1 / 8

CONTRATTO ESTIMATORIO

CONTRATTO ESTIMATORIO. Art. 1556 c.c. - Nozione. Con il contratto estimatorio una parte ( tradens ) consegna una o più cose mobili all’altra ( accipiens ) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. LE PARTI DEL CONTRATTO.

Télécharger la présentation

CONTRATTO ESTIMATORIO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CONTRATTO ESTIMATORIO

  2. Art. 1556 c.c. - Nozione Con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

  3. LE PARTI DEL CONTRATTO • TRADENS adempie al suo obbligo consegnando le cose all'accipiens. • ACCIPIENS colui che riceve una determinata quantità di cose mobili obbligandosi a pagarne il prezzo, ma riservandosi contemporaneamente la facoltà di restituire le cose se non le vende.

  4. CARATTERISTICHE • è un contratto reale, oneroso, a prestazioni corrispettive • è utilizzato dal distributore che non vuole assumersi il rischio che la merce rimanga invenduta e dal produttore che non vuole accollarsi i rischi e i costi di distribuzione • facoltà dell’accipiens di restituire la merce anziché pagarne il prezzo • trasferimento della disponibilità (non della proprietà) e del rischio di perimento

  5. OGGETTO DEL CONTRATTO Ha per oggetto una o più cose mobili deteriorabili (di conseguenza restano esclusi i beni immobili): • Beni mobili infungibili • Beni mobili registrati

  6. Art. 1557 c.c. – Impossibilità di restituzione Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

  7. MANCATA RESTITUZIONE DECORSO DEL TERMINE DI RESTITUZIONE PERDITA DIRITTO DI ESERCITARE LA FACOLTA’ DI RESTITUZIONE ADEMPIMENTO ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DEL PREZZO

  8. Art. 1558 c.c. - Disponibilità delle cose Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo.Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

More Related