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Pescantina, 16 novembre 2012 IX Forum Nazionale di Polizia Locale

La Polizia Locale: l’uso delle armi e degli altri strumenti di autodifesa. Pescantina, 16 novembre 2012 IX Forum Nazionale di Polizia Locale. Dott. Sergio Abbate Comandante della Polizia Locale di Trieste. CI SONO ARMI… E STRUMENTI DI AUTODIFESA.

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Pescantina, 16 novembre 2012 IX Forum Nazionale di Polizia Locale

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  1. La Polizia Locale: l’uso delle armi e degli altri strumenti di autodifesa Pescantina, 16 novembre 2012IX Forum Nazionale di Polizia Locale Dott. Sergio Abbate Comandante della Polizia Locale di Trieste

  2. CI SONO ARMI… E STRUMENTI DI AUTODIFESA La dotazione di armi alla Polizia Municipale è regolata in via principale dalla Legge 65/1986 (art. 5, c. 5°) Gli addetti al servizio di polizia municipale possono portare, senza licenza, armi: • in qualità di agente di pubblica sicurezza • in relazione al servizio • nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti • nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento… • che stabilisce anche la tipologia, • il numero delle armi in dotazione, • l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

  3. Integrata dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (G.U. 16.04.1987, n. 89), modificato dal D.M. 341/89 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza“ L'armamento è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2 (art. 1 - "Generalità“). Mentre rinvia airegolamenti l’indicazione ditipologia, termini e modalità dei servizi armati Con regolamento dell'ente di appartenenza, … sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con armi(Art. 2 - "Rinvio ai regolamenti comunali“). Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento(Art. 20, c. 2°).

  4. IN MATERIA DI SERVIZIO NOTTURNO Nell’ottobre del 2006 il Ministero dell'Interno, rispondendo a un quesito sulla dotazione di armi alla Polizia Locale e sui servizi da svolgere armati, indirizzava alla Prefettura di Treviso, una nota in cui si sottolineava “l'intento del legislatore di prevedere la possibilità di adattare le modalità di armamento alle esigenze organizzative dell'ente locale”. Il Ministero dell’Interno interviene … “Per quanto concerne l’impiego del personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l’espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che abbiano in dotazione l’arma… proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l’incolumità di chi li esplica”. Interpretazione ripresa in una circolare del 2007 (Pref. di Belluno (n. 1000/07 dd. 2.3.2007 – Ag.ti di Polizia Locale con qualifica di Agenti di PS: armamento) TRANNE POI RIPENSARCI “... corre l'obbligo di evidenziare che la normativa vigente in materia, come confermato dal Ministero dell'Interno con recenti pareri, richiede che determinati servizi debbano essere svolti con armi; si deve inoltre evidenziare che, in ogni caso, taluni servizi, rientranti nelle funzioni istituzionali della Polizia Municipale, per loro natura o per le modalità in cui si svolgono ed in qualunque fascia oraria vengano espletati, comportano una oggettiva esposizione a rischio ed una concreta esigenza di difesa personale per gli operatori”. Conclude individuando un margine di autonomia nelle scelte dell'Ente per quanto concerne le tipologie di servizio armato, ferme restando le fattispecie indicate all'art. 20 del DM 145/87.

  5. 8.3.2011 A SEGUITO DI UN QUESITO DELLA POLIZIA LOCALE DI TRIESTE SULL’IMPIEGO DEGLI OPERATORI NON ARMATI, IL MINISTERO DELL’INTERNO - TRAMITE LA PREFETTURA DI TRIESTE - SOSTIENE CHE… “Con la legge 7 marzo 1986 n. 65, legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale il Legislatore non ha inteso conferire ai servizi ed ai corpi di polizia municipale la natura di “corpi armati”, ovvero ordinariamente destinati a svolgere “in armi” le funzioni di polizia in determinati settori della vita sociale. Per cui lo svolgimento dei servizi armati per gli addetti ai predetti corpi o servizi ha carattere eventuale ed occasionale e la stessa previsione dell’armamento ha come precipua funzione quella di tutelare l’incolumità personale dei singoli operatori in particolari situazioni di esposizione a rischi”. Si nega la natura di “corpi armati”, e si sottolinea il carattere eventuale ed occasionale dei servizi armati. “Lo stesso Dipartimento ha chiarito che il D.M. 145/1987, proprio perché disciplinante l’armamento delle polizie locali, non può trovare applicazione negli enti che abbiano deliberato di non procedere all’armamento del personale di polizia locale, ritenendo che, in tal caso, ogni servizio di competenza della polizia locale deve essere svolto da tutto il personale in organico, non sussistendo tra esso alcuna distinzione di livello operativo determinata dall’assegnazione dell’armamento in dotazione”. Si sottolinea che il personale sprovvisto di arma è comunque tenuto a svolgere tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. “Alla luce di quanto sopra e tenuto conto della modifica apportata all’art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986, si ritiene, quindi, che la disciplina della materia dei servizi di polizia municipale rientri tra le autonome determinazioni organizzative e regolamenti degli enti locali e, laddove l’amministrazione non abbia ritenuto di dotare di armi il personale dei corpi o servizi di polizia municipale, gli stessi siano, comunque, tenuti ad assicurare tutti i servizi propri d’istituto, come individuati dalla legge-quadro n. 65/1986”.

