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Lo Sviluppo Rurale nella Riforma di Medio Termine e la nuova programmazione 2007-2013

Lo Sviluppo Rurale nella Riforma di Medio Termine e la nuova programmazione 2007-2013.

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Lo Sviluppo Rurale nella Riforma di Medio Termine e la nuova programmazione 2007-2013

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Presentation Transcript


  1. Lo Sviluppo Rurale nella Riforma di Medio Termine e la nuova programmazione 2007-2013

  2. Tra gli accordi che avevano portato alla chiusura della riforma di Agenda 2000, era stata stabilita una “revisione” del processo a metà percorso così da valutarne gli effetti ed eventualmente rettificare la strategia in “corso d’opera”. Tuttavia, con la cosiddetta “revisione di medio termine” (Mid-Term Review, MTR) della PAC quella che doveva essere una semplice “rettifica” si è progressivamente trasformata in una riforma per molti aspetti ben più incisiva della stessa Agenda 2000; in particolare è stata impressa un’accelerazione significativa al processo di ri-orientamento del sostegno, modificandone profondamente le modalità e le stesse finalità.

  3. Nel corso del 2003, con la Riforma di Medio Termine (RMT) si modifica l’impostazione della PAC. Nell’ambito dello sviluppo rurale risulta necessaria una riformulazione che superi i limiti che Agenda 2000 non è riuscita a risolvere. Due livelli di dibattito: 1. Completamento del processo di riforma avviato con Agenda 2000 2. Definizione del nuovo scenario 2007-2013

  4. Due regolamenti fondamentali Reg. (CE) n. 1782/2003 introduce il regime di pagamento unico Reg (CE) n. 1783/2003 integra e modifica il reg. 1257/99 Opportunità: Più riforme Nuove misure Regole leggermente più flessibili

  5. Strumenti: - Disaccoppiamento (il sostegno alle imprese viene svincolato dalla quantità prodotta (ovvero dalla superficie o dai capi di bestiame posseduti) e viene introdotto un pagamento unico per azienda - Modulazione (una quota delle risorse destinate alla PAC mercati viene trasferita a strumenti di sviluppo rurale) - Cross-compliance (il sostegno finanziario assicurato via PAC mercati è subordinato al rispetto di standards in materia agroambientale, salubrità degli alimenti e benessere degli animali)

  6. Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce “condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell’ambito dei vari regimi di sostegno al reddito (…)”. Il regime di pagamento unico ha il compito di inquadrare i numerosi premi e pagamenti che gli agricoltori ricevevano in virtù delle diverse OCM in una cornice unica di diritti e obblighi. Il pagamento integrale degli aiuti è subordinato al rispetto di requisiti ambientali, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, di buone condizioni agronomiche e ambientali (condizionalità). La riduzione obbligatoria dei pagamenti diretti è intesa a realizzare un risparmio da destinare al finanziamento delle misure di sviluppo rurale (modulazione).

  7. Disaccoppiamento Rappresenta uno degli elementi centrali della riforma e riguarda l'introduzione di un sistema di pagamento unico per azienda non più “agganciato” alla produzione ma concesso sotto forma di sostegno al reddito degli imprenditori. Ai produttori verranno riconosciuti dei titoli di premio per ettaro, pari alla media degli importi percepiti nel triennio 2000-2001-2002 suddivisa per le superfici che hanno dato luogo ai pagamenti in questione nello stesso periodo.   Il disaccoppiamento interessa i seguenti comparti:   - seminativi- patate da fecola- leguminose da granella (ceci, lenticchie e veccie)- foraggi essiccati- carni bovine- carni ovine e caprine- latte (dal 2006)- riso- olio d’oliva (dal 2006)- tabacco (dal 2006)

  8. Il Titolo III del Regolamento 1782/2003 è dedicato al regime di pagamento unico. Esso prevede di far confluire in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in un triennio di riferimento, la maggior parte degli aiuti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti. Allo stesso tempo, al fine di salvaguardare particolari produzioni ed evitare il rischio di abbandono in zone sensibili, è previsto il mantenimento di una serie di aiuti specifici che limitano la portata del disaccoppiamento e mantengono il legame del sostegno con il prodotto.

