1 / 413

Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014

Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014. Strumenti finanziari d’impresa Bruno Verona . Programma. Introduzione agli strumenti finanziari d’impresa Mercato degli strumenti finanziari Introduzione agli strumenti finanziari derivati

tom
Télécharger la présentation

Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Strumenti finanziari d’impresa Bruno Verona

  2. Programma • Introduzione agli strumenti finanziari d’impresa • Mercato degli strumenti finanziari • Introduzione agli strumenti finanziari derivati • Iscrizione, valutazione e presentazione degli strumenti finanziari in bilancio secondo i principi contabili internazionali (“IAS/IFRS”)

  3. 1. Introduzioneaglistrumentifinanziarid’impresa • Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari • Descrizione delle forme tradizionali degli strumenti finanziari

  4. Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari Il fabbisogno finanziario e la sua copertura Azienda Fabbisogno finanziario/ di capitali Crescita/ investimenti/ sviluppo dimensionale

  5. Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari • La crescita dell’azienda genera due tipologie di investimenti: • Investimenti in capitale fisso (impianti, immobili, attrezzature ecc.) • Investimenti in capitale circolante operativo (scorte di magazzino e crediti alla clientela) Il fabbisogno finanziario e la sua copertura Fabbisognofinanziario: complesso di risorse monetarie e finanziare indispensabili per assicurare il corretto esercizio dell’attività d’impresa.

  6. Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari • Il fabbisogno finanziario dipende inoltre da: • dilazioni di pagamento concesse ai clienti • dilazioni ottenute dai fornitori • diversa distribuzione temporale del flusso dei costi e dei ricavi • ………. Il fabbisogno finanziario e la sua copertura

  7. Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari Le fonti di finanziamento vengono classificate in: • fonti di finanziamento interno • autofinanziamento:rappresentato dagli utili conseguiti nel corso dell’attività aziendale, non distribuiti agli azionisti ma reinvestiti nel ciclo produttivo. • fonti di finanziamento esterno • capitale proprio:rappresenta l’apporto finanziario conferito dai soci dell’impresa, ossia da quei soggetti legati alla stessa da rapporti di proprietà e/o controllo • capitale di terzi: costituisce una fonte di finanziamento concessa all’impresa da soggetti esterni alla compagine sociale. Il fabbisogno finanziario e la sua copertura

  8. Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari L’azienda ottiene capitale di terzi/finanziamenti mediante: • l’intermediazione creditizia: all’interno di tale categoria rientrano le banche e le società finanziarie iscritti all’albo unico previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario, specializzate nella concessione di strumenti di finanziamento diretti a soddisfare sia il fabbisogno finanziario di breve termine che di medio-lungo termine) • l’intermediazione finanziaria: all’interno della quale rientrano le imprese specializzate nell’acquisto e nella vendita di attività finanziarie sui diversi segmenti di mercato (mobiliare, creditizio, monetario, valutario).

  9. Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari • Forme di finanziamento per finanziare il fabbisogno finanziario di breve termine: • Operazioni di smobilizzo (sconto cambiario, anticipi sbf su ricevute bancarie e fatture) • Operazioni di prestito (finanziamenti a scadenza fissa o in conto corrente) • Factoring • …………. • Forme di finanziamento per finanziare il fabbisogno finanziario di medio-lungo termine: • Mutui • Leasing • ………..

  10. 1. Introduzioneaglistrumentifinanziarid’impresa • Definizione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari • Descrizione delle forme tradizionali degli strumenti finanziari

  11. Descrizione delle forme tradizionali di finanziamento • Forme di finanziamento a breve termine • Apertura di credito in conto corrente • Sconto cambiario • Anticipi salvo buon fine • Factoring • Forme di finanziamento a medio lungo termine • Mutuo • Finanziamenti in pool • Leasing • Crediti di firma • Altre forme di finanziamento • Cartolarizzazione dei crediti • Strumenti di finanziamento basati su valori mobiliari

  12. Apertura di credito Definizione: • L’apertura di credito bancario è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). • L’impresa potrà utilizzare a sua discrezione l’ammontare dei fondi concesso dalla banca anche in più soluzioni e, con versamenti successivi, ricostituire l’ammontare della somma a sua disposizione (artt. 1843 e 1852 c.c.). L’impresa potrà utilizzare tali somme solo dopo il preventivo affidamento della banca deciso sulla base di un’analisi delle caratteristiche economiche, patrimonialie finanziarie dell’impresa condotta per valutarne la capacità di rimborso futura.

