1 / 22

La Normativa sulla Sperimentazione Animale

La Normativa sulla Sperimentazione Animale. Tonino Talone. Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. La legge del 1931. e le modifiche del 1941. Serie generale, n. 180 del 6 agosto 1931 Legge 12 giugno 1931, n. 924

aure
Télécharger la présentation

La Normativa sulla Sperimentazione Animale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La Normativa sulla Sperimentazione Animale Tonino Talone Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie

  2. La legge del 1931 e le modifiche del 1941 Serie generale, n. 180 del 6 agosto 1931 Legge 12 giugno 1931, n. 924 Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). completa di modifiche apportate dalla legge 1 maggio 1941, n. 615 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (2), può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti. Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. ……. Omissis ………

  3. Normativa in vigore

  4. L’Europa diventa parte attiva DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (86/609/CEE)

  5. La Direttiva 86/609 è stata emanata per armonizzare le procedure nel settore degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Dal 1986 ad oggi non ha mai subito sostanziali modifiche

  6. L’Italia da attuazione alla Direttiva 86/609 con il Decreto Legislativo n.116 del 1992, norma unica attualmente in vigore per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

  7. L’emanazione del Decreto legislativo (con le numerose circolari esplicative) ha profondamente modificato le regole dell’utilizzazione degli animali nella sperimentazione Ha sottoposto a regime autorizzativo enti che fino a quel momento avevano operato “opelegis” in virtù della legge n. 615 del 1941.

  8. Viene introdotto il concetto di “protezione” e quindi un controllo preventivo e in itinere di tutta l’attività sperimentale ad opera principalmente del Ministero della Sanità tutti i laboratori italiani dove si effettuava la sperimentazione su animali erano stati messi fuori legge dal D. L. vo 116/92

  9. Alcuni adempimenti introdotti dal Decreto Legislativo che riguardano lo stabilimento utilizzatore

  10. OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

  11. LEGGE 12 ottobre 1993 n. 413 Art. 2 1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

  12. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2007 Relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici • PARTE GENERALE • Locali di permanenza •  Locali di servizio •  Ventilazione •  Temperatura •  Umidità •  Illuminazione •  Rumore •  Impianto di allarme •  Istruzione e formazione •  Tutela •  Salute •  Cattura •  Trasporto •  Quarantena •  Alimentazione •  Abbeveraggio •  Pulizia • Maneggiamento • Ecc. Gli stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida istituite nell’allegato della presente raccomandazione ai fini dell’attuazione dell’art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 86/609/CEE

  13. La Direttiva in discussione in Europa (Modifiche alla direttiva 86/609)

  14. Nella Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (presentata dalla Commissione) Bruxelles, 5.11.2008 vi sono alcune novità:

  15. La valutazione e l’autorizzazione di progetti che prevedono l’impiego di animali, ivi compresa la valutazione retrospettiva introduce il concetto di eticità

  16. La proposta di direttiva all’art. 25 prevede un organismo permanente di esame etico presso gli stabilimenti di allevamento fornitori utilizzatori

  17. La LEGGE N. 189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) ha introdotto un intero titolo nel CODICE PENALE Titolo IX – bis dei delitti contro il sentimento per gli animali INFINE

  18. Art. 544-bis Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi Art. 544-ter Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro

More Related