  9. Gli aiuti diretti che a partire dal 1° gennaio 2005 confluiscono nel pagamento unico sono elencati nell’Allegato VI del Regolamento 1782/2003 e sono relativi a: seminativi, patate da fecola, legumi da granella, riso, sementi, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, ovicaprini, regioni ultraperiferiche, foraggi essiccati, cotone, olio d’oliva, tabacco, luppolo.

  10. I beneficiari del regime di pagamento unico sono coloro che hanno ricevuto aiuti diretti a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno individuati nell’Allegato VI durante il triennio 2000-2002, oppure, che hanno ricevuto tutta o parte dell’azienda per via ereditaria da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui sopra, o che hanno ricevuto un diritto all’aiuto dalla riserva nazionale o per trasferimento. Per i produttori di olio d’oliva la media degli aiuti storici è basata su un quadriennio di riferimento (le campagne di commercializzazione dalla 1999/2000 alla 2002/03).

  11. Modulazione Altro elemento caratterizzante la riforma e' la cosiddetta "modulazione degli interventi", cioè il graduale passaggio di quote destinate agli aiuti aziendali verso lo sviluppo rurale. Tramite la Modulazione viene previsto un sistema di prelievi da calcolarsi in percentuale sugli aiuti diretti. Le risorse così ottenute vengono trasferire dalle politiche di mercato (1° pilastro della PAC), alle politiche di Sviluppo Rurale (2° pilastro della PAC) che trovano così una propria fonte di finanziamento. Una quota dei premi destinati alle aziende di maggiori dimensioni verrà trasferita al Fondo per lo Sviluppo Rurale, ovvero agli interventi di miglioramento strutturale delle imprese agricole. La novità è importante se si considera che l'Italia ha sempre utilizzato tutti i fondi disponibili per il sostegno ai prezzi dei prodotti e solo una quota marginale al miglioramento delle strutture.

  12. Modulazione Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi generati per effetto della modulazione, un punto percentuale resterà nello Stato membro in cui sono raccolti i finanziamenti. Gli importi corrispondenti ai rimanenti punti percentuali saranno invece ripartiti tra tutti gli Stati membri sulla base dei seguenti criteri:- superficie agricola;- occupazione nel settore agricolo;- PIL pro capite espresso in potere di acquisto.La riduzione dei pagamenti diretti non si applicherà nei paesi di prossima adesione finché tali pagamenti non abbiano raggiunto il normale livello UE.A titolo di esempio si riporta di seguito la percentuale di prelievi che verranno effettuati agli aiuti diretti:  L’ammontare di risorse derivante dal taglio degli aiuti diretti ha due destinazioni: in parte va a costituire un “aiuto aggiuntivo” pari all’intero importo soggetto a taglio per la quota di aiuti diretti compresa entro i primi 5.000 euro; in parte viene destinato al rafforzamento del secondo pilastro come risorse aggiuntive per la programmazione nell’ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR).

  13. - Con la riforma, la modulazione ha subito numerose modifiche rispetto ad Agenda 2000; innanzitutto, essa è stata resa obbligatoria per gli Stati membri ed è stata molto semplificata nei criteri applicativi, resi omogenei e non più lasciati alla discrezionalità dei singoli partner. - Il taglio riguarda tutti gli aiuti diretti di cui gode una singola azienda e indipendentemente dal loro grado di disaccoppiamento, e dunque a prescindere dalle scelte operate dai singoli Stati membri riguardo le procedure di implementazione dello schema di pagamento unico disaccoppiato.

