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FONDO DI ISTITUTO LICIA MAGNANI MANTOVA 9.05.2012

FONDO DI ISTITUTO LICIA MAGNANI MANTOVA 9.05.2012. Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente educativo ed ata (solo personale interno, sia a tempo determinato che indeterminato )

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FONDO DI ISTITUTO LICIA MAGNANI MANTOVA 9.05.2012

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Presentation Transcript


  1. FONDO DI ISTITUTO LICIA MAGNANI MANTOVA 9.05.2012

  2. Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente educativo ed ata (solo personale interno, sia a tempo determinato che indeterminato) per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del P.O.F. ed alla qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

  3. L’art. 88 del C.C.N.L. 2007 fornisce orientamenti alla contrattazione di scuola in merito alla ripartizione delle risorse di cui si deve tener conto : • la consistenza organica delle diverse aree, docenti e ata; • la presenza di diversi ordini e gradi di scuola presenti nell’unità scolastica(infanzia, primaria, media, diversi indirizzi della secondaria superiore); • diverse tipologie di attività(eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

  4. ART. 88 DEL C.C.N.L. 2007 la ripartizione delle risorse, che non può che avere riferimenti oggettivi anche in relazione alle diverse componenti (ata e docenti), è di competenza esclusiva del tavolo contrattuale di scuola e non del Consiglio di istituto (tale ultimo organo è richiamato nello stesso articolo solo in riferimento al P.O.F.).

  5. ATTENZIONE alle indennità ed ai compensi a carico del fondo di istituto definiti dallo stesso art. 88, sia per verificare la ripartizione del fondo, sia per calcolare tutti gli impegni cui bisogna far fronte nell’ambito delle disponibilità complessive.

  6. Il CCNL stabilisce espressamente che per gli insegnanti le risorse VANNO prioritariamente orientate agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

  7. Con il fondo sono, altresì, retribuite: • il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica; • le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo • le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo; • particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni

  8. ALCUNI ESEMPI DI FLESSIBILITA • classi numerose; • programmazione di insegnamento individualizzato o per fasce di livello; • attività per classi aperte; • offerta di materie opzionali all’insegnamento della religione cattolica; • impegni di lezione superiori a 4 ore nell’orario delle lezioni, a meno che non sia stato richiesto dall’interessato; • turni lavorativi di particolare disagio (ultime ore di lezione nell'ambito della giornata), a meno che non sia stato richiesto dall’interessato • disponibilità ad effettuare supplenze (solo se è un problema organizzativo avvertito dal DS) • uso programmato e non estemporaneo delle nuove tecnologie; • sportelli didattici;

  9. organizzazione di moduli tematici aggiuntivi relativi ai viaggi d’istruzione; • organizzazione di moduli tematici aggiuntivi legati o meno alla disciplina di insegnamento; • disponibilità alla verticalizzazione o comunque alla modifica strutturale della propria cattedra ordinamentale per favorire il miglioramento dell’offerta formativa;

  10. Incarichi organizzativo-gestionali (collaboratori del D.S., coordinatori e segretari di consiglio di classe • • Gruppi di ricerca didattico-educativa; • • Gruppi di progetto; • • Gruppi di studio normativo; • • corsi di recupero; • • Esperti nel reperimento di risorse e di opportunità professionali; • • Singoli colleghi che producono materiali didattici; • • Colleghi esperti in un determinato ambito disponibili a mettere in comune le loro esperienze (formazione e aggiornamento)

  11. disponibilità alla verticalizzazione o comunque alla modifica strutturale della propria cattedra ordinamentale per favorire il miglioramento dell’offerta formativa; • Visite guidate e relativa organizzazione Chi più ne ha più ne metta.

  12. I compensi sono stabiliti nelle Tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. e possono essere attribuiti anche in misura forfettaria (art. 88, comma 1) nel caso in cui non sia possibile quantificare un impegno orario per l’attività richiesta.

  13. Diventa quindi fondamentale che, all’inizio dell’anno scolastico, il collegio dei docenti (che deve elaborare il P.O.F.) e la R.S.U. (che deve contrattare l’utilizzo delle risorse e l’entità di alcuni compensi) abbiano un quadro sufficientemente preciso della situazione finanziaria.

