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Legislazione dei beni culturali e paesaggistici

Legislazione dei beni culturali e paesaggistici. AA. 2011/2012 d ocente: prof. Maddalena Mazzoleni. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Obiettivi formativi

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Legislazione dei beni culturali e paesaggistici

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  1. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici AA. 2011/2012 docente: prof. Maddalena Mazzoleni

  2. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Obiettivi formativi Il corso ha l'obiettivo di mettere gli studenti a conoscenza delle norme che supportano e disciplinano il settore dei beni culturali, con particolare riferimento al codice dei beni culturali del 2004, così come modificato ed integrato nel 2006 e nel 2008. Periodo A  Maddalena Mazzoleni - 3 crediti - 20 ore - ARC STB Contenuto didatticoNel primo periodo saranno forniti alcune nozioni ed alcuni strumenti di base per lo studio del diritto (fonti del diritto, rapporti Stato-Regioni); si approfondiranno le nozioni di patrimonio culturale, bene culturale e bene paesaggistico e si analizzeranno i principali strumenti di tutela Periodo B  Maddalena Mazzoleni - 3 crediti - 20 ore - ARC STB Contenuto didatticoNel secondo periodo si proseguirà lo studio degli strumenti di tutela dei beni culturali e si approfondiranno le problematiche legate alla protezione dei beni archeologici; largo spazio verrà dato, poi, all'analisi degli strumenti internazionali e comunitari per la protezione del patrimonio culturale e si concluderà con la disciplina del paesaggio. Testi di riferimentoGli studenti possono scegliere tra i numerosi manuali disponibili in commercio sul diritto dei beni culturali e del paesaggio, purchè si tratti di edizioni aggiornate (minimo del 2004); in caso di testi non aggiornati all'ultima riforma del codice dei beni culturali del 2008, la preparazione dell'esame deve essere accompagnata dallo studio diretto del testo di legge; si possono qui suggerire,a titolo meramente esemplificativo:- Crosetti - Vaiano, Beni Culturali e paesaggistici, Giappichelli;- Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, Giuffrè;- Mansi, La tutela dei beni culturali e del paesaggio, Cedam;- Cammelli, Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Il Mulino Altre informazioni • sulla pagina docente è disponibile il file contenente la versione aggiornata del codice dei beni culturali; • sulla pagina docente è disponibile anche un ppt di presentazione, che verrà utilizzato, insieme ad altro materiale, a supporto delle lezioni: si sottolinea fin da ora che la lettura/studio del ppt NON E' SUFFICIENTE per la preparazione dell'esame; il ppt può essere di aiuto SOLO per chi segue le lezioni, accompagnato dal testo di legge e da un manuale a scelta Il programma

  3. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici LE FONTI DEL DIRITTO ATTI E FATTI DAI QUALI TRAGGONO ORIGINE LE NORME GIURIDICHE ESISTE UNA PLURALITA’ DI FONTI DEL DIRITTO POSSONO ESSERCI PROBLEMI DI CONFLITTO TRA NORME POSTE DA FONTI DIVERSI Introduzione: il sistema delle fonti

  4. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici CRITERI PRINCIPALI PER RISOLVERE LE ANTINOMIE/CONFLITTI Introduzione: il sistema delle fonti

  5. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici TRA DUE NORME CONFLIGGENTI POSTE DA FONTI DELLO STESSO TIPO (EQUIPARATE) PREVALE LA NORMA SUCCESSIVA (lexposteriorderogatlegi priori) Introduzione: il sistema delle fonti CRITERIO CRONOLOGICO

  6. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici TRA DUE NORME CONFLIGGENTI POSTE DA FONTI DI DIVERSO TIPO PREVALE LA FONTE DI RANGO SUPERIORE Introduzione: il sistema delle fonti CRITERIO GERARCHICO

  7. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici TRA DUE NORME CONFLIGGENTI POSTE DA FONTI DELLO STESSO TIPO (EQUIPARATE) PREVALE LA NORMA SPECIALE ANCHE SE PRECEDENTE (lexspecialisderogat generali) Introduzione: il sistema delle fonti CRITERIO DI SPECIALITA’

