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Corso di formazione La normativa sulla sicurezza

IC GERA LARIO 06-03-2009. Corso di formazione La normativa sulla sicurezza. D.Lgs. 81/2008. DPR 547/55, DPR 303/56 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 81/2008. Dalla “626” al T.U. Decreto legislativo 9 aprile 2008

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Corso di formazione La normativa sulla sicurezza

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Presentation Transcript


  1. IC GERA LARIO 06-03-2009 Corso di formazioneLa normativa sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008

  2. DPR 547/55, DPR 303/56 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 81/2008 Dalla “626” al T.U.

  3. Decreto legislativo 9 aprile 2008 • Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 109/L alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 • Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo T.U.

  4. È un unico testo normativo costituito da: • 306 articoli • XIII Titoli – 51 allegati (52: allegato III è diviso in 2 parti) • al cui interno vengono incluse tutte le direttive UE • vibrazioni, • segnaletica, • cantieri • ecc. Il nuovo T.U.

  5. Vengono abrogati: • D.Lgs. 626/94 • DPR 547/55, 164/56 (infortuni) • 303/56 (tranne art. 64) (igiene) • 277/91 (amianto) • 493/96, 494/96 (cantieri e segnaletica), • 187/2005 (vibrazioni) • Art. 2,3,5,6,7 legge 123/07 • ogni altra legge incompatibile con il TU Il nuovo T.U.

  6. Rimangono in vigore: • “Seveso”: 334/99, DM 16/03/98 (rischi industriali rilevanti) • DM 10/03/98 (lotta antincendio) • 151/01 (Salute lavoratrici) • Accordi Stato-Regioni Formazione RSPP • D.Lgs. 271/99,272/99 (marittimi/portuali) • altri decreti attuativi Il nuovo T.U.

  7. Il T.U. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. • Il T.U. a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. • Per i lavoratori interinali, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto. A chi si applica?

  8. DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S. Le figure previste dal T.U.

  9. LINEA OPERATIVA Datore di lavoro e suoi collaboratori LINEA CONSULTIVA Servizio Prevenzione e Protezione MedicoCompetente SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Le figure previste dal T.U.

  10. Responsabilità Operative: Datore di lavoro (imprenditore ed organizzatore) Dirigente (organizza il lavoro di altre persone) Preposto (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Lavoratore (esegue correttamente) Le figure previste dal T.U.

  11. Responsabilità Consultive: Servizio Prevenzione e Protezione (ausilio tecnico) Medico Competente (ausilio medico) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ausilio consultivo) Le figure previste dal T.U.

  12. Definizioni modificate • datore di lavoro • lavoratore Nuove definizioni • dirigente • preposto Definizioni

  13. IL DATORE DI LAVORO

  14. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Definizioni

  15. In sintesi gli obblighi del Datore di lavoro: • Valutazione dei rischi • Attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi • Nomina degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione (e del RSPP) • Nomine figure previste (Medico Competente, addetti all’emergenza, ecc...) • Riunione periodica • Formazione e informazione • Lavori in appalto • Gestione delle emergenze Obblighi del datore di lavoro

  16. Nella valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro deve tener conto anche di quelli: • relativi allo stress lavoro-correlato • riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, • connessi alle differenze di genere, senza dimenticare l’età e la provenienza da altri Paesi La valutazione dei rischi

  17. Dirigenti e preposti

  18. «dirigente» persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; «preposto» persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Definizioni

  19. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Obblighi del preposto

  20. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione. Obblighi del preposto

  21. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Formazione – art. 37

  22. I lavoratori

  23. «lavoratore» persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione (...). Al lavoratore così definito e' equiparato: • socio lavoratore di cooperativa • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; • il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; • l’allievo degli istituti dove si fa uso di laboratori; • il lavoratore socialmente utile; Definizioni

  24. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obblighi dei lavoratori

  25. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Obblighi dei lavoratori

  26. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente. Obblighi dei lavoratori

  27. Il Servizio di prevenzione e protezione

  28. «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori • «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; • «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di p. e p. Il Servizio di prevenzione e protezione

