1 / 21

LE PROCEDURE CONCORSUALI

LE PROCEDURE CONCORSUALI. FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AMMINSTRAZIONE STRAORDINARIA. LE PROCEDURE CONCORSUALI. DEFINIZIONE

glora
Télécharger la présentation

LE PROCEDURE CONCORSUALI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AMMINSTRAZIONE STRAORDINARIA

  2. LE PROCEDURE CONCORSUALI DEFINIZIONE L’imprenditore commerciale che si trovi in stato d’insolvenza deve essere sottoposto ad una delle PROCEDURE ESECUTIVE ( fallimento,concordato preventivo,liquidazione coatta amministrativa,amministrazione straordinaria)previstedal decreto regio del 1942 (modificato dal d.lgs. n.° 5 del 2006). Queste si chiamano concorsuali poiché differiscono da quelle individuali in quanto proposte dal singolo creditore, munito di titolo esecutivo, nei confronti di un proprio debitore inadempiente.

  3. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO CARATTERI - Concorsualità = il patrimonio del fallito ( soggetto insolvente) è messo a disposizione non di un solo creditore ma di tutti i creditori. Nel fallimento non è necessario che il creditore sia munito di titolo di credito ma che dimostri di essere creditore. I creditori concorrono tutti a parità di condizioni ( par condicio creditorum) tranne per quelli che vantano una causa legittima di prelazione ( creditori privilegiati) ossia una garanzia reale ( pegno o ipoteca ). Gli altri si definiscono chirografari

  4. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO CARATTERI -Universalità = il fallimento colpisce non singoli beni del debitore ma tutti i beni ed i diritti, egli è, quindi, spossessato dei propri beni. È per questo motivo che secondo il principio della responsabilità patrimoniale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri .

  5. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO CARATTERI - Ufficiosità = può essere proposto su iniziativa del Pubblico Ministero al contrario di quanto accade per l’esecuzione individuale che è proposta solo dal creditore. Questo perché il fallimento persegue anche finalità di interesse pubblico

  6. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO PRESUPPOSTI - Presupposto soggettivo( chi fallisce?)= gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale , esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori ( investimenti per 300.000 euro e ricavi per 200.000 euro) . Per gli altri debitori, professionisti,pubblici dipendenti, lavoratori autonomi piccoli imprenditori, c’è sempre l’azione individuale

  7. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO PRESUPPOSTI • Presupposto oggettivo ( quando si fallisce ?)= quando non si è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Deve essere chiaro il concetto di: • Inadempimento = una o più obbligazioni determinate; • Insolvenza = situazione generale che non permette di operare correttamente sul mercato.

  8. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Il Tribunale della sede principale ed effettiva dell’impresa: • convoca ( entro un anno dalla cessazione dell’attività ) obbligatoriamente il debitore; • istruisce la fase pre- fallimentare; • adotta la sua decisione di rigetto del fallimento o emette SENTENZA DICHIARATIVA del fallimento.

  9. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO EFFETTI PER IL FALLITO Effetti patrimoniali > spossessamento dei beni, pur rimanendone proprietario non ne può disporre, fino all’incanto. Effetti personali > limitazione del diritto di corrispondenza e di circolazione. La posta ( anche quella elettronica) deve essere consegnata al curatore, non può allontanarsi dalla residenza.

  10. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO EFFETTI PER I CREDITORI Per quelli principali > far valere il proprio credito Per quelli chirografari > vengono riconosciuti gli interessi maturati fino a quel momento e quindi non quelli successivi.

  11. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO EFFETTI sui rapporti giuridici pendenti • Scioglimento automatico dei contratti, soprattutto di quelli in cui il curatore non può subentrare • Prosecuzione da parte del curatore di quei contratti utili per la massa dei creditori • Sospensione di quei contratti per cui il curatore si riserva di volerne subentrare

  12. LE PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO EFFETTI sugli atti pregiudizievoli ai creditori • Per evitare che il fallito possa compiere atti, che in vista del fallimento, possano impoverire il patrimonio. In questo caso il giudice emette una revocatoria fallimentare . • Questa non può essere più proposta dopo che sono passati tre anni dalla dichiarazione di fallimento

