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RUOLO DELL’AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.)

RUOLO DELL’AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.) in relazione agli inquinanti ambientali urbani. - Dr. Carlo Balestra -. ARPA PUGLIA. BREVE INQUADRAMENTO STORICO.

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RUOLO DELL’AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.)

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  1. RUOLO DELL’AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.) in relazione agli inquinanti ambientali urbani - Dr. Carlo Balestra - ARPA PUGLIA

  2. BREVE INQUADRAMENTO STORICO A seguito di referendum abrogativo delle competenze ambientali da parte delle Aziende USL, con Legge n°61 del 21/01/94, viene istituita l’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente e le Agenzie Regionali. In Puglia l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è stata istituita con Legge Regionale n°6 del 22/01/99. Ad essa sono stati trasferiti i beni mobili, immobili ed il personale dei P.M.P.

  3. COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA IN MATERIA AMBIENTALE • Ricerca sui fenomeni di inquinamento e sulle condizioni di rischio ambientale • Raccolta ed elaborazione dei dati ambientali • Piani mirati per la tutela dell’ambiente • Ricerca, sviluppo e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili

  4. COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA IN MATERIA AMBIENTALE • Informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali, con la relazione annuale sullo stato dell’ambiente della Regione Puglia • Studi di valutazione di impatto ambientale • Vigilanza e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale • Valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive

  5. COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA IN MATERIA AMBIENTALE • Indagini laboratoristiche in materia ambientale richieste da Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, AUSL e Collettività • Attività istruttoria connessa all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale • Promozione di forme di consultazione con le varie organizzazioni ambientaliste sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria

  6. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ARPA L’A.R.P.A. si articola su tre livelli: • Regionale • Provinciale • Territoriale

  7. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ARPA Interesse regionale: • Protezione dell’ambiente • Prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all’ambiente • Formazione e informazione • Amministrativo

  8. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ARPA Interesse provinciale: • Prevenzione ambientale • Prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all’ambiente di vita

  9. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ARPA Interesse territoriale: • Rappresentato da Servizi, con bacino di intervento coincidente con gli ambiti territoriali AUSL, deputati allo svolgimento tecnico di primo livello e alle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale

  10. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ARPA Livello provinciale: • Organizzato in forma Dipartimentale, è preposto allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti di Ministeri, Regioni, Comuni, Provincia, AUSL, Enti pubblici e privati, collettività.

  11. Organizzazione dell’ARPA: L’A.R.P.A. è strutturata in Aree di interesse ambientale: • ACQUA • ARIA • SUOLO C

  12. Dotazione Organica e Strumentale • Sono stati trasferiti all’ARPA le funzioni, il personale, i beni, dei P.M.P. • Altra dotazione organica da reperire mediante mobilità di personale appartenente a Ministeri, Regioni, Provincie, AUSL, Comuni, Enti pubblici vari.

  13. Dotazione Organica e Strumentale A.R.P.A. ha deliberato una pianta organica provvisoria che prevede personale per circa 650 unità, in approvazione della Giunta Regionale

  14. NORMATIVA

  15. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 3) D.P.C.M. 14/11/97 1) D.P.C.M. 01/03/91 sull’inquinamento acustico. Legge quadro 2) L. 26/10/95 n° 447 NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO

  16. Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b e dell’art. 2 comma 6, 7 e 8 della L. 26/10/95 n°447. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. 4) D.P.C.M. 31/03/98 5) D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO

  17. Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico. 6) L.R. n° 3 del 12/02/02 NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO

  18. Presentazione, a cura del possessore delle sorgenti specifiche, della previsione di impatto acustico per realizzazione, modifica o potenziamento di: Art. 8 : Sanzioni amministrative, a carico dei possessori delle sorgenti specifiche, variabili da 500.000 a 20.000.000 fatto salvo l’art. 658 del codice penale. Vigilanza e controllo, delegati a Province, Comuni e ARPA. Art. 10 : Art. 14 : COMMENTO COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO Legge Quadro 26/10/95 n° 447 aeroporti, strade, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie, scuole, ospedali e case di cura e riposo, parchi, insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui sopra.

