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CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI…

Il nuovo assetto legislativo in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 Principi fondamentali Dott. ing. S alvatore G oglia. CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI….

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CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI…

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Presentation Transcript


  1. Il nuovo assetto legislativo in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 Principi fondamentali Dott. ing. SalvatoreGoglia

  2. CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI… La Bibbia prescrive di installare parapetti (Deuteronomio 22-8): “Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là”. Gli schiavi egizi che costruivano le piramidi erano assistiti da medici

  3. STRUTTURA DEL D. Lgs 9 Aprile 2008 n°81 • TITOLO I - PRINCIPI COMUNI • TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO • TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILITITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI • TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI • TITOLO VIII - AGENTI FISICI • TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE • TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI • TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE • TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE • TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

  4. LE NORMATIVE ABROGATE(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO) D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro) recepiva 8 Direttive comunitarie Principali disposizioni: Miglioramento delle condizioni di lavoro Partecipazione dei lavoratori Istituzione del SPP Istituzione del RLS Sicurezza nell’uso dei videoterminali Sicurezza nella movimentazione dei carichi 4

  5. LE NORMATIVE ABROGATE(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO) D.P.R. 494/1996 (sicurezza nei cantieri) Principali disposizioni: Istituzione del Coordinatore di Progetto Istituzione del Coordinatore per l’esecuzione Prescrizioni in funzione dell’entità del lavoro 5

  6. TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO D. Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 Scopo di tale Decreto è migliorare la sicurezza sul lavoro fornendo informazioni e formazione su: • normative • ruoli • Responsabilità • Comportamenti

  7. LA NUOVA SICUREZZA: DALLA 626 AL D. Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO) Il nuovo T.U. ha rafforzato alcuni principi già esistenti : L’autotutela Il coinvolgimento la necessità propedeutica di Informazione e Formazione ed ha introdotto i nuovi concetti di : Effettività dei soggetti tutelati Addestramento al lavoro Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…

  8. COINVOLGIMENTO La nuova sicurezza richiede la partecipazione di tutti i lavoratori che operano in ambiente di lavoro, anche gli autonomi sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari Gli organi di vertice devono essere sensibilizzati per primi e … dare il buon esempio ! 8

  9. INFORMAZIONE Occorre una decisa e precisa presa di coscienza dei rischi: la scuola deve far conoscere a ciascun lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i rischi ai quali e’ esposto in relazione al suo lavoro e alle effettive mansioni svolte.

  10. FORMAZIONE E’ importante creare e diffondere una mentalità safety-oriented: agire e lavorare tenendo sempre a mente la sicurezza !

  11. EFFETTIVITÀ DEI SOGGETTI TUTELATI Quello che conta – per verificare l’esposizione al rischio - è la mansione effettivamente svoltain quel momento, a prescindere dalla qualifica del soggetto: ad esempio, il dirigente che occasionalmente si arrampica sulla scala pericolante è esposto allo stesso rischio dell’operaio che lo fa (purtroppo) abitualmente.

  12. ADDESTRAMENTO AL LAVORO Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori: l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (anche di protezione individuale) le procedure di lavoro predisposte 12

  13. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento: ai rischi specifici del proprio posto di lavoro; alle proprie mansioni; alle attrezzature che deve usare; ai DPI che deve indossare.

  14. LE FIGURE COINVOLTE NELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA • Datore di lavoro • Preposti • Lavoratori • Medico Competente • RSPP - ASPP - Addetti all’emergenza • Addetti al primo soccorso • RLS 14

  15. IL DATORE DI LAVORO E’ IL DEBITORE PRINCIPALE DI SICUREZZA È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero della scuola, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa 15

  16. IL DATORE DI LAVORO e’ in pratica il responsabile ultimo … …. ma non il solo: anche i dirigenti ed i preposti hanno i propri compiti, obblighi e responsabilità in materia di sicurezza ! 16

