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LA MOBILITA’

LA MOBILITA’. ORIGINE: LA C.D. MOBILITà GUIDATA, L.N. 675/77 L.N. 223/91: I LICENZIAMENTI COLLETTIVI EX ART. 4: PASSAGGIO DALLA CIG ALLA MOBILITA’

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LA MOBILITA’

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Presentation Transcript


  1. LA MOBILITA’ • ORIGINE: LA C.D. MOBILITà GUIDATA, L.N. 675/77 • L.N. 223/91: I LICENZIAMENTI COLLETTIVI • EX ART. 4: PASSAGGIO DALLA CIG ALLA MOBILITA’ • qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative • EX ART. 24: PASSAGGIO DAL LAVORO ALLA MOBILITA’ • Si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia

  2. L’ambito di applicazione • Datori di lavoro con più di 15 dipendenti (applicazione dei limiti stabiliti per la cigs: media degli ultimi 6 mesi)

  3. La procedura • comunicazione preventiva • per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alle rispettive associazioni di categoria • In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale • Con indicazione: • dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; • dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter evitare la dichiarazione di mobilità; • del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente • dei tempi di attuazione del programma di mobilità • delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti

  4. Segue: la procedura • Entro 7 giorni le rsa possono chiedere un esame congiunto • La procedura si esaurisce entro 45 giorni, a cui seguono 30 giorni in cui interviene la direzione provinciale del lavoro (i tempi sono dimezzati se la procedura riguarda meno di 10 addetti. • Al termine della procedura il datore di lavoro procede al licenziamento e i lavoratori sono collocati in mobilità

  5. L’eventuale accordo sindacale • Stabilisce i criteri di scelta dei lavoratori • In mancanza si applicano quelli legali (carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative) • Comporta la riduzione del costo a carico del datore di lavoro del 50%

  6. L’iscrizione nelle liste di mobilità • A) mobilità con indennità • B) mobilità senza indennità (possono iscriversi tutti i soggetti licenziati per motivi oggettivi) • Si rientra nell’una o nell’altra ipotesi sulla base di due criteri: • se l’impresa rientra nell’ambito di applicazione della cigs (es. Sono esclusi i dipendenti di imprese commerciali che occupano meno di 50 addetti) • Se il lavoratore ha i requisiti soggettivi richiesti

  7. L’iscrizione alla lista • E’ disposta d’ufficio dal centro per l’impiego senza necessità di apposita domanda del lavoratore per l’iscrizione con indennità • E’ richiesta dal lavoratore negli altri casi

  8. Vantaggi per il lavoratore derivanti dall’iscrizione alla lista • Applicazione delle quote di riserva nelle assunzioni • Indennità di nuova sistemazione se il lavoratore accetta un lavoro che comporta il cambiamenti di residenza • Assegno integrativo mensile di integrazione della retribuzione se questa è inferiore di almeno il 10% rispetto a quella precedente • Beneficio indiretto derivante dagli incentivi per le imprese che assumono i lavoratori in mobilità • Possibilità di richiedere la liquidazione anticipata per avviare attività autonoma o in cooperativa

  9. Vantaggi per chi assume i lavoratori in mobilita’ • Contribuzione pari a quella degli apprendisti per assunzione a tempo indeterminato per 12 mesi • Contribuzione pari a quella degli apprendisti per assunzione a termine o part-time con durata fino a 12 mesi, prorogato per una pari durata in caso di conferma a tempo indeterminato • Contributo mensile pari al 50% dell’indennità residua spettante al lavoratore

  10. REQUISITI SOGGETTIVI PER L’INDENNITA’ DI MOBILITA’ • OPERAI IMPIEGATI E QUADRI O SOCI DI COOPERATIVA • ISCRIZIONE NELLA LISTA DI MOBILITA’ • ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO • ANZIANITA’ AZIENDALE DI 12 MESI, DI CUI ALMENO 6 DI LAVORO EFFETTIVO

  11. L’INDENNITA’DURATA • La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda. • Età centro-nord mezzogiorno • < 39 anni 12 mesi 24 mesi • da 40 a 49 24 mesi 36 mesi • >50 anni 36 mesi 48 mesi • L'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore • la mobilità LUNGA: L’’art. 7, l.n. 223/91 prevede il riconoscimento dell’indennità per i lavoratori collocati in mobilità fino al 1992 a cui mancavano non più di cinque anni (di età e di contribuzione) al conseguimento della pensione di vecchiaial e proroghe successive sono limitate a determinati settori non industriali e arrivano fino ai giorni nostri • Ulteriori allungamenti derivano dalla possibilita’ di SOSPENSIONE

  12. L’INDENNITA’L’IMPORTO • Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento • Per i periodi successivi:80% del predetto importo. • In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che per il 2006 è di € 803,77 ed è elevato a € 998,50 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31.

