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L’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AI CERTIFICATI ED ALLE AUTENTICAZIONI DI COPIE E FIRME LA RESPONSABILITA’. Lo Stato ricorre ad entrate sia di natura pubblica sia di natura privata per far fronte alle proprie finalità istituzionali.
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L’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AI CERTIFICATI ED ALLE AUTENTICAZIONI DI COPIE E FIRMELA RESPONSABILITA’
Lo Stato ricorre ad entrate sia di natura pubblica sia di natura privata per far fronte alle proprie finalità istituzionali. • Anche se nel linguaggio corrente i termini tassa, contributo e imposta vengono spesso utilizzati in modo equivalente in sede giuridica hanno significati diversi.
CLASSIFICAZIONE TRIBUTI • IMPOSTA: prestazione patrimoniale coattiva, dovuta dal singolo senza alcun riferimento specifico ad una determinata attività dell’ente pubblico; (es. IRPEF collegata alla prestazione di lavoro dipendente o al possesso di un immobile) • TASSA: prestazione patrimoniale coattiva, collegata allo svolgimento di una pubblica attività su espressa richiesta del soggetto passivo (es. TARSU, TOSAP); • CONTRIBUTO: forma di concorso alle spese degli enti pubblici dovuto dal soggetto passivo per il vantaggio che gli proviene da una specifica attività amministrativa dell’ente (es. contributi previdenziali versati all’INPS o all’INPDAP per ottenere successivamente una prestazione pensionistica).
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA • DIRETTA: colpisce una manifestazione immediata delle ricchezze o in generale della capacità contributiva, quale il patrimonio o il reddito; • INDIRETTA: colpisce manifestazioni indirette della capacità contributiva quali il consumo e sono riscosse con il sistema del registro o del bollo.
QUINDI: • L’IMPOSTA DI BOLLO E’ UN’IMPOSTA INDIRETTA E IL PAGAMENTO E’ DOVUTO SOLO IN PRESENZA DI UN ATTO SCRITTO. • L’IMPOSTA DI BOLLO E’ REGOLAMENTATA DAL D.P.R. 642 DEL 26 OTTOBRE 1972.
D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 E’ così articolato: • 42 articoli • Tabella A) suddivisa in due parti e precisa quando l’imposta è dovuta e quando va pagata: - Atti e documenti e registrazioni soggetti all’imposta fin dall’origine. - Atti e scritti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso. • Tabella B) Atti e documenti e registrazioni esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
ATTI SOGGETTI FIN DALL’ORIGINE Gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tabella A) allegata al D.P.R. 642/72 sono soggetti al bollo fin dal momento della loro formazione. Sono soggetti fin dall’origine i seguenti documenti e atti: a) tutti i certificati rilasciati dall’Ufficiale d’Anagrafe previsti dall’art. 33 commi 1 e 2 e 35 comma 4 del D.P.R. 223/89; b) le autenticazioni delle firme, quando rientrano tra le ipotesi previste dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ossia le istanze e le dichiarazioni sostitutive che afferiscono a rapporti tra privati, oppure per la riscossione (presso una P.A.) di benefici economici da parte di terzi (deleghe); c) le autenticazioni delle copie; d) i certificati in genere emessi dagli Uffici pubblici.
Chi richiede un certificato o un’autentica in esenzione dall’imposta di bollo deve dichiarare la norma che prevede l’esenzione stessa che dovrà essere indicata dal funzionario in calce al documento.
L’Amministrazione finanziaria attraverso varie risoluzioni si è più volte pronunciata affermando l’assoggettabilità fin dall’origine all’imposta di bollo delle certificazioni anagrafiche. Inoltre, con Risoluzione 23/11/87 Prot. 280908, viene ribadito che: “E’ tuttavia il caso di precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso al quale gli stessi sono destinati.”
