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LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NELLA P.A.

RUOLI ORGANICI. Ogni amministrazione ha un Ruolo Organico con il numero di posti distinto perPosizioni funzionali;Posizioni retributive.I ruoli sono permanenti e stabili nel tempoLa somma

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LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NELLA P.A.

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    1. LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NELLA P.A. Bari, ottobre 2006

    2. RUOLI ORGANICI Ogni amministrazione ha un Ruolo Organico con il numero di posti distinto per Posizioni funzionali; Posizioni retributive. I ruoli sono permanenti e stabili nel tempo La somma la DOTAZIONE ORGANICA mentre il CONTINGENTE dato dal numero di posti assegnati ad una Posizione Organizzativa

    3. RUOLI ORGANICI I RUOLI si distinguono in base a:

    4. DOTAZIONI ORGANICHE Ogni 3 anni si ridefiniscono le D.O. (art.6, c.3 TUPI) in base all effettivo fabbisogno(c.1) e tenendo conto della spesa e dellutilizzazione della R.U. e consultando le organizzazioni sindacali. In passato, il criterio era il carico di lavoro. Le D.O. sono aggiornabili ed possibile la ridistribuzione del personale con atto dellorgano di vertice (c.4) ma senza aumento della spesa. La legge definisce i principi generali e lascia allautonomia e alla responsabilit dellente la definizione delle D.O.

    5. UFFICI PUBBLICI Si intende il complesso organizzato delle persone fisiche, delle sfere di competenza, dei mezzi, e delle strutture preposte ad una certa attivit. (CARINGELLA, SANDULLI) Preposta allufficio la persona fisica responsabile dellattivit svolta. La dottrina non unanime sulla definizione di ORGANO ma concorde nel ritenere che gli elementi essenziali sono il titolare e lesercizio di una pubblica potest.

    6. PIANTA ORGANICA Nel sistema previgente, esisteva la Pianta organica che individuava il complesso delle posizioni lavorative previste dal disegno organizzativo dellente. Il DFP svolgeva una funzione di controllo sullattivit di rilevazione dei carichi di lavoro.

    7. DOTAZIONI ORGANICHE Oggi, invece, per dotazione organica si intende il numero complessivo dei posti assegnati a ciascun ente. Obiettivo la realizzazione dellinteresse pubblico e laccrescimento dellefficienza anche attraverso una riduzione del costo del lavoro.

    8. DOTAZIONI ORGANICHE La determinazione delle D.O. non si esauriscono in un unico atto ma in una procedimento complesso che passa attraverso diverse fasi: VERIFICA DEGLI EFFETTIVI FABBISOGNI; COINVOLGIMENTO DELLE OO.SS.; EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO; REVISIONE DELLE D.O.

    9. VERIFICA DEGLI EFFETTIVI FABBISOGNI Tale verifica condizionata non solo da vincoli di bilancio ma anche da unanalisi delle funzioni che gli enti devono effettuare e da eventuali interventi correttivi procedimentali e strutturali per un loro ottimale svolgimento.

    10. COINVOLGIMENTO DELLE OO.SS. Nella prima stesura, i sindacati dovevano solo essere informati, con la riforma, il loro coinvolgimento pi attivo dovendo essere consultati. Non specificato n il livello di coinvolgimento n il criterio di scelta delle oo.ss. da consultare.

    11. EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO La fase finale del procedimento di determinazione delle D.O. si conclude con lemanazione di un atto amministrativo: negli Enti Locali: il regolamento adottato dalla Giunta; nello Stato: con D.P.R. su proposta del Ministro competente.

    12. REVISIONE DELLE D.O. La revisione deve essere effettuata periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni ed immediatamente in caso di fusione, riordino o trasferimento di funzioni. Le modalit sono stabilite dal regolamento ma la dottrina si a lungo interrogata sul tipo di atto amministrativo da utilizzare.

    13. VARIAZIONE DELLE D.O. Le variazioni sono approvate dallorgani di vertice dellente in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, la redistribuzione del personale non deve comportare aumenti di spesa.

    14. ESCLUSIONI ED OBBLIGLI La disciplina normativa delle D.O., cos come definita dallart. 6 del TUPI, non si applica agli uffici della Polizia penitenziaria nonch per tutta la Polizia ad ordinamento civile, della P.C.M., del Ministero Affari Esteri e della Scuola per i quali in vigore una regime speciale. Gli enti che non provvedono alla determinazione delle D.O. non possono assumere nuovo personale (incluse categorie protette).

