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Seminario di formazione CONAI

Seminario di formazione CONAI. Aree tematiche. Il contesto normativo di riferimento Il sistema CONAI – Consorzi di Filiera Adesione a CONAI e gestione del Contributo Ambientale L’Accordo ANCI-CONAI e il sistema delle piattaforme Sostenibilità ambientale/Prevenzione

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Seminario di formazione CONAI

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Presentation Transcript


  1. Seminario di formazione CONAI

  2. Aree tematiche • Il contesto normativo di riferimento • Il sistema CONAI – Consorzi di Filiera • Adesione a CONAI e gestione del Contributo Ambientale • L’Accordo ANCI-CONAI e il sistema delle piattaforme • Sostenibilità ambientale/Prevenzione • Risultati raggiunti ed impegni futuri

  3. 1. Il contesto normativo di riferimento

  4. Alle origini del problema rifiuti • Crescita del benessere e diversificazione dei consumi • Distribuzione moderna • Trasportabilità e sicurezza • Famiglie più piccole • Popolazione più anziana • Crescenti difficoltà nello smaltimento • Maggiore quantità di rifiuti prodotti

  5. Il ruolo degli imballaggi • L’attenzione si è concentrata in modo particolare sui RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, dal momento che: • costituiscono circa il 30% in peso e circa il 40% in volume dei rifiuti solidi urbani; • possono essere reintrodotti efficacemente nel ciclo produttivo.

  6. 66,8% 31,0% Rifiuti e rifiuti d’imballaggio: le modalità di gestione nel 1998 Rifiuti urbani prodotti: 26.846 Kton ∙ Raccolta differenziata: 11,2% (poco più di 3 mln. ton) ∙Rifiuti urbani gestiti in discarica: oltre l’80% DISCARICA Per gli imballaggi la gestione era la seguente: RICICLO RECUPERO ENERGETICO 2,2%

  7. Le soluzioni al problema Il principio della responsabilità condivisa tra tutti gli attori, articolata in una strategia di interessi concreti: Per i Comuni: obiettivo del 35% di raccolta differenziata entro il 2003 e costi crescenti per lo smaltimento in discarica (ecotassa); Per il Cittadino: la trasformazione da tassa a tariffa rende conveniente differenziare i propri rifiuti (meno rifiuti produco, meno pago); Per il sistema economico: obiettivo del 50% minimo di recupero sul totale degli imballaggi immessi al consumo entro il 2002.

  8. Decreto Legislativo 22/1997 • D.Lgs. 22/1997 in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio • Obiettivi • Contenuti e obblighi per le imprese • Conai e Consorzi di filiera

  9. Contenuti e obiettivi (titolo II, art. 34-43) • Il decreto riguarda: • tutti gli imballaggi immessi • sul mercato nazionale • primari, secondari e terziari • tutti gli operatori economici • della filiera • produttori di materiali produttori di imballaggi industria utilizzatrice commercio

  10. Definizione di imballaggio (1) D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettera a): « imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. »

  11. Definizione di imballaggio (2) D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettere b), c), d): - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

  12. Definizione di imballaggio (3) • La Direttiva 2004/12/CE (art. 3), che modifica la Direttiva 94/62/CE, specifica che la definizione di imballaggio è basata, inoltre, su tre criteri aggiuntivi: • sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; • sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; • i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere • consumati o eliminati insieme.

  13. Definizione di imballaggio: esempi L’Allegato I della Direttiva 2004/12/CE riporta alcuni esempi illustrativi dei tre criteri: 1. imballaggio: scatole per dolci, involucro che ricopre la custodia di un CD non imballaggio: vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa, cassette di attrezzi, bustine da tè, rivestimenti di cera dei formaggi, budelli per salumi 2. imballaggio: sacchetti o borse di carta o di plastica, piatti e tazze usa e getta, pellicole di plastica trasparente, sacchetti per panini, fogli di alluminio non imballaggio: cucchiaini di plastica, posate usa e getta 3. imballaggio: etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto parti di imballaggio: spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione, etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio, graffette, fascette di plastica, dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.

  14. Contenuti e obiettivi (titolo II, art. 34-43) • Il decreto stabilisce: • PRINCIPI GENERALI (art. 36) : CHI INQUINA PAGA • RESPONSABILITÀ CONDIVISA • I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della • corretta gestione ambientale degli imballaggi. • La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata →in modo efficiente ed economico →a copertura omogenea del territorio

  15. Obiettivi (art. 37, allegato E) • Entro 5 anni (2002): recupero min 50%, max 65% riciclaggio min 25%, max 45% riciclaggio per ciascun materiale min 15% delle quantità totali immesse sul mercato

  16. I nuovi obiettivi (entro 31.12.2008)

  17. Obblighi per le imprese (art. 38) PRODUTTORI Fornitori di materie prime Fabbricanti e trasformatori Importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio UTILIZZATORI Industrie Commercianti e distributori Importatori di imballaggi pieni • I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi, facendosi carico di: • Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge; • Obbligo di costituzione del CONAI; • Obbligo di applicazione del Contributo Ambientale.