  14. Condizionalità Gli impegni che l'agricoltore è chiamato ad assumersi per poter beneficiare di aiuti diretti, vengono definiti dal regolamento (CE) n.1782/2003. In particolare gli allegati III e IV del regolamento introducono la Condizionalità attraverso i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

  15. Criteri di gestione obbligatori (CGO) Le norme definite dei CGO sono 18 e vengono applicate in 3 fasi temporali successive: - la prima decorre dal 1 Gennaio 2005 e contempla l'applicazione delle prime otto norme in materia di tutela ambientale; - la seconda, con decorrenza 1° Gennaio 2006 introduce 7 norme in materia di sanità pubblica e salute degli animali; - infine, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, parte la terza fase con l'introduzione degli ultimi 3 punti normativi sul tema benessere degli animali. Il regolamento è stato recepito, a livello nazionale, con il Decreto Ministeriale del 13/12/2004 che implica il rispetto, per l'accesso agli aiuti diretti da parte degli imprenditori agricoli, delle seguenti condizioni:

  16. I CGO sono raggruppati in tre settori omogenei:

  17. Definiscono i requisiti necessari ai fini di un corretto mantenimento dei terreni agricoli. Il rischio di abbandono dei terreni, anche come conseguenza relativa alla politica del disaccoppiamento (che di fatto svincola i sussidi dalla produzione), vengono arginati attraverso l'applicazione di norme a tutela della fertilità e struttura del terreno. Le BCAA si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Stabilite a livello nazionale con 4 obiettivi: Proteggere il suolo Mantenere la sostanza organica Proteggere la struttura del suolo Mantenere l’ecosistema Buone condizioni Agronomiche ed ambientali (BCAA)

  18. Formulazione definitiva: - Regolamento 1783/03 che modifica il 1257/99 La riforma per ciò che riguarda l’ambito dello sviluppo rurale era molto attesa perché avrebbe consentito di modificare alcuni limiti di Agenda 2000 - Semplificare il processo di programmazione e gestione - Disporre di ulteriori risorse - Ampliare le missioni del FEOGA Sviluppo rurale e riforma di medio termine

  19. Moderato incremento delle dotazioni di risorse a favore dello SR, finanziato attraverso una riduzione iniziale del 3% annua dei pagamenti diretti (modulazione) a partire dal 2005 e con una progressione del 1% all’anno (fino ad un massimo del 5%) Potenziamento degli interventi per la qualità dei prodotti attraverso incentivi alla partecipazione a sistemi di qualità comunitari e nazionali, nonché a programmi di informazione e di promozione Rapida applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente Limitata revisione delle norme di programmazione e gestione Direzioni di orientamento della RMT nello SR

  20. Introduzione di cinque nuove misure Rispetto delle norme 1. Sostegno alle aziende agricole per adeguarsi a nuove norme 2. Sostegno alle aziende agricole per usufruire dei servizi di consulenza previsti dal reg. 1782/2003 Qualità Alimentare 3. Sostegno alle aziende per aderire a “sistemi di qualità” 4. Promozione di prodotti agricoli di qualità Promozione sviluppo rurale (art. 33) 5. Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte di partenariati locali

  21. Rispetto delle norme Obiettivi specifici Rapida e rigorosa applicazione delle norme da parte degli stati membri Rispetto delle norme da parte degli agricoltori Obiettivi operativi Sostenere gli agricoltori nel processo di adeguamento alle norme Favorire l’utilizzo dei servizi di consulenza

  22. Quali norme? La legislazione comunitaria in materia di: Ambiente Sanità pubblica Salute piante e animali Benessere degli animali Sicurezza lavoro che stabilisce nuovi vincoli all’attività agricola Rispetto delle norme

  23. 1. Sostegno alle aziende per l’adeguamento a) Incentivi - aiuto temporaneo (max 5 anni per max 10.000 €/anno/azienda) per compensare i costi e/o i mancati redditi 2. Sostegno ai servizi di consulenza b) Aiuto per l’uso dei servizi di consulenza aziendale (max 80% del costo del servizio per max 1.500 € di spesa) FS: FEOGA - Garanzia Rispetto delle norme: come funziona?