  8. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia

  9. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO DECRETI LEGISLATIVI O DELEGATI (ATTI DEL GOVERNO, PREVIA DELEGA DEL PARLAMENTO) DECRETI-LEGGE (ATTI DEL GOVERNO EMANATI IN SITUAZIONI DI NECESSITA’ E URGENZA, RICHIEDENTI LA CONVERSIONE IN LEGGE DA PARTE DEL PARLAMENTO ENTRO 60 GIORNI) Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia

  10. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici REGOLAMENTI ATTI FORMALMENTE AMMINISTRATIVI perché PROVENIENTI DA ORGANI DEL POTERE ESECUTIVO, MA SOSTANZIALMENTE NORMATIVI, OVVERO DOTATI DI GENERALITA’ E ASTRATTEZZA E QUINDI IDONEI AD INNOVARE L’ORDINAMENTO GIURIDICO Formalmente possono essere Decreti del Presidente della Repubblica (DPR), Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), Decreti Ministeriali (DM) Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia

  11. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Statuti regionali Leggi regionali Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia fonti regionali

  12. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Direttive Regolamenti Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia fonti comunitarie

  13. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Direttive destinatari sono gli Stati e richiedono un provvedimento di recepimento per entrare nell’ordinamento nazionale; entrano per forza propria quando è scaduto il termine di attuazione ed hanno contenuto sufficientemente preciso e dettagliato (self executing) Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia fonti comunitarie

  14. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Regolamenti hanno efficacia immediata e generale senza bisogno di atti di recepimento Introduzione: il sistema delle fonti La gerarchia fonti comunitarie

  15. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Patrimonio culturale pre-Costituzione Patrimonio culturale nella Costituzione Patrimonio culturale e competenze costituzionali Patrimonio culturale e Costituzione

  16. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Norme di origine antica Rimaste pressochè inalterate per 60 anni Riscritte nel 1999 (TU) Riformate nel 2004 (Codice Urbani) Riviste nel 2006 Riviste nel 2008 Riviste nel 2011 Patrimonio culturale pre-Costituzione

  17. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Cosa c’era prima Patrimonio culturale pre-Costituzione Legge 1089 del 1939, tuteladellecosediinteresseartistico e storico Legge 1497 del 1939, bellezzenaturali

  18. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Poi, Costituzione, art. 9: “La Repubblicapromuove lo sviluppodellacultura e la ricercascientifica e tecnica. Tutelailpaesaggio e ilpatrimoniostorico e artisticodellaNazione” Patrimonio culturale e Costituzione

  19. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici volontàdiriforma per esigenzepuramentepolitiche (le normeprecedentirisalivano al Governodi Mussolini) • volontàdiriforma per far entrare in gioco le Regioni (TUTELA e VALORIZZAZIONE) • volontàdiriformanelsegnodiunacompenetrazionetra opera dell'uomoed opera dellanatura • (BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI) Patrimonio culturale e Costituzione Cosa spinge al cambiamento Esigenzadirinnovamento, riformulazionedellenorme in chiavepiùmoderna, al passo con le modificheistituzionali e costituzionali

  20. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Plurimitentatividiriforma: ilprincipale con l'istituzionedellaCommissioneFranceschini, chefaproprioiltermine “BENE CULTURALE” in sostituzionedella “cosad'arte” dellaleggeBottai edelabora un concettodibeneculturaleestesoanche al paesaggio e riassumibilenell'espressione (ancoramoltoattuale!) di TESTIMONIANZA AVENTE VALORE DI CIVILTA' Patrimonio culturale e Costituzione Cosa spinge al cambiamento Esigenzadirinnovamento, riformulazionedellenorme in chiavepiùmoderna, al passo con le modificheistituzionali e costituzionali

  21. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici PRIMO PASSAGGIO DLGS 490/99 TestoUnicodeibeniculturalied ambientali Patrimonio culturale e Costituzione Cosa spinge al cambiamento Dall’emersionegradualedellaVALORIZZAZIONE come secondocaposaldo, accantoallatutela Dallatendenza (un po' alterna) al DECENTRAMENTOed al potenziamentodellefunzionidelleRegioni

  22. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici SECONDO PASSAGGIO Riformacostituzionalelegge 3/2001: nuovadefinizionedellecompetenze traStato e Regioni la tuteladeibeniculturaliresta nellecompetenze legislative Statali la valorizzazionedeibeni culturalisispostatra le competenze legislative concorrenti Patrimonio culturale e Costituzione Cosa spinge al cambiamento Dall’emersionegradualedellaVALORIZZAZIONE come secondocaposaldo, accantoallatutela Dallatendenza (un po' alterna) al DECENTRAMENTOed al potenziamentodellefunzionidelleRegioni