  13. Apertura di credito Caratteristiche: • a tempo determinato o indeterminato; • forma di finanziamento flessibile; • costituisce una forma di finanziamento onerosa nei limiti del solo utilizzo effettivo delle somme messe a disposizione da parte della banca; • costituisce una forma contrattuale in genere non assistita da garanzia (anche se negli ultimi anni, in considerazione della rischiosità dell’operazione, alcuni istituti bancari tendono a richiedere garanzie di tipo personale o reali).

  14. Apertura di credito Aspetti tecnici: • La registrazione delle operazioni: • operazioni a debito: comporta una riduzione di disponibilità monetarie dell’impresa presso la banca o l’aumento della sua esposizione verso la banca stessa; • operazioni a credito: comporta un aumento di disponibilità monetarie dell’impresa presso la banca o una riduzione dell’esposizione nei confronti della banca stessa. (Esempi: i prelevamenti del correntista; i pagamenti tramite bonifico o giroconto; pagamento di effetti,ecc.). (Esempi: i versamenti del correntista – contante o assegni; i versamenti disposti da terzi a favore del correntista tramite bonifico o giroconto; incasso di effetti o di ricevute bancarie, ecc.).

  15. Apertura di credito - segue - • Estratto conto e staffa (o scalare): • estratto conto: riepiloga con varia periodicità (mensile o trimestrale) le operazioni contabilizzate dalla banca in ordine cronologico. Contiene, per ciascuna operazione, la data di esecuzione, una breve descrizione dell’operazione, il segno dell’operazione (addebito o accredito) e la valuta dell’operazionestessa; • staffa (o scalare): è il prospetto nel quale le operazioni registrate cronologicamente nell’estratto conto vengono riclassificate in ordine di valuta. Tale operazione si rende necessaria al fine del calcolo degli interessi. Il TUB riformato dal D.L. 342/99 prevede che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori checreditori.

  16. Apertura di credito - segue - • Data contabile e data valuta: • ogni operazione ordinata dall’impresa viene registrata cronologicamente dalla banca sul conto corrente. Ogni operazione è quindi contrassegnata dalla data di effettiva esecuzione (data contabile) e dalla data valuta, data che segna l’inizio della maturazione degli interessi attivi o passivi. • Data contabile e data valuta possono non coincidere.

  17. Apertura di credito - segue - • I costi sull’apertura di credito: • interessi; • commissione di massimo scoperto e commissione sull’accordato; • rimborsi spese. • Il legislatore italiano nell’anno 2009 ha rivisitato le regole della commissione di massimo scoperto per l'ipotesi di utilizzi inferiori ai 30 giorni continuativi di tempo o in assenza di fido, lasciandola, a certe condizioni e nella misura massima dello 0,5% per trimestre, come remunerazione della messa a disposizione del fido (commissione sull’accordato).

  18. Lo sconto cambiario Definizione: • Lo scontocambiario è un contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). • Tale cessione rappresenta un mezzo a disposizione dei fornitori, purchéconcordino con la propria clientela il regolamento tramite cambiali, per rientrare inpossesso di somme liquide prima della loro naturale scadenza. • Gli effetti utilizzati nell’ambito dei regolamenti commerciali due: • il pagherò • la tratta.