  24. Qualità alimentare Obiettivi specifici Assicurare ai consumatori sulla qualità del prodotto Aumentare valore aggiunto agric. e migliorare gli sbocchi di mercato Informare i consumatori Obiettivi operativi Favorire l’adesione degli agricoltori a sistemi di qualità Favorire la diffusione di informazioni sui prodotti di qualità

  25. 1. Sostegno alle aziende per aderire a sistemi di qualità a) Incentivi per la partecipazione a programmi di comunitari o nazionali (max 5 anni per max 3.000 €) b) Incentivi per le associazioni di produttori per l’informazione e la promozione (azioni tipo fiere, mostre, pubblicità max 70% dei costi ammissibili). Tale misura segue la normativa relativa a i sistemi di qualità DOP, IGP etc. FS: FEOGA - Garanzia Qualità alimentare: come funziona?

  26. 3. Sostegno dei partenariati locali (art. 33 reg. 1257/99) a) Copertura delle spese di informazione, animazione e gestione dei partenariati simili a quelli costituiti nell’ambito dell’iniziativa Leader FS: FEOGA - Orientamento

  27. Programmazione 2007-2013 Ultima Riforma dei Fondi Strutturali La Commissione Europea guidata da Romano Prodi ha adottato la Terza relazione sulla Coesione Economica e Sociale, delineando le sue proposte relative all’utilizzo delle risorse destinate a ridurre i divario economico tra Stati membri e regioni, per ottenere una crescita più rapida e uno sviluppo sostenibile, nel quadro dell’allargamento a 25 e successivamente a 27. L’allargamento ha provocato un aumento del divario dello sviluppo economico e uno spostamento geografico verso est del problema delle disparità e una critica situazione occupazionale, modificando le condizioni sui cui deve operare la politica regionale e infatti:

  28. con l’ingresso dei 10 nuovi stati membri la popolazione dell’Unione è aumentata del 20% mentre il PIL si è incrementato solo del 4,8%; nell’UE-25 il 27% della popolazione totale vive in regioni con un PIL pro-capite inferiore del 75% della media UE, contro il 19% del totale dell’UE a 15; di questi 4 su dieci vivono in regioni appartenenti all’UE-15 Stati membri, mentre gli altri sei sono cittadini dell’UE-25; il divario occupazionale tra i 10 Paesi dell’allargamento e quello del resto dell’UE è di circa quattro milioni di posti di lavoro. Programmazione 2007-2013

  29. Seconda Conferenza Europea sullo Sviluppo Rurale (Plantingseedsforruralfutures), Salisburgo novembre 2003 Comunicazione sulle future prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, presentata dalla Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo nel febbraio 2004 - Terzo rapporto sulla Coesione Economica e sociale in europa Presentazione ufficiale delle proposte di regolamento, luglio 2004 Emanazione dei regolamenti PAC, FEAGA, FEASR… 2. Definizione del nuovo scenario 2007-2013 Evoluzione del dibattito

  30. La politica di coesione europea • Politica dell’UE finalizzata a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo dei vari Stati membried il ritardo delle regioni meno prospere, in modo da favorire uno sviluppo armonioso delle diverse regioni europee. • Gli strumenti principali attraverso cui l'Unione europea persegue la coesione economica e sociale tra tutti gli Stati membri sono rappresentati dai Fondi Strutturali.