LA RESPONSABILITA’ • Per il mancato pagamento è prevista la responsabilità in solido con il richiedente, con il funzionario ricevente e con chi ha sottoscritto l’atto. Art. 22 Solidarietà Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto; La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni connesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
Le esenzioni previste sono elencate nella Tabella B) allegata al D.P.R. 642/1972 o in altre leggi speciali. • Al di fuori di questi casi vi è l’obbligo per il funzionario che emette il certificato o che procede all’autenticazione di firme o di copie, di procedere all’applicazione dell’imposta di bollo.
PRINCIPALI CASI DI ESENZIONE: • Previsti dalla Tabella B) allegata al D.P.R. 642/72; 1.- Esercizio e tutela dei diritti elettorali; 2.- Leva militare, ufficio del giudice di pace e altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni; 3.- Atti e documenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare;
5.- Applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi del contribuente. Procedimenti di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo; 8.- Conseguimento di sussidi o ammissione in istituti di beneficenza; 8 bis.- Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportive di appartenenza;
9.- Assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari. Liquidazione e pagamento di indennità o rendite concernenti le assicurazioni stesse. Pensioni dirette e di reversibilità, pagamento degli assegni e delle indennità di liquidazione, di buona uscita, di cessazione del rapporto di lavoro. 10.- Accertamenti sanitari nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
11.- Ammissione, frequenza ed esami negli asili nido, nella scuola materna e nella scuola dell’obbligo. Conseguimento di borse di studio. Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. 12.- Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari; relativi a controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; in materia di pensioni dirette o di reversibilità; in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro. Procedimenti innanzi al conciliatore.
13.- Tutela dei minori e degli interdetti. Adozione ed affidamento, assistenza ed affiliazione di minori. 14.- Domande per ottenere: certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo, copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile, certificato del casellario giudiziario. 16.- Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane, sempreché vengano tra loro scambiati. 18.- Passaporti e documenti equipollenti. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti per emigranti che si recano all’estero per lavoro, per gli italiani all’estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare, per i ministri del culto e religiosi che siano missionari, per gli indigenti.
21 bis.- Procedimenti per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio. 24.- Rilascio di abbonamenti per trasporto di persone. 27 bis.- Atti e certificazioni richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Previste da altre norme: 1) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 Articolo 15 – Operazioni di credito a medio e lungo termine (con esclusione dei certificati anagrafici richiesti dagli istituti di credito per la concessione di mutui – R.M. 29 novembre 1989, n. 450223); Articolo 16 – Procedimenti per finanziamenti, crediti, mutui di esercizio e di miglioramento per l’artigianato.
2) D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 126 – Definizione pratiche di guerra. 3) Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19 – Perfezionamento pratiche per la separazione personale e di divorzio – Tale esenzione è stata estesa anche al procedimento di separazione personale dei coniugi dalla Sentenza n. 154 della Corte Costituzionale adottata in data 10 maggio 1999. 4) Legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1 – Partecipazione a pubblici concorsi e assunzioni presso le amministrazioni pubbliche
5) Legge 29 dicembre 1990, n. 405 – Atti e documenti relativi all’iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di secondo grado; certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile. 6) Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8 – Svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà. 7) Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16 – Procedimenti di variazione toponomastica e della numerazione civica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO • L’art. 3 del D.P.R. 642/72 ne prevede due tipi: 1) mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio della Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
ATTENZIONE! • Con Decreto del 25 maggio 2007 sono stati dichiarati fuori corso i valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro.
DIRITTI DI SEGRETERIA • I certificati, ai sensi della Legge 8 giugno 1962, n. 604, sono atti soggetti sin dall’origine al pagamento di diritti di segreteria. • Anche in questo caso eventuali esenzioni sono previste esclusivamente in modo espresso da norme di legge. • E’ previsto il pagamento di un diritto massimo di € 0,52.= per ogni certificato che viene ridotto del 50% in caso di esenzione dall’imposta di bollo.
Per i certificati redatti a mano e che richiedono una ricerca d’archivio è stabilito un importo massimo di € 5,16.= per ogni nominativo contenuto. Tale importo è ridotto del 50% in caso di certificato esente dall’imposta di bollo.