  19. Lo sconto cambiario - segue - • Il pagherò rappresenta una promessa incondizionata da parte dell’emittente di pagare a una scadenza futura al beneficiario indicato sull’effetto una specifica somma di denaro. • La tratta è l’ordine emesso da un soggetto detto traente, a un secondo soggetto detto trattario, di pagare una data somma a una certa scadenza ad un terzo soggetto detto beneficiario. Molte tratte in circolazione sono emesse dal traente all’ordine proprio, nel caso in cui la figura del traente e la figura del beneficiario coincidono.

  20. Lo sconto cambiario - segue - • Sia la tratta che il pagherò possono essere garantiti da una terza persona che ne assicura il regolamento. Tali effetti possono essere trasferiti mediante il meccanismo della girata, apposta sul retro dell’effetto. La girata può essere in pieno con l’indicazione del nome del giratario o in bianco con la semplice firma del girante. • La cessione degli effetti allo sconto presso le banche avviene tramite la girata con la clausola pro solvendo, cioè salvo buon fine. Nel caso in cui l’obbligato cambiario non onori l’impegno a scadenza, la banca ha quindi diritto di riaddebitare al cliente l’importo anticipato, più le spese di protesto dell’effetto.

  21. Lo sconto cambiario Aspetti tecnici: • Tipologie di sconto: può avere per oggetto singole cambiali o essere un rapporto continuativo in cui l’impresa cede sistematicamente alla banca gli effetti entro il limite massimo di fido concesso sotto forma di sconto cambiario (“castelletto commerciale o di sconto”). Il castelletto presenta carattere di rotatività, prevede cioè il reintegro del fido utilizzabile ogni volta che un effetto in precedenza scontato e giunto a scadenza sia andato a buon fine.

  22. Lo sconto cambiario - segue - I costi dell’operazione di sconto: • una commissione di incasso per ogni singolo effetto; • le competenze di sconto (nella forma di interessi); • la commissione di disponibilità fondi. • Nel caso di ritorno di un effetto insoluto, protestato o richiamato, la banca provvede a recuperare in capo al cliente, oltre all’importo dell’effetto, le commissioni e le spese reclamate dalla banca, ed una commissione di insoluto.

  23. Anticipi salvo buon fine Definizione • L’anticipo di effetti salvo buon fine consente al cedente di incassare i propri effetti commerciali, emessi a carico dei propri debitori, cedendoli ad una banca che provvede ad anticipare l’intero importo, o solo una quota parte, del credito vantato verso terzi e non ancora scaduto, a condizione che venga rispettata la clausola di salvo buon fine dell’operazione

  24. Anticipi salvo buon fine - segue - • Le banche offrono forme di anticipo salvo buon fine del credito di fornitura sia su ricevute sia su fatture accanto a quella più tradizionale su cambiali (normalmente cambiali all’incasso perché a scadenza molto prossima, ovvero cambiali non accettate allo sconto per la mancanza di uno o più requisiti di bancabilità). • Nell’anticipo s.b.f., il cliente che richiede il servizio presenta, presso la banca, gli effetti in scadenza, la quale può procedere all’operazione attraverso due modalità: • accredito Salvo Buon Fine su conto ordinario; • accredito Salvo Buon Fine su conto anticipi.

  25. Anticipi salvo buon fine Aspetti tecnici: • Accredito Salvo Buon Fine su conto ordinario: la banca provvede ad anticipare sul conto corrente del richiedente l’intero importo, o anche solo una quota parte, degli effetti/titoli presentati (cambiali, tratte, Ri-Ba, Rid ), creando un corrispondente fido salvo buon fine sul conto corrente stesso, al tasso concordato con l’impresa. • Accredito Salvo Buon Fine su conto anticipi: la banca provvede ad anticipare in conto corrente l’intero importo, o anche solo una quota parte, degli effetti/titoli presentati creando un corrispondente fido salvo buon fine su un conto corrente transitorio, detto conto anticipi, al tasso appositamente concordato con il cedente.

