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NOVITA’ ADR 2009

NOVITA’ ADR 2009. Seminario Federchimica Milano, 9 Marzo 2009. Renato Mari. FONTI NORMATIVE ED ENTI NORMATORI. Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose. ONU. ECOSOC. IAEA. ICAO. IMO. ECE. OCTI.

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NOVITA’ ADR 2009

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Presentation Transcript


  1. NOVITA’ ADR 2009 Seminario Federchimica Milano, 9 Marzo 2009 Renato Mari

  2. FONTI NORMATIVE ED ENTI NORMATORI

  3. Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose ONU ECOSOC IAEA ICAO IMO ECE OCTI Comitato di Esperti sul Trasporto delle Merci Pericolose e sul Sistema Globale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura Prodotti Chimici (GHS) IATA ADNSafetyCommittee WorkingParty 15 RIDSafetyCommittee DangerousGoods Panel SottoComitato diEsperti sul TrasportoMerci Pericolose SottoComitato diEsperti sul GHS PurpleBook OrangeBook ICAOIstruzioni Tecniche IATARegolamenti per Merci Pericolose via aerea IMDG CODE ADRAccordo Europeo RIDRegolamento Int.le IAEARegolamenti per Materiale Radioattivo SS.6 ADNAccordo Europeo STRADA NAVIGAZIONE INTERNA FERROVIA AEREO MARE

  4. Le Raccomandazioni ONU Nel Maggio 2007 è stata pubblicata da parte dell’ONU (sulla base del lavoro del SottoComitato Esperti), la 15º edizione revisionata delle Raccomandazioni ONU sul trasporto delle merci pericolose ST/SG/AC.10/1/Rev.15

  5. Le diverse modalità di trasporto Nel corso del 2007 e del 2008, i diversi Organismi responsabili dell’aggiornamento Delle normative modali hanno provveduto ad aggiornare tali normative, sia sulla base delle modifiche apportate alle Raccomandazioni ONU, sia sulla base di specifiche esigenze

  6. Trasporto terrestre (1) In Europa il trasporto terrestre (interno) di merci pericolose è regolamentato da ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie navigabili interne). Per gli aspetti comuni alle tre modalità, gli aggiornamenti da apportare con l’edizioni 2009 sono stati predisposti dal Joint Meeting ADR/RID/ADN • Su tale base: • Il WP.15 dell’ECE/ONU ha predisposto l’edizione 2009 dell’ADR (e dell’ADN) che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’ONU alle Parti contraenti dell’ADR; • Il Comitato Esperti RID ha predisposto l’edizione 2009 del RID che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’OTIF agli stati membri del RID

  7. Trasporto terrestre (2) Le edizioni 2009 di ADR e RID si applicano ai trasporti internazionali dal 1 Gennaio 2009, ma è consentito fare riferimento alle disposizioni 2007 fino al 30 Giugno 2009.

  8. Applicazione dell’ADR in Italia

  9. 12 febbraio 1963: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale – L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”. 1° gennaio 1997: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.

  10. Direttiva Quadro 2008/68/CE:Trasporto interno di merci pericolose La Direttiva Quadro 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Settembre 2008 relativa al Trasporto interno di merci pericolose è stata pubblicata su G.U. UE serie L numero 260 del 30.9.2008 Essa sostituisce le precedenti direttive relative all’ADR (Direttiva 94/55/CE adottata dall’Italia con D.M. 4 Settembre 1996) e al RID (Direttiva 96/49/CE adottata dall’Italia con D.Lgs. 13 Gennaio 1999, n.41) con un’unica Direttiva comprendente anche le disposizioni applicabili al Trasporto mediante vie navigabili interne. La Direttiva Quadro abroga anche le Direttive relative al Consulente Sicurezza Trasporti (Direttiva 96/35/CE e Direttiva 2000/18/CE adottate dall’Italia rispettivamente con D.Lgs. 4 Febbraio 2000, n.40 e D.M. 6 Giugno 2000 successivamente modificato con D.M. 10 Giugno 2004). L’abrogazione delle Direttive CE relative a Strada, Ferrovia e Consulente Sicurezza Trasporti è il 30 Giugno 2009 che è il termine entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva Quadro.