  23. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici TERZO PASSAGGIO Legge n. 137 del 2002: delega per un codicedeibeni culturali e del paesaggio, DLGS 42/2004 poi riformatonell'aprile del 2006 (dlgs 156 e 157 del 2006) e nelmarzo 2008 (dlgs 62 e 63 del 2008) e nell’agosto 2011 (legge 106 del 2011) Patrimonio culturale e Costituzione Cosa spinge al cambiamento Dall’emersionegradualedellaVALORIZZAZIONE come secondocaposaldo, accantoallatutela Dallatendenza (un po' alterna) al DECENTRAMENTOed al potenziamentodellefunzionidelleRegioni

  24. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici • Art. 1. Princìpi. 1. In attuazionedell'articolo 9 dellaCostituzione, la Repubblicatutela e valorizzailpatrimonioculturale in coerenza con le attribuzionidi cui all'articolo 117 dellaCostituzione e secondo le disposizioni del presentecodice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonioculturaleconcorrono a preservare la memoriadellacomunitànazionale e del suoterritorio e a promuovere lo sviluppodellacultura. Il Codice Urbani I principi : art. 1

  25. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 3. Lo Stato, le regioni, le cittàmetropolitane, le province e icomuniassicurano e sostengono la conservazione del patrimonioculturale e ne favoriscono la pubblicafruizione e la valorizzazione. 4. Glialtrisoggettipubblici, nellosvolgimentodellaloroattività, assicurano la conservazione e la pubblicafruizione del loropatrimonioculturale.  5. I privatiproprietari, possessori o detentoridibeniappartenenti al patrimonioculturale, ivicompresiglientiecclesiasticicivilmentericonosciuti, sonotenuti a garantirne la conservazione.  6. Le attivitàconcernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonioculturale indicate aicommi 3, 4 e 5 sonosvolte in conformitàallanormativaditutela. Il Codice Urbani Parte I: i principi I principi : art. 1

  26. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 1. Il patrimonioculturale è costituitodaibeniculturali e daibenipaesaggistici. 2. Sonobeniculturali le coseimmobili e mobiliche, aisensidegliarticoli 10 e 11, presentanointeresseartistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altrecose individuate dallalegge o in base allaleggequalitestimonianzeaventivalorediciviltà. 3. Sonobenipaesaggisticigliimmobili e le areeindicatiall'articolo 134, costituentiespressionedeivaloristorici, culturali, naturali, morfologiciedestetici del territorio, e glialtribeniindividuatidallalegge o in base allalegge. 4. I beni del patrimonioculturalediappartenenzapubblicasonodestinatiallafruizionedellacollettività, compatibilmente con le esigenzediusoistituzionale e sempreche non vi ostinoragioniditutela Il Codice Urbani Parte I: i principi Cos’è il patrimonio culturale: art. 2

  27. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 1. La tutelaconsistenell'eserciziodellefunzioni e nelladisciplinadelleattivitàdirette, sulla base diun'adeguataattivitàconoscitiva, ad individuareibenicostituentiilpatrimonioculturaleed a garantirne la protezione e la conservazione per finidipubblicafruizione. 2. L'eserciziodellefunzioniditutelasiesplicaancheattraversoprovvedimentivolti a conformare e regolarediritti e comportamentiinerenti al patrimonioculturale. Il Codice Urbani Parte I: i principi Cos’è la tutela: art. 3

  28. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici  1. La valorizzazioneconsistenell'eserciziodellefunzioni e nelladisciplinadelleattivitàdirette a promuovere la conoscenza del patrimonioculturale e ad assicurare le miglioricondizionidiutilizzazione e fruizionepubblica del patrimoniostesso, ancheda parte dellepersonediversamenteabili, al fine dipromuovere lo sviluppodellacultura. Essacomprendeanche la promozioneedilsostegnodegliinterventidiconservazione del patrimonioculturale. In riferimentoaibenipaesaggistici la valorizzazionecomprendealtresì la riqualificazionedegliimmobili e delleareesottoposti a tutelacompromessi o degradati, ovvero la realizzazionedinuovivaloripaesaggisticicoerentiedintegrati . 2. La valorizzazione è attuata in formecompatibili con la tutela e talida non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblicafavorisce e sostiene la partecipazionedeisoggettiprivati, singoli o associati, allavalorizzazione del patrimonioculturale. Il Codice Urbani Parte I: i principi Cos’è la valorizzazione: art. 6

