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LEZIONE DEL GIORNO: VENERDI’ 27/09/2013 15.00 / 19.00 TITOLO DELLA LEZIONE:

LEZIONE DEL GIORNO: VENERDI’ 27/09/2013 15.00 / 19.00 TITOLO DELLA LEZIONE: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: istruzioni per l’uso tra normativa, prassi applicativa a giurisprudenza. OBBIETTIVI DELLA LEZIONE.

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LEZIONE DEL GIORNO: VENERDI’ 27/09/2013 15.00 / 19.00 TITOLO DELLA LEZIONE:

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  1. LEZIONE DEL GIORNO: • VENERDI’ 27/09/2013 • 15.00 / 19.00 • TITOLO DELLA LEZIONE: • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: istruzioni per l’uso tra normativa, prassi applicativa a giurisprudenza

  2. OBBIETTIVI DELLA LEZIONE • Offrire elementi di inquadramento normativo e disciplinare, ma anche di applicazione concreta e di prassi giurisprudenziale • Analisi dei testi normativi e della disciplina generale • Analisi delle fasi procedimentali • Analisi delle criticità e della prassi applicativa • Analisi degli strumenti oppositivi e delle norme processuali

  3. METODO • SI CERCHERA’ DI DARE CONTO • DELLE DISCIPLINA “COMPIUTA” • INTRECCIANDO LA STESSA CON LE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI E CON LA GIURISPRDUENZA • (DUNQUE) NON TRATTANDO SEPARATAMENTE I DIVERSI ASPETTI • IL TUTTO PRENDENDO COME “SCHEMA” IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ACCESSO

  4. NOZIONI DI INQUADRAMENTO E PREMESSA • Il diritto di accesso può essere inquadrato: • nell’ambito del principio di trasparenza • nell’ambito del principio di partecipazione (cfr., art. 10 LPA) • nell’ambito del principio di efficienza e di controllo del cittadino sull’attività della PA (v. limite generale del diritto di accesso) • nell’ambito degli strumenti di tutela delle situazioni giuridiche soggettive

  5. FONDAMENTO COMUNITARIO • Il principio dell’accesso costituisce un “punto fermo” nella normativa comunitaria già da tempo: • R.N. 81/89 COMITATO CONSI. EUROPEO • RISOL. PARL. EUROPEO 24/05/1984; • RISOL PARL. EUROPEO 11/01/1988; • DIR. CE 07/06/1990, N. 313 • TRATTO IST. CEE (ART. 214, 233, 191, 90, 85) • ALLEGATO TRATTATO DI MASTRICHET • DECISIONE CONSIGLIO CE 93/62 • REGOLEMENTO 1049/2001 • TRATTATO IST. COST. EUROPEA DI ROMA DEL 29/10/2004 (ART. II, 102)

  6. FONDAMENTO COSTITUZIONALE • Nella costituzione italiana si rinvengono “cenni” al diritto di acceso in: • art. 1 (sovranità popolo) • art. 21 (diritto di informazione) • art. 24 (diritto di difesa) • art. 97 (buon andamento PA)

  7. FONDAMENTO NORMATIVO • La prima norma che tratta, in linea generale, del diritto di accesso è l’art. 7 (+ art. 10) L. n. 142/1990 (autonomia degli EELL), in ordine alla “pubblicità” dei provvedimenti delle Amministrazioni locali • Prima di tale norma vi erano disposizioni di legge ad hoc, che trattavano, cioè, di singole fattispecie di accesso, ma senza alcuna valenza generale, e senza alcun riferimento al procedimento, ai requisiti, etc.. • L’unica eccezione era costituita dalle Leggi in materia ambientale ed urbanistica, che trattavano del diritto di accesso in modo più generalizzato

  8. LA LEGGE N. 241/1990 • Prima della LPA vigeva nell’ordinamento il principio della non accessibilità degli atti e/o dei documenti della PA, che è stato sovvertito in senso diametralmente opposto dalla disciplina dettata in materia di accesso • L’A.P. del CdS 04/02/1997, n. 5 ha riconosciuto alla diritto di accesso valore di principio generale ai fini della trasparenza e della pubblicità dell’azione amministrativa, specificando che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, il diniego all’accesso deve sempre costituire l’eccezione, e non più la regola • L’intera LPA è riconosciuta dalla dottrina e della giurisprudenza quale normativa a valenza costituzionale, pur essendo – appunto – una semplice Legge formale dello Stato