  11. Direttiva Quadro 2008/68/CE:Allegati - Allegato I: Trasporto su strada Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 Gennaio 2009 Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla base dell’art.4 della Direttiva 94/55/CE (informazione alla Commissione CE); - Allegato II: Trasporto per ferrovia Allegato del RID (appendice C della COTIF) come applicabile dal 1º Gennaio 2009 Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla base dell’art.4 della Direttiva 96/49/CE (informazione alla Commissione CE); - Allegato III: Trasporto per vie navigabili interne Allegati all’ADN come applicabili a decorrere dal 1º Luglio 2009

  12. Direttiva Quadro 2008/68/CE:Criticità • Art.1, comma 4 • Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il Trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne: • ..... • Se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte • ….. Allegato I (punto 2, comma 2) e Allegato II (punto 3, comma 2) Cisterne, veicoli e vagoni costruiti a decorrere dal 1º Gennaio 1997 in conformità ai Regolamenti ADR/RID allora vigenti ma non all’ADR/RID 2009 possono continuare ad essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale

  13. PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

  14. ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL’OPERAZIONE DI TRASPORTO (1.1.3.1) Emendato il sottoparagrafoa)in tema di esenzioni dalla normativa ADR. • trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da o per un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipipiente e 240 litri per unità di trasporto.Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio; • trasporto di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; • trasporto effettuato dalle Imprese, come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per l’imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto delle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla Classe 7. • I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione; • dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose; (Continua…)

  15. trasporto effettuato dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui sono necessari in relazione ad interventi di emergenza con particolare riferimento ai trasporti effettuati: • per contenere e recuperare merci pericolose coinvolte in un incidente e portarle in un luogo sicuro; • trasporto di emergenza destinato a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza; • trasporto di recipienti e cisterne statici o di stoccaggio, vuoti non ripuliti, che hanno contenuto gas di Classe 2, gruppi A, O o F, sostanze di Classe 3 o Classe 9 appartenenti al gruppo di imballaggio II o III o pesticidi della classe 6.1 appartenenti al gruppo di imballaggio II o III, alle seguenti condizioni: • tutte le aperture, con l’eccezione dei dispositivi di sfiato della pressione (quando installati), siano ermeticamente chiuse; • siano state adottate misure per prevenire qualsiasi perdita del contenuto in condizioni normali di trasporto; e • il carico sia fissato in celle o gabbie o in altri dispositivi di movimentazione o fissati al veicolo o contenitore in modo tale da impedirne ogni movimento o spostamento durante le normali condizioni di trasporto. Questa esenzione non si applica ai recipienti o cisterne statici o per stoccaggio che abbiano contenuto esplosivi desensibilizzati o sostanze il cui trasporto sia vietato dall’ADR Nota: per i materiali radioattivi, vedere1.7.1.4

  16. ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI GAS (1.1.3.2) Emendato il sottoparagrafo c) in tema di esenzioni dalla normativa ADR. • trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante un’operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi); • trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto; • trasporto dei gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna ad una temperatura di 20°C, non superi 200 kPa (2 bar) e che non siano gas liquefatti ne gas liquefatti refigerati.Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature; • trasporto dei gas contenuti negli equipaggiamenti per il funzionamento dei veicoli (p.es. gli estintori) compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (p.es. pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica anche ai pneumatici gonfiati trasportati come carico; • trasporto dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, pescanti, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto; • trasporto dei serbatoi a pressione statici, vuoti non ripuliti, che sono trasportati,a condizione che tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati) siano ermeticamente chiuse; • trasporto dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.

  17. Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve essere di 50 kg.

  18. Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);-Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri.Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50”- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla tabella moltiplicata per “20”- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore a “1000”, inteso come valore assoluto.Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate.

  19. Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio (1.1.3.7) • Le disposizioni dell’ADR non si applicano: • alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un operazione di trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; • alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinate ad un’utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile).

  20. TRASPORTI COMPORTANTI UN PERCORSO MARITTIMO O AEREO (1.1.4.2) Nei trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, ai colli, contenitori, cisterne mobili e contenitori-cisterna si applicano le disposizioni di imballaggio, imballaggio in comune, marcatura ed etichettatura previste dal codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO. I veicoli devono però avere disposti su un piano verticale i due pannelli arancio retroriflettenti 40cm x 30cm, fissati uno anteriormente e l’altro posteriormente (per le cisterne mobili e i contenitori cisterna vuoti, non ripuliti, tale disposizione si applica fino al successivo trasferimento ad un impianto di lavaggio). Questa deroga, che privilegia il Codice IMDG e le Istruzioni Tecniche dell’ICAO sull’ADR, non vale per le merci classificate pericolose nelle classi da 1 a 9 dell’ADR e considerate non pericolose dal codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO. Le unità di trasporto composte da uno o più veicoli, diversi da quelli trasportanti contenitori, cisterne mobili o contenitori cisterna secondo le disposizioni di cui sopra relativamente a marcatura ed etichettatura, muniti di placche (grandi etichette) non conformi all’ADR ma in accordo al Codice IMDG (etichette di pericolo 250 x 250mm recanti all’interno il numero UN oppure etichette di pericolo 250x250mm e, separatamente, numeri UN su pannello arancio 120x300mm) sono ammessi in una catena di trasporto includente un percorso marittimo a condizione che siano soddisfatte le disposizioni dell’ADR (v. 5.3.2) relative alla segnalazione arancio. (Continua…)