  18. Obblighi per i produttori (art. 38) Aderiscono ai Consorzi dei materiali: ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA VETRO I produttori, in alternativa, possono organizzare un sistema autonomo oppure mettere in atto un sistema cauzionale

  19. 2. Il sistema CONAI – Consorzi di Filiera

  20. CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi • È retto da statuto approvato con decreto ministeriale • Non ha fini di lucro • Ècostituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori • di imballaggio • TARGET • Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo • Garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni

  21. CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41) • FUNZIONI • Collabora alla definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali, in accordo con la Pubblica Amministrazione • Definisce le condizioni generali di ritiro • Elabora ed aggiorna il Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio • Promuove ed attua accordi di programma con le regioni e gli enti locali

  22. CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41) • FUNZIONI • Assicura la cooperazione tra i consorzi dei materiali • Garantisce il raccordo tra la P.A., i consorzi dei materiali e gli altri operatori economici • Organizza campagne informative • Ripartisce i costi tra i produttori e gli utilizzatori

  23. Consorzi dei Materiali (art. 40) • Sono costituiti dai produttori di imballaggio in forma volontaria • OBIETTIVI • Razionalizzare ed organizzare: • la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su aree private • il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata pubblica • il riciclaggio e il recupero

  24. CONAI e Consorzi dei Materiali • In sintesi… • Sistema basato su tre principi: • - Gestione privatistica di un obiettivo di interesse generale con controllo pubblico: Osservatorio Nazionale dei Rifiuti • Obbligatorietà dei doveri (CONAI ruolo di coordinamento e garanzia); • Volontarietà delle scelte operative (Consorzi di Filiera e alternative) • A garanzia dei principi della “responsabilità condivisa” e della “leale concorrenza”

  25. Lo schema di gestione attuale

  26. Finanziamento del sistema • Iniziale: • adesione quota “una tantum” a costituzione del fondo consortile • Permanente (finanziamento del sistema): • al momento della “prima cessione” (dall’ultimo produttore al primo utilizzatore) • al momento dell’import di imballaggi pieni o vuoti • Export esente

  27. CONAI: iscritti al 31.12.2004 1.412.606 suddivisi in due categorie : Produttori materiali Produttori imballaggi Produttori Importatori di imballaggi vuoti 0,6% Utilizzatori industriali Importatori di prodotti confezionati Utilizzatori Commercianti 99,4% il 60% sono Utilizzatori commerciali Peso 50-50 in Assemblea e CdA (14+14+1 Rappresentante dei consumatori)

  28. Flusso monetario e del packaging - PRODUTTORI DI MATERIA PRIMA - PRODUTTORI DI IMBALLAGGIO - IMPORTATORI CONAI OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI Contributo Ambientale UTILIZZATORI INDUSTRIALI CONSORZI MATERIALI Convenzione Accordo Quadro Anci-Conai DISTRIBUZIONE CONSUMATORI VALORIZZAZIONE, RICICLO E RECUPERO COMUNI/GESTORI RACCOLTA DIFFERENZIATA packaging monetario

  29. 3. Adesione a CONAI e gestione del Contributo Ambientale

  30. Adesione a CONAI Come previsto dal Dlgs 22/1997, i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari sono tenuti ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a Conai occorre inviare il “Modulo di Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della quota di adesione. La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.

  31. Determinazione della quota di adesione L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da: un importo fisso di 5,16 Euro al quale si aggiunge una quota variabile, solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro.

  32. Aspetti amministrativi e fiscali L’adesione a CONAI comporta l’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio: Dal punto di vista fiscale, la quota versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituisce contributo straordinario da inserire nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto “Partecipazione a altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile). Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

  33. Obblighi e diritti dei consorziati I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati. Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all’Assemblea CONAI e ha diritto a un numero di voti in funzione dell’entità delle quote versate.

  34. Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi Aziende di nuova costituzione, Aziende che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a CONAIentro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

  35. Modulo di adesione Modulo di adesione

  36. sono tenuti a iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Adesione ai Consorzi di Filiera I Produttorioltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori: In alternativa, possono organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; oppure mettere in atto un sistema cauzionale in relazione agli imballaggi prodotti Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

  37. Il Contributo Ambientale CONAI (stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari. Il Contributo Ambientale

  38. I valori del Contributo Ambientale (2006)

  39. Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura: • dell’ammontare dovuto • e • della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione. Il Contributo Ambientale

  40. La “Prima cessione” Per prima cessione si intende il momento nel quale: L’imballaggio finito passa dall’ “ultimo Produttore” al “primo Utilizzatore Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “Autoproduttore” Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “Prima cessione” I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

  41. Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento allo schema seguente:

  42. Fatture di vendita dell’Importatore efatture di vendita successive alla prima cessione • Il cedente può, alternativamente: • evidenziare il Contributo Ambientale per referenza • o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai Assolto”

  43. Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. • Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. Aspetti fiscali

  44. I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. • Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. • La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. • CONAI prevede anche procedure semplificate di dichiarazione (es. per importatori di merci imballate, produttori di etichette, produttori di imballaggi in sughero) Dichiarazione periodica del Contributo

  45. Periodicità delle dichiarazioni attività di produzione

  46. Periodicità delle dichiarazioni attività di importazione

  47. Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.1 Modulo 6.1 acciaio

  48. Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2 Modulo 6.2

  49. Le Dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione: • Dichiarazioni on line: • dal 2004 si possono spedire i moduli 6.1, 6.2 e 6.10; • dal 2006: estensione ai moduli 6.5, 6.6, 6.14, 6.16, 6.17 . • Dichiarazioni inviate via fax • dalla fine del 2005: nuova procedura informatizzata di ricezione delle Dichiarazioni inviate via fax; • i numeri sono indicati nei diversi moduli di dichiarazione (02.54122656, 02.54122680) • Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R. Modalità di invio delle Dichiarazioni

  50. Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. • CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. • I Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. • In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. Versamento del Contributo

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