confronti di ogni altra regola. Se, come si visto, laggravamento (relativo) costituisce il primo pilastro di questa garanzia, il secondo costituito dal controllo di legittimit delle leggi. E una costituzione lunga nel senso che essa contiene le istanze, i valori, gli interessi di tutte le componenti che diedero vita allassemblea costituente E una costituzione aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi ed istanze, ma si limita a giustapporli

    16. Le fonti del diritto La costituzione si compone di 139 articoli, suddivisi in 2 parti, la prima intitolata ai Diritti e doveri dei cittadini, la seconda concernente Lordinamento della Repubblica, parti precedute da dodici articoli I principi fondamentali. Il testo si compone, infine di 18 disposizioni transitorie e finali

    17. Le fonti del diritto Le leggi costituzionali di revisione o di integrazione del testo costituzionale: il procedimento di approvazione I Deliberazione: stessi requisiti del procedimento ordinario di approvazione delle leggi II Deliberazione: a distanza di non meno di 3 mesi, il testo del disegno di legge costituzionale deve essere nuovamente approvato dalle due Camere . Questa seconda approvazione presenta queste peculiarit: 1) impossibilit di emendare il testo approvato in I deliberazione 2) approvazione a maggioranza dei 2/3 o a maggioranza qualificata. 2 a) il testo si intende approvato e verr promulgato dal Presidente della Repubblica 2 b) In questo caso il testo verr pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, a scopi di pubblicit, ed entro 3 mesi da questa pubblicazione, 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di ciascuna Camera possono chiedere che la sua approvazione venga sottoposta a referendum popolare. Il testo sar definitivamente approvato se i consensi allapprovazione supereranno i voti contrari

    18. Le fonti del diritto I limiti materiali alle leggi costituzionali Il limite espresso: art.139 cost. La forma repubblicana non pu essere oggetto di revisione costituzionale. Secondo una lettura restrittiva non pu essere modificato il carattere elettivo e temporaneo del Capo dello Stato. Secondo una lettura pi ampia, che si avvale del collegamento sistematico tra art. 139 ed art. 1 della costituzione ( LItalia una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranit appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione), larea sottratta a revisione costituzionale si estende a tutti i principi che nel nostro ordinamento caratterizzano la democraticit dellordinamento. I limiti taciti ossia non formulati espressamente: i diritti inviolabili e lunit ed indivisibilit della Repubblica ( art. 2 ed art. 5 cost.)

    19. Le fonti del diritto Le leggi formali e gli atti con forza di legge Leggi formali sono gli atti normativi prodotti dalla deliberazione delle Camere e promulgati dal Presidente della Repubblica Gli atti con forza di legge sono quegli atti normativi che non hanno la forma della legge ma la sua forza. La Costituzione prevede i seguenti tipi di atti con forza di legge: 1) il decreto legislativo delegato 2) il decreto-legge 3) il referendum abrogativo 4) i decreti del governo in caso di guerra 5) decreti di attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale

    20. Le fonti del diritto Procedimento di approvazione delle leggi ordinarie Il procedimento si compone di 4 fasi: la fase delliniziativa, la fase dellistruttoria, la fase della deliberazione , la fase integrativa dellefficacia

    21. Le fonti del diritto Procedimento di approvazione delle leggi Fase delliniziativa: presentazione di un progetto di legge, specifico e completo in ogni sua parte, alla Presidenza di una delle due Camere. La regola costituzionale ha una valenza di ordine negativo, ossia serve a selezionare i possibili proponenti, escludendo in via di principio che altri soggetti, oltre quelli previsti, abbiano il diritto di farlo I soggetti titolari delliniziativa legislativa: 1) Governo su tutte le materie. In alcune materie il Governo titolare di una iniziativa esclusiva: legge di bilancio e legge finanziaria, disegno di legge di conversione del decreto legge, disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali 2) ogni deputato o senatore 3) 50.000 elettori 4) Consigli regionali 5) C.N.E.L.