  21. Per i trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, le informazioni relative al documento di trasporto richieste in ADR (v. 5.4.1 e 5.4.2) possono essere sostituite dal documento di trasporto e dalle informazioni richieste rispettivamente dal Codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO a condizione che sia ugualmente inclusa ogni informazione supplementare richiesta dall’ADR. Nota: Con l’accordo multilaterale di deroga M 185 attivato dal Regno Unito in data 12 marzo 2007 e sottoscritto dall’Italia il 25 maggio 2007 avente validità fino al 30 giugno 2009 è stato rimosso, per le materie della Classe 9 ADR non soggette al Codice IMDG (mare) e alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo), l’obbligo, nel trasporto intermodale comprendente la modalità marittima o aerea, dell’applicabilità ai colli, contenitori cisterna amovibili e contenitori cisterna delle prescrizioni ADR relativamente a: condizioni di imballaggio; marcatura; etichettatura.

  22. Definizioni nuove o emendate (1.2.1) “Approvazione multilaterale”, per il trasporto di materiali della Classe 7, si intende l’approvazione da parte dell’Autorità competente del paese di origine della spedizione, come pure l’approvazione da parte dell’Autorità competente degli altri Paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione transita. L’espressione “attraverso i quali” o “nei quali” esclude esplicitamente “sopra”; ad esempio le disposizioni di approvazione e notifica non si applicano ad un Paese sopra il quale le materie radioattive sono trasportate in un aereo, a condizione che nessun scalo sia previsto in quel Paese. “Approvazione unilaterale”, per il trasporto di materiali della Classe 7, si intende l’approvazione che è emessa solo dall’Autorità competente del Paese di origine. Se il Paese di origine non è una Parte contraente l’ADR, l’approvazione richiede una convalida dell’Autorità competente del primo Paese, che è Parte contraente l’ADR, interessato dalla spedizione. “Indice di sicurezza per la criticità (CSI)”, assegnato ad un collo, sovraimballaggio o contenitore contenente materiale fissile, per il trasporto di materiale di Classe 7 rappresenta un numero utilizzato per avere un controllo sull’accumulazionje di colli, sovraimballaggi o contenitori contenenti materiale fissile. (Continua…)

  23. “Indice di trasporto (IT)”, assegnato ad un collo, sovraimballaggio o contenitore o a materiali LSA-I o SCO-I, per il trasporto di materiale di Classe 7 significa un numero che è utilizzato per controllare l’esposizione alle radiazioni. “Componente infiammabile”, (per aerosol) un liquido infiammabile, un solido infiammabile o un gas infiammabile o una miscela di gas infiammabile come definito nelle note da 1 a 3 della sottosezione 31.1.3 della Parte III del Manuale delle prove e dei criteri. Questa designazione non si applica alle sostanze piroforiche, autoreattive o reattive con l’acqua. Il calore chimico di combustione deve essere determinato mediante uno dei seguenti metodi: ASTM D 240; ISO-FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1÷; NFPA 30B. “Contenitore”, dispositivo di trasporto (sistema sollevabile o altra struttura similare): - avente carattere permanente e sufficientemente resistente per permetterne un uso ripetuto; - appositamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per uno o più mezzi di trasporto; - munito di dispositivi per un pronto stivaggio e manipolazione in particolare quando trasbordato da un mezzo di trasporto ad un altro; - progettato per un facile riempimento e svuotamento; - avente un volume interno non inferiore ad un m3, eccetto per i contenitori per il trasporto di materiale radioattivo. (Continua…)