  13. IL FINANZIAMENTO • AVVIENE A CARICO DELLO STATO • A CUI SI AGGIUNGE IL CONTRIBUTO DELLE IMPRESE CHE PORCEDONO AL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’: PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI A 6 MESI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (DIMEZZATA IN CASO DI ACCORDO SINDACALE) • CONTRIBUTO ADDIZIONALE (5,5%) PER I LAVORATORI COLLOCATIIN MOBILITA ALAL FINE DEL 12° MESE DI CIG

  14. Cancellazione dalle liste di mobilità • Fisiologica • Il lavoratore è assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato • Ha chiesto la corresponsione anticipata • Ha terminato il periodo di godimento • Patologica – quando il lavoratore: • rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, o a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; • non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. • non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità le attività lavorative o di formazione che il lavoratore non può rifiutare devono essere a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibili in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico • SOSPENSIONE DALLE LISTE: In caso di svolgimento di lavori a termine o part-time

  15. RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA • IL PASSAGGIO AL POST FORDISMO HA MESSO IN CRISI IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE • NECESSITA’ DI UN RIPENSAMENTO GLOBALE DEL WELFARE STATE • SPOSTARE LE GARANZIE DAL POSTO DI LAVORO AL MERCATO – RIDUCENDO I PERIODI DI DISOCCUPAZIONE – OCCUPABILITA’ DELLA SEE

  16. AU DE LA’ DE L’EMPLOI • RAFFORZAMENTO DELL’IMPEGNO FORMATIVO CHE FACILITI ILTRANSITO DA UN’OCCUPAziONE ALL’ALTRA, SUBORDINATA, AUTONOMA, ATIPICA • INVECE IL NOSTRO SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E’ TUTTO INCENTRATO SUL LAVORO SUBORDINATO • MANCA DEL TUTTO UNA CONSIDERAZIONE DEL LAVORO COME ATTIVITÀ NON INTEGRATA NEL TRADIZIONALE CIRCUITO DEL MERCATO: CIOè COME ATTIVITà DI UTILITA’ SOCIALE • SI PORPONE UN’ARTICOLAZIONE.- • DIRITTI SOCIALI UNIEVRSALI RICONOSCIUTI A TUTIT I CITTADINI • DIRITTI SOCIALI FONDATI SUL LAVORO NON PROFESSIONALE (VOLONTARIATO, LAVORI DI CURA, FORMAZIONE…) – DROIT DE TIRAGE • DIRITTI SOCIALI FONDATI SUL LAVORO PROFESSIONALE • DIRITTI SOCIALI FONDATI SUL LAVORO SUBORDINATO

  17. LA RIFORMA DELINEATA NEL LIBRO BIANCO SUL MERCATO DELLAVORO • riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione sulla base di tre criteri: • estendere il livello delle tutele minime fornite dagli ammortizzatori; • prevedere trattamenti omogenei e non ingiustificatamente difformi; • di minimizzare, tenendo conto del nuovo contesto del mercato del lavoro, i possibili disincentivi al lavoro che dagli ammortizzatori possono discendere

  18. Strumenti per la realizzazione • ampliamento dei livelli del volume di spesa da finanziare per via contributiva, ma si afferma anche che è ferma intenzione del Governo di procedere nella riduzione progressiva del carico fiscale e contributivo gravante sul lavoro, per cui è inevitabile procedere con un approccio in cui la fermezza della direzione di marcia si abbini ad una gradualità dei passi concreti, che andranno intrapresi man mano che le risorse necessarie si renderanno effettivamente disponibili • passaggio da una molteplicità di strumenti ad un regime assicurativo di protezione dal rischio di disoccupazione unitario per tutti i lavoratori dipendenti (ed assimilati) che abbiano, senza colpa e non per propria iniziativa, perduto un posto di lavoro e che ne stiano attivamente cercando un altro • disegno di prestazioni e contribuzioni che sottolinei la natura assicurativa degli ammortizzatori che devono essere strettamente connessi: l’ importo non deve esser tale da disincentivare la ricerca di lavoro, dovendosi prevedere precisi limiti al ricorso continuato o ripetuto nel tempo alle prestazioni • L’erogazione di qualunque forma di “ammortizzatore sociale” dovrà preventivamente basarsi su un’intesa con il percettore affinché questi ricerchi attivamente un’occupazione secondo un percorso – che possa avere anche natura formativa e che eventualmente potrà vedere anche il coinvolgimento di operatori ed intermediari privati, da concordare preventivamente con i servizi pubblici per l’impiego

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