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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL SISTEMA SCOLASTICO NEL PROCESSO FEDERALISTA

Dario Nicoli. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL SISTEMA SCOLASTICO NEL PROCESSO FEDERALISTA.

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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL SISTEMA SCOLASTICO NEL PROCESSO FEDERALISTA

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Presentation Transcript


  1. Dario Nicoli LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL SISTEMA SCOLASTICONEL PROCESSO FEDERALISTA

  2. Il sistema di finanziamento delle autonomie territoriali distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali. Circa l’istruzione, le regioni hanno competenze sulla pianificazione territoriale del sistema, sull’organizzazione della rete scolastica e sull’istruzione e formazione professionale. È proprio l’IFP il “banco di prova” della maturità delle regioni in tema di sistema educativo, dal quale potranno poi scaturire gli ulteriori passi di ampliamento degli ambiti di competenza. Si tratta di capire se esse sono in grado di garantire una vera politica dei diritti per tutti i cittadini italiani, e non dei particolarismi politici locali. FEDERALISMO A PARTIRE DALLA IFP

  3. Con la piena attuazione del nuovo sistema educativo (legge 53/03), per la prima volta in Italia è stato riconosciuta la rilevanza educativa e culturale del lavoro, rappresentato dal sistema di IFP. Il lavoro rappresenta infatti un ambito dell’esperienza umana in grado di far emergere le capacità buone delle persone, di consentire loro di immergersi in maniera pienamente consapevole nel discorso culturale della nostra civiltà, infine di dotarsi delle competenze e dei saperi che consentano loro di esercitare un ruolo attivo di cittadino e, quindi, di lavoratore. Valore educativo e culturale del lavoro

  4. Rispetto alla riforma del 1962 (scuola media unica), l’ulteriore elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni - che prende ora il nome di diritto-dovere - non è stato effettuato unificando in un biennio tutti i percorsi formativi esistenti, ma tramite il principio della “equivalenza formativa” che indica le mete comuni di percorsi formativi che rimangono quindi differenziati. È il principio del pluralismo formativo e del rispetto della varietà degli stili intellettivi degli utenti. Principio di equivalenza formativa

  5. Il sistema di IFP è la risposta alla separazione tra momento della “teoria” e momento della “pratica”, un principio che ha fondato gli apparati scolastici ed accademici della modernità, e che appare particolarmente resistente specie nella realtà italiana. Questa separazione risulta una delle principali cause di tre fenomeni critici: isolamento delle istituzioni scolastiche dalla società; area abnorme di dispersione scolastica; area abnorme di disoccupazione giovanile per titoli di studio inadeguati all’inserimento lavorativo. Valore del sistema ifp

  6. Due sono gli organismi che possono erogare l’offerta formativa IFP, a partire da una prospettiva differente: • le istituzioni formative accreditate, composte per la gran parte da enti di formazione professionale che possiedono i requisiti previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, e che agiscono in via prioritaria ovvero sistematica; • gli istituti professionali che possono fornire percorsi di qualifica IFP in regime di sussidiarietà sulla base di convenzioni con le regioni e province autonome. Due organismi erogativi: cfp e ip

  7. Il carattere istituzionale del sistema IFP porta con sé l’obbligo di offerta formativa che non può essere incerta, aleatoria; inoltre non sono plausibili, come giustificazione di tale comportamento, argomenti politico-ideologici trattandosi di una componente essenziale del sistema e quindi di un diritto primario dei cittadini. Tutte le regioni sono chiamate ad una prova di maturità democratica: dare vita ad una rete stabile e qualificata di istituzioni formative in grado di fornire ai giovani una valida alternativa a percorsi di studio non professionalizzanti. Diritto fondamentale: obbligo di offerta

  8. I nuovi istituti professionali possono svolgere percorsi triennali miranti alla qualifica di istruzione e formazione professionale, solo in funzione sussidiaria nell’ambito delle norme regionali, come dice il Regolamento degli IP: “Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali”. NON SOSTITUIBILITA’ DELLafp TRAMITE GLI ip