  24. “Materiale animale”, carcasse di animali, parti di corpi di animali o alimenti di origine animale. “Unità mobile di fabbricazione degli esplosivi” (MEMU), unità, o veicolo montato con una unità per la fabbricazione e caricamento di esplosivi a partire da merci pericolose diverse dagli esplosivi. L’unità è composta da differenti contenitori per il trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori. La MEMU può avere compartimenti speciali per esplosivi imballati. Nota: anche se la definizione di MEMU comprende l’espressione “fabbricazione e caricamento di esplosivi”, le prescrizioni per le MEMU si applicano solo al trasporto e non anche alla fabbricazione e caricamento di esplosivi. “Valutazione di conformità”,processo di verifica della conformità di un prodotto in accordo alle disposizioni delle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 relative all’approvazione di tipo, sorveglianza della fabbricazione, ispezione e prove iniziali

  25. Obblighi del trasportatore (1.4.2.2.1) Trasportatore a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitori-cisterna, e CGEM non sia stata superata; Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati dopo la data di scadenza alle condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di veicoli batteraia e CGEM con tenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6 e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.

  26. 4.1.6.10 Recipienti a pressione riempibili devono essere periodicamente ispezionati in conformità alle disposizioni di 6.2.1.6 e 6.2.3.5 rispettivamente ed alle istruzioni di imballaggio P200 o P203 come applicabile. I recipienti a pressione non devono essere riempiti dopo la data limite dell’ispezione periodica ma possono essere trasportati dopo la scadenza di questa data per essere sottoposti ad ispezione o eliminazione, comprese le operazioni di trasporto intermedio. 4.2.4.4 Le prove e le ispezioni periodiche previste per i CGEM sono definite in 6.7.5.12. I CGEM o i loro elementi non devono essere caricati o riempiti, superata la data di validità del controllo periodico ma possono essere trasportati dopo la scadenza di questa data. 4.3.2.4.4 Cisterne fisse vuote (veicoli cisterna), cisterne smontabili, veicoli batteria, contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM, non puliti possono ancora essere trasportati dopo la scadenza dei periodi indicati in 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere sottoposti ad ispezione. (Continua…)

  27. 6.7.2.19.6 Una cisterna mobile non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.2.19.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica: • dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o ispezione richiesta prima del riempimento; e • salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto. 6.7.3.15.6 Una cisterna mobile per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.3.15.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica: • dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o ispezione richiesta prima del riempimento; e • salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto. (Continua…)

  28. 6.7.4.14.6 Una cisterna mobile per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.4.14.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica: dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o ispezione richiesta prima del riempimento; e salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto.

  29. FORMAZIONE DI PERSONE COINVOLTE NEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (Capitolo 1.3) 1.3.1 Scopo e campo di applicazioneIl personale dei vari operatori della catena logistica (v. Capitolo 1.4) il cui campo di attività concerne il trasporto delle merci pericolose deve essere adeguatamente formato sugli adempimenti che regolano questa materia in relazione ai propri compiti e responsabilità. Nota: la formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose 1.3.2 Natura della formazioneLa formazione deve essere articolata come segue in relazione a compiti e responsabilità di cui la persona interessata è chiamata a farsi carico: 1.3.2.1 Formazione di baseIl personale deve essere in grado di familiarizzare con le prescrizioni di carattere generale che si applicano al trasporto di merci pericolose;

  30. 1.3.2.2 Formazione specifica per competenzeIl personale deve ricevere una formazione specialistica, commisurata direttamente ai propri compiti e responsabilità, sulle prescrizioni previste dalla normativa concernente il trasposto delle merci pericolose; 1.3.2.3 Formazione in tema di sicurezzaIl personale deve ricevere una formazione adeguata sui pericoli associati alle materie pericolose movimentate, in relazione al grado di rischio di infortunio o di esposizione a seguito di incidente nel trasporto, ivi comprese le operazioni di carico e scarico.L’attività di formazione deve essere finalizzata a fornire al personale istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione e sulle procedure di intervento in situazioni di emergenza; 1.3.2.4 Formazione per la Classe 7Ai fini della Classe 7, il personale deve ricevere adeguata formazione sui pericoli di irraggiamento del carico e sulle precauzioni da osservare per limitare il rischio di esposizione che in funzione degli interventi operati potrebbe interessare anche altre persone.

  31. 1.3.3 DocumentazioneL’attività di formazione deve essere documentata con riscontro sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore e consentire di verificare che essa è stata comunque riproposta in tutti i casi di cambio di mansione o di nuova assunzione.L’addestramento del personale deve essere periodicamente integrato con corsi di aggiornamento a seguito dell’evoluzione della normativa.

