1 / 18

L’ AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L’ AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Le pubblicità ingannevoli nel settore turistico. Andrea Fior, Valentina Laratro.

greta
Télécharger la présentation

L’ AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’ AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Le pubblicità ingannevoli nel settore turistico Andrea Fior, Valentina Laratro

  2. Art. 19 Cod. Cons. “… scopo di tutelare dalle sue conseguenze sleali i consumatori e l’interesse del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari … La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.” • Art. 20 Cod. Cons. “È ingannevole qualsiasi pubblicità che induca in errore e che possa pregiudicare il comportamento economico di persone fisiche o giuridiche, ovvero che possa ledere un concorrente.”

  3. Provvedimento n. 8711MIRANDA VIAGGI E TURISMO Il 23 marzo 2000 un’associazione di consumatori ha segnalato l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario sul catalogo “Puglia Basilicata ‘99” del T.O. Miranda Viaggi e Turismo, avente ad oggetto il complesso residenziale “Open Village” di Torre Dell’Orso, Lecce.

  4. " Gli appartamenti dai 200 mt. agli 800 mt. dal mare, sono inseriti in residence in stile modernamente al centro di un'area comprendente: market, ristoranti, pizzerie, discoteca, tennis, calcetto, negozi di ogni genere". [...] "Spiaggia privata con animazione adulti e bambini. [...]".

  5. Risultanze istruttorie È stato richiesto all’operatore pubblicitario MVT: • di fornire documentazione ufficiale da cui risultasse la dislocazione territoriale degli appartamenti facenti parte dell’ Open Village; • di fornire la programmazione del messaggio oggetto della richiesta d'intervento, specificando il numero di copie e l'ambito di diffusione.

  6. EQUIVOCO sarebbe stato determinato dalla scarsa professionalità dell'agenzia di viaggio che non ha spiegato ai propri clienti le caratteristiche degli "Open Village"

  7. Appartamenti dislocati • nella cittadina di Torre • dell’Orso; • Spiaggia dello • stabilimento balneare • Oasis; • Animazione svolta • presso l’Hotel La Brunese, • previo pagamento di una • tessera club; • Discoteche situate ad • una distanza di 1/7 km • dal centro abitato. • "Complesso residenziale“ e "Gli appartamenti sono inseriti in residence al centro di un'area comprendente vari servizi“; • Spiaggia privata con animazione e tessere club; • Presenza di discoteche nell’offerta integrata.

  8. Pertanto, le affermazioni relative alle caratteristiche dell'Open Village ed in particolare ai servizi di cui potevano usufruire i clienti, risultano idonee ad indurre in errore i consumatori … … in grado di influenzare le scelte economiche degli stessi.

  9. DELIBERA che il messaggio pubblicitario descritto dal provvedimento, diffuso dal Tour Operator Miranda Viaggi e Turismo,costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

  10. Art. 20, lett. a Cod. Cons. Rientrano nella normativa riguardante la pubblicità ingannevole i messaggi diffusi attraverso gli altri mezzi di comunicazione e informazione: STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLANTINI PUBBLICITARI COMUNICAZIONI TELEFONICHE CARTOLINE POSTALI

  11. Provvedimento n.15978APT VERSILIA – Agenzia per il turismo Il comune di Forte dei Marmi ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario consistente in un depliant relativo al trasferimento in altri comuni del “Mercato di Forte dei Marmi”. Il messaggio potrebbe indurre a credere che l’iniziativa pubblicizzata sia stata approvata dal Comune stesso.

  12. “Gli Ambulanti del Mercato di Forte dei Marmi […] si possono trovare, nelle località di residenza della sua clientela, dove gli ambulantisi trasferiscono, con il loro mercato, nei periodi in cui il Forte si assopisce prima e dopo la stagione estiva, ecco alcunedate per l’anno 2005, in attesa di altre da definire dove li potete trovare”.

  13. Risultanze istruttorie È stato richiesto all’APT Versilia di fornire informazioni e documentazione relative a: • la natura e le caratteristiche dell’evento pubblicizzato; • Eventuali accordi tra Apt, Consorzio e Comune; • Tempi, modalità e luoghi di diffusione del messaggio; • Eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello stemma comunale.

  14. IL Comune di Forte dei Marmi: • il Comune di Forte dei Marmi non ha stipulato accordi con enti o associazioni in ordine agli spostamenti del “Mercato di Forte dei Marmi”; • non è stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione ad usare lo stemma o il nome del Comune; • ha diffuso, sul quotidiano “Libero” un comunicato riguardo allo svolgimento del mercato solo all’interno del comune.

  15. Valutazioni conclusive • il messaggio oggetto di doglianza si limita a segnalare un’iniziativa del Consorzio che raggruppa i venditori ambulanti di Forte dei Marmi. • il dépliant segnalato reca lo stemma del “Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” con la sottoscrizione del suo Presidente, non quello del Comune o dei suoi organi;

  16. I destinatari del messaggio contestato non sembra possano essere stati indotti a ritenere che il Comune diForte dei Marmi abbia realizzato, autorizzato o approvato lo spostamento del “Mercato di Forte dei Marmi”, in quanto la dicitura “Forte dei Marmi”appare riferita all’entità geografica e non al Comune come ente locale.

  17. DELIBERA che il messaggio pubblicitario descritto non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ovvero non è in grado di orientare indebitamente le scelte economiche dei consumatori.

  18. Per entrambe le casistiche il provvedimento notificato ai soggetti interessati è pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante.Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica.

More Related