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CASO KUNARAC

CASO KUNARAC. FOCA. LA POPOLAZIONE DELLA CITTA’. 40513 abitanti 51,6% musulmani 45,3% serbi 3,1% altra origine. CONFLITTO ARMATO . Serbi contro i musulmani. 8 aprile 1992: prime iniziative militari verso la città 17 aprile 1992: la città è interamente occupata.

michi
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CASO KUNARAC

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Presentation Transcript


  1. CASO KUNARAC

  2. FOCA

  3. LA POPOLAZIONE DELLA CITTA’ • 40513 abitanti • 51,6% musulmani • 45,3% serbi • 3,1% altra origine

  4. CONFLITTO ARMATO • Serbi contro i musulmani

  5. 8 aprile 1992: prime iniziative militari verso la città • 17 aprile 1992: la città è interamente occupata.

  6. PRIMA DELLE INIZIATIVE MILITARI • La libertà di circolazione dei musulmani fu limitata • Le loro riunioni furono vietate • I musulmani se volevano uscire dovevano chiedere un permesso di uscita alle autorità • I DUE GRUPPI CREANO DUE VERE E PROPRIE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DISTINTE

  7. VERA PREPARAZIONE ALLA GUERRA TRA I SERBIPROMESSA DI UNA SOLUZIONE PACIFICA PER I MUSULMANI

  8. 8 APRILE 1992INIZIO DEI COMBATTIMENTI

  9. TRA LA FINE DI GIUGNO E L’INIZIO DI LUGLIO:ANCHE LE ALTRE CITTA VICINE VENGONO ATTACCATE (es. Gacko)

  10. CRIMINI • Riduzione in schiavitù • Stupro • Tortura • Crimini che attentano alla dignità umana

  11. I LUOGHI DELL’ORRORE • Prigione KP Dom • Il liceo di Foca • Il centro sportivo Partizan • La scuola di kalinovik • Appartamenti privati • Casa al n°16 Ulica Osmana Dikica

  12. LE AUTORITA’ SAPEVANO!!

  13. LA SPARIZIONE EFFETTIVA DI TUTTE LE TRACCE DELLA PRESENZA MUSULMANA

  14. I TRE IMPUTATI • Dragoljub kunarac • Radomir kovač • Zoran vuković

  15. DRAGOLJUB KUNARAC • Nato a Foca il 15 maggio 1960 • Capo di un gruppo della Bosnian Serb Army (VRS) composto da circa 15 uomini, tra cui soldati montenegrini, la cui composizione era variabile • Il gruppo faceva parte del “gruppo tattico di Foca”. • Sceglieva chi doveva compiere una missione

  16. Tortura e violenza sessuale • Ha violentato tre vittime nel suo quartiere generale a Osmana Dikica Street no. 16 • Complice di violenze su quattro vittime compiute dai suoi soldati • Ha obbligato una vittima a avere un rapporto sessuale con lui malgrado non acconsentisse. • Ha minacciato di uccidere una vittima e suo figlio cercando di ottenere informazioni utili nella metà luglio del 1992

  17. RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ • Kunarac ha personalmente commesso atti di riduzione in schiavitù privando due donne della loro libertà portandole nel suo quartiere generale.

  18. RADOMIR KOVAČ • Nato a foca, il 31 Marzo 1961 • uno dei sub-comandanti della polizia militare di Bosnia Serb Army (VRS) • leader paramilitare della città di Foca

  19. Riduzione in schiavitù • Ha detenuto due vittime nella sua proprietà per quattro mesi • Ha imprigionato delle ragazze considerandole di sua proprietà

  20. VIOLENZA SESSUALE • Ha violentato due donne con i suoi soldati • Ha violentato due donne mentre vivevano con lui nel suo appartamento • Ha avuto rapporti sessuali con tre donne anche se non lo volevano • Ha assistito alle violenze perpetrate dai suoi soldati

  21. ZORAN VUKOVIC • Nato il 6 settembre 1965 a Foca • uno dei sub-comandanti della polizia militare di Bosnia Serb Army (VRS) • leader paramilitare della città di Foca

  22. TORTURA E STUPRO Con altri soldati ha preso una prigionera del centro sportivo Partizan portandola in un appartamento e violentandola, nonostante avesse 15 anni e non volesse avere rapporti sessuali

  23. SENTENZA 1° GRADO: 22 FEBBRAIO 2001RICORSO IN APPELLO: 6 MARZO 2001SENTENZA CAMERA D’APPELLO: 12 MARZO 2002

  24. CONDANNE: • Kunarac: 28 anni (attualmente sconta la pena in Germania) • Kovač: 20 anni ( pena in Norvegia) • Vukociv: 12 anni (pena in Norvegia).