ESENZIONE DAI DIRITTI DI SEGRETERIA • Legge 8 giugno 1962, n. 604, Tabella D), norme speciali, punto 7) – Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane, sempreché vengano tra loro scambiati. • Legge 8 giugno 1962, n. 604, Tabella D), norme speciali, punto 8) – Esercizio e tutela dei diritti elettorali. • R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 – Assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari. Liquidazione e pagamento di indennità o rendite concernenti le assicurazioni stesse. Pensioni dirette e di reversibilità, pagamento degli assegni e delle indennità di liquidazione, di buona uscita, di cessazione del rapporto di lavoro.
Legge 2 aprile 1958, n. 319, art. 1 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari; relativi a controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; in materia di pensioni dirette o di reversibilità; in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro. Procedimenti innanzi al conciliatore. • Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 82 – Adozione di minori. • D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 126 – Definizione pratiche di guerra.
DIRITTI CARTE DI IDENTITA’ Per il rilascio delle carte di identità è stabilito un diritto fisso massimo di € 5,16 ad esclusivo beneficio del Comune, oltre ai diritti di segreteria pari a € 0,26.
L’art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, consente ai comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di provvedere alla soppressione o riduzione di diritti previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’Ente locale.
CERTIFICATI ANAGRAFICI Art. 33 D.P.R. 223/89 L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta: • Certificati di residenza; • Certificati di stato di famiglia. Qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse rilascia, d’ordine del sindaco, certificazioni di ogni posizione desumibile dagli atti anagrafici, con esclusione delle notizie relative al titolo di studio e alla condizione professionale.
CERTIFICAZIONI STORICHE • Art. 35, comma 4, D.P.R. 223/89: Previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
VALIDITA’ CERTIFICATI • Art. 41 D.P.R. 445/2000 1.- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 2.- I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76.
L’AUTENTICAZIONE DI COPIA E FIRMA Sono regolamentate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. • L’AUTENTICAZIONE DI COPIA Consiste nell’attestazione di conformità all’originale, riportata alla fine della copia dal pubblico ufficiale autorizzato. Sono autorizzati ad autenticare una copia: - Pubblico ufficiale che ha emesso l’atto o presso cui è depositato o al quale deve essere presentato; - Notaio; - Cancelliere; - Segretario comunale; - Funzionario incaricato dal Sindaco;
Il pubblico ufficiale deve indicare la data ed il luogo di autenticazione, il numero di fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia è costituita da più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ogni foglio.
Comune di …………. Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si attesta che la presente copia, composta da n. …… facciate, è copia conforme all’originale esibito da ….. nato il …. a ….. la cui identità è stata accertata mediante ……… ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Data, ………………. IL FUNZIONARIO INCARICATO
MODALITA’ ALTERNATIVE ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIA • Il D.P.R. 445/2000 all’art. 19 prevede un’altra forma di autenticazione: La conformità all’originale di una copia di un atto rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di titoli di studio o di servizio e dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati può essere attestata dall’interessato con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000. La suddetta dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa.
L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA • Il funzionario incaricato dal Sindaco attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando la modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica rivestita, apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
Le firme da autenticare sono poste in calce ad istanze o dichiarazioni. • La dichiarazione può anche riguardare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti ma che il dichiarante ne abbia diretta conoscenza. • Non possono comparire atti di impegno o manifestazioni di volontà che abbiano natura negoziale come accettazioni, rinunce di incarichi o le procure. (Circolare 10 del 30 luglio 1993).
ATTENZIONE! • Non è possibile autenticare la firma in calce ad una dichiarazione redatta in lingua straniera. • E’ possibile attestare la conformità di una copia di un documento redatto in lingua straniera.
AUTENTICAZIONI IN CASI “SPECIALI” Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal D.P.R. 445/2000 e che per loro natura possano contenere anche manifestazioni di volontà. • Autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53; • Autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro tra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3, lettera e, Legge 4 maggio 1983, n. 184); • Autenticazione della sottoscrizione della nomina del difensore, del mandato o procura speciale o qualsiasi altro atto previsto dall’art. 39 del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
Autenticazione della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169); • Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni inerenti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi nonché la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (D.L.4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248)
DICHIARAZIONI DA PRESENTAREA SOGGETTI DIVERSI DALLA P.A. • Se una dichiarazione deve essere presentata a privati l’autenticazione della firma è redatta da: • Notaio; • Cancelliere; • Segretario comunale; • Dipendente incaricato a ricevere la documentazione; • Dipendente incaricato dal Sindaco.