    15. SISTEMI CLASSIFICATORI Per la classificazione del personale sono stati adottati da legislatore, in ordine di tempo, i seguenti sistemi: SISTEMA DELLE CARRIERE; SISTEMA DEI LIVELLI; SISTEMA DELLE AREE E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

    16. SISTEMA DELLE CARRIERE Lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (1957) aveva previsto 4 carriere: direttiva; di concetto; esecutiva; ausiliaria Ogni carriera era articolata in una scala di qualifiche

    17. SISTEMA DEI LIVELLI Con il riassetto del 1980, il personale stato classificato in 9 livelli con diversi profili professionali in base alla prestazione lavorativa: 1 Addetto alle pulizie 5 operatore 2 commesso 6 assistente 3conducente 7 collaboratore 4 coadiutore 8 funzionario 9 coordinatore

    18. SISTEMA DELLE AREE E DELLE P.O. Con la tornata contrattuale 1998-2001, stato introdotto il sistema delle AREE (A, B, C, D) e, nellambito di ciascuna area, sono state individuate le POSIZIONI ORGANIZZATIVE (C1, C2, C3)

    19. LE AREE Ogni area individuata dalla declaratoria allegata al CCNL che descrive linsieme dei requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni richiedibili dalla P.A. Il numero delle aree non fisso ma varia a seconda dei comparti (3 per ministeri e parastato; 4 per sanit e autonomie locali)

    20. LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE La P.O. ha una rilevanza essenzialmente retributiva infatti nella medesima area sono richieste le stesse funzioni a prescindere dallordine. Per ciascuna area sono previste P.O super che garantiscono una sviluppo economico alla P.O. sottostanti (A1super; B3super; C1super; C3super)

    21. I PROFILI Nel nuovo sistema, sopravvivono comunque i profili determinati in base alla prestazione lavorativa (per larea C, contabile, bibliotecario, esperto informatico, ecc). I dipendenti inquadrati nelle nuove P.O. continuano a svolgere le mansioni inerenti ai profili del precedente ordinamento (art.13, c.14 del CCNL 1999)

    22. UN ESEMPIO Vediamo, ad esempio, la nuova classificazione del personale nel comparto Ministeri:

    23. INQUADRAMENTO Linquadramento del personale nel nuovo sistema delle aree e delle P.o. avvenuto in questo modo:

    24. LE PROGESSIONI INTERNE La differenza principale fra il sistema delle aree e P.O. e quello delle qualifiche consiste nel fatto che ora possibile una progressione stipendiale e di carriera anche senza concorso per laccesso alla qualifica superiore ma con: PROGRESSIONE ORIZZONTALE; PROGRESSIONE VERTICALE.

    25. LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE Consiste nellincremento retributivo nellambito della stessa P.O. attraverso il passaggio ad una P.O.super (da B3 a B3super) detta, anche, P.O. di sviluppo che, in genere, quella apicale allinterno di ciascuna Area (tranne nel caso di C1super) caratterizzata da P.O. di contenimento.

    26. LA PROGRESSIONE VERTICALE E consentito il passaggio interno mediante selezione e corsi di qualificazione ad una P.O. superiore sia nella stessa Area si un unArea superiore. La progressione verticale ha la precedenza rispetto al concorso che pu essere espletato solo se le selezioni riservate al personale interno hanno avuto esito negativo o mancano le professionalit da acquisire.

    27. LANZIANITA Ai fini della progressione, sia orizzontale che verticale, assume particolare rilevanza lanzianit di servizio che si distingue in 2 specie: ANZIANITA ASSOLUTA; ANZIANITA RELATIVA.

    28. ANZIANITA ASSOLUTA Si determina in relazione alla data di inizio del servizio e ricomprende non solo i periodi di servizio effettivo prestati nella stessa o in altra amministrazione, ma anche il periodo di servizio militare di leva (se prestato successivamente allassunzione) e i periodi di permessi retribuiti (ad es., per malattia, gravidanza, ecc)

    29. ANZIANITA RELATIVA Designa la posizione di ruolo dellimpiegato rispetto ad altri impiegati aventi la stessa qualifica. La precedenza determinata dalla data di assunzione o di inquadramento e, in caso di parit, dallordine di graduatoria nel concorso ovvero dalla data di passaggio alla posizione organizzativa precedente

    30. LEQUIPARAZIONE Siccome alcuni comparti hanno 3 aree ad altri ben 4 stata stabilita la seguente tabella di equiparazione anche per facilitare la mobilit intercompartimentale ed evitare contenziosi:

    31. LA MOBILITA Il dipendente pubblico ha una pretesa tutelata a permanere nella sede di assegnazione la cui durata spesso determinata dal bando di concorso. Fino a poco tempo fa i ruoli erano rigidi e la mobilit era possibile solo con concorso, oggi, consentita purch vi sia vacanza del posto e la corrispondenza con la posizione giuridica da esso posseduta.