  13. Le procedure concorsuali: Il fallimento,gli organi GLI ORGANI • Il tribunale fallimentare> nomina il giudice delegato,decide i reclami, paga il curatore. • Il giudice delegato> controlla l’operato del curatore, nomina il comitato dei creditori • Il curatore>amministra il patrimonio fallimentare,realizza gli interessi della massa dei creditori. Sono avocati, commercialisti,ragionieri ecc… presenta la relazione fallimentare. • Il comitato dei soci> composto da 3 o 5 mebri è un organo consultivo con pareri non vincolanti

  14. Le procedure concorsuali: Il fallimento, le fasi IL CURATORE DEVE • Acquisire e conservare l’attivo> sigilli,inventario,presa in consegna,elenco creditori. • Accertare il passivo ( verifica crediti)> stato del passivo definitivo, insinuazione di credito( domanda del creditore che intende partecipare alle fasi concorsuali) • Liquidazione dell’attivo ( vendita dei beni )> recupero del credito, cessione ad altri, transizioni di controversie. • Riparto dell’attivo ( distribuzione del ricavato )> progetto di riparto,rendiconto della gestione. • Chiusura del fallimento ed eventuale esdebitazione> il fallito in questa fase può proporre ai creditori un concordato fallimentare ossia un accordoe se si è dimostrato meritevole una ESDEBITAZIONE ossia la possibilità di ritenere inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti.

  15. Le procedure concorsuali: il fallimento delle società Società di persone> il fallimento del socio non determina il fallimento della società il contrario invece si soprattutto per quelli illimitatamente responsabili. A volte il fallimento si estende anche agli ex soci ( entro un anno dalla loro fuoriuscita) Società di capitali> i soci non falliscono tutto al più il curatore può proporre una azione di responsabilità contro: gli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori

  16. Le procedure concorsuali: i reati fallimentari • Di per se il fallimento non costituisce reato ma per la stessa ragione può comportare l’applicazione di una sanzione penale quando è accompagnato da comportamenti punibili dalla legge. I reati si possono riassumere in • Bacarotta semplice ( colpa ) • Bancarotta fraudolenta ( dolo)

  17. Le procedure concorsuali : procedure alternative al fallimento Concordato preventivo > ha il compito di raggiunge un accordo che consenta di prevenire il fallimento. Amministrazione straordinaria > è lo stato che interviene per salvaguardare l’interesse pubblico di una grande azienda per evitare il fallimento attraverso una procedura di risanamento. Liquidazione coatta amministrativa> prevista per alcune categorie di imprese di settori delicati , banche ,assicurazioni, cooperative, SIM, società fiduciarie….ecc.

  18. Le procedure concorsuali: il concordato preventivo Occorre presentare al Tribunale un ricorso con allegato un piano di sistemazione del passivo che prevede: • La ristrutturazione dei debiti • Di un assuntore, ossia un soggetto che rilevi tutti i beni prima dell’incanto • Suddivisione dei creditori • Prospettive di pagamento EFFETTI Per i debitori> conservazione del patrimonio sotto la sorveglianza del tribunale, autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Per i creditori> divieto di azioni esecutive contro il debitore, sospensione dei termini di prescrizione, inefficacia delle cause di prelazione.

  19. Le procedure concorsuali: il concordato preventivo FASI DELLA PROCEDURA Domanda di ricorso al tribunale; Ammissione del ricorso del tribunale; Deliberazione dei creditori che accettano e sono informati del concordato; Omologazione ( decisione/omologa del tribunale) di accettare il concordato in caso contrario si procede al fallimento .

  20. Le procedure concorsuali: la liquidazione coatta amministrativa • Deliberata dal Ministro competente ( industria, economia, lavoro ecc) attraverso il controllo di un’autorità di vigilanza. Solo per categorie di imprese particolari di interesse pubblico. FASI Accertamento dello stato d’insolvenza Messa in liquidazione Accertamento del passivo Liquidazione dell’attivo Ripartizione dell’attivo

  21. Le procedure concorsuali: l’amministrazione straordinaria Per le grandi imprese in stato d’insolvenza ha lo scopo di recuperare la loro condizione al fine del mantenimento dell’interesse sociale e dei livelli di occupazione. PRESUPPOSTI • Imprese commerciali • Numero di lavoratori non inferiore a 200 • Debiti per un importo non inferiore ai due terzi del totale dell’attivo dello S.P. quanto deiricavi dell’ultimo esercizio. FASI • Piano di recupero • Tutela dei lavoratori apposito “Fondo di garanzia” • Nuovo modello con maggiore velocità e flessibilità per imprese con mille dipendenti e debiti per un miliardo

More Related