    22. Le fonti del diritto Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dellistruttoria e la fase deliberante Una volta presentato alla presidenza di una delle due Camere, il progetto di legge, stampato e distribuito ai parlamentari, inizier uno dei tre iter possibili di approvazione, secondo la decisione che sul punto prende il Presidente Procedimento ordinario: il progetto viene assegnato alle commissioni (permanenti o speciali) in sede referente, che hanno il compito specifico di esaminare il progetto e riferire allaula, in modo tale da consentire a questa ultima di deliberare con cognizione di causa. Le commissioni referenti possono, poi, in caso di una pluralit di testi su una medesima materia, tentare di unificarli, e possono anche riformulare il testo base. Una volta terminato il lavoro della Commissione, il testo passer allAula che deliberer in merito ad esso seguendo questo ordine: discussione generale, discussione e votazione dei singoli articoli, votazione finale dellintero progetto. Il progetto approvato da una Camera dovr essere approvato dalla seconda che potr approvarlo nel medesimo testo , apportarvi modifiche, o respingerlo definitivamente.

    23. Le fonti del diritto Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dellistruttoria e la fase deliberante 2. Procedimento speciale: la fase referente e la fase deliberante sono unificate presso la commissione, investita del potere di approvare il testo del progetto al posto dellAula. La commissione svolger, in questo caso, funzioni deliberanti. In ordine a questo iter la Costituzione pone due regole importanti: a) le leggi in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci, devono necessariamente essere approvare secondo liter ordinario; b) prevista la possibilit sino allapprovazione finale, che la discussione e lapprovazione di un progetto di legge precedentemente assegnato a questo iter di approvazione, segua il procedimento ordinario, se lo richiedano il Governo o un quinto dei componenti della stessa Commissione

    24. Le fonti del diritto Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dellistruttoria e la fase deliberante 3. Procedimento misto: lAssemblea o il Presidente possono rimettere a commissioni permanenti o speciali un progetto di legge affinch queste redigano e approvino i singoli articoli, riservando allAssemblea lapprovazione finale.

    25. Le fonti del diritto Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase integrativa dellefficacia Il Presidente della Repubblica, entro 1 mese dallapprovazione della seconda Camera promulga la legge approvata o rinvia alle Camere con messaggio motivato. La promulgazione una dichiarazione solenne della legge secondo una formula sacramentale, e d vita alloriginale della legge. Anzich promulgare, il Presidente pu rinviare la legge alle Camere, sia per motivi di legittimit che di merito. In entrambi i casi, deve trattarsi di casi eccezionali. Il rinvio si configura come veto sospensivo e richiesta di riesame. Dopo la promulgazione segue la pubblicazione legale, ossia nel nostro ordinamento la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Trascorso il periodo di vacatio legis ( normalmente 15 giorni) la legge entrer in vigore.

    26. Le fonti del diritto Il decreto legislativo Art.76 Cost.: Lesercizio della funzione legislativa non pu essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e dei criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. La legge di delegazione, quanto al procedimento eguale ad una normale legge, presenta un contenuto tipico minimo. Essa, per le caratteristiche della sua formulazione, non operativa. Il decreto legislativo frutto di una delega dellesercizio della funzione legislativa. Il Parlamento potr dunque, revocare in ogni momento la delega; in secondo luogo, la delega si esaurisce con il suo esercizio.

    27. Le fonti del diritto Il decreto-legge Art. 77 Cost.: Quando, in casi straordinari di necessit ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilit, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la loro conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dallinizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il decreto viene deliberato dal Consiglio dei ministri, promulgato dal Presidente della Repubblica, viene pubblicato sulla Gazzetta ed entra in vigore immediatamente. La reiterazione di un decreto-legge ammissibile solo se sussistono ragioni attuali di necessit ed urgenza