Comune di …………………. Il sottoscritto ………… , a norma dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte le ammonizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. stesso, attesta che la sottoscrizione in calce alla suestesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza dal Sig. ……………. nato a ……………… il ……….. la cui identità è stata accertata mediante………………….. Data ……………… IL FUNZIONARIO INCARICATO
DICHIARAZIONI PRESENTATE A SOGGETTI PUBBLICI Art. 38 D.P.R. 445/2000 L’autenticazione è sostituita da: • firma apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica; • sottoscrizione accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità; • La trasmissione può avvenire tramite terza persona, via fax o per via telematica.
Solo le istanze o dichiarazioni per la riscossione da parte di terzi di benefici economici da presentare a soggetti pubblici devono essere autenticate con la stessa modalità previste per i soggetti privati. (Art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)
AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI IN CASI PARTICOLARI • Ci sono casi di autenticazioni di sottoscrizioni dove devono essere seguite particolari modalità: • Impedimento alla sottoscrizione; • Impedimento alla dichiarazione; • Non vedenti.
Impedimento alla sottoscrizione • La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. Comune di…………….. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la dichiarazione precedente è stata a me resa dal Sig………….. identificato mediante ……………….. in presenza di un impedimento a sottoscrivere. Data, ………………….. IL FUNZIONARIO INCARICATO
Impedimento temporaneo per ragioni di salute • La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute può essere sostituita da una dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. Comune di…………………. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la dichiarazione precedente è stata a me resa per conto di ……………… dal sig. ………. identificato mediante ………………. in presenza di un impedimento a rendere la dichiarazione da parte dell’interessato. Data, ………………………… IL FUNZIONARIO INCARICATO • Queste disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. • Non è il caso della persona incapace di intendere e di volere per la quale è necessario che la dichiarazione venga resa e sottoscritta dal tutore.
Autenticazione di sottoscrizioneda persona affetta da cecita’ • L’autenticazione della sottoscrizione avviene secondo le modalità indicate dalla Legge 3 febbraio 1975, n. 18 “Provvedimenti a favore dei ciechi”. La persona affetta da cecità congenita è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire. Su richiesta della persona affetta da cecità è ammessa, ad assisterla per la sottoscrizione di atti od anche alla loro redazione, una persona di fiducia. Questa persona firmerà, dopo il non vedente, qualificandosi come “il testimone”. Se ha anche partecipato alla redazione dell’atto si qualificherà come “partecipante alla redazione dell’atto”. Se la persona affetta da cecità non è in grado di firmare, apporrà un segno di croce. Se non è in grado neppure di apporre il segno di croce si appone sul documento la formula “impossibilitato a sottoscrivere” e l’atto sarà sottoscritto da due persone di fiducia.
PROBLEMATICHE RICORRENTI: 1) Uso successione: non esiste una norma che preveda l’esenzione dall’imposta di bollo per “uso successione”. Se i documenti vengono richiesti per allegare alla denuncia di successione da presentare al competente Ufficio del Registro questi possono essere rilasciati in esenzione dal bollo per “Uso tributario Art. 5 Tab. B) D.P.R. 642/72”.
2) Riscossione ratei maturati e non riscossi. Anche se si tratta di ratei di pensione non può essere utilizzata l’esenzione prevista dall’art. 9 Tab. B) del D.P.R. 642/72. R.M. – Dipartimento Entrate n. 182 del 14 agosto 1996: “Nessun trattamento di favore è riconosciuto dalla vigente normativa per quanto riguarda il tributo di bollo, alle certificazioni richieste dagli eredi al fine di ottenere il pagamento dei ratei o altri benefici economici maturati in vita e non riscossi dal de cuius”.