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Normativa di riferimento : • Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94904 (Finanziamenti )

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci. Normativa di riferimento : • Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94904 (Finanziamenti ) • Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94902 (Beni) • Provvedimento del 13.03.2012 n. 2012/37049; • Circolare 27/IR (IRDCEC ) del 02.02.2012;

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Normativa di riferimento : • Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94904 (Finanziamenti )

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Presentation Transcript


  1. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Normativa di riferimento: • Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94904 (Finanziamenti) • Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94902 (Beni) • Provvedimento del 13.03.2012 n. 2012/37049; • Circolare 27/IR (IRDCEC ) del 02.02.2012; • D.L. 138/2011, art. 2, comma 36-sexiesdecies (conv. L. 148/2011); • Provvedimento del 16 novembre 2011 n. 166485.

  2. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Misura antielusiva L’intervento normativo è finalizzato a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata. Vuole riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento attraverso lo schermo societario.

  3. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-sexiesdecies, art. 2, DL 138/2011 (Norma istitutivadell’obbligo di comunicazione) (Soggetti obbligati) L’impresa concedente i beni in godimento ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore. (Oggetto della comunicazione) Idati relativi ai beni concessi in godimento.

  4. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Provvedimento del 2 agosto 2013 (BENI) Soggetti obbligati I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. Oggetto della comunicazione Idati [anagrafici] dei soci o dei familiari dell’imprenditore, solo qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo pagato dall’utilizzatore del bene ed il valore (normale) di mercato del diritto al godimento del bene.

  5. La Comunicazione dei finanziamenti Provvedimento del 2 agosto 2013 (FINANZIAMENTI) Soggetti obbligati I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. Oggetto della comunicazione Idati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euroe solo con riferimento alle operazioni effettuate a decorre dal 2012

  6. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Soci La norma non prevede alcuna percentuale minima di partecipazione, non viene distinto nemmeno che la partecipazione sia qualificata o meno. Familiari La nozione fa riferimento all’art. 5, TUIR ossia: • Coniuge • Parenti entro il terzo grado • Affini entro il secondo

  7. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Provvedimento del 16 novembre 2011 / 2 agosto 2013 Soggetti esclusi dalla comunicazione • Professionisti e associazioni professionali; • Enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa; • Società semplici.

  8. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-terdecies, art. 2, DL 138/2011 Art. 67, comma 1, TUIR Introdotta nuova previsione di reddito diverso: h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore

  9. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-quaterdecies, art. 2, DL 138/2011 I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

  10. RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ’ Viene introdotto un deterrente: indeducibilità dei costi relativi ai medesimi beni. I costi non ammessi in deduzione potrebbero essere: • quote ammortamento; • i canoni di leasing; • le spese di manutenzione e riparazione; • le spese di assicurazione; • costi relativi ai carburanti e lubrificanti. Indeducibilità scatta anche quando: Il bene è concesso in godimento a titolo gratuito al socio/familiare. Al socio/familiare venga richiesto un corrispettivo inferiore a valore normale Chiarimento atteso: indeducibilità dei costi totale ovvero solo parziale e corrispondente al rapporto tra valore normale del diritto di godimento e quanto richiesto al socio. Secondo la Circolare 27/IR IRDCEC rileva il corrispettivo pattuito tra le parti, anche se non pagato, in quanto in capo alla società/impresa concedente il reddito è soggetto ad imposizione secondo il principio di competenza.

  11. RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ IMMOBILI PATRIMONIO Non innova rispetto alla disciplina previgente: l’indeducibilita’ dei costi e’gia’ disposta dall’art. 90 TUIR (categoria catastale A – escluso A/10) IMMOBILI STRUMENTALI Costi completamente indeducibili quando e’ concesso in godimento un immobile rientrante nelle categorie: B, C, D, E ed A/10 AUTOVETTURE ED ALTRI BENI A DEDUCIBILITA’ PARZIALE Atteso chiarimento: quale trattamento riservare alle autovetture per le quali opera una deducibilità parziale ex art. 164, TUIR. Secondo l’IRDCEC (circolare 27/IR) l’indeducibilità integrale opera in assenza di norme che prevedono deduzioni forfettarie.

  12. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci ULTERIORI RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ’ E AL SOCIO Nel caso di società trasparenti (società di persone ed srl che hanno optato per tale regime ex art. 116 TUIR) l’indeducibilità dei costi dei beni concessi in godimento opera una duplicazione dell’imposta.

  13. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-quinquiesdecies, art. 2, DL 138/2011 La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h-ter), TUIR.

