1 / 11

6. Il GATT e l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO)

6. Il GATT e l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Principali norme GATT-WTO Articolo I: Clausola della nazione più favorita (MFNC). Trattamenti concessi ad un paese membro vengono applicati immediatamente e senza condizioni a tutti gli altri membri.

catherine
Télécharger la présentation

6. Il GATT e l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 6. Il GATT e l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) • Principali norme GATT-WTO • Articolo I: Clausola della nazione più favorita (MFNC). Trattamenti concessi ad un paese membro vengono applicati immediatamente e senza condizioni a tutti gli altri membri. • Articolo VI: Dazi anti-dumping & compensativi. I paesi membri possono, sotto certe condizioni, applicare dazi e altre misure ai prodotti originari di altri membri che sono stati venduti in dumping e/o godono di sussidi all’esportazione • Articolo XI: Eliminazione generale delle restrizioni quantitative • Articolo XVI: Sussidi. I paesi membri dovrebbero riconoscere l’effetto deleterio dei sussidi ed evitarne l’uso generale e specifico • Articolo XXIV: Condizioni e misure relative alla formazione di unioni doganali e aree di libero scambio fra i paesi membri • Articolo XXXVI: Per facilitare il progresso economico dei paesi in via di sviluppo si ammette nei loro confronti il principio di non reciprocità. • Articolo XXXVII: Impegno da parte dei paesi sviluppati di dare priorità e prestare particolare attenzione all’eliminazione delle barriere commerciali sui prodotti di interesse dei paesi in via di sviluppo.

  2. b) Analisi di alcune norme GATT-WTO▪ Articolo VI: dumping e antidumping - Definizione:“quando I prodotti sono esportati ad un prezzo inferiore al loro valore normale, cioè in generale esportati ad un prezzo inferiore a quello al quale sono venduti nel mercato di origine o in mercati terzi, o a meno del costo di produzione”

  3. b) Analisi di alcune norme GATT-WTO (continua) • Articoli XI, XVI, XXXVII: restrizioni quantitive, sussidi, paesi in via di sviluppo • Il caso della PAC: Il 26 giugno 2003 i ministri europei dell'agricoltura approvarono una riforma radicale della politica agricola comune (PAC). Nel sito dell’UE si leggeva: “Tale riforma prevede, fra l’altro, che un pagamento unico per azienda agricola sostituisca la maggior parte dei premi [precedentemente] previsti […]. Di conseguenza, la maggior parte dei pagamenti diretti dell'UE non sarà più legata alla produzione.” Una nota della Commissione aggiungeva: “il presidente Prodi accoglie con gioia lo storico accordo sulla politica agricola comune raggiunto oggi. Tale accordo segna una svolta fondamentale per un settore europeo così vitale. La nuova PAC costituisce una buona notizia per i nostri agricoltori, consumatori e contribuenti. È inoltre una buona notizia per l'ambiente e, dal momento che favorirà il commercio, anche per i paesi in via di sviluppo.”

  4. b) Analisi di alcune norme GATT-WTO (continua) • Articoli I, XXIV: clausola della nazione più favorita, eccezione per le aree di libero scambio e unioni doganali • Gli accordi regionali di commercio (RTA-PTA): • ci avvicinano al libero scambio? (“building blocks”) • ci allontanano da esso? (“stumbling stones”)

  5. 7. GATT-WTO: dal bilateralismo, al multilateralismo, al regionalismo • Distorsione concettuale: • Approccio mercantilista • Liberalizzazione delle importazioni intesa come “concessione” • La chiave del multilateralismo: clausola della nazione più favorita GATT 1947, art. 1: “With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation […] any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.” • Il grimaldello del regionalismo: l’eccezione dell’art. XXIV “The contracting parties recognize […] that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories. Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent […] the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that: • with respect to a customs union, […] the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union […] shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union […], as the case may be; • with respect to a free-trade area, […], the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free–trade area […] to the trade of contracting parties not included in such area […] shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area,[…]; and • any interim agreement referred to in subparagraphs (i) and (ii) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.”

  6. 8. Guadagni e perdite del regionalismo: a) “creazione” e “deviazione” di commerciob) situazioni ottimali e subottimali: ▪ libero scambio▪ protezionismo generalizzato▪ protezionismo discriminatorio

  7. 9. Il diffondersi dei RTA: “building blocks” o “stumbling stones”? • Aumento del numero di RTA • Non tutti i RTA che sono stati notificati negli ultimi 50 anni sono ancora attivi oggi. Molti di quelli non più in atto sono però stati sostituiti da altri accordi fra gli stessi paesi membri. Il seguente grafico riassume l’evoluzione storica delle notificazioni di RTA. • Evoluzione dei RTA nel mondo, 1948-2002: numero di RTA • b) Difficoltà delle negoziazioni e lunghezza dei cicli di negoziazione: • Durata delle negoziazioni • Numerosità di paesi • Numerosità di settori di negoziazione • prodotti industriali, prodotti agricoli, servizi • proprietà intellettuale, ecc. • Leadership, blocchi di paesi: strategie ed alleanze

  8. Nota: l’autorizzazione che il Congresso degli USA ha concesso al Presidente (“Trade Promotion Authority” o “fast track”) scade a fine giugno 2007.

  9. (*) Blocchi/paesi considerati: UE, NAFTA, Mercosur, Asean, Giappone, Cina, India, Russia

  10. 10. Conclusioni • “Piatto di spaghetti” e multilateralizzazione degli accordi regionali di commercio • Il caso del PECS: La UE nel 1997 instaurò il Sistema pan-europeo di cumulazione (PECS). UE, EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), e dieci fra gli allora candidati centro-europei decisero di adottare un insieme comune di regole di origine, in sostituzione di quelle originariamente contenute nelle loro FTA. Il PECS è stato esteso alla Turchia nel 1999 e la UE promise nel 2003 di estenderlo agli accordi bilaterali dell’Euro-Med. • Il caso dell’ITA (Information Technology Agreement): Nel 1996, i paesi principali produttori di IT si riunirono sotto gli auspici della WTO e concordarono di legare i loro dazi MFN a zero per una lista specifica di prodotti IT (computers, telecomunicazioni, semiconduttori, software, strumenti e apparecchi). Tale accordo è basato sulla clausola MFN e pertanto è disponibile agli esportatori di qualunque membro della WTO. L’accordo ITA fu una iniziativa degli Stati Uniti e attrasse forte sostegno da parte dell’UE, del Giappone e del Canada. L’accordo fu chiaramente mirato a stabilire il libero scambio globale in tale settore. • Il futuro del sistema commerciale internazionale • Il multilateralismo era basato sul mono- o bipolarismo (USA, UE) • Il regionalismo riflette un mondo multi-polare • Regionalismo ed economie di rete: verso il libero scambio preferenziale?

More Related