  26. Anticipi salvo buon fine - segue - Il conto transitorio fruttifero salvo buon fine: • è una concessionedicreditoall’impresacedente e prevede la tenuta di un conto aggiuntivo (conto anticipo fruttifero). Tale conto supplementare richiede che ogni operazione subisca un particolare trattamento così sintetizzabile: • accredito del conto anticipo con valuta successiva alla data di presentazione degli effetti; • storno dal conto anticipi e contestuale accredito nel conto corrente di corrispondenza (entrambe le operazioni vengono contabilizzate con valuta in giornata). • Dalla dinamica degli addebiti e accrediti del conto anticipo è facile osservare che la valuta dei primi anticipa quella dei secondi e che, dunque, nel conto anticipo fruttifero si formano scoperti.

  27. Anticipi salvo buon fine - segue - Differenze: • mentre nella prima forma tecnica gli scoperti si formano solo in caso di effettivo utilizzo delle somme accreditate, nella seconda gli scoperti sono predeterminati e non commisurano il costo all’effettivo utilizzo da parte dell’impresa cedente. Pertanto, a parità di tasso praticato, l’apertura di credito in conto corrente con accredito salvo buon fine su conto corrente ordinario è meno onerosa per l’impresa rispetto alla tenuta di un apposito conto transitorio fruttifero.

  28. Factoring Definizione: Il factoring è un contratto con il quale una parte, definita cedente, s’impegna a cedere in tutto o in parte i crediti di cui è o sarà titolare in futuro, vantati nei confronti di terzi, ad un’altra parte, denominata cessionario o factor, a fronte di un corrispettivo predeterminato. Si tratta di una tecnica finanziaria in base al quale un’impresa effettua la cessione di una parte significativa dei propri crediti commerciali a una banca o a un operatore specializzato, la società di factoring (factor), la quale finanzia l’impresa, attraverso il pagamento dei crediti stessi prima della relativascadenza.

  29. Factoring - segue - Il Factoring è anche un servizio gestionale, poiché con la cessione dei crediti l’impresa delega all’esterno la gestione dei crediti e dei debiti di fornitura. La riduzione del rischio consegue dalle modalità di gestione del credito: nel factoring pro soluto il factor assume completamente il rischio connesso all’insolvenza del debitore, mentre nel factoring pro solvendo il cedente risulta coinvolto nella sorte dell’operazione potendo il factor rivalersi sul medesimo in caso di insolvenza del debitore.

  30. Factoring Tipologie: Maturity factoring: rappresenta una tipologia contrattuale, strutturabile sia nella forma del pro soluto che del pro solvendo, con cui la società di factoring garantisce all’impresa cedente il versamento del corrispettivo derivante dall’operazione di cessione ad una data convenzionalmente pattuita e, generalmente coincidente con la scadenza del credito ceduto maggiorata di alcuni giorni, offrendo contestualmente al debitore ceduto la possibilità di ottenere un’ulteriore dilazione sui termini di pagamento contrattualmente previsti e senza alcun onere finanziario aggiuntivo.

  31. Factoring - segue - International factoring: contratti nei quali creditore cedente e debitore ceduto appartengono a paesi diversi. Tale forma tecnica ha trovato un notevole impulso grazie all'utilizzo del twofactor system: si tratta di un meccanismo in base al quale il factor (Export factor), che stipula l’operazione di cessione del credito con l’impresa esportatrice, utilizza i servizi offerti dalle società di factoring (Import factor) operanti nel paese del debitore ceduto/importatore, con cui ha in essere un accordo di collaborazione, ai fini dell'incasso dei crediti ceduti. Reverse factoring: si configura come una particolare tipologia contrattuale, in quanto è il debitore a proporre ai propri creditori il ricorso all’utilizzo dei servizi offerti dal factoring. Tale prodotto è, infatti, indirizzato alle grandi realtà aziendali, con un portafoglio fornitori particolarmente frazionato, che intendono delegare ad una società di factoring il regolamento di tutti i propri debiti di fornitura, attraverso la stipula di una convenzione.