  9. L’ACCESSO QUALE “PRINCIPIO” • La modifica del 2005 aveva specificato che l’accesso costituiva “principio generale” riconducibile alla “materia” dei “livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili”, ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost. • La riforma del 2009 ha eliminato tale riferimento (in quanto limitativo dell’autonomia legislativa regionale), riportando le conclusioni dell’AP CdS n. 5/1997, ovvero riferendo che: • “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”

  10. LA LEGGE 241/1990 – EVOLUZIONE E MODIFICHE • La legge, specie per quanto concerne la parte relativa all’accesso, è stata oggetto di rilevanti modifiche nel tempo, recate, principalmente, da: • Legge 11 febbraio 2005, n. 15 • Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 • Legge 18 giugno 2009, n. 69 • Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 • Da segnalare anche i Regolamenti attuativi: • DPR n. 352/1992 • DPR n. 184/2006

  11. QUALIFICAZIONI “GENERALI” • La dottrina (e, in parte, la giurisprudenza) si sono divise (più in passato che oggi) nella qualificazione dell’ACCESSO, tra DIRITTO SOGGETTIVO e INTERESSE LEGITTIMO • Oggi il dibattito, comunque di non rilevante portata “pratica”, si è decisamente “affievolito”, anche perché la riforma del 2005 qualificava l’accesso come un diritto di rango praticamente costituzionale (tale “modifica”, come visto, è stata rivista da parte della successiva riforma del 2009)

  12. Il diritto di accesso(in generale) • 2 TIPOLOGIE: • - accesso endoprocedimentale (o partecipativo) • accesso extraprocedimentale (o conoscitivo) • (ANCORA): interno alla P.A. • (ANCORA): esterno alla P.A. (es.: politici, cittadini) • - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO: • capo V della l. 241/1990, artt. 22 ss. • - LEGGI E REGOLAMENTI: • Stato: d.p.r. 184/2006 + regolamenti singoli enti • leggi regionali • statuti e regolamenti enti locali

  13. Il diritto di accesso: il piano legislativo (Le coordinate di fondo) • Art. 22, comma 2 (L. 241/90). • “L'accesso ai documenti amministrativi (…): • costituisce principio generale dell'attività amministrativa • attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (non più dopo il 2009) • resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

  14. L’accesso della P.A. • E' legittima l'istanza di accesso alla documentazione necessaria ad indire una gara, da svolgere ai fini di un nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas, da parte di un Ente Comunale nei confronti dell'impresa attuale affidataria. L'esigenza di accesso avvertita da una P.A., deve disporre di una tutela di base equivalente a quella accordata dalle norme generali di diritto pubblico alla generalità dei consociati. Atteso che l'art. 22, c. 1, lett. b), legge n. 241/1990, annovera tra i soggetti legittimati anche i portatori di interessi pubblici, anche un "soggetto pubblico" può quindi avvalersi, dell'istituto di accesso ai documenti. Il principio di leale cooperazione istituzionale, rileva non solo come criterio orientativo per l'interpretazione specifica delle norme generali in tema di accesso, ma anche quale canone aggiuntivo per stabilire se la singola richiesta ostensiva del soggetto pubblico debba, o meno, avere corso. E ciò, soprattutto, se calato all'interno del particolare modulo relazionale di diritto pubblico intercorrente tra i soggetti attivo e passivo dell'accesso. Nell'ipotesi di rapporto tra concedente e concessionario, il richiedente l'accesso è infatti designato dall'art. 22, c. 5, legge cit., quale soggetto pubblico, mentre nella veste di possibile soggetto passivo dello stesso accesso vengono in rilievo tutte le categorie individuate dall'art. 23, legge n. 241/1990, ivi inclusi, quindi, anche i gestori di pubblici servizi. Il richiamo alla "leale cooperazione istituzionale" vale perciò anche nei confronti di questi ultimi. Di riflesso, mentre l'art. 2, c. 2, ult. periodo, del D.P.R. n. 184/2006 detta la regola generale secondo cui la P.A. non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso, al fine di soddisfare le richieste di accesso, nella peculiare prospettiva, invece, della "leale cooperazione istituzionale", si deve riconoscere che il compimento di una ragionevole attività di elaborazione può non essere in concreto rifiutabile • Cons. Stato Sez. V, 27/05/2011, n. 3190