  6. MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Area II Personale Enti - Prot. 0016627 Roma, 2 novembre 2010 OGGETTO: Richiesta di dotazione per il Corpo di Polizia locale di strumenti di difesa personale. Con nota n. 31956/DG/dr del 20.10.2010 codesto Ente ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di dotare il corpo di polizia di strumenti di difesa personale, quale bastone estensibile o spray urticante, tenuto conto che non è ancora stata effettuata l’integrazione del decreto ministeriale n. 145 del 4.3.1987. Al riguardo si fa presente che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, più volte interessato dalla scrivente, ha precisato che la mazzetta da segnalazione, i bastoni estensibili o strumenti simili e gli spray da difesa, non rientrano tra i tipi di armi contemplati dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, concernente l’armamento della Polizia Municipale. Il bastone estensibile e la mazzetta da segnalazione, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche (peso forma - materiali con cui sono realizzati – rigidità) possono essere annoverati tra gli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona e per i quali, quindi, l’esatta qualificazione giuridica è quella di “armi proprie” ai sensi degli artt. 30 del TULPS e art. 4 della legge 110/75. Essi possono essere liberamente utilizzati dal personale del Corpo di Polizia Municipale solo qualora questo Ministero, previo esame dei prototipi degli strumenti da parte della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi, ne abbia escluso, ai sensi dell’art. 2, c. 3 della legge 110/75, l’attitudine a recare offesa alla persona. Ad oggi, solo quattro prodotti... (penna spray ed erogatori con spray) sono stati ritenuti – su conforme parere reso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – non idonei a recare offesa e, quindi, ammessi al libero commercio e porto. Nessun altro prodotto similare esaminato dalla Commissione, ha ricevuto la medesima valutazione. Tuttavia, è opportuno segnalare che è in fase di emanazione il regolamento tecnico previsto dall’art. 3, c. 32 della L. 15.7.2009, n. 94, in base al quale verranno liberalizzati tutti i prodotti spray al capsicum conformi ai requisiti previsti in detto regolamento. IL DIRETTORE CENTRALE Ma il Ministero dell’Interno si esprime anche in un altro ambito: la strumentazione per la Polizia Locale…

  7. La nota del 29 marzo 2011 recita che: ”parere contrario è stato espresso in ordine all’utilizzo da parte della polizia municipale di oggetti definiti “manganello” o “sfollagente” trattandosi di armi il cui porto è espressamente vietato dalla legge (art. 4 legge 110/1976), salvo particolari deroghe in favore di determinate categorie di soggetti, fra le quali non figurano, peraltro, gli appartenenti alla polizia municipale. Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione alla c.d. “mazzetta di segnalazione” o “bastone distanziatore” che, ove avente le medesime caratteristiche, del “manganello“ o “sfollagente”, va ritenuta arma propria. La nota, ancora una volta, equipara gli strumenti di autodifesa alle armi, il cui elenco trova invece un preciso riscontro in una normativa, ancora vigente, anche se datata.

  8. Ma il Ministero dell’Interno ha titolo per catalogare armi? L. 110/1975 (Art. 6 - Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi). È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.