  32. Factoring Struttura tecnica di un’operazione di factoring: valutazione iniziale del cedente; valutazione portafoglio crediti; erogazione dell’anticipo e prestazione dei servizi; monitoraggio costante dell’esposizione creditoria; incasso dei crediti; tempestivo intervento in caso di insoluti ed eventuale espletamento dell’attività di recupero del credito.

  33. Factoring I costi di un’operazione di factoring: interessi passivi, che costituiscono il corrispettivo finanziario corrisposto al factor a titolo di remunerazione del capitale anticipato; commissione di factoring, che rappresentano la remunerazione corrisposta al factor per il servizio fornito; oneri gestionali, ossia le spese di vario tipo addebitate dal factor all’impresa cedente a fronte dei servizi accessori forniti nell’ambito del rapporto di factoring.

  34. Mutuo Definizione Art. 1813 c.c.: il mutuo è “un contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Il mutuo può essere definito come una forma di prestito a medio-lungo termine, erogato dalla banca in un’unica soluzione, a fronte del quale il mutuatario è obbligato a corrispondere in successione una serie di versamenti periodici. Le somme periodiche, definite rate, versate dal mutuatario sono destinate al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale prestato dalla banca secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

  35. Mutuo Tipologie Tale forma di finanziamento può articolarsi in due diverse tipologie, a seconda che sia gravata o meno da un’ipoteca a favore della banca (mutuo ipotecario) oppure da garanzie personali, quali fideiussioni, cambiali e/o cessione di crediti (mutuo chirografario).

  36. Mutuo Struttura tecnica di un’operazione di mutuo: importo della somma corrisposta dalla banca al cliente; costo dell’operazione (tasso al quale vengono calcolati gli interessi dovuti); estensione temporale del finanziamento (durata del prestito); configurazione del piano di rimborso.

  37. Mutuo - segue - In base alla tipologia del piano di rimborso, il versamento effettuato dal mutuatario ad ogni scadenza periodica stabilita dal contratto (t) si articolerà nella forma di una rata posticipata o anticipata (Rt) composta da una quota capitale(Ct) e da una quota interessi (It). Rt = Ct + It

  38. Mutuo - segue - La quota capitale è rappresentata dal singolo versamento effettuato in ogni periodo dal debitore. La sommatoria delle singole quote capitale corrisponde all’importo della somma erogata a titolo di prestito. La quota interessirappresenta l’interesse maturato secondo il tasso i convenuto nel piano di rimborso nell’intervallo di tempo che intercorre fra il pagamento di due rate successive. Il rimborso del capitale mutuato può avvenire sulla base di un piano di ammortamento a rata costante (ammortamento “francese”) o di un piano di rimborso a capitale costante (ammortamento “italiano”). E’, inoltre, possibile anche il ricorso ad un periodo di preammortamento.

  39. Mutuo - segue - Ammortamento francese Rappresenta la forma di piano di rimborso maggiormente utilizzata dalle banche nella concessione di prestiti a medio-lungo termine. E’ costituitodalversamentoda parte del debitore di rate posticipate periodiche, costanti per tutta la durata del finanziamento. E’ caratterizzato da quote capitali crescenti e quote di interessi decrescenti. Le rate iniziali vedono il prevalere della quota interessi, che poi si riduce progressivamente nel corso del piano di ammortamento a vantaggio della quota capitale.

  40. Mutuo - segue - Ammortamento francese dove: C = ammontare del prestito erogato t = periodo n = numero delle rate R = ammontare della rata costante i = tasso di interesse La rata è data dalla seguente formula: (1) (2)

  41. Mutuo - segue - Esempio ammortamento francese: Si consideri un mutuo decennale di €100.000, rate annue e tasso d’interesse annuo fisso del 7%, con piano d’ammortamento alla francese: La rata periodica costante (Rt) è stata calcolata ponendo C=100.000, n=10 e i=7%. La quota capitale è stata calcolataponendo Rt uguale alla rata periodica costante calcolata applicando nella formula n=10 e i=7%. La quota interessi è data dalla differenza tra la rata periodica (Rt) e la quota capitale (Ct) mentre il debito residuo calcolato in ciascun periodo t è ottenuto sottraendo al debito residuo in t-1 l’importo della rata periodica Rt(in t=0 il debito residuo è posto pari all’ammontare iniziale del prestito).