  25. RIDUZIONE IN SCHIAVITU’

  26. ACCUSA KUNARAC e KOVAC: crimini contro l’umanità (art.5/c dello Statuto) Obiettivo: individuare e determinare gli elementi essenziali per parlare di “riduzione in schiavitù” come crimine contro l’umanità

  27. IL DIRITTO Lo Statuto non fornisce alcuna definizione di “riduzione in schiavitù” E’ dunque necessario appellarsi a diverse fonti ed in particolare al Diritto Internazionale Umanitario

  28. 1926: Convenzione sulla schiavitù: Prima definizione di “schiavitù”: «L’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux». Tale Convenzione proibisce anche la tratta degli schiavi.

  29. 1930: Convenzione sul lavoro forzato: Definisce il lavoro forzato come: «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré»

  30. 1945: Statuto di Norimberga: Prima codificazione dei crimini contro l’umanità – ma esso non dà alcuna definizione di “riduzione in schiavitù”. Tuttavia il Tribunale considera il lavoro forzato o obbligatorio, non solo un crimine di guerra ma anche una riduzione in schiavitù e quindi un crimine contro l’umanità.

  31. 1946: Carta di Tokyo (Carta del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente): Esso fa riferimento al lavoro in tempo di guerra, al lavoro forzato e alla riduzione in schiavitù, senza stabilire una distinzione tra le due categorie di crimini

  32. Protocollo aggiuntivo II del 1977 e VI Convenzione di Ginevra del 1949 L’articolo 4 del Protocollo afferma che, in condizioni di conflitto armato non internazionale, tutte le persone che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro persona e proibisce la schiavitù e la tratta degli schiavi in tutte le loro forme.

  33. Disposizioni significative della IV Convenzione di Ginevra: Articolo24: misure speciali a favore dell’infanzia articolo 27: trattamento umano delle persone protette articolo 31: proibizione della costrizione articolo 32: proibizione di misure che causano sofferenza fisica o sterminio articolo 42: residenza forzata e internamento articolo 51: proibizione del lavoro e della requisizione di mano d’opera

  34. Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite (CDI): Fa figurare costantemente la riduzione in schiavitù nei suoi progetti di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità: Progetto di codice del 1991: «le fait de placer ou de maintenir des personnes en état d’esclavage, de servitude ou de travail forcé», è considerato una violazione dei diritti dell’uomo come crimine contro l’umanità.

  35. Codice penale della Repubblica socialista federativa della Iugoslava del 1976: Sanziona la “riduzione in schiavitù” e il trasporto di persone “ridotte a schiave”: «Quiconque aura réduit une autre personne en esclavage ou fait commerce de personnes réduites en eslcavage, ou incité une autre personne à céder sa liberté ou celle d’une personne dont elle a la charge, sera puni d’une peine d’emprisonnment d’un à diz ans. 2) Quiconque aura trasporté d’un pays à un autre une personne réduite en eslcavage sera puni d’une peine d’emprisonnment de six mois à cinq ans.»

  36. Conclusione della Camera di primo grado: durante il periodo coperto dall’atto di accusa, la riduzione in schiavitù come crimine contro l’umanità consisteva, secondo il diritto internazionale consuetudinario, ad esercitare su una persona uno qualunque o l’insieme degli attributi del diritto di proprietà. ELEMENTO MATERIALE DELL’INFRAZIONE: esercizio su un individuo di uno qualunque o dell’insieme degli attributi del diritto di proprietà. ELEMENTO MORALE DELL’INFRAZIONE: intenzione di esercitare tali attributi.

  37. La Camera di primo grado è dunque d’accordo con l’Accusa nel determinare gli ELEMENTI NECESSARI a riconoscere l’atto di riduzione in schiavitù: Controllo dei movimenti dell’individuo Controllo dell’ambiente fisico Controllo psicologico Misure adottate per impedire o scoraggiare ogni tentativo di fuga Ricorso alla forza o minacce dell’uso della forza o coercizione Durata dell’esercizio del diritto di proprietà (l’importanza ad essa attribuita dipende dagli altri elementi che rivelano tale crimine) Rivendicazione di diritti esclusivi Trattamenti crudeli o abusi Controllo della sessualità Lavoro forzato

  38. Tuttavia: Il fatto di “acquisire” o di “cedere” un individuo in cambio di una remunerazione o di un vantaggio in natura e La detenzione o il sequestro di un individuo Non sono considerati elementi costitutivi o sufficienti per riconoscere una “riduzione in schiavitù”