  29. I COMPITI • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salute; • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,nonché alla riunione periodica annuale; • fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi Il Servizio di prevenzione e protezione

  30. Il medico competente

  31. OBBLIGHI: Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria c) istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) invia all’ISPESL, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti Il medico competente

  32. OBBLIGHI: Il medico competente: g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di questi risultati l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Il medico competente

  33. Preventiva (NON preassuntiva!!) • Periodica (di norma annuale) • Straordinaria • Su richiesta del lavoratore • Cambio mansione • Alla cessazione del rapporto di lavoro • Verifica delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti Sorveglianza sanitaria

  34. Ogni dipendente dovrà poi avere un libretto sanitario personale che ne seguirà l'intera vita lavorativa. • I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente comunicati al Servizio Sanitario Nazionale tramite l’ASL territorialmente interessata. • Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Sorveglianza sanitaria

  35. Il rappresentante dei lavoratori

  36. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) • Aziende < 15 lavoratori: ll RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale • Aziende > 15 lavoratori: ll RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Il rappresentante dei lavoratori

  37. Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Il rappresentante dei lavoratori

  38. Qualora non si provveda alla designazione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali • Adesione al fondo territoriale (spesa annua di 2 ore di retribuzione per ciascun addetto impiegato in azienda) Il rappresentante dei lavoratori

  39. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g)aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. Formazione – art. 37

  40. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico. Durata minima: 4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori Formazione – art. 37

  41. ATTRIBUZIONI DEL RLS • a) accede ai luoghi di lavoro; • b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi; • c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; • d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali; Il rappresentante dei lavoratori

  42. ATTRIBUZIONI DEL RLS • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • g) riceve una formazione adeguata; • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione; • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; • l) partecipa alla riunione periodica; • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; Il rappresentante dei lavoratori

  43. ATTRIBUZIONI DEL RLS • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il rappresentante dei lavoratori

  44. Sanzioni

  45. In generale tutte le sanzioni sono state inasprite • Alcuni esempi (per il DDL): • sanzione da 5.000 € a 15.000 € per: • mancata VDR, mancata nomina del RSPP • sanzione da 3.000 € a 9.000 € per: • VDR non elaborato secondo i dettami della legge Sanzioni

  46. In caso in reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere disposta dall’autorità la sospensione dell’attività imprenditoriale (non solo relativa ad un singolo cantiere). • Analogo provvedimento in caso di personale “in nero” in percentuale uguale o superiore al 20% rispetto al totale del numero degli addetti Sospensione dell’attività

  47. Nell’ambito delle attività esercitate dai docenti si ravvisano in particolare: • ATTIVITÀ DI ASSISTENZA • ATTIVITÀ RELAZIONALI • ATTIVITÀ DIDATTICO EDUCATIVE Rischi connessi alle mansioni svolte dalle varie figure professionali:DOCENTE

  48. I fattori di rischio variano in modo considerevole in relazione alla prevalenza delle attività svolte. Nelle scuole materne ed elementari avrà più spazio l’attività di assistenza e soprattutto ad essa si collegano i rischi. Nella scuola secondaria si concentrano in momenti specifici dell’attività didattica (uso dei laboratori nelle scuole secondarie di secondo grado) Rischi connessi alle mansioni svolte dalle varie figure professionali:DOCENTE

  49. I Rischi • Rumorosità • stress • sforzo vocale • allergie • Infortuni • posture • rischio biologico Rischi connessi alle mansioni svolte dalle varie figure professionali:DOCENTE

  50. LA RUMOROSITÀ è una delle condizioni caratteristiche del lavoro dei/delle docenti • essa è sottoposta a variazioni in relazione a: • NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI • ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI SPAZI • TIPO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE • il rumore ha come risultato la necessità da parte dell’insegnante di alzare la voce. Ciò genera uno sforzo vocale che non è eliminabile, ma potrebbe essere ridotto Rischi connessi alle mansioni svolte dalle varie figure professionali:DOCENTE

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