  32. Esenzioni Consulente Sicurezza Trasporti (1.8.3.2) Sottrazione anche del regime delle “Quantità esenti” (3.5) dall’obbligo della nomina del “Consulente Sicurezza Trasporti”. Specializzazione Consulente Sicurezza Trasporti per “Prodotti petroliferi” (1.8.3.3) Aggiunta dei numeri UN 3475 (miscela di etanolo e benzina) e UN 1268 o 1863 (carburante per aviazione) ai numeri UN 1202, 1203 e 1223 relativi alla specializzazione per prodotti petroliferi. N.B. Certificati di qualificazione “Consulente Sicurezza Trasporti” rilasciati prima del 1º Gennaio 2009 per i numeri UN 1202, 1203 e 1223 sono validi anche per i numeri UN 3475, 1268 e 1863.

  33. Controlli amministrativi per la realizzazione delle valutazioni della conformità, dei controlli periodici e dei controlli eccezionali di cui a 1.8.7 (1.8.6) • L’Autorità competente può approvare Organismi di controllo per la valutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo di cui a 1.8.7. • L’Autorità competente deve assicurare il monitoraggio degli Organismi di controllo e revocare o limitare l’approvazione data se ha evidenza che un Organismo approvato non è più in conformità con l’approvazione. • L’Organismo di controllo deve: • Disporre di personale e di una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere correttamente le proprie funzioni tecniche; • Avere accesso alle installazioni ed alle necessarie apparecchiature; • Lavorare in modo imparziale, al riparo di qualsiasi influenza che potrebbe impedirglielo; • Garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti e da altri Organismi; • Separare chiaramente le funzioni effettive di Organismo di controllo da altre funzioni non correlate; • Disporre di un documento sistema di qualità; • Verificare che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nell’ADR siano effettuati; • Mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente a 1.8.7 • L’Organismo di controllo deve essere inoltre accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004

  34. Procedure per la valutazione di conformità e per il controllo periodico (1.8.7) Le procedure devono essere applicate conformemente alla tabella del 6.2.3.6 per l’approvqazione dei recipienti a pressione “non UN” e conformemente alle disposizioni speciali TA4 e TT9 del 6.8.4 per l’approvazione di cisterne, veicoli batteria e CGEM. Obblighi del richiedente, dell’Organismo competente e contenuti del certificato sono specificati con riferimento a: - approvazione del prototipo - sorveglianza della fabbricazione - controlli e prove iniziali - controlli periodici e eccezionali - supervisione del servizio interno di ispezione del richiedente A cui si accompagna la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del richiedente con i pertinenti requisiti i quali sono da considerare soddisfatti applicando la norma EN 12972-2007 “cisterne destinate al trasporto di merci pericolose-prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche” (Continua…)

  35. Considerazioni In pratica, con le due nuove sezioni 1.8.6 e 1.8.7 si è voluto disciplinare ed incentivare il ricorso agli “Organismi notificati” che dovranno essere accreditati secondo le norme EN ISO-IEC 17020:2004 (General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies Performing Ispection) dalle Autorità competenti che avranno anche il compito di monitorare l’attività svolta dagli Organismi nonché il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti. L’aggiunta di queste nuove sezioni è conseguenza della riorganizzazione e dell’ampliamento di disposizioni già introdotte: fino all’edizione ADR/RID 2007 disposizioni analoghe si trovavano soprattutto nel capitolo 6.2 sulla costruzione/approvazione dei recipienti a pressione per gas della Classe 2 in applicazione della T-PED (Direttiva 1999/36/CE recepita dall’Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.23) e delle norme EN a cui si dovrà fare costante riferimento nel futuro anche per gli altri mezzi di contenimento.

  36. Categorizzazione delle gallerie stradali (1.9.5.2)(5 Categorie) CATEGORIA A Nessuna restrizione per il trasporto di merci pericolose. CATEGORIA B Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una forte esplosione; Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1 1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata. (Continua…)

  37. CATEGORIA C Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte o un grave rilascio tossico; Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1: - Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria B, e - Le seguenti merci pericolose: (Continua…) 1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata.

  38. CATEGORIA D Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte o un grave rilascio tossico o un vasto incendio; Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1: - Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria C, e - Le seguenti merci pericolose: (Continua…) 1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata.