  29. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici “le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art. 10” Il Codice Urbani Parte I: i principi Rinvio norme internazionali: Art. 7-bis – Espressioni di indentità culturale collettiva

  30. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 9. Beni culturali di interesse religioso. • Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. • Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. Il Codice Urbani Parte I: i principi I beni di interesse religioso

  31. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 1. Sonobeniculturali le coseimmobili e mobiliappartenentialloStato, alleregioni, aglialtrientipubbliciterritoriali, nonché ad ognialtroenteedistitutopubblico e a personegiuridiche private senza fine dilucro, ivicompresiglientiecclesiasticicivilmentericonosciuti, chepresentanointeresseartistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sonoinoltrebeniculturali:      a) le raccoltedimusei, pinacoteche, gallerie e altriluoghiespositividelloStato, delleregioni, deglialtrientipubbliciterritoriali, nonchédiognialtroenteedistitutopubblico;      b) gliarchivi e isingolidocumentidelloStato, delleregioni, deglialtrientipubbliciterritoriali, nonchédiognialtroenteedistitutopubblico;      c) le raccoltelibrariedellebibliotechedelloStato, delleregioni, deglialtrientipubbliciterritoriali, nonchédiognialtroente e istitutopubblico, ad eccezionedelleraccoltecheassolvonoallefunzionidellebiblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del PresidentedellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa sono i beni culturali: Art. 10 (beni pubblici)

  32. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 3. Sonoaltresìbeniculturali, quandosia intervenuta la dichiarazioneprevistadall'articolo 13:  a) le coseimmobili e mobilichepresentano interesseartistico, storico, archeologico o Etnoantropologicoparticolarmenteimportante, appartenenti a soggettidiversidaquelliindicati al comma 1; b) gliarchivi e isingolidocumenti, appartenenti a Privati, cherivestonointeressestorico particolarmenteimportante; c) le raccoltelibrarie, appartenenti a privati, di Eccezionaleinteresseculturale; Il Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa sono i beni culturali: Art. 10 (beni soggetti a dichiarazione)

  33. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 3. Sonoaltresìbeniculturali, quandosia intervenuta la dichiarazioneprevista dall'articolo 13: d) le coseimmobili e mobili, a chiunque appartenenti, cherivestono un interesse Particolarmenteimportante a causa del lororiferimento con la storia politica, militare, dellaletteratura, dell'arte, della scienza, dellatecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovveroqualitestimonianze dell'identità e dellastoriadelleistituzioni pubbliche, collettive o religiose; Il Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa sono i beni culturali: Art. 10 (beni soggetti a dichiarazione, beni di interesse relazionale)

  34. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 3. Sonoaltresìbeniculturali, quando Siaintervenuta la dichiarazione Previstadall'articolo 13: e) le collezioni o seriedioggetti, a chiunqueappartenenti, che non sianoricompresefraquelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolaricaratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionaleinteresse. Il Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa sono i beni culturali: Art. 10 (beni soggetti a dichiarazione; le collezioni)

  35. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 4. Sonocompresetra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): • le cosecheinteressano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; • le cosediinteressenumismaticoche, in rapportoall'epoca, alletecniche e aimaterialidiproduzione, nonchè al contestodiriferimento, abbianocaratteredirarità o dipregio; • imanoscritti, gliautografi, icarteggi, gliincunaboli, nonchéilibri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventicaratteredirarità e dipregio; • le carte geografiche e glispartitimusicaliaventicaratteredirarità e dipregio; • le fotografie, con relativinegativi e matrici, le pellicolecinematograficheedisupportiaudiovisivi in genere, aventicaratteredirarità e dipregio; • le ville, iparchi e igiardinicheabbianointeresseartistico o storico; • lepubblichepiazze, vie, strade e altrispaziapertiurbanidiinteresseartistico o storico; • isitimineraridiinteressestoricoodetnoantropologico; • le navi e igalleggiantiaventiinteresseartistico, storicoodetnoantropologico; • le architettureruraliaventiinteressestoricoodetnoantropologicoqualitestimonianzedell'economiaruraletradizionale . Il Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa sono i beni culturali: Art. 10