    28. Le fonti del diritto Il referendum abrogativo Strumento con cui il corpo elettorale pu incidere direttamente sullordinamento giuridico attraverso labrogazione di leggi o atti con forza di legge. Pur essendo una forma di legislazione solo negativa, potendo eliminare e non aggiungere disposizioni di legge, esso pu essere lo strumento di creazione di nuove norme, come effetto della manipolazione del testo normativo. Le richieste referendarie sono sottoposte a due tipi di giudizio. 1) Giudizio di conformit ai requisiti posti dalla legge di attuazione, da parte dellUfficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione: es. numero delle firme. 2) Giudizio di ammissibilit rispetto ai requisiti posti dalla Costituzione, da parte della Corte costituzionale. La Corte controlla, innanzitutto, che la richiesta non abbia ad oggetto una delle leggi esplicitamente escluse dallart.75.2 della Costituzione. Questo catalogo stato interpretato estensivamente. La Corte controlla, poi, altri requisiti della domanda, necessari affinch essa possa essere ritenuta ammissibile: a) che essa non abbia ad oggetto leggi costituzionali, leggi ordinarie ad efficacia passiva rinforzata, leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. b) che il quesito abbia una matrice razionale unitaria, ossia sia omogeneo.

    29. Le fonti del diritto I regolamenti dellEsecutivo LEsecutivo pu emanare, nelle materie di competenza statale esclusiva norme subordinate alle disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge ordinaria, ossia norme secondarie La tipologia di queste norme pu essere distinta, innanzitutto, in relazione allautorit emanante: 1) regolamenti del Governo, ossia deliberati dal Consiglio dei ministri e deliberati dal Presidente della Repubblica 2) regolamenti dei singoli ministri, ossia deliberati dai singoli ministri ed emanati con decreto ministeriale 3) regolamenti di pi ministri, ossia deliberati da pi ministri e emanati con decreto interministeriale

    30. Le fonti del diritto La tipologia dei regolamenti governativi pu essere distinta, in secondo luogo, in relazione ai contenuti: 1) Regolamenti di esecuzione: si riferiscono ad una determinata e nominata legge e contengono norme ulteriori che o specificano le norme contenute nella legge, oppure prescrivono il modo che i soggetti interessati dovranno seguire per attuare la legge. Es. La legge vieta luso degli stupefacenti ed il regolamento elenca le sostanze stupefacenti; la legge prescrive che gli studenti meritevoli hanno diritto ad un assegno di studio, il regolamento prescrive a chi e come deve essere formulata la domanda per ottenere il suddetto assegno. 2) Regolamenti di attuazione ed integrazione: regolamenti per lattuazione e lintegrazione di norme di principio, ossia norme di per s non operative, anche se obbligano le norme di attuazione ad attenersi ai principi, in materie non coperte da riserva assoluta di legge. 3) Regolamenti delegificatori: regolamenti emanati per la disciplina di materia non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando lesercizio della potest regolamentare, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono labrogazione delle norme vigenti, con effetto dallentrata in vigore delle norme regolamentari. 4) Regolamenti indipendenti: regolamenti in materie nelle quali non vi siano n leggi n atti con forza di legge, e comunque non riservate alla legge 5) Regolamenti di organizzazione: regolamenti che disciplinano lorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

    31. Le fonti del diritto Le fonti sulla base del criterio della competenza I regolamenti comunitari Atti normativi propri dellordinamento comunitario, la cui particolarit pi importante sta nel fatto che essi sono immediatamente e completamente applicabili in tutti gli Stati della Comunit, e quindi per tutti i soggetti entro il territorio italiano. Con la loro entrata in vigore sono automaticamente e immediatamente obbligatori per tutti i soggetti entro il territorio italiano. Il fondamento costituzionale di questa deroga alla Costituzione- consistente nel fatto che nelle materie per le quali i Trattati comunitari prevedono la possibilit dellemanazione da parte degli organi comunitari stessi di regolamenti comunitari, non pi il Parlamento che impone norme giuridiche mediante la legge , ma saranno appunto gli organi comunitari competenti mediante i regolamenti- da rinvenire nellart. 11 Cost., secondo il quale lItalia consente, in condizione di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie, ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. ( Corte cost. sent. 170/1984)

    32. Le fonti del diritto Il limite invalicabile posto dalla Corte costituzionale alla possibilit di deroga della nostra Costituzione rappresentato dai principi e dalle libert fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. I regolamenti comunitari, nelle materie assegnate dai Trattati alla competenze degli organi comunitari, prevalgono, pertanto sia sulle disposizioni costituzionali di dettaglio, che, naturalmente, sulle disposizioni legislative contrastanti. In merito a questultimo contrasto la Corte ha stabilito, che sar il giudice comune ad accertare, in base al Trattato, se sia competente in quella data materia lordinamento comunitario o quello nazionale, e nel primo caso applicher la norma comunitaria competente e non applicher la norma nazionale incompetente.