  9. Se gli IP seguono il regime della sussidiarietà, ovvero intervengono là dove l’offerta formativa ordinaria delle strutture formative accreditate sia carente, occorre che la Regione consenta l’accreditamento del CFP così che possano fornire la loro offerta formativa. In tal modo risulta possibile accertare l’ “area di scopertura” (figure professionali, territori) e coinvolgere gli IP in riferimento a ciò. Se la Regione persegue una prospettiva di tipo paritario, vanno assolutamente evitate impostazioni discriminatorie nei confronti degli enti di fp. Ciò in forza del diritto di scelta da parte dei giovani e delle loro famiglie, oltre che del principio di sussidiarietà e di quello di libertà di insegnamento. una prospettiva non discriminante

  10. L’idea di sostituire i cfp con gli ip risulterebbe, oltre che illegittima, anche inadeguata perché, indicata nel 25-28% la stima della domanda potenziale (stima molto prudenziale, visto che è attesa un’onda di rientro dell’eccesso di liceizzazione dei percorsi secondari), gli ip da soli hanno un’offerta potenziale del 17%, mentre i cfp del 7-9%. Inoltre, l’estrema variabilità regionale fa emergere un’effettiva discriminazione dei giovani italiani in base sai territori di residenza. Cfp e ip non coprono l’intera domanda

  11. L’approvazione del Testo Unico sull’apprendistato viene vista da alcuni come la possibilità di dare risposta alla domanda di IFP dei giovani, con modalità meno costose. Si tratta di un’illusione già smentita nel passato: costruire un’intesa tra organismi formativi ed imprese non è un’operazione facile né scontata. Inoltre occorre guardarsi dall’evasione del diritto-dovere, molto facile in questo settore. L ’apprendistato può svolgere un ruolo importante, ma numericamente contenuto, quantificabile in un 4-5% del totale, in buona parte da sommare al 25-28% della stima totale della domanda di IFP. Qualificare l’Apprendistato in ddif

  12. Secondo quanto previsto dalla legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale),le spese finanziabili saranno calcolate mediante la determinazione del costo standard collegato ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalle leggi statali in piena collaborazione con le Regione e gli enti locali. Conseguentemente, alle Regioni dovranno essere assicurate le corrispondenti risorse finanziarie mediante “tributi propri derivati” regionali (cioè, in sostanza, attivati dalle Regioni sulla base della legge dello Stato), l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la compartecipazione regionale all’IVA e le quote specifiche del fondo perequativo, in modo da garantire “il finanziamento integrale in ciascuna Regione”. Federalismo e costi standard

  13. A questo punto, si delinea la decisiva responsabilità delle regioni e province autonome nella costruzione di un sistema di istruzione e formazione professionale coerente con la nuova normativa. • Sei sono i livelli di tale responsabilità: • Adeguamento della normativa regionale: legge, indicazioni e linea guida • Acquisizione (non ambigua) degli standard nazionali • Messa in azione dell’offerta formativa integrale • Elaborazione delle mete di qualità del sistema • Realizzazione di un governo del sistema • Assicurazione delle risorse finanziarie proprie di un diritto fondamentale di cittadinanza. Responsabilita’ delle regioni

  14. La responsabilità delle regioni e province autonome assume in questo ambito un elevato valore democratico: • garantire ad una quota rilevante della gioventù una formazione coerente con i principi di cittadinanza europea; • consentire, in tempi brevi e con esiti positivi, l’inserimento sociale e lavorativo su ruoli rispondenti alle necessità del mdl; • Favorire l’inclusione sociale di persone/ceti in situazione di instabilità e di rischio di emarginazione. Un sistema di IFP non ambiguo, di qualità, ha quindi un rilevante valore educativo, con notevoli ricadute in ambito sociale ed economico. È bene che le regioni e le province autonome ne siano pienamente consapevoli ed agiscano di conseguenza. Valore democratico del sistema ifp

  15. «L’occupazione è il solo elemento che armonizzi le capacità specifiche di un individuo e la sua funzione sociale. Chiave della felicità è lo scoprire che cosa uno è adatto a fare e il dargli l’opportunità di farlo». Dewey J., Democrazia ed educazione, Sansoni, Milano, 2004 “Il lavoro è un’agire spirituale con mezzi sensibili”. Sprengler O., L’uomo e la macchina. Contributo ad una filosofia della vita, Settimo sigillo, Roma, 1989 Due citazioni

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