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IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI

IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI.

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IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI

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Presentation Transcript


  1. IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI

  2. Sono spese di investimento quelle che determinano un incremento del patrimonio dell’ente e/o azienda di riferimento. Sono spese, pertanto, che intervengono nel processo produttivo e/o erogativo di un’azienda o di un ente locale per un periodo ripetuto di anni

  3. Riferimenti di bilancio • Per le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane le spese di investimento sono iscritte nel Titolo 2° del Bilancio Annuale e Bilancio Pluriennale di previsione • Le stesse si suddividono in ulteriori 10 interventi di spesa che individuano la tipologia di spesa da effettuare ( ad esempio acquisizione di beni immobili, espropri, acquisti di beni mobili e attrezzature tecnico- scientifiche, trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti)

  4. Il raccordo con gli altri strumenti di Programmazione • Le spese di investimento previste nel Bilancio Annuale e Pluriennale devono essere coerenti con i programmi e gli eventuali progetti della Relazione Previsionale e Programmatica • Inoltre, a seconda della tipologia di spesa da realizzare, le stesse devono essere anche indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale.

  5. Le fonti di finanziamento • L’art. 199 del TUEL individua le principali fonti di finanziamento degli investimenti. • Prima di elencarle, è necessario ricordare che la scelta di quest’ultime va effettuata nell’ottica generale del pareggio complessivo di bilancio e in quella particolare dell’equilibrio di parte corrente e dell’equilibrio di parte degli investimenti.

  6. …ai sensi dell’art. 199 del Tuel sono fonti di finanziamento degli investimenti:a) Le entrate correnti destinate per legge agli investimenti. In questa categoria vi rientrano, ad esempio, le risorse relative a funzioni delegate o eventuali fondi comunitari e internazionali.b) Gli avanzi di bilancio, ossia avanzi economici che derivano da un’eccedenza di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti.

  7. c) Le entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni. Si tratta di entrate in c/capitale da destinare in via esclusiva al finanziamento degli investimenti. L’unica eccezione è rappresentata dagli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 12, L.10/1977 i quali, secondo le disposizioni della finanziaria 2006, possono essere destinati nella misura del 50% al finanziamento di spese correnti.

  8. d) Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali. Per i trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, si deve far riferimento al fondo nazionale ordinario, destinato alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico e al fondo nazionale speciale destinato al finanziamento di opere pubbliche in aree o per situazioni definite dalla legge statale (c. 9 e 10, art. 149, D. Lgs. 267/2000)

  9. e) L’Avanzo di amministrazione, che può essere utilizzato per il finanziamento degli investimenti esclusivamente dopo il suo accertamento, che avviene in sede di approvazione del Rendiconto di esercizio (entro il 30/6 di ogni anno).

  10. E’ destinato al finanziamento degli investimenti la parte dell’avanzo di amministrazione relativo a:- fondi per il finanziamento delle spese in c/capitale relativi a fondi da destinare obbligatoriamente al finanziamento degli investimenti - quote libere dell’avanzo di amministrazione da utilizzare a discrezione dell’amministrazione;e infine i Fondi Ammortamento

  11. “I Fondi di Ammortamento” • Si tratta di accantonamenti di spesa, determinati nel misura max. del 30% degli ammortamenti stabiliti dal Codice Civile e dall’art. 229 del D. Lgs. 267/2000. Gli stanziamenti di spesa relativi a questa voce di bilancio, non potendo essere impegnati, determineranno economie di spesa da sostenere per il finanziamento degli investimenti.

  12. f) I mutui passivi, che costituiscono la principale fonte di finanziamento degli investimenti negli enti locali e che determinano l’indebitamento della struttura dell’Ente. Il D. Lgs. 267/2000 all’art. 203 e 204 stabilisce condizioni e regole per l’assunzione dei mutui passivi.

  13. Gli enti locali possono contrarre mutui passivi con: • La Cassa Depositi e Prestiti Spa; • L’Istituto di credito sportivo per il finanziamento di infrastrutture sportive; • La BEI (Banca Europea degli Investimenti); • Gli Istituti di credito autorizzati all’esercizio delle attività bancarie

  14. I limiti alla contrazione di mutui passivi • Avvenuta Approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di Previsione dell’esercizio in cui si contrae il mutuo; • Avvenuta Approvazione del Rendiconto d’esercizio relativo al penultimo anno precedente quello in cui avviene la contrazione del mutuo passivo; • Destinazione vincolata al finanziamento delle spese di investimento (art. 119 della Costituzione) così come definite dall’art. 3, L. 350/2003 (finanziaria 2004); • Limite di bilancio ex art. 204 del D. Lgs. 267/2000

  15. “ Il limite di bilancio” • Uno dei principali limiti all’indebitamento è contenuto nell’art. 204 del D. Lgs. 267/2000 e riguarda sia i mutui passivi che i prestiti obbligazionari e le aperture di credito. • Ai sensi del predetto articolo, l’ente locale può assumere nuovi mutui o accendere ad altre forme di indebitamento se l’importo annuale degli interessi passivi sommato a quello delle altre forme di indebitamento già contratte al netto dei contributi statali e regionali non supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli.

  16. g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge, come i prestiti obbligazionari e le aperture di credito (art. 205 e 205 bis del D. Lgs. 267/2000) quest’ultime introdotte dalla finanziaria per il 2005 (L. 311/2004)

  17. Le aperture di credito • Le aperture di credito sono soggette agli stessi limiti operativi e di bilancio previsti per i mutui passivi; • Al momento della stipula del relativo contratto, come per i mutui passivi, si assume l’accertamento di entrata e i relativi impegni spesa che corrisponderanno a progetti definitivi e esecutivi dell’opera da realizzare

  18. I vantaggi dell’apertura di credito • L’ente locale paga gli interessi passivi solo dal momento dell’effettivo utilizzo, e non, come nel caso del mutuo, dal 1 gennaio successivo a quello della contrazione; • Gli interessi passivi sono commisurati sulla somma effettivamente utilizzata e non sull’intero importo dell’apertura di credito.

  19. … altre forme di finanziamento degli investimenti: “Il Project Financing” • Consente la realizzazione di grandi infrastrutture tramite l’impiego di capitale privato; • Le opere finanziabili con il Project Financing devono consentire forme di remunerazione del capitale privato (ad esempio la realizzazione di parcheggi) • Dopo un periodo iniziale, l’opera rientrerà nel patrimonio della Pubblica Amministrazione dalla quale è partita l’iniziativa

  20. L’impresa e le imprese che realizzeranno l’opera saranno individuate mediante gara pubblica.

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