  14. Il C.C.N.L. 2006-2009 (art. 85) ha semplificato notevolmente il criterio di ripartizione delle risorse complessive del fondo tra le singole scuole, che potranno calcolare le risorse annue assegnate contrattualmente dal M.P.I. in base a tre soli parametri: numero delle sedi di erogazione del servizio, numero docenti e ata in organico di diritto e, solo per la secondaria superiore, numero docenti in organico di diritto.

  15. Il fondo va poi incrementato con tutte le altre eventuali disponibilità che determinano l’ammontare complessivo delle risorse destinate ai compensi accessori del personale e sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto. • Ci si riferisce a: • tutte le somme introitate dall’istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati (art. 6, comma 2, lettera l) C.C.N.L. 2007). • Si tratta di somme introitate da finanziamenti esterni (in genere sono quelli che poi finanziano i progetti FSE e i Piani il Diritto allo Studio) che, benché facciano parte integrante del Fondo dell’Istituzione Scolastica, risultano, per così dire, vincolate alle attività progettuali per cui sono state introitate

  16. le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario ???

  17. In tutti quei casi in cui i dirigenti scolastici non abbiano “spontaneamente” fornito alla R.S.U. l’esatta consistenza degli avanzi d’amministrazione dell’anno precedente, basterà richiedere copia del “Programma Annuale – esercizio finanziario anno precedente”, che ,salvo slittamento di date, spesso autorizzato dal MIUR, dovrebbe essere presentato dal dirigente scolastico in consiglio d’istituto entro il 15 dicembre di ogni anno precedente a quello cui il programma fa riferimento (art. 2, comma 3, D.I. 44/2001) e approvato dal consiglio entro i 45 giorni successivi alla presentazione (art. 8 del medesimo D.I. 44/2001), cioè entro il 29 gennaio dell’anno cui il programma fa riferimento;

  18. il finanziamento previsto dalla L. 440/97 che viene stabilito di volta in volta in misura fissa o variabile. Rientrano nelle risorse complessive d’istituto anche i seguenti ulteriori compensi attinenti a specifici finanziamenti (dichiarazione congiunta n. 2, allegata alla sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008). Si tratta di risorse che risultano, per così dire, vincolate alle attività progettuali per cui sono state introitate: 􀂃 Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva. 􀂃 Funzioni strumentali. 􀂃 Incarichi specifici al personale ata. 􀂃 Aree a rischio. 􀂃 Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R..

  19. Nota bene: Tutte le risorse destinate al salario accessorio del personale, qualunque sia la provenienza, sono attribuite con i criteri stabiliti nel contratto di istituto.

  20. Non sono più oggetto di finanziamento aggiuntivo e devono invece essere liquidate con le risorse contrattuali annuali a carico del Fondo d’istituto: 􀂃 la quota variabile dell’indennità di direzione al d.s.g.a.. (articolo 88, comma 2, lettera j) C.C.N.L. 2007, che richiama a sua volta l’art. 56, 1° comma, 1° periodo, del medesimo C.C.N.L.); 􀂃 la quota dell’indennità di direzione al d.s.g.a. reggente ed all’assistente amministrativo sostituto del d.s.g.a.. nominato su posto vacante e disponibile dall’inizio dell’anno scolastico, calcolata in riferimento alla complessità organizzativa ed alle particolari tipologie d’istituto (art. 88, comma 2, lettera i, C.C.N.L. 2007, che richiama a sua volta l’art. 56, 1° comma, 2° periodo, del medesimo C.C.N.L.)

  21. Il P.O.F. contiene tutte le attività, ordinarie e aggiuntive, che la scuola offre all’utenza. Mentre le attività ordinarie attengono ai nostri obblighi di servizio, quelle aggiuntive no. Si tratta, pertanto, di distinguere i due aspetti, con la precisazione che per le attività aggiuntive la competenza esclusiva è propria della contrattazione, mentre per l’orario ordinario le modalità di utilizzazione sono di competenza degli OO.CC.. Dell’orario ordinario la contrattazione si occupa esclusivamente se vi sono degli oneri di lavoro aggiuntivi rispetto all’organizzazione del lavoro ordinario (es.riduzione dell’unità oraria e conseguente recupero).