    32. TIPI DI MOBILITA Esistono 4 tipi di trasferimento per mobilit: MOBILITA SU DOMANDA; MOBILITA ORDINARIA COLLETTIVA; MOBILITA COLLETTIVA PER ESUBERO; MOBILITA PER TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI.

    33. MOBILITA SU DOMANDA I presupposti per accedere al trasferimento su domanda del dipendente sono: Esistenza di un posto vacante nellamministrazione destinataria; Corrispondenza della posizione giuridica tra posto di provenienza e di destinazione; Accordo tra le due amministrazioni. I CCNL possono definire le procedure ed i criteri generali per lattuazione della mobilit (art. 30 TUPI)

    34. MOBILITA ORDINARIA COLLETTIVA Il DPCM n.716/94 prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il DFP pubblichi il bando con il quale vengono messi a disposizione per mobilit tutti i posti disponibili considerati esuberanti rispetto al fabbisogno del singolo ente. Entro 30 gg., il dipendente pu presentare domanda allamministrazione prescelta e al DFP. La graduatoria tiene conto dei criteri dellanzianit di servizio, del carico familiare, dellet, profilo professionale e titolo di studio.

    35. MOBILITA COLLETTIVA PER ESUBERO Pu avvenire quando lente rilevi uneccedenza di personale di almeno 10 unit in base ai criteri stabiliti dal CCNL e previo accordo sindacale (art. 33 TUPI). Il personale collocato in disponibilit ha diritto ad unindennit pari all80% dello stipendio (pi indennit integrative speciale) fino ad un massimo di 24 mesi. Trascorso il termine si procede al licenziamento.

    36. MOBILITA PER TRASFERIMENTO DI FUNZIONI Il DPCM n.446/2000 disciplina il passaggio di personale dallo Stato alle Regioni e agli EE.LL. in attuazione del decentramento amministrativo. Il personale diviso in 2 graduatorie tra coloro che richiedono il trasferimento nella propria o altra Regione e quelli che richiedono la permanenza nella propria sede. Al personale trasferito riconosciuta la continuit del rapporto, lanzianit di servizio, linquadramento nella qualifica corrispondente secondo la tabella di equiparazione e il trattamento economico. Il personale non trasferito viene messo a disposizione dellamministrazione di appartenenza ma non in disponibilit

    37. TRASFERIMENTO Il dipendente pubblico pu essere trasferito nelle seguenti modalit: TRASFERIMENTO DUFFICIO; TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA AMBIENTALE; TRASFERIMENTO PER CONDANNA PENALE DI PRIMO GRADO NON DEFINITIVA.

    38. TRASFERIMENTO DUFFICIO Pu essere disposto solo se considerato indispensabile. Lente dovr adottare il provvedimento con unadeguata motivazione tesa alla migliore realizzazione dellinteresse pubblico. Il trasferimento non pu riguardare i disabili (con invalidit >2/3) e i beneficiari della L. n. 104/92 nonch i dirigenti sindacali (senza autorizzazione dellO.S. di appartenenza)

    39. TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA AMBIENTALE Il provvedimento di trasferimento per incompatibilit ambientale del dipendente pubblico consentito dallordinamento ma dovr essere sorretto da una congrua motivazione. Lente dovr precisare quali sono i fatti che hanno determinato una situazione di incompatibilit tale da generare nocumento allufficio ed al prestigio dellamministrazione.

    40. TRASFERIMENTO PER CONDANNA PENALE In caso di condanna con sentenza di primo grado non ancora definitiva per gravi reati contro la PA (peculato, corruzione, concussione, malversazione) possibile il trasferimento ad altro ufficio con mantenimento delle mansioni. Se non fosse possibile, il dipendente collocato in aspettativa mentre, se dovesse essere assolto, il provvedimento perde efficacia e il dipendente rientra nella sede originaria (salvo richiesta contraria).

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