    33. Le fonti del diritto Se il regolamento comunitario non pu spiegare effetti diretti nellambito del nostro ordinamento, perch le norme in esso contenute abbisognano per essere applicate di ulteriori norme, saranno queste ultime ad essere applicate, una volta emanate, dallorgano dellapplicazione interno. Nellipotesi di un contrasto tra questa normativa interna e il regolamento comunitario, il giudice italiano dovr rivolgersi alla Corte costituzionale, lamentando lindiretta lesione dellart. 11 della Costituzione.

    34. Le fonti del diritto Le fonti sulla base del criterio della competenza Le leggi regionali Leggi regionali rinforzate di approvazione degli Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria. Per quanto riguarda il contenuto, il nuovo art. 123 Cost. riserva ad essi, la determinazione della forma di governo regionale, sia pure in armonia con la Costituzione, la disciplina dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, la regolazione dellesercizio del diritto diniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, la disciplina in tema di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali. La legge dello Stato non pu quindi incidere nella materia riservata allo Statuto. Questultimo funge da limite non solo per le leggi ordinarie dello Stato, ma anche per le leggi regionali normali, rispetto alle quali ha una funzione gerarchicamente sovraordinata.

    35. Le fonti del diritto Per quanto riguarda il procedimento di approvazione, il nuovo art. 123 prevede che lo Statuto venga approvato dal Consiglio regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non inferiore a due mesi. A seguito di questa approvazione, la delibera regionale dovr essere pubblicata a meri fini notiziali. Dalla data di questa pubblicazione decorrono due diversi termini. Entro 30 giorni da esso, il Governo potr promuovere la questione di legittimit costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Entro 3 mesi, invece, 1/50 degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, potranno richiedere che lo statuto venga sottoposto a referendum.

    36. Le fonti del diritto Statuti delle regioni ad autonomia speciale sono approvati con legge costituzionale. La legge cost. 2/2001 ha ora previsto che attraverso una legge regionale rinforzata, simile nel procedimento di approvazione a quella prevista per lapprovazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, le Regioni possano modificare la forma di governo e la legge elettorale.

    37. Le fonti del diritto Le leggi regionali Le leggi regionali, sono leggi ordinarie, sono atti comparabili in linea di principio con quelli del Parlamento. Il rapporto tra leggi regionali e leggi statali caratterizzato, oggi, dai 3 seguenti punti caratteristici: Le leggi statali hanno una competenza tassativa, mentre le leggi regionali hanno una competenza generale I casi di subordinazione delle leggi regionali a principi e regole posti dallo Stato sono tassativi, e dunque vi possono essere casi di leggi regionali che non possono subire alcuna limitazione ad opera di leggi dello Stato Leggi statali e leggi regionali sono sottoposte alle stesse regole per quanto riguarda il controllo di costituzionalit

    38. Le fonti dl diritto Le leggi regionali (Regioni ordinarie): i limiti principali Il limite della Costituzione. In Costituzione esistono specifici limiti imposti alle leggi regionali ( art. 120 Cost.) I limiti imposti dagli Statuti I vincoli comunitari I vincoli derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali Le leggi che disciplinano le materie elencate nel terzo comma dellart. 117 devono rispettare anche i principi fondamentali che in ciascuna di queste materie vengono posti dalla legge statale. Viene prevista, pertanto, una doppia riserva: spetta alla legge statale stabilire in ciascuna materia indicata i principi fondamentali, spetta a ciascuna Regione legiferare in modo operativo in tale materia, attenendosi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale Il limite territoriale Il limite delle materie trasversali

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