  22. Fasi della trattativa sul Fondo d’Istituto

  23. P.O.F. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DOCENTI PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ PERSONALE A.T.A CONTRATTI INTEGRATIVI DI ISTITUTO

  24. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A. • Il D.S.G.A., sentito il personale ATA, predispone il Piano delle Attività dove sono indicate tutte le attività ordinarie e aggiuntive del personale ATA, compresa la tipologia degli incarichi specifici. • In merito alla tipologia degli incarichi, il CCNL 2007-2009 (artt. 47 e 56) prevede che, nel Piano delle Attività, si individuino sempre quelli inerenti l'assistenza all'handicap, la cura all'igiene personale degli alunni nella scuola dell'infanzia e la sostituzione del Dsga. • La predisposizione del Piano Annuale, che è un importante strumento di lavoro del Dsga, deve essere fatta tenendo presente le finalità indicate nel Pof e ogni altra attività di tipo organizzativo deliberata dal Consiglio d'Istituto.

  25. Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse alle attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d'istituto e con il personale docente (art. 44 comma 1 Ccnl 2007).  All'inizio dell'anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi, sentito il personale, formula una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto del personale ATA adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.  Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).

  26. Direttore S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO RSU (contrattazione)

  27. Direttore S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO RSU (contrattazione)

  28. I servizi vanno organizzati con riferimento: al lavoro ordinario al lavoro straordinario alla sostituzione dei colleghi assenti ad ogni altra attività prevista dal POF L'organizzazione e l'assegnazione dei servizi

  29. Il Piano di Lavoro e l’Organizzazione del servizio (art. 52, c. 3 ccnl) Nell’ambito del POF, delle attività didattiche curriculari e dell'apertura dei locali scolastici e la chiusura della scuola decisi dal C.I., il piano delle attività: • Viene predisposto dal DSGA • Viene adottato dal Dirigente Comprende: • i turni, le varie tipologie d’orario, i compiti ordinari e aggiuntivi • Le mansioni ex art. 7 • gli Incarichi specifici (art. 47 CCNL) • Il piano di formazione del personale ATA

  30. La riunione di inizio d'anno È prevista dal contratto: per illustrare il piano delle attività da proporre alla Rsuper portare a conoscenza del personale Ata i progetti e le attività previste dal P.O.F.

  31. I compiti del personale ATA:art. 47 CCNL 2007/2009 I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività (ex funzioni aggiuntive). L'attribuzione di tali incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 Ccnl 2007).

  32. Gli Incarichi Specifici La finalità di questo nuovo istituto è quella di cogliere e riconoscere attraverso lo strumento della contrattazione di scuola la specificità professionale di ogni lavoratore.Contrariamente a quanto succedeva in passato con le funzioni aggiuntive, gli incarichi specifici si attribuiscono per quei compiti (come recita la lettera b) dell'art. 47 del CCNL 2007/09) "…che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori , e (…) particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, come descritto dal piano delle attività". Mentre le funzioni aggiuntive costituivano un extra che poteva anche essere rifiutato, gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti all’organizzazione del lavoro stabilita con la contrattazione di scuola. Si tratta quindi di incarichi che non si aggiungono al profilo di base (appunto le vecchie funzioni aggiuntive) ma che fanno parte integrante del proprio profilo anche se il loro svolgimento è subordinato alle esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica e alla retribuzione stabilita con la contrattazione di scuola tra RSU e Dirigente scolastico.

  33. Attività aggiuntive e piano delle attività • Sono Attività aggiuntive tutte le prestazioni di lavoro svolte non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale ovvero intensificazione delle prestazioni dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'Orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia (art. 86 comma 2 lett. d Ccnl 2003), esse devono essere retribuite con il fondo. • È quindi necessario che il Piano delle attività indichi in maniera chiara e trasparente secondo quali criteri sono attribuite le attività, quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore, se ricorrono le condizioni per la riduzione di orario a 35 ore. • Poiché la RSU deve giungere ad accordi con il DS condivisi dai lavoratori, non essendo più prevista la riunione informativa al personale ATA, si ritiene indispensabile consultare il personale ATA prima della trattativa sul piano delle attività.

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