  19. Aree particolarmente protette: aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e svago, residenziali rurali, parchi, ecc.. ClasseI: Aree ad uso prevalentemente residenziale: aree interessate da traffico veicolare, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. ClasseII: COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella A

  20. Aree di tipo misto: traffico veicolare locale con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. ClasseIII: Aree di intensa attività umana: intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigianali, strade di grande comunicazione e linee ferroviarie, aree portuali e aree con piccole industrie. ClasseIV: COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella A

  21. Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e scarsità di abitazioni. Aree esclusivamente industriali: aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. ClasseV: ClasseVI: COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella A

  22. Fissa i valori di immissione (ambiente esterno) per l’insieme di tutte le sorgenti in relazione alla seguente tabella: Art. 3: Tabella C Tempi di riferimento CLASSI Diurno (6:0022:00) Notturno (22:006:00) III VI IV II V I 50 55 60 70 70 65 55 45 60 40 70 50 COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97

  23. COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 POICHÉ I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA (ANCHE IN ASSENZA DI UNA LEGGE REGIONALE), SI APPLICA LA NORMA TRANSITORIA DI CUI ALL’ART. 8, OVVERO SI ADOTTANO ANCORA I LIMITI ACUSTICI ESTERNI DI CUI AL D.P.C.M. 01/03/91.

  24. Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in relazione alla zonizzazione dei territori comunali. ART. 6 : ZONIZZAZIONE Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A) Zona esclusivamente industriale 70 70 Zona A (D.M. 02/04/68 n° 1444) 65 55 Zona B (D.M. 02/04/68 n° 1444) 60 50 Tutto il territorio nazionale 70 60 COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 01/03/91

  25. Valori limite differenziali di immissione (ambiente abitativo): Art. 4: Diurno dB(A) (6:0022:00) Notturno dB(A) (22:006:00) Finestre Chiuse Finestre Aperte 50 35 40 25 Criterio Differenziale 5 3 COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97

  26. COMMENTONORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 Art. 1 Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto. Tali requisiti non si applicano alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti rumorosi. In tali situazioni si applica la deroga sindacale ai limiti di inquinamento acustico, anche con prescrizioni.

  27. sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz. Legge quadro 1) Legge 23/02/01 n° 36 2) L.R. n°5 del 08/03/02 NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) (per impianti di TLC)

  28. “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz” 3) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 4) Decr. Lgs. n° 259 01 Agosto 2003 (entrato in vigore il 16-09-03 ) “Codice delle comunicazioni elettroniche” NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC)

  29. “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.” 1) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti a bassa frequenza 50 Hz) (per impianti a bassa frequenza 50 Hz)

  30. Art. 3 comma 1 In un intervallo temporale qualsiasi di sei minuti, il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza non devono superare i limiti di esposizione: E (V/m) H (A/m) D (W/m2) Frequenza (MHz) 0.1  3  60 0.2 >3  3000 20 0.05 1 >3000  300.000 40 0.1 4 COMMENTO COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) D.P.C.M. 08 Luglio 2003

  31. Art. 3 comma 2 All'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione, in un qualsiasi intervallo di sei minuti: E (V/m) H (A/m) D (W/m2) Frequenza (MHz) 0,10 (3MHz  300GHz) 0.1  300.000 6 0.016 COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) D.P.C.M. 08 Luglio 2003

  32. Art. 4 (Obbiettivi di qualità) Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, cioè superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, non devono superare i valori: E (V/m) E (V/m) H (A/m) H (A/m) D (W/m2) D (W/m2) Frequenza (MHz) Frequenza (MHz) 0,10 (3MHz  300GHz) 0,10 (3MHz  300GHz) 0.1  300.000 0.1  300.000 6 6 0.016 0.016 COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) D.P.C.M. 08 Luglio 2003

  33. Art. 14 : Controlli ambientali a favore dell’A.R.P.A. Art.15 : Sanzioni previste da un minimo di 2 milioni a un massimo di 600 milioni. COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) Legge 22/02/01 n°36

  34. D.P.C.M. 08 Luglio 2003 Art. 3 comma 1 Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione Induzione Magnetica (mT) Campo Elettrico (KV/m) 5 100 COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) (Elettrodotti a 50 Hz)

  35. Art. 3 comma 2 A titolo di misura di cautela nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume il valore di attenzione Induzione Magnetica (mT) 10 da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) D.P.C.M. 08 Luglio 2003

  36. Art. 4 (Obbiettivi di qualità) Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e' fissato l'obiettivo di qualità Induzione Magnetica (mT) 3 da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) D.P.C.M. 08 Luglio 2003

  37. Art. 6 Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell‘Ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) D.P.C.M. 08 Luglio 2003

  38. DIREZIONE GENERALE Via De Ruggiero n° 58 – Bari – Tel.: 080.5573324 080.5562329 Fax : 080.5473658 080.5426269 Dipartimento di Lecce Via Miglietta n° 2 – Lecce – Tel.: 0832.343568 0832.215505 0832.215511 Fax : 0832.342579 INDIRIZZI OPERATIVI INDIRIZZI OPERATIVI

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