  15. La definizione legislativa • L’art. 22 contiene la definizione degli elementi che costituiscono il diritto di accesso (e in particolare): • diritto di accesso: cioè il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; • interessati: cioè i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; • controinteressati: cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

  16. Il d.P.R. del 2006 “Gli interessati” • Articolo 2 del d.P.R. del 2006 • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse • diretto - concreto - attuale • corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (collegata al documento al quale è richiesto l'accesso).

  17. Segue … (d.P.R. del 2006 “Gli interessati”) • Questa disposizione rispecchia l’evoluzione giurisprudenziale, la quale richiede l’esistenza in capo al soggetto che fa l’istanza di accesso di: • una posizione soggettiva (ad esempio al fine di utilizzare la documentazione ottenuta con l’accesso per esperire un’azione o un ricorso) • meritevole di tutela (di diritto soggettivo, di interesse legittimo o situazioni di più basso rilievo quali, ad esempio, una c.d. aspettativa di diritto (come, ad esempio, ma il Giudice la paventa soltanto: l'esigenza di poter programmare con sufficiente chiarezza la propria strategia imprenditoriale, cfr. Cds sent. 2109/1999)

  18. Segue … (d.P.R. del 2006 “Gli interessati”) • Così, il Consiglio di stato sent. 2109/1999aveva stabilito • il requisito soggettivo della personalità e concretezza non è ravvisabile in relazione all'interesse a combattere il fenomeno dell'abusivismo nel settore della concessione comunale di impianti pubblicitari. • L'interesse alla repressione dell'abusivismo non individua una posizione legittimante del richiedente, poichè è strettamente collegato all'interesse pubblico, di pertinenza dell'ente locale, ad impedire e perseguire, con adeguate sanzioni, questi fenomeni.

  19. Segue … (d.P.R. del 2006 “Gli interessati”) • Mentre, a differenza del passato, • si richiede che l’interesse sia anche “ATTUALE”

  20. Breve casistica giurisprudenziale • La disamina della rilevanza e dell'attualità dell'interesse dell'istante ad ottenere l'accesso ai documenti amministrativi si giustifica essenzialmente qualora l'istante chieda di accedere ad atti i cui destinatari primari siano terzi ovvero ad atti rivolti strutturalmente a soddisfare primariamente interessi non identificabili con quelli dell'istante. La questione si pone invece in termini diversi qualora l'istante chieda di accedere ad atti che appartengono ad un procedimento iniziato a sua domanda per ottenere dall'ente l'adempimento delle sue pretese. In tale ipotesi l'interesse all'accesso - in costanza di inadempienza della p.a. - è in re ipsa e l'istante non ha l'onere di fornirne altra spiegazione o dimostrazione, né vi sono spazi perché l'ente possa sostenere il contrario • Cons. Stato Sez. III, 28/11/2011, n. 6276

  21. Breve casistica giurisprudenziale • Il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un'indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti • Cons. Stato Sez. V, 08/11/2011, n. 5895

  22. Breve casistica giurisprudenziale • L'accesso ai documenti amministrativi è uno strumento di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che viene riconosciuto a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali (oggetto dell'accesso) abbiano spiegato (o siano idonei a spiegare) effetti diretti (o indiretti) nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto sottostante. Tuttavia, nonostante l'ampiezza riconosciuta a questa tutela, è sempre necessario che sussista un rapporto strumentale tra l'oggetto della richiesta e la posizione giuridica che si intende tutelare. • T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 08/11/2011, n. 2661