  36. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 5. Salvo quantodispostodagliarticoli 64 e 178, non sonosoggettealladisciplina del presenteTitolo le cose indicate al comma 1 chesiano opera diautorevivente o la cui esecuzione non risalga ad oltrecinquantaanni, se mobili, o ad oltresettantaanni, se immobili, nonchè le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), chesiano opera diautorevivente o la cui esecuzione non risalga ad oltrecinquantaanni I l Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa sono i beni culturali: Art. 10 : cosa è escluso (modifiche 2011)

  37. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 1. Sonoassoggettatealledisposizioniespressamente richiamate le seguentitipologiedicose: 1-bis. Per le cosedi cui al comma 1, restafermal’applicabilitàdelledisposizionidi cui agliarticoli 12 e 13, qualorasussistano I presupposti e le condizionistabiiltidall’art. 10. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  38. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici a) gliaffreschi, glistemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoliedaltrielementidecoratividiedifici, esposti o non allapubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; i)le vestigia individuate dallavigentenormativa in materia ditutela del patrimoniostoricodella Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.      Art. 50. Distaccodibeniculturali. 1. È vietato, senzal'autorizzazione del soprintendente, disporreedeseguireildistaccodi affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoliedaltrielementidecoratividiedifici, esposti o non allapubblica vista. 2. È vietato, senzal'autorizzazione del soprintendente, disporreedeseguireildistaccodistemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacolinonché la rimozionedicippi e monumenti, costituentivestigiadella Prima guerra mondialeaisensidellanormativa in materia. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  39. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici b) glistudid'artista, di cui all'articolo 51; Art. 51. Studid'artista. • È vietatomodificare la destinazione d'usodeglistudid'artistanonché rimuoverneilcontenuto, costituitoda opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, consideratonelsuoinsiemeed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiaratodiinteresseparticolarmente importante per ilsuovalorestorico, ai sensidell'articolo 13. 2. È altresìvietatomodificare la destinazioned'usodeglistudid'artista rispondentiallatradizionaletipologia a lucernario e adibiti a tale funzionedaalmeno vent'anni. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  40. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici c) le areepubblichedi cui all'articolo 52; Art. 52. Esercizio del commercio in areedivalore culturale. • Con le deliberazioniprevistedallanormativa in materiadiriformadelladisciplinarelativa al settore del commercio, icomuni, sentitoil soprintendente, individuano le areepubbliche aventivalorearcheologico, storico, artistico e paesaggisticonellequalivietare o sottoporre a condizioniparticolaril'esercizio del commercio. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  41. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici d) le operedipittura, discultura, digrafica e qualsiasi oggettod'artediautorevivente o la cui esecuzione non risalga ad oltrecinquantaanni, a termini degliarticoli 64 e 65, comma 4; Art. 64: obbligodirilasciodiattestatidiautenticità e diprovenienzada parte di chi esercital'attivitàdivendita al pubblico, diesposizione a finidicommercio o diintermediazionefinalizzataallavenditadioperedipittura, discultura, digrafica Art. 65: libera uscita definitiva dal territorio italiano; onere a carico dell’esportatore dell’obbligo di dimostrare che si tratta di arte contemporanea ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  42. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici e) le operedell'architetturacontemporaneadiparticolare valoreartistico, a termini dell’articolo 37; Art. 37: possibilità di ottenere un contributo in conto interessi per interventi conservativi ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  43. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici f) le fotografie, con relativinegativi e matrici, gliesemplari dioperecinematografiche, audiovisive o disequenzedi immagini in movimento, le documentazionidi manifestazioni, sonore o verbali, comunquerealizzate, la cui produzionerisalga ad oltreventicinqueanni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c); g) imezziditrasportoaventipiùdisettantacinqueanni, a termini degliarticoli 65, comma 3, lettera c) e 67, comma 2; h) ibeni e glistrumentidiinteresse per la storiadella scienza e dellatecnicaaventipiùdicinquantaanni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c); Art. 65: divieto di uscita definitiva e temporanea salvo autorizzazione ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Gli altri beni culturali, non assoggettabili o non assoggettati a dichiarazione, ma tutelati, comunque, attraverso norme specifiche . Art. 11: cose oggetto di disposizioni specifiche di tutela