  17. OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO redazione del Documento Valutazione Rischi riduzione dei rischi in azienda istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nomina del medico competente designazione degli addetti all’emergenza formazione e informazione dei dipendenti 17

  18. IN MANCANZA DI ADEGUATE FIGURE IN AZIENDA… Fino a febbraio 2002: il datore di lavoro poteva rivolgersi a strutture esterne Da marzo 2002: il datore di lavoro doveva rivolgersi a strutture esterne (Legge 1° marzo 2002, n. 39) Con il nuovo T.U. (Art. 31 comma 4), tale obbligo è stato riconfermato 18

  19. LE DELEGHE Il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad un dipendente il proprio ruolo e la propria qualifica Tali deleghe, tuttavia, per essere valide : devono avere forma scritta devono essere accettate devono essere dettagliate devono comportare autonomia di spesa, sia pure con un tetto devono essere giustificate da obbiettive esigenze dell’impresa 19

  20. LE DELEGHE Il delegato Possiede idoneità tecnico-professionale dispone di autonomia tecnico-organizzativa Ha seguito un corso in materia di sicurezza non subisce ingerenze del delegante, altrimenti non può considerarsi un effettivo delegato ma un semplice “prestanome” ! 20

  21. IL PREPOSTO E’ quel lavoratore che, dipendendo dai dirigenti: Sovraintende e coordina l’attività di altri lavoratori impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui Svolge attività di controllo di tale lavoro Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata 21

  22. COMPITI DEL PREPOSTO è responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e dai dirigenti informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti attua le misure di sicurezza previste esige e dispone che i lavoratori osservino le norme di sicurezza vigila sull’uso dei DPI 22

  23. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA CHI E’ UN LAVORATORE? Lavoratore è chi: è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) Con il Decreto INAIL n. 38/2000 sono stati inclusi nella tutela assicurativa anche i collaboratori coordinati • indipendentemente dall’inquadramento • con o senza retribuzione

  24. Gli studenti • In base alla vigente normativa gli studenti sono assimilati ai lavoratori, pertanto, godono di analoghi diritti e doveri. Essi quando sono stati adeguatamente informati sui rischi specifici connessi con l’attività svolta, possono essere sanzionati se non adottano, per negligenza, gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo il rischio/danno per la propria e altrui salute

  25. OBBLIGHI DEL LAVORATORE osservare le disposizioni aziendali utilizzare correttamente le macchine segnalare i difetti di funzionamento usare correttamente i DPI. ridurre i rischi, nei limiti delle proprie possibilità e competenze Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria (Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.) 25

  26. DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.) 26

  27. IL MEDICO COMPETENTE e’ specialista in medicina del lavoro e’ scelto e retribuito dall’azienda collabora alla valutazione dei rischi e’ soggetto alsegreto professionale esercita la sorveglianza sanitaria in azienda 27

  28. ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE esamina i luoghi di lavoro analizza i rischi lavorativi visita il lavoratore (eventualmente) richiede accertamenti specialistici illustra al lavoratore le proprie conclusioni spiega il significato degli esami mantiene il segreto professionale 28

  29. LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA è obbligatoria in presenza di : lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc. videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali) esposizione ad agenti chimici e/o biologici serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo! ha come obiettivi: assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva) ridurre o eliminare i fattori di rischio monitorare la salute del lavoratore 29

  30. L’INCARICO DI RSPP Prima del T.U.: Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato del lavoro e alle Asl il nominativo della persona designata come RSPP (interno ovvero esterno all'azienda) Ora, con il T.U.: Il datore di lavoro indica il nominativo sul DVR, compresi gli attestati ed il curriculum 30

  31. CARATTERISTICHE DEL RSPP Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03 Non è necessariamente un tecnico Deve avere capacità organizzative Può avere supporti esterni Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo) 31

  32. FUNZIONI DEL RSPP Elabora il Doumento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza Propone nuove misure di sicurezza Elabora piani di formazione Indice le Riunioni periodiche Aggiorna il D.V.R. Coordina gli appaltatori e redige il Documento Unico di valutazione delle Interferenze (DUVRI) Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza 32

