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Decreto Ministero dell’Istruzione n.5669/2011, art. 4

Legge 8 ottobre 2010, n.170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. La legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). Decreto Ministero dell’Istruzione n.5669/2011, art. 4.

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Decreto Ministero dell’Istruzione n.5669/2011, art. 4

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  1. Legge 8 ottobre 2010, n.170Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico La legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA)

  2. Decreto Ministero dell’Istruzione n.5669/2011, art. 4 “Le istituzioni scolastiche,(…), provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogici-didattici per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative”

  3. Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Ad esempio la sintesi vocale, il registratore, programmi di video scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.(per un’analisi dettagliata si veda le linee guida allegate al decreto n.5669)

  4. Le misure dispensativesono invece interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni, che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Ad esempio dispensare dalla lettura, scrittura sotto dettatura, prendere appunti,copiare dalla lavagna,rispettare i tempi di consegna verifiche, dalla scrittura sostituendola con il linguaggio verbale,etc. (per un’analisi dettagliata si veda le linee guida allegate al decreto n.5669)

  5. Decreto Ministero dell’Istruzione n.5669/2011, art. 5 “La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni con DSA, interventi didattici ed individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato”.

  6. Tale piano, predisposto in un tempo che non superi il primo trimestre scolastico, e articolato per le discipline coinvolte dal disturbo, dovrà contenere:- dati anagrafici dell’alunno;- tipologia del disturbo;- attività didattiche individualizzate;- attività didattiche personalizzate;- strumenti compensativi utilizzati;- misure dispensative adottate;- forme di verifica e valutazione personalizzate.

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