  44. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 12. Verificadell'interesseculturale. 1. Le coseimmobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, chesiano opera diautore non piùvivente e la cui esecuzionerisalga ad oltrecinquantaanni, se mobili, o ad oltresettantaanni, se immobili, sonosottopostealledisposizionidellapresente Parte fino a quando non siastataeffettuata la verificadi cui al comma 2.  4. Qualoranellecosesottoposte a schedatura non siastatoriscontratol'interessedi cui al comma 2, le cosemedesimesonoesclusedall'applicazionedelledisposizioni del presenteTitolo. 5. Nelcasodiverifica con esitonegativosucoseappartenenti al demaniodelloStato, delleregioni e deglialtrientipubbliciterritoriali, la schedacontenenteirelatividati è trasmessaaicompetentiufficiaffinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazionidell'amministrazioneinteressata, non vi ostinoaltreragionidipubblicointeresse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice  7. L'accertamentodell'interesseartistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformitàagliindirizzigeneralidi cui al comma 2, costituiscedichiarazioneaisensidell'articolo 13 edilrelativoprovvedimento è trascrittoneimodiprevistidall'articolo 15, comma 2. I benirestanodefinitivamentesottopostialledisposizioni del presenteTitolo.  10. Il procedimentodiverificasi conclude entrocentoventigiornidalricevimentodellarichiesta . ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Come si individuano i beni culturali La procedura di verifica dell’interesse per i beni pubblici (modifica 2011)

  45. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 13. Dichiarazionedell'interesse culturale.  1. La dichiarazioneaccerta la sussistenza, nellacosache ne forma oggetto, dell'interesserichiestodall'articolo 10, comma 3. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Come si individuano i beni culturali La procedura di dichiarazione d’interesse La funzione

  46. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 14. Procedimentodidichiarazione.  1. Il soprintendenteavviailprocedimento per la dichiarazionedell'interesseculturale, anchesumotivatarichiestadellaregione e diognialtroenteterritorialeinteressato, dandonecomunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasititolodellacosache ne forma oggetto. 2. La comunicazionecontieneglielementidiidentificazione e divalutazionedellacosarisultantidalle prime indagini, l'indicazionedeglieffettiprevistidal comma 4, nonchél'indicazione del termine, comunque non inferiore a trentagiorni, per la presentazionedieventualiosservazioni. 3. Se ilprocedimentoriguardacomplessiimmobiliari, la comunicazione è inviataanche al comune e allacittàmetropolitana. 4. La comunicazionecomportal'applicazione, in via cautelare, delledisposizioniprevistedal Capo II, dallasezione I del Capo III e dallasezione I del Capo IV del presenteTitolo. 5. Glieffettiindicati al comma 4 cessanoallascadenza del termine del procedimentodidichiarazione, cheilMinisterostabilisceaisensidellevigentidisposizionidilegge in materiadiprocedimentoamministrativo. 6. La dichiarazionedell'interesseculturale è adottatadalMinistero. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Come si individuano i beni culturali La procedura di dichiarazione d’interesse Come si attua

  47. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 15. Notificadelladichiarazione.  1. La dichiarazioneprevistadall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasititolodellacosache ne forma oggetto, tramitemessocomunale o a mezzo postaraccomandata con avvisodiricevimento. 2. Ovesitrattidicosesoggette a pubblicitàimmobiliare o mobiliare, ilprovvedimentodidichiarazione è trascritto, surichiesta del soprintendente, neirelativiregistried ha efficacianeiconfrontidiognisuccessivoproprietario, possessore o detentore a qualsiasititolo. 2-bis. Dei benidichiaratiilMinistero forma e conserva un appositoelenco, anchesusupportoinformatico. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Come si individuano i beni culturali La procedura di dichiarazione d’interesse Come si attua

  48. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 20. Interventi vietati. • I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere Smembrati. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa comporta la soggezione a tutela Le misure di protezione I divieti

  49. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:  a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonchè lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazionema comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa comporta la soggezione a tutela Le misure di protezione Gli interventi specificamente sottoposti ad autorizzazione

  50. Legislazione dei beni culturali e paesaggistici 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1. 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. ll Codice Urbani: Parte II: i beni culturali Titolo I: la tutela Cosa comporta la soggezione a tutela Le misure di protezione Il principio dell’autorizzazione in generale

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