  39. La Camera di primo grado afferma anche che il consenso della vittima al trattamento di schiavitù non costituisce un elemento che possa ostacolare o far cadere l’accusa, infatti: Il CONSENSO può dipendere da diversi fattori che influenzano la vittima, come: Le pressioni psicologiche L’abuso di potere Le promessi fallaci La vulnerabilità della vittima Le condizioni socio-economiche della vittima

  40. Infine, il Procuratore afferma che il semplice fatto di poter acquistare, vendere, scambiare o acquisire per via successoria una persona, il suo lavoro o i suoi servizi, può costituire un elemento da tenere in considerazione. La Camera di primo grado afferma che il semplice fatto di potere è insufficiente, ma il passaggio all’atto pratico può costituire un elemento significativo per l’accusa di “riduzione in schiavitù”.

  41. La Sentenza di primo grado è dunque d’accordo con l’Accusa per quel che concerne gli elementi che devono essere considerati al fine di determinare se è avvenuta una riduzione in schiavitù.

  42. Camera d’Appello Definizione del crimine di riduzione in schiavitù Gli appellanti Kunarac e Kovac ritengono che la definizione del crimine di riduzione in schiavitù data dalla Camera di Primo Grado sia troppo vaga e non definisca chiaramente gli elementi del crimine Per sostenere questa tesi si basano su vari punti:

  43. Per essere giudicato colpevole del crimine di riduzione in schiavitù deve essere stabilito che l'accusato considerava la vittima “come una sua proprietà” • Gli accusati ritengono che la Camera di Primo Grado abbia fallito nel provare questo in riferimento ad alcuna delle vittime

  44. La Camera di Primo Grado non ha commesso alcun errore di diritto che potrebbe invalidare la decisione • la definizione di riduzione in schiavitù riflette correttamente il diritto internazionale consuetudinario • anche se alcuni trattati hanno definito in maniera restrittiva il concetto di schiavitù, oggi al reato di riduzione in schiavitù come crimine contro l'umanità deve essere data una definizione più ampia a causa delle sue diverse manifestazioni contemporanee

  45. I fattori che la Camera di Primo Grado ha identificato come sintomatici del crimine di riduzione in schiavitù includono • controllo dei movimenti dell'individuo • controllo dell'ambiente fisico • controllo psicologico • misure per la prevenzione e la dissuasione dalla fuga • ricorso alla forza • minaccia dell’uso della forza o coercizione • asserzione di esclusività • sottomissione a trattamenti crudeli e abusi • controllo della sessualità • lavoro forzato • non è quindi possibili enumerare tutte le forme di schiavitù contemporanee

  46. La legge non prevede il “diritto di proprietà nei confronti di una persona”. L'Art 1 della Convenzione sulla Schiavitù del 1926 parla più “di una persona sulla quale sono esercitati uno o tutti i poteri riguardanti il diritto di proprietà” • Questo linguaggio deve essere preferito

  47. Altro elemento costitutivo del crimine è la • costante e chiara mancanza di consenso da parte delle vittime durante l'intero periodo di detenzione • Secondo gli appellanti questo non è stato provato dalla Camera di Primo Grado in quanto • - le vittime hanno testimoniato di aver avuto libertà di movimento dentro e fuori l'appartamento e quindi avrebbero potuto provare a scappare o a cambiare la loro situazione. • - le vittime non erano obbligate a fare i lavori domestici ma li svolgevano volontariamente

  48. La Camera di Primo Grado ha identificato correttamente gli elementi che debbano essere presi in considerazione per determinare se abbia avuto luogo una riduzione in schiavitù che includono, tra l'altro, l'assenza di consenso o il desiderio spontaneo della vittima • Tale consenso è spesso reso impossibile o irrilevante da una serie di influenze come • detenzione • cattività • oppressione psicologica

  49. Questa serie di influenze rende la vittima • “incapace di esercitare la propria libertà o autonomia” • La mancanza di resistenza o l'assenza di una chiara e costante mancanza di consenso durante l'intero tempo della detenzione NON può essere considerata come segno di consenso • In circostanze che rendano impossibile esprimere il consenso può essere sufficiente presumere • l'assenza di consenso

  50. La vittima doveva essere in situazione di schiavitù per un periodo di tempo indefinito o comunque prolungato • Questo periodo deve indicare la chiara intenzione di mantenere la vittima in situazione si schiavitù per un arco di tempo indefinito • Ogni periodo di tempo più breve non supporta il crimine di riduzione in schiavitù

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