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Venerdì 8 giugno 2012 Sala Raffaello, Ancona

Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici Leonardo Guidi. Venerdì 8 giugno 2012 Sala Raffaello, Ancona. La DIRETTIVA 2001/77/CE e il D.LGS 29 dicembre 2003 n. 387. FINALITA’ DELLA DIRETTIVA:

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Venerdì 8 giugno 2012 Sala Raffaello, Ancona

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Presentation Transcript


  1. Impianti per la produzione di energia rinnovabile.Poteri e responsabilitàdegli Amministratori PubbliciLeonardo Guidi Venerdì 8 giugno 2012 Sala Raffaello, Ancona

  2. La DIRETTIVA 2001/77/CEe il D.LGS 29 dicembre 2003 n. 387 FINALITA’ DELLA DIRETTIVA: • Diversificazione dell'approvvigionamento energetico • Riduzione dei gas serra e protezione dell'ambiente (Protocollo di Kyoto) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA (D.Lgs n. 387/2003): • Mediante la Semplificazione dei procedimenti e la Velocizzazione dell’iter autorizzativo • Ciò senza pregiudizio per l’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico artistico Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  3. A) Semplificazione dei procedimenti • Le opere per la realizzazione degli impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1) • Il rilascio dell’autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico (art. 12, comma 3) • Il Procedimento si svolge secondo il modulo della Conferenza dei servizi (art. 12, comma 3) • Termini stringenti per la sua conclusione (ex art. 12, comma 4) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  4. B) Tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico • Il rilascio dell’autorizzazione avviene “(…) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (…)” (art. 12, comma 3) • Previsione di sottoponibilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o a Screening V.I.A. di determinate categorie di impianti (art. 12, comma 4, e allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. n. 3/2012) • Previsione Linee Guida per l’individuazione delle Aree non idonee all’installazione degli impianti (art. 12, comma 10) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  5. Gli strumenti di tutela • La V.I.A. e lo Screening V.I.A. • Le Aree non idonee all’installazione degli impianti • Il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  6. La V.I.A. e lo ScreeningV.I.A. (L.R. n. 3/2012) • Valutazione di compatibilità ambientale: a) connessa alla natura ed alle dimensioni dell’intervento (non limitata alle sole aree tutelate). b) dai contenuti ampi e diversificati (non essendo limitata alla verifica di compatibilità con un determinato vincolo) “impatto ambientale: ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negativa, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti” (art. 2, comma 1, lett. a) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  7. LINEE GUIDA ED AREE NON IDONEE (art. 12, comma 10, D.Lgs. 387/2003) • Funzione “accelleratoria” e non di “divieto preliminare” (D.M. 10.09.2010, punto 17.1) (1) • Aree non idonee per impianti fotovoltaici nella Regione Marche (Deliberazione amministrativa Cons. Reg. n. 13/2010) • Competenza regionale (art. 12, comma 10) CONSIDERAZIONI: Sulla mancata individuazione delle “Aree non idonee” per le altre tipologie di impianti (funzione ricognitiva) E’ possibile l’esercizio di un potere sostitutivo nell’individuazione delle aree non idonee? Operatività Linee Guida statali (Regime transitorio ex punto 18.4 D.M. 10.09.2010) (2) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  8. Il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) • La tutela delle categorie costitutive del Paesaggio (1) • Le “Prescrizioni di base permanenti” e le altre forme di Tutela (art. 26 del P.P.A.R.) (2) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  9. Le criticità • Le “prescrizioni di base permanenti” riferite alla “destinazione agricola” delle aree tutelate • L’adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle previsioni del P.P.A.R. (Tutela Integrale e Tutela Orientata) CONSIDERAZIONI: • L’ambito operativo degli strumenti urbanistici con effetti paesistici • L’autorizzazione paesistica e gli obiettivi di tutela (artt. 63 e 24 del P.P.A.R.) (1). La funzione del provvedimento autorizzatorio (2) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  10. Le competenze nel procedimento autorizzativo • Autorizzazione Unica: Province o Regione (art. 12, comma 3, D.Lgs n. 387/2003 ed art. 23 – bis L.R. n. 10/1999) • V.I.A. e Screening: Province o Regione (art. 4 L.R. n. 3/2012) • Autorizzazione paesistica: Comuni o Province (art. 5 L.R. n. 34/1992) (1) . • Autorizzazione paesistica nel procedimento di V.I.A.: come sopra (art. 16 L.R. n. 3/2012) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  11. Poteri delle Amministrazioni diverse da quella procedente • Aree non sottoposte a specifiche forme di tutela: la determinazione di conclusione del procedimento in Conferenza dei Servizi è assunta “valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (…)” (art. 14 – ter, comma 6-bis, Legge n. 241/1990) • Aree sottoposte a specifiche forme di tutela: “ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione (…) e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, (…) previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali” (art. 14 – quater, comma 3,Legge n. 241/1990) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  12. Diritti ed interessi degli operatori privati e dei soggetti che vivono nelle aree interessate. Doveri della P.A. • Rispetto dei termini di conclusione del procedimento (Azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a.) • Illegittimo rilascio e/o diniego dell’Autorizzazione Unica (Azione ordinaria di annullamento ex art. 34 c.p.a.) • Responsabilità per danni causati da attività illegittima o da inerzia. Insufficienza del mero accertamento dell’illegittimità dell’atto (Azione di condanna ex artt. 30 e 34 c.p.a.) Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  13. CONCLUSIONI • La disciplina che regola gli impianti per la produzione di energia rinnovabile è finalizzata ad agevolarne l’installazione su tutto il territorio nazionale • I limiti alla “localizzazione” degli impianti si rinvengono sostanzialmente nella presenza di tutele di carattere paesistico – ambientale • La V.I.A. e lo Screening sono un valido strumento per la verifica della compatibilità ambientale degli impianti, sia per la varietà delle matrici ambientali considerate, sia perché la valutazione prescinde dall’esistenza di vincoli sull’area • L’individuazione delle Aree non idonee va letta in un’ottica accelleratoria e non di “divieto preliminare” e può essere effettuata solo dalla Regione • La derogabilità degli strumenti urbanistici da parte dell’autorizzazione unica non fa venir meno la necessità di valutare la compatibilità degli impianti con le tutele di carattere paesistico presenti nelle aree • Da ciò l’importanza che le Amministrazioni deputate alla cura degli interessi paesistico – ambientali svolgano un’adeguata valutazione e che i Piani urbanistici e paesistici, locali e regionali, vengano “attualizzati”, per rispondere alle nuove e crescenti esigenze della società civile Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici. 8 giugno 2012, Sala Raffaello, Ancona

  14. Grazie

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