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Fondi Europei 2014 – 2020 e il ruolo del Terzo Settore Roma, 23-24 maggio 2014

Fondi Europei 2014 – 2020 e il ruolo del Terzo Settore Roma, 23-24 maggio 2014. Indice dei temi (1) Agenda 2020 (slide 4 - 7 ) il bilancio EU (slide 8 - 11) Gli Attori pubblici e privati: il Codice di Condotta (slide 12-30). Indice dei temi (2)

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Fondi Europei 2014 – 2020 e il ruolo del Terzo Settore Roma, 23-24 maggio 2014

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Presentation Transcript


  1. Fondi Europei 2014 – 2020 e il ruolo del Terzo Settore Roma, 23-24 maggio 2014

  2. Indice dei temi (1) • Agenda 2020 (slide 4 - 7 ) • il bilancio EU (slide 8 - 11) • Gli Attori pubblici e privati: il Codice di Condotta(slide 12-30)

  3. Indice dei temi (2) • Accordo di Partenariato (slide 31- 58) • Cosa è • Le risorse • Le proposte strategiche • Le sfide per il mezzogiorno • Gli Obiettivi Tematici • I PON

  4. Indice del temi (4) • FOCUS • Ruolo del Terzo settore in alcuni Obiettivi Tematici (slide 59-66) • Nuova programmazione e rischi che la disponibilità di risorse con finalità sociali attiri nel nostro settore anche attori speculativi (slide 67-68)

  5. Agenda 2020 e il Bilancio EU

  6. L’ Agenda 2020 • 3 obiettivi • Crescita intelligente • Crescita sostenibile • Crescita inclusiva • I target EU e Italia • Le iniziative faro

  7. Obiettivi Europa 2020, situazione attuale e obiettivi nazionali (1)

  8. Obiettivi Europa 2020, situazione attuale e obiettivi nazionali (2)

  9. Il bilancio EU • Quadro finanziario Pluriennale (QFP) • = 960 mld€ • gli strumenti economico finanziario: • Gestione Diretta • Programmi a Gestione Diretta (Fondi PGD) (es. Erasmus+, Horizon 2020, etc) • Gestione Indiretta • Risorse del Quadro Strategico Comune (QCS) tramite Accordi di Partenariato con gli Stati, che cofinanziano (es. FSE, FESR)

  10. Il Quadro Strategico Comune (QSC) (1) • livello EU: • per ciascun obiettivo della Agenda 2020 vengono individuati: • 11 Obiettivi Tematici • Priorità di investimento

  11. Il Quadro Strategico Comune (QSC) (2) • Livello Stato: redazione di un documento dove declinare le proprie azioni => l’Accordo di Partenariato

  12. Gli attori dei Fondi IL PRINCIPIO DI PARTENARIATOIl ruolo del partenariato nell'attuazione dei Fondi del Quadro Strategico ComuneIl Codice di Condotta(Regolamento Delegato della Commissione del 07/01/2014 – SWD(2013) 540 final)

  13. Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei” - Partenariato e governance a più livelli (1) 1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun singolo programma, in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner: (segue)

  14. Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei” - Partenariato e governance a più livelli (2) a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; e c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. 14

  15. Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei” - Partenariato e governance a più livelli (3) 2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi in conformità dell'articolo 42.

  16. Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei” - Partenariato e governance a più livelli (4) 3. Alla Commissione é conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il Codice di Condotta - CdC), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico nonché delle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. (OMISSIS)

  17. Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei” - Partenariato e governance a più livelli (5) 5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

  18. Articolo 5 del nuovo regolamento "disposizioni comuni sui Fondi Europei” - Partenariato e governance a più livelli (6) 6. Per ciascun Fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

  19. Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato (art. 3 CdC) e per i programmi (art. 4 CdC) (1): • le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche (le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali ..) • i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, • organismi di istruzione e di formazione e centri di ricerca);

  20. Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato (art. 3 CdC) e per i programmi (art. 4 CdC) (2): • le parti economiche e sociali • organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, • camere di commercio nazionali • e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie e dei settori);

  21. Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato (art. 3 CdC) e per i programmi (art. 4 CdC) (3): • organismi che rappresentano la società civile, quali: • Associazioni ambientali, • organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

  22. Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi (art. 5 CdC) (1): Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sullatempistica della preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.

  23. Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi (art. 5 CdC) (2): Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di: • comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili; • dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;

  24. Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi (art. 5 CdC) (3): mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione; divulgare i risultati delle consultazioni. 24

  25. Preparazione dei programmi (art. 8 CdC) • - Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda: • l'analisi e l'identificazione delle esigenze; • la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici; • l'assegnazione dei finanziamenti; • la definizione degli indicatori specifici dei programmi; • la composizione del comitato di sorveglianza.

  26. Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti (art. 17 CdC) (1) • L'autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi.

  27. Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti (art. 17 CdC) (2) • Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l'altro, • seminari ad hoc, • sessioni di formazione, • coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni • sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma. 27

  28. Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti (art. 17 CdC) (3) • Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative che partecipano ai programmi.

  29. Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti (art. 17 CdC) (1) • Per la cooperazione territoriale europea, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 può inoltre coprire il sostegno ai partner per il potenziamento delle capacità istituzionali finalizzate alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale.

  30. Ruoli e attori

  31. L’Accordo di Partenariato presentato dall'Italia alla Commissione Europea il 22/04/2014

  32. L’Accordo di partenariatoè il documento che definisce l’allocazione dei Fondi Strutturali europei per il 2014-20 • Tale accordo è il frutto di un lungo percorso di preparazione e di discussione con vari soggetti istituzionali: Amministrazioni centrali (Ministeri), le Regioni, il Partenariato economico e sociale (Associazioni e Organizzazioni di categoria).