  39. CATEGORIA E Restrizione per tutte le merci pericolose ad eccezione dei seguenti Numeri ONU: • UN 2919 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, non fissile o fissile esente); • UN 3291 (rifiuto ospedaliero non specifico, n.a.s. o rifiuto (bio)medicale, n.a.s. o rifiuto medicale regolamentato, n.a.s.); • UN 3331 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, fissile); • UN 3359 (unità fumigata); • UN 3373 (materia biologica, categoria B).

  40. SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.5)

  41. Note in calce alla Tabella 1.10.5 a Non applicabile b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio) non si applicano, quale che sia la quantità c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (12). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto in cisterne, l’istruzione in questa colonna non è pertinente d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (17). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è pertinente

  42. Classificazione rifiuti (2.1.3.5.5) Per la classificazione di rifiuti, con composizione non esattamente conosciuta, ci si può basare su: - conoscenze dello speditore e dati tecnici e di sicurezza disponibili - dati richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza ed ambiente (*) (*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva 91/689/CEE

  43. Fuochi pirotecnici (2.2.1.1.7.5) • E’ stata aggiornata la tabella di classificazione di “default” dei fuochi pirotecnici. • Introdotta con una nota la definizione di “Composizione illuminante”: • Composizioni pirotecniche, sotto forma di polvere o come componente pirotecnica elementare, come presentata nei fuochi pirotecnici, che sono impiegate per produrre un effetto sonoro, o utilizzate come carica di scoppio o come carica propulsiva, salvo che sia dimostrato che il tempo di aumento di pressione di queste composizioni è superiore a 8 ms per 0.5 g di composizione pirotecnica nella prova 2 (c) (i) “Prova di tempo/pressione” del manuale delle prove e criteri dell’ONU

  44. Classe 2 – Gas (2.2.2.3) E’ stata aggiornata la lista delle rubriche collettive con l’inserimento di nuove rubriche relative alle pile a combustibile

  45. Regimi di esclusione dall’ADR: Classe 3 – Liquidi infiammabili (2.2.3.1.5) Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche, non corrosive e non pericolose per l’ambiente, aventi punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad esclusione delle materie contenenti più del 20% di nitrocellulosa), imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono sottoposte alle disposizioni ADR se, durante la prova di separazione del solvente (vedere Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1), l’altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3% dell’altezza totale, e se le materie a 23 °C hanno, nella coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un foro di 6 mm di diametro, un tempo di scorrimento: a) di almeno 60 secondi, oppure b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60% di materie della classe 3.

  46. Classe 5.2 – Perossidi organici (2.2.52.4) Ampliata e aggiornata, con l’aggiunta di nuove rubriche, la lista dei perossidi organici già classificati: per esempio 2,2-Di-ter-Amilperossibutano Anche per queste nuove rubriche, confluite nella lista di default, non si rende perciò più necessaria l’autorizzazione all’autorità competente (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ai fini del trasporto

  47. Classe 7 – Materiali radioattivi (2.2.7) Significativa revisione editoriale

  48. GHS e Materie pericolose per l’ambiente

  49. GHS (Globally Harmonized System) La differenza dei diversi sistemi di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi, peraltro non sempre giustificata in relazione alle diverse attività regolamentate (tutela della salute, trasporto, consumo, smaltimento rifiuti, ecc.), ha portato nel giugno 1992 a Rio de Janeiro, in sede di Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo sostenibile” all’approvazione dell’Agenda 21 che riassume gli impegni assunti; tra essi, al Capitolo 19, quello per una corretta gestione delle sostanze dal punto di vista ambientale, articolato in 6 Programmi di Azione di cui uno intitolato ”Armonizzazione della Classificazione e dell’Etichettatura di Prodotti Chimici”. Questo processo si identifica nel GHS dell’IOMC (Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals) e alla sua realizzazione hanno provveduto, relativamente ai pericoli di tipo chimico-fisico, il Comitato Esperti dell’ONU e l’ILO (International Labour Office) e, per i pericoli di tipo tossicologico ed ecotossicologico, l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). L’approccio seguito nel processo di armonizzazione è stato quello di adottare definizioni e criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle diverse regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire un più ristretto campo di applicazione. Aspetto fondamentale della metodologia GHS, oltre ai “bridging principles” per estrapolare dalla classificazione dei singoli componenti quella della miscela (anche per analogia con miscele simili), vi è infatti anche il cosiddetto “building block approach” che consente alle Autorità competenti degli Stati Membri di decidere come applicare i diversi elementi in base alla specificità necessaria e al tipo di destinatari (trasporto, ambiente di lavoro, consumatore).

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