  31. Alcuni dati sull’allargamento • La popolazione dell'Unione aumenta del 25% (passando da 380 a 454 milioni (UE 25) ed a 485 milioni (UE 27) • La superficie dell’UE aumenta del 20% • La ricchezza dell’UE aumenta solo del 5% • Il PIL medio pro capite dell’UE diminuisce del 12,5% mentre le disparità regionali raddoppiano

  32. Priorità della Riforma • La Commissione propone che gli interventi si concentrino su un numero limitato di priorità comunitarie, in linea con le agende di Lisbona (crescita, competitività e occupazione) e di Göteborg (ambiente). • Consiglio di Lisbona (Marzo 2000): economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica entro il 2010. • Consiglio di Göteborg (Giugno 2001): la strategia di Lisbona è stata ampliata, dando nuovo impulso alla protezione dell’ambiente e alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile.

  33. Il pacchetto di proposte presentato dalla Commissione comprende: • Un regolamento generale, recante disposizioni comuni per le tre fonti di finanziamento delle azioni strutturali (FESR, FSE, Fondo di Coesione). • Un regolamento specifico per ciascun fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo di coesione. • Una nuova proposta di regolamento che consente la creazione di una struttura di cooperazione transfrontaliera (i Gruppi Europei per la Cooperazione Transfrontaliera – GECT)

  34. Principali novità • Sono previsti tre nuovi obiettivi in sostituzione degli vecchi obiettivi 1, 2 e 3 : • “Convergenza”, volto a promuovere le condizioni per la crescita e per una reale convergenza degli Stati Membri e delle Regioni in ritardo di sviluppo. • “Competitività regionale e occupazione”, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e a promuovere il cambiamento economico e l’occupazione. • “Cooperazione territoriale europea”, finalizzato a rafforzare la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale.

  35. 1. Convergenza:accelerare la convergenza degli Stati Membri delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni di crescita e di occupazione: Tramite l’aumento e il miglioramento delle qualità degli investimenti di capitale fisico e umano infrastrutture e imprenditorialità; Lo sviluppo dell’innovazione e della società basata sulla conoscenza; L’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali; La tutela e il miglioramento dell’ambiente ; L’efficienza amministrativa.

  36. 1. Convergenza: aree interessate • Stati membri con RNL pro capite < 90% della media comunitaria. • Regioni con un PIL pro capite < 75% della media UE a 25 Stati membri. • Phasing out: Regioni con un PIL pro capite < 75% dell’UE a 15 SM e >75% dell’UE a 25 SM (effetto statistico dell’allargamento). • Le Regioni Ultraperiferiche (RUP: Azzorre, Madera, Canarie e dipartimenti francesi d’oltremare), che fruiranno di un finanziamento specifico a titolo di FESR indipendentemente dalla loro ammissibilità all’obiettivo.

  37. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Il fondo di coesione potrà essere utilizzato dagli Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e che dispongono di un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica previste dal trattato. Il fondo di coesione avrà un ruolo importante sullo sviluppo sostenibile, sull’intensificazione delle reti di trasporto e le infrastrutture ambientali prevedendo sostegni a progetti ferroviari marittimi e alle vie navigabili interne, programmi di trasporto multimediale, etc. 1. Convergenza: i fondi strutturali

  38. 2. Competitività delle regioni non in ritardo di sviluppo Il tema della “competività regionale e occupazione” è un tema che interessa tutti gli Stati membri diversi da quelli in ritardo di sviluppo, si tratta d’interventi comunitari per rendere duratura la competitività complessiva dell’Unione a 25 e accelerare ed incentivare il cambiamento.

  39. 2. Competitività delle regioni non in ritardo di sviluppo Le strategie per raggiungere tale obiettivo si possono concretizzare in: Promozione e cambiamento economico nell’aree industriali, urbane e rurali, rafforzandone la competitività e le attrattive, tenute conto delle disparità economiche, sociali e territoriali esistenti (programmi regionali finanziate dal FESR); Aiutare la popolazione a prevedere cambiamenti economici e ad adattarvisi, in sintonia con le priorità politiche SEO, sostenendo politiche che prefiggono la piena occupazione il miglioramento delle qualità e della produttività del lavoro e l’inserimento sociale, (programmi finanziati dal FSE).