  33. I tavoli tecnici di confronto partenariale che hanno lavorato alla definizione dei contenuti dell’Accordo (1): • “Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione”; • “Valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente”; • “Qualità della vita e inclusione sociale”; • “Istruzione, formazione e competenze”.

  34. I tavoli tecnici di confronto partenariale che hanno lavorato alla definizione dei contenuti dell’Accordo (2): Ai lavori dei Tavoli tecnici hanno preso parte le Amministrazioni centrali interessate per materia, le Regioni e le Associazioni rappresentative degli Enti locali, il partenariato economico-sociale rilevante rispetto ai temi della programmazione. Alle attività di livello tecnico si sono affiancati i lavori di un “tavolo politico” tra il Ministro per la coesione territoriale e i Presidenti delle Regioni

  35. Le risorse del nuovo QFP (1) • Il totale di risorse comunitarie assegnate all'Italia è pari a 32.268 milioni di euro (incluse le risorse destinate alla cooperazione territoriale per 1.137 milioni di euro e al fondo per gli indigenti per 659 milioni di euro) di cui • 7.695 milioni di euro per le Regioni più sviluppate • 1.102 milioni di euro per le Regioni in transizione • 22.334 milioni di euro per le Regioni meno sviluppate

  36. Le risorse del nuovo QFP (2) • Alla quota comunitaria si aggiungerà • il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, preventivato nella Legge di Stabilità per il 2014 in 24 miliardi di euro, • nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale da destinare ai POR (quantificabile in una cifra pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma). • Il cofinanziamento consentirà, in pratica, di raddoppiare il volume di risorse assegnato dalla Commissione Europea.

  37. Il Fondo Sviluppo e Coesione (1) • È uno strumento nazionale finalizzato a promuovere la coesione territoriale, attraverso investimenti nelle grandi reti infrastrutturali, materiali e immateriali. • Tale fondo, in base alla legge di stabilità per il 2014, sarà rifinanziato per il periodo 2014-2020 per un importo complessivo nel settennio di programmazione di circa 55 miliardi di euro.

  38. Il Fondo Sviluppo e Coesione (2) • Una parte rilevante di queste risorse dovrebbe essere destinata, nella proposta dell’ex Ministro Trigilia, alle Amministrazioni centrali nella proporzione del 60% (nel ciclo 2007-2013 la proporzione era del 50%). • Inoltre, il Fondo opererà per investimenti pubblici destinando l’80% delle risorse alle regioni del Sud e il 20% al Centro-Nord.

  39. La necessità di ampliare i margini di manovra economico-finanziaria per il governo italiano: • Rivedere nei prossimi mesi il valore del Patto di stabilità e per incrementarlo, rispetto a 1 miliardo previsto ad oggi, almeno di 1,7 miliardi ulteriori (attingendo, come è stato fatto per il 2013, dal Fondo sviluppo e coesione?). • In sede Ue chiedere lo scorporo del cofinanziamento dal rapporto deficit/pil e ciò per consentire un più ampio margine di manovra alle Regioni, alle quali si chiede da una parte di spendere e dall'altra di non farlo per non infrangere i vincoli del patto di stabilità.

  40. La concentrazione delle risorse comunitarie su pochi obiettivi strategici strutturali: • Internazionalizzazione • Digitalizzazione • Innovazione • valorizzazione dei beni culturali e ambientali • qualità dell’istruzione e del capitale umano • lotta alla povertà

  41. Le sfide per il Mezzogiorno (1) • l’accrescersi della competizione internazionale, l’impossibilità di svalutare, l’elevata pressione fiscale, si sono combinate con un’inefficienza dei servizi e del contesto istituzionale in genere ben più grave che in altre regioni; • Questi fattori hanno dunque colpito ancor più duramente un’economia già fragile, segnata dal minore sviluppo di attività aperte al mercato e capaci di esportare. • Nelle Regioni del Mezzogiorno non si tratta dunque solo di rafforzare innovazione e internazionalizzazione sostenendo processi già in corso, occorre far crescere le attività produttive e le imprese capaci di stare sul mercato per attivare uno sviluppo autonomo e sostenibile.

  42. Le sfide per il Mezzogiorno (2) • Occorre cogliere in modo più estensivo vantaggi comparati rilevanti in settori di lunga specializzazione e spesso trascurati, come l’ agricoltura e l’agroindustria. • Potenziare il settore dei beni culturali e ambientali, che ha una dotazione particolarmente ricca anche nel confronto con le regioni più sviluppate, ma non è riuscito finora esprimere attività imprenditoriali capaci di accrescere significativamente la fruizione.

  43. Classificazione delle regioni italiane ai fini dell'allocazione dei fondi comunitari: • Regioni meno sviluppate: Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. • Regioni in transizione: Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna. • Regioni più sviluppate: Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

  44. Obiettivi tematici dei Regolamenti 2014-2020 (1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

  45. Obiettivi tematici dei Regolamenti 2014-2020 (2) • Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete • Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori • Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione • Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente • Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente Assistenza tecnica

  46. Allocazione Indicativa delle Risorse Ue per obiettivo tematico e fondo (milioni di euro) 1:

  47. Allocazione Indicativa delle Risorse Ue per obiettivo tematico e fondo (milioni di euro) 2:

  48. Allocazione delle risorse Ue per categorie di regioni (milioni di euro) 1:

  49. Allocazione delle risorse Ue per categorie di regioni (milioni di euro) 2:

  50. Allocazione specificaoccupazione giovani € 567.511.248 Co-finanziamento FSE € 567.511.248 Totale risorse € 1.135.022.496 Risorse per i giovani residentiin aree non eleggibili € 36.788.323 Iniziativa occupazione giovani programmata nell'ambito dell'Ot 8 – Occupazione:

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