  9. STRUMENTI DI AUTODIFESA: ARMA O NO? Legge 18.04. 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (G.U. 21.04.1975, n. 105) Art. 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. L’elenco “armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere” lascia chiaramente intendere che “mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere” sono distinte dalle armi. E appare una forzatura – per di più ad opera di un organo che non è deputato a fare tale tipo di classificazioni, il Ministero dell’Interno, – inserire tra “mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente…” le mazzette di segnalazione, tonfa o bastoni estensibili.

  10. Per armi si intendono: • quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; • tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Art. 585, c. 2 del Codice Penale Cfr. art. 30 del Tulps: “per armi si intendono le armi proprie e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti”. Resta da stabilire - ma non lo può fare il Ministero dell’Interno, non avendo la competenza in materia - se la destinazione naturale del tonfa, del bastone estensibile, della mazzetta di segnalazione (o dello spray al Capsicum) sia l’offesa alla persona (e non invece la difesa dell’incolumità dei cittadini e degli operatori di P.L.).

  11. Decreto del Ministro dell’interno 12 maggio 2011 n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, c. 32, della L. n. 94/2009. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2011, n. 157 IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’art. 2, c. 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri. 2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al c. 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

  12. Una nota del ministero dell'interno alla prefettura Spray al peperoncino anche per la polizia Italia Oggi 25.9.2012 Gli spray al peperoncino conformi alle disposizioni del D.M. 103/2011 non sono classificati come armi e possono essere liberamente acquistati dai cittadini (“…fatta eccezione del divieto di vendita ai minori degli anni 16…”). L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - nella circolare ministeriale del 7 settembre 2012, inoltrata alla Prefettura di Vicenza - precisa che “tutti gli strumenti di autodifesa che nebulizzano una miscela irritante a base di O.C. …fatta eccezione del divieto di vendita ai minori degli anni 16, possono essere, in quanto ritenuti non armi, liberamente acquistati, detenuti e portati al solo fine di poterne eventualmente fare uso in contesti in cui occorra sottrarsi ad una minaccia o ad una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità”. Secondo il Ministero dell’Interno non essendo armi ed essendo di libera vendita E’ CONSENTITO ANCHE ALLA POLIZIA LOCALE DOTARSI DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA A BASE DI CAPSICUM

  13. Linee interpretative del Ministero che contrastano con le prerogative di legge in materia di P.L. attribuite alle Regioni L’art. 6, c. 2 della L. n. 65/86 – “Legislazione regionale in materia di polizia municipale” - attribuisce alle Regioni il compito di provvedere con legge regionale a “disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal c. 5 del precedente art. 5”. Legge regionale FVG 29 APRILE 2009 N. 9 - Art. 18 (Armamento e strumenti di autotutela) 1. … 2. Il medesimo personale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale. L’addestramento, l’assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo o al responsabile del Servizio di polizia locale. 3. Il personale di polizia locale è dotato di manette. 4. … 5. Qualora nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale di cui al c.2 non risulti determinata o determinabile l’indicazione dei servizi per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende fatta per i servizi di cui al c. 4, nonché per quelli di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

  14. D’altronde una consolidata giurisprudenza non attribuisce carattere cogente alle circolari emanate dal Ministero dell’Interno. Rilevanti le conclusioni formulate dal Gip di Verona, su conforme parere del Pubblico Ministero (con ordinanza n. 7711/2000 dd. 22.6.2000) in merito alle interpretazioni fornite dallo stesso Ministero in ordine alla dotazione di strumenti di autodifesa al personale della Polizia Locale: “E' evidente che le opinioni interpretative dei vertici del Ministero, per quanto autorevoli, non sono certo idonee a privare di efficacia disposizioni contenute in una legge regionale, che certamente, in astratto, potrebbero risultare illegittime, ma soltanto utilizzando i parametri di valutazione contenuti nella Legge Fondamentale, ossia solo qualora violassero un precetto costituzionale, sostanziale o formale... omissis ...., su cui dovrebbe pronunciarsi la Consulta ex art. 134 Cost.”.

  15. “Quando io uso una parola, quella significa ciò che io voglio che significhi” – sosteneva Humpty Dumpty. “La questione è – ribatteva Alice – se lei può costringere le parole a significare così tante cose diverse”. “La questione è – replicava Humpty Dumpty – chi è che comanda”. L. Carroll, “Attraverso lo specchio”, Garzanti, MI, 1989, p. 219.

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