  23. Breve casistica giurisprudenziale • Dal momento che il diritto di accesso ai documenti amministrativi non corrisponde ad un'azione popolare, il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza (e alla puntuale rappresentazione) di un interesse differenziato, concreto e attuale, all'accesso stesso • Cons. Stato Sez. VI, 06/10/2011, n. 5481

  24. Breve casistica giurisprudenziale • La situazione "giuridicamente rilevante" disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita d'istinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto • Cons. Stato Sez. VI, 09/08/2011, n. 4741

  25. L’INTERESSE ED IL DIVIETO DI FINALITA’ DI CONTROLLO GENERALIZZATO DELL’ATTIVITA’ DELLA P.A. • ALTRO “LIMITE” (BLOCCO) • L’INTERESSE DEVE ESSERE ATTUALE ANCHE NEL SENSO CHE L’ACCESSO NON SI PUO’ ESERCITARE PER FINALITA’ “GENERALIZZATE” (CONTROLLO ATTIVITA’ DELLA P.A.)

  26. Breve casistica giurisprudenziale • L'art. 24 della l. n. 241 del 1990, al comma 3, opportunamente esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Infatti lo strumento dell'accesso, postulando a norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle • Cons. Stato Sez. VI, 15/06/2011, n. 3650

  27. Breve casistica giurisprudenziale • Le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati (in particolare concessionari di pubblici servizi o società ad azionariato pubblico), chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico. Conseguentemente, non solo deve ritenersi consentito l'esercizio dell'actio ad exhibendum nei confronti di chi svolga un pubblico servizio, in base ad una norma di legge o ad un atto amministrativo, applicando regole di diritto privato, ma possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici, in quanto, pur essendo questi atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. Alla proposizione della domanda di accesso, inoltre, non costituisce ostacolo il fatto che i documenti richiesti lo siano in vista della loro ostensione in un giudizio pendente in una diversa sede giurisdizionale. Il diritto di accesso consentito dalla legge non è infatti una pretesa meramente strumentale al giudizio, ma tutela un autonomo bene della vita. • Cons. Giust. Amm. Sic., 19/05/2011, n. 374

  28. Breve casistica giurisprudenziale • L'art. 24, comma 3, della medesima legge esclude, altresì, che siano ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni • T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 11/04/2011, n. 650

  29. IL d.P.R. del 2006 “La posizione dei controinteressati” • Con la riforma del 2005 il Legislatore ha codificato la posizione dei titolari al diritto alla riservatezza sull’istanza di accesso • Qualificandoli quali • “CONTROINTERESSATI”

  30. Segue … (La posizione dei controinteressati”) • Articolo 3  (del d.P.R. del 2006) • La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante • invio di copia con raccomandata • con avviso di ricevimento • o per via telematica • (per coloro che vi abbiano consentito).

  31. Segue … (La posizione dei “controinteressati”) • “La motivata opposizione” • (art. 3 d.P.R. 2006) • Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. • Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

  32. Segue … (la posizione dei “controinteressati”) • Art. 5 d.P.R. del 2006 • “Limite all’accesso informale” • Qualora non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta (anche verbale). • Dunque • Qualora in base al contenuto del documento richiesto si riscontri l'esistenza di controinteressati, la P.A. invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

  33. Breve casistica giurisprudenziale • In tema di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono controinteressati i soggetti che in relazione al contenuto degli atti di cui si chiede l'ostensione vantano in maniera simmetrica un opposto interesse alla riservatezza dei documenti, dovendosi evincere una siffatta posizione di controinteresse sia formalmente che sostanzialmente • Cons. Stato Sez. IV, 16/09/2011, n. 5241

  34. Ambito di applicazione del diritto di accesso • Articolo 23 • Il diritto di accesso si esercita nei confronti: • delle pubbliche amministrazioni • delle aziende autonome e speciali • degli enti pubblici • dei gestori di pubblici servizi • nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

  35. Ambito di applicazione: le definizioni legislative (art. 22) • documento amministrativo: cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; • pubblica amministrazione: cioè tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