  33. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS E’ una delle figure introdotte dalla 626 e ulteriormente rafforzata dal T.U., ma era già stato previsto dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e’ previsto in tutte le aziende, anche con un solo dipendente! Il nuovo T.U. ha introdotto anche il RLS di sito produttivo nelle aziende fino a 15 addetti e’ eletto dai colleghi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile Quando non è stato eletto all’interno dell’Azienda, può intervenire il RLS territoriale di comparto o di settore dell’Organismo paritetico 33

  34. LE FUNZIONI DEL RLS e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza di tutti può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari 34

  35. CONSULTAZIONE DEL RLS Il RLS viene normalmente consultato: sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza sulla valutazione dei rischi sulle necessita’ di formazione sulle nuove tecnologie da introdurre il RLS non ha alcuna specifica responsabilità : se ha obiezioni, ha il diritto di farle presenti, nell’interesse di tutti 35

  36. STRUTTURA DEL SPP Coordinatore responsabile (RSPP) Addetti al SPP (collaborano con il Coordinatore) Addetti all’emergenza e al primo soccorso (designati dal Datore di lavoro) 36

  37. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP e’ un supporto tecnico (staff) per il datore di lavoro nella valutazione dei rischi è coordinato da un Responsabile (RSPP) e’ interdisciplinare viene messo sempre al corrente dal datore di lavoro, a cui risponde e relaziona viene consultato dal datore di lavoro e dai lavoratori propone azioni e soluzioni esprime pareri 37

  38. IL SPP SI INTERFACCIA CON... Datore di lavoro Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) Consulenti esterni 38

  39. CHI DEVE FARE FORMAZIONE?

  40. Il Responsabile S.P.P. oppure docenti formatori accreditati ed esperti La formazione deve essere Periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

  41. LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Nelle aziende o nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro stesso (o un suo rappresentante); il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP; il medico competente, ove previsto; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS 41

  42. LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame il documento di valutazione dei Rischi l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori 42

  43. ANALISI DEI RISCHI

  44. I RISCHI LAVORATIVI L’errore umano e’ sempre in agguato! può essere dovuto a: fretta distrazione eccesso di sicurezza scarsa informazione e formazione negligenza, imprudenza, imperizia tendenza all’infortunio

  45. MISURE E CAUTELE Sono indispensabili per prevenire e/o ridurre la possibilità di infortunio o malattia professionale misure : si adottano sulle macchine (carter, schermi, filtri ecc...) cautele: riguardano il comportamento dell’uomo (formazione, d.p.i., sorveglianza sanitaria ecc.. )

  46. COME INTERVENIRE? curare la formazione individuare le situazioni a rischio (DVR) esasperare i controlli analizzare i quasi-infortuni 46

  47. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHID.V.R. E D.U.V.R.I • va redatto a cura del RSPP, coadiuvato dal medico competente e da tecnici esperti, consultando il RLS • riporta, individua, analizza e indica i fattori di rischio in azienda • valuta i fattori di rischio rilevati • deve indicare le priorità di intervento relative alla prevenzione • valutazione rischi interferenze. 47

  48. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto 48

  49. VALUTAZIONE SEMIQUANTITATIVA FREQUENZA dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 1 (bassa) : 1 volta/mese 2 (moderata) : 1 volta/settimana 3 (elevata) : 1 volta / giorno 4 (molto elevata) : più volte/giorno MAGNITUDO dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 1 (lieve) : prognosi < 3 giorni 2 (moderata) : prognosi 4 - 40 gg 3 (grave) : prognosi > 40 gg; amputazioni limitate 4 (gravissima) : morte, perdita di un arto, di una funzione o di un senso RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO ( F x M) 49

  50. RISCHI PER LA SICUREZZA • Strutturali • Meccanici • Elettrici • Sostanze Pericolose • Esplosioni e Incendi

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