  14. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci RIFLESSI FISCALI IN CAPO AL SOCIO VALORE DI MERCATO – VALORE ADDEBITATO = REDDITO DIVERSO Nel caso in cui il godimento del bene non si protragga per l’anno intero, si deve procedere al ragguaglio ad anno dell’importo da assoggettare ad imposizione in capo al socio/familiare. Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR. Corrispettivo mediamente praticato sul mercato per casi analoghi Problematiche: • a quali tariffe di noleggio delle autovetture si deve fare riferimento per determinare il valore di mercato; • quale fonte adottare per determinare il canone di locazione per l’utilizzo dell’immobile (valore OMI ??)

  15. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci SOCIO-AMMINISTRATORE L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova lettera h-ter) dell’art. 67, comma 1, TUIR, non trova applicazione quando una autovettura sia concessa in uso al socio che sia anche dipendente e/oamministratore, con attribuzione del relativo fringe benefit ai sensi dell’art. 51, TUIR. La nuova disciplina trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR NON preveda in capo al soggetto concedente, delle specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento e che assoggettino a imposizione il reddito in capo al soggetto utilizzatore.

  16. La Comunicazione dei finanziamenti Comma 36-septiesdecies, art. 2, DL 138/2011 L’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

  17. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-duodevicies, art. 2, DL 138/2011 Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  18. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-duodevicies, art. 2, DL 138/2011 (segue) Nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando tutte le disposizioni precedenti.

  19. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Provvedimento 16 novembre 2011 / 2 agosto 2013 La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore

  20. La Comunicazione dei Beni/Finanziamenti Provvedimento 2 agosto 2013 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo di imposta ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione effettuate nello stesso periodo a decorrere dal 2012.

  21. I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN TEMA DI FINANZIAMENTI SOCI 1. In sede di prima applicazione della norma era richiesta la comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti che risultavano ancora in essere nel periodo di imposta al 17 settembre 2011: non si dovevano comunicare le movimentazioni finanziarie fatte dal socio, ma il dato storico (l’intero valore degli apporti dei soci) (FATTISPECIE SORPASSATA) 2. I finanziamenti e i versamenti effettuati vanno comunicati per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che siano connessi all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci; vanno comunicati anche i versamenti fatti da soci che non hanno ricevuto nulla in godimento (ANCORA IN ESSERE)

  22. I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN TEMA DI FINANZIAMENTI SOCI (segue) Dovevano essere comunicati anche i finanziamenti ricevuti dai soci. (FATTISPECIE SORPASSATA) La Circolare 27/IR dell’IRDCEC: Devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti/capitalizzazioni estinti o restituiti alla fine del periodo di imposta. Ipotesi che ha trovato conferma nelle istruzioni al modello (punto 10)

  23. Aspetti problematici fonte: Il Sole 24-Ore del 10.03.2012, pagina 30

  24. Aspetti problematici fonte: Il Sole 24-Ore del 10.03.2012, pagina 30

  25. Comunicazione effettuata per i beni concessi in godimento • dall’impresa a: • Soci; • Familiari dei soci sopra indicati; • Soci di altra società appartenente al medesimo gruppo; • Familiari dei soci di cui al punto precedente; • Persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni della società.

  26. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Obbligo non sussiste quando i beni concessi in godimento siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto da includere nella categoria “altro”. Sempre che siano diversi da quelli da indicare nelle categorie: 1. Autovettura 2. Altro veicolo 3. Unità da diporto 4. Aeromobile 5. Immobile

  27. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Tipologia dei beni: “altro”. Qualora venga concesso in godimento un computer del valore di Euro 1.000,00 non si procede a comunicazione si ha però l’indeducibilità dei costi relativi e il reddito diverso in capo al socio.

  28. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci • Dati da indicare nella comunicazione • Per le persone fisiche: • codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza. • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: • codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza. • Tipologia di utilizzazione del bene • Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula; • Categoria del bene, durata della concessione (data inizio e fine) corrispettivo e relativo valore di mercato • Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni

  29. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Modalità e Termini di comunicazione (BENI/FINANZIAMENTI) Tramite Entratel o Fisconline Entro il 12 DICEMBRE 2013 per i beni/finanziamenti in godimento nel 2012. Entro il 30 APRILE 2014 E SUCCESSIVI per i beni/finanziamenti in godimento in godimento o permangono in godimento nel 2013 e anni successivi.

  30. La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Annullamento o comunicazione sostitutiva E’ possibile annullare i file inviati. L’invio di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di imposta è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

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