  36. IL d.P.R. del 2006 “Pubblica amministrazione”, “documenti amministrativi”: ambito di applicazione • Articolo 2 (del d.P.R. 2006)  • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti: • di diritto pubblico • i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

  37. Breve casistica giurisprudenziale • In materia di accesso ai documenti amministrativi l'art. 22 della legge n. 241/1990, nel testo attualmente vigente, definisce l'oggetto della ostensione in un documento detenuto da una pubblica amministrazione svolgente attività di pubblico interesse, ricomprendente anche soggetto privato che per la sua investitura abbia a svolgere attività di pubblico interesse. • T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 15/09/2011, n. 7296

  38. Breve casistica giurisprudenziale • L'art. 22 della legge n. 241/1990 esclude che siano accessibili le informazioni in possesso di una P.A. che non abbiano forma di documento amministrativo (comma 4), intendendosi per tale ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. • T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 11/04/2011, n. 650

  39. IL d.P.R. del 2006 (Novità: “esistenza dei documenti”) • Art. 2 (d.P.R. del 2006) • Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi • materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla pubblica amministrazione • la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

  40. Breve casistica giurisprudenziale • La consolidata giurisprudenza formatasi sulla fattispecie in esame, muove dal sicuro presupposto che l'accesso agli atti sia ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza. Conseguentemente "laddove l'esistenza del documento sia incerta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1998 n. 1346) o solo eventuale o ancora di là da venire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2000 n. 6694), l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile - né in sede amministrativa né in sede giudiziale - in quanto viene a mancare l'oggetto della richiesta da parte dell'interessato così come tutelata dal Legislatore (così TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003, n. 6233)”. (in termini, di recente, TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28/09/2010, n. 2274).

  41. Segue … (dovere di leale collaborazione della P.A.) • Art. 5 (del d.P.R. del 2006) • Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. • Art. 7 (del d.P.R. del 2006) • L'accoglimento della richiesta comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

  42. Consiglio di stato sent. n. 4505/2006Il “bilanciamento” • “Ogni richiesta di accesso” • non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell'istanza, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede. • l'accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta, spetta all'amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti per consentire l'accesso.

  43. Segue … (leale collaborazione della P.A.) • Art. 5 (del d.P.R. del 2006) • Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta • l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente. • * In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

  44. Esclusione dal diritto di accesso I blocco (statico). Il caso dei segreti • Art. 24 • Premessa. (comma 5, art. 24) • I documenti che rientrano in questa categoria sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. • Ciò precisato, il diritto di accesso è escluso: • per i documenti coperti da segreto di Stato • nei casi di segreto di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

  45. Segue … (esclusione dal diritto di accesso) • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

  46. Breve casistica giurisprudenziale • Sussiste un interesse pubblico al trasparente e imparziale svolgimento delle procedure selettive per l'accesso a posti di professore universitario, del quale è anche garante il Rettore, anche nella fase, per altro ancora endoprocedimentale, di verifica di regolarità delle operazioni della procedura selettiva prima della definitiva approvazione dei lavori della commissione. • T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 09/09/2011, n. 956

  47. Esclusioni ulteriori II blocco (mobile) • 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. • 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

  48. Le ulteriori ipotesi con d.P.R. del Governo • Art. 24, comma 6. • Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della l. 400/1988, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: • e in particolare (lett. d) quando i documenti riguardino: • la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari • ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono

  49. Accesso Vs. Riservatezza • Art. 24, comma 7. • deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. • nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale nei termini previsti dall' articolo 60 del d.lgs. 196/2003).

  50. Breve casistica giurisprudenziale • L'accesso ai documenti amministrativi, quando è strumentale alla cura ovvero alla tutela giudiziale di un interesse, prevale comunque sulla tutela della riservatezza nonché sulle ulteriori esigenze di limitazione all'accesso quando queste non siano giustificate dalla presenza di preminenti interessi da mantenere indenni dal rischio di compromissione. Tale principio, contenuto in una previsione di rango primario, può essere limitata nella sua applicazione soltanto da una disposizione contenuta in una fonte equiordinata. • T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 05/08/2011, n. 7015

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