  42. Mutuo - segue - Ammortamento italiano E’ caratterizzato da quote capitale (Ct) costanti per tutta la durata del prestito. Le quote interessi (It ) e la rata periodica(Rt) decrescono. Le quote capitali C(n) rappresentano dunque un n-esimo del prestito erogato C. Il debito estinto DE(t) cresce e il debito residuo DR(t) diminuisce dello stesso importo in ogni periodo:

  43. Mutuo - segue - Ammortamento italiano La quota interessi I(t) e la rata periodica R(t) presentano un andamento decrescente:

  44. Mutuo - segue - Esempio ammortamento italiano: Si consideri ora il caso di un mutuo decennale di €100.000, rate annue e tasso di interesse annuo fisso del 7%, con piano di ammortamento italiano: La quota capitale C(t) è stata calcolata è stata ricavata ponendo C=100.000 e n=10. Il debito estinto e il debito residuo in ciascun periodo DE(t) e DR(t) sono stati calcolati utilizzando le relative formule.Il valore degli interessi in ciascun periodo I(t) è stato ottenuto applicando il tasso di interesse annuo i al debito residuo in t-1.

  45. Mutuo - segue - Preammortamento E’ costituito dall’intervallo di tempo iniziale in cui il mutuatario non effettua rimborsi di capitale e non intacca il debito residuo ma corrisponde la quota interessi. Nellaprassi corrisponde all’arco di tempo compreso fra il giorno di erogazione del prestito e l’ultimo giorno del semestre solare in corso.

  46. Finanziamenti in pool Definizione E’ una forma di finanziamento accordata congiuntamente da due o più banche a un debitore, nell’ambito di un unico contratto. Si tratta di un prestito che viene accordato a soggetti economici appartenenti generalmente al settore industriale e commerciale, che intendono indebitarsi più di quanto un singolo intermediario creditizio sia disposto a concedere su un singolo debitore. In tal caso, più banche riunite in un "sindacato" (detto anche pool bancario) si accordano per mettere a disposizione pro-quota il capitale richiesto, in modo che ogni partecipante si assuma una porzione del rischio complessivo insito nell’operazione.

  47. Finanziamenti in pool Tipologie L’operazione di prestito in pool, in relazione alla tipologia del piano di utilizzo e di rimborso del finanziamento erogato, può essere classificata all’interno di due macrocategorie: term loans (assimilabili al mutuo, in quantol’impresa ottiene l’erogazione dell’intero ammontare del finanziamento concesso in un’unica soluzione); revolvingcredits (assimilabili all’apertura di credito).

  48. Leasing È un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal c.c.. Definizione economica generale: Si tratta di un accordo, contrattualmente vincolante, in base al quale la parte locatrice s’impegna ad acquistare e cedere in locazione alla parte locataria un bene, mobile o immobile, acquisito o appositamente realizzato su richiesta di quest’ultima presso un fornitore, a fronte del pagamento di un canone periodico e per un periodo di tempo prefissato, al termine del quale può essere prevista la facoltà di riscattarlo ad un prezzo prestabilito.

  49. Leasing - segue - Sul piano finanziario si caratterizza per una serie di flussi finanziari periodici (mensili, trimestrali, semestrali) in uscita per il locatario connessi al pagamento dei canoni. Al termine del contratto, infine, si ha un ulteriore possibile flusso finanziario in uscita, connesso all’eventuale esercizio del diritto di opzione/riscatto.

  50. Leasing Tipologie : Leasing operativo Leasing finanziario Lease back Leasing pubblico

More Related