  40. 2. Competitività delle regioni non in ritardo di sviluppo Aree interessate Tutte le regioni Europee non incluse nelle Priorità 1, ovvero regioni ex obiettivo 2 e 3 e le regioni in “phasing in” (aree in fase di uscita, che erano aree depresse fino a dicembre 1999 ma che non sono più a partire dal 1 gennaio 2000)

  41. 2. Competitivitàregionale e occupazione • Le Regioni non coperte dall’obiettivo “Convergenza“ ed indicate dallo Stato Membro al momento della presentazione del QSN. • Phasing in: le Regioni dell’attuale obiettivo n. 1 che nel 2007 non saranno più ammissibili all’obiettivo «Convergenza» in virtù dei loro progressi economici (per “effetto crescita”).

  42. 2. Competitività delle regioni non in ritardo di sviluppo FESR, le priorità riguardano l’innovazione ed l’economia basata sulla conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità dei servizi di interesse economico generale; FSE, le priorità riguardano le riforme nell’occupazione e l’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, rafforzando l’inserimento sociale e la lotta alla discriminazione.

  43. 3. Cooperazione territoriale europea Favorire uno sviluppo equilibrato, armonico e sostenibile del territorio Europeo . Questo obiettivo trae spunto dall’esperienza dell’iniziativa comunitaria Interreg, mira ad intensificare la cooperazione a tre livelli: 1. Cooperazione transfrontaliera mediante programmi congiunti; 2. Cooperazione a livello delle zone transnazionali; 3. Reti di cooperazioni e di scambio di esperienze sull’intere territorio dell’Unione.

  44. Aree interessate Le regioni ammissibili alla cooperazione transfrontaliera sono quelle situate lungo le frontiere terrestri interne, alcune regioni situate lungo le frontiere terrestri esterne e alcune frontiere marittime, ricercando soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e reti PMI. Fondi : FESR 3. Cooperazione territoriale europea

  45. 3. Cooperazione territoriale europea • Per la cooperazione transfrontaliera: le Regioni situate lungo le frontiere terrestri interne ed alcune esterne, nonché alcune regioni situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 Km. • Per la cooperazione transnazionale, le zone che saranno definite dalla Commissione in base agli orientamenti strategici per la politica di coesione • Per la cooperazione interregionale, l’intero territorio della Comunità.

  46. Ripartizione delle risorse per obiettivo (miliardi di euro)

  47. Ammissibilità delle Regioni italiane negli obiettivi Convergenza e Competitività • Convergenza: Sicilia, Puglia, Campania, Calabria. • Convergenza “phasing out”: Basilicata. • Competitività: Abruzzo, Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. • Competitività “phasing in”: Sardegna.

  48. Abbandono del concetto di “zonizzazione” • Per quanto riguarda l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, viene meno il principio della zonizzazione, vigente nel periodo di programmazione 2000/2006, che comporta la ripartizione delle risorse comunitarie per microzone all’interno delle Regioni e quindi la zonizzazione regionale delle aree ammissibili; nel futuro periodo di programmazione tutto il territorio regionale sarà ammissibile ai fini del contributo comunitario.

  49. Specificità territoriali • Nel contempo però la Commissione europea riconosce che una politica di coesione efficace deve tener conto delle esigenze e caratteristiche specifiche dei territori con handicap geografici (isole, zone montane, aree scarsamente popolate), prevedendo, per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” che l’assegnazione delle risorse agli SM tenga conto anche delle presenza di regioni con handicap geografici. • Gli SM devono garantire che la specificità di questi territori siano prese in considerazione al momento di destinare le risorse nell’ambito dei programmi operativi. • E’ prevista una maggiorazione dell’aliquota massima di finanziamento comunitario per interventi realizzati in questi territori.

  50. Strumenti finanziari • Per il conseguimento dei tre obiettivi contribuiscono in particolare i Fondi Strutturali (FESR e FSE) e il Fondo di coesione, secondo lo schema seguente:

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