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Cenn i al Diritto Privato

Cenn i al Diritto Privato. In senso Oggettivo. Diritto Soggettivo. In senso Soggettivo. Interesse legittimo. Insieme di norme giuridiche. Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico.

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Cenn i al Diritto Privato

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Presentation Transcript


  1. Cenni al Diritto Privato

  2. In senso Oggettivo Diritto Soggettivo In senso Soggettivo Interesse legittimo Insieme di norme giuridiche Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico La pretesa che un soggetto ha che altri assuma il comportamento prescritto dalla norma Situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da una norma volta a proteggere un interesse pubblico generale Interesse protetto dall’ordinamento in via indiretta, attraverso l’osservanza di una norma pubblicistica Introduzione Diritto

  3. Le regole sono astratte, ma nascono dall’esigenza di risolvere un caso concreto Concreto Introduzione Diritto Privato e le sue caratteristiche Il DIRITTO PRIVATO è il Diritto dei Privati: regola i rapporti tra privati. Il diritto presuppone lo Stato e ne è l’espressione IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE REGOLE GIURIDICHE (norme – comandi) DI COMPORTAMENTO CHE REGOLANO IL VIVERE SOCIALE LA FUNZIONE PRIMARIA DEL DIRITTO E’ DI MANTENERE LA PACE SOCIALE Intersoggettivo Scienza sociale Richiede la societas Non omnicomprensivo Giuridicità del rapporto Non vuole regolare tutti i rapporti umani. Sono esclusi: I rapporti di cortesia Le leggi economiche Le regole del buon vivere sociale

  4. Introduzione Il Diritto come espressione di Autonomia Privata • Il Diritto Privato è espressione di autonomia privata (il singolo soggetto di diritto è libero di regolare come meglio crede i propri rapporti giuridici) • E’ lo strumento per la tutela della libertà dell’uomo • Prevalentemente è l’uomo stesso che deve regolare i propri rapporti nella vita di relazione • L’Autonomia Privata si manifesta nel: • NEGOZIO GIURIDICO (manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici matrimonio-contratto-testamento) • CONTRATTO / AUTONOMIA CONTRATTUALE (libera determinazione delle parti del contenuto del contratto)

  5. Introduzione La Norma giuridica • E’ il comando che l’ordinamento dà ai consociati • Le sue caratteristiche: • Sanzionabilità: prevede una sanzione in caso di violazione • Generalità: è rivolta alla generalità di destinatari • Astrattezza: prevede un’ipotesi astratta, ma è valida per una serie infinita di casi concreti

  6. Introduzione Le Norme giuridiche e la loro classificazione • Derogabili: sono norme di cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma con altra disposizione legale o negoziale • Inderogabili: sono norme che contengono un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire (derogare) la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale • Supplettive: sono norme che integrano la volontà negoziale se essa è mancante o incompleta (art.1182 sul luogo dell’adempimento)

  7. Fonti di produzione Fonti di cognizione Fonti che concorrono alla formazione dell’ordinamento giuridico nel suo insieme (organi legislativi che creano le norme, le Camere…) Sono i meccanismi di formazione delle norma giuridiche Sono gli strumenti che concorrono alla conoscenza della norma giuridica. Sono gli strumenti di conoscenza del diritto, cioè l’insieme dei mezzi materiali e di documenti attraverso i quali conosciamo il diritto (es. codice civile, leggi speciali, regolamenti amministrativi) Introduzione Fonti del Diritto

  8. Introduzione Le Fonti di Cognizione • Permettono la conoscenza delle norme giuridiche • Il sistema delle fonti è contenuto nell’art. 1 delle preleggi: • Le leggi • I regolamenti • Gli usi • In base all’art. 4 delle preleggi, grazie al principio di gerarchia delle fonti i • Regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi, allo stesso modo le consuetudini e gli usi non possono contrastare le disposizioni dei regolamenti e delle leggi

  9. Introduzione Il sistema delle fonti • Il Sistema delle Fonti, come definito dall’articolo 1 delle preleggi del 1942, deve tenere conto anche di: • Carta costituzionale • Impegni internazionali dell’Italia • Adesione dell’Italia alla Unione Europea • Ordinamento regionale • Abrogazione del sistema corporativo – D. 23 / 11/ 1944 n.369 • Il Sistema Reale delle Fonti • Costituzione della Repubblica; Trattato CEE e le norme comunitarie (regolamenti e Direttive) • I codici; Le leggi ordinarie dello Stato (leggi speciali) • Le leggi regionali • I regolamenti • Usi e consuetudini

  10. Introduzione Il sistema delle fonti – Regolamenti e Direttive • Regolamenti: • Hanno portata generale (art. 189 del Trattato) e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri • Direttive: • Vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione.Considerato il cronico ritardo dell’Italia nell’adeguamento normativo alle direttive (220 condanne per ritardo in 40 anni), Il Governo ha inventato la “Legge Comunitaria” annuale.Il nuovo sistema è stato introdotto con la Legge 9 marzo 1980 n. 86 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”

  11. Introduzione Il sistema delle fonti – Regolamenti • Regolamenti: • Sono le norme emanate dagli organi del potere esecutivo (Stato o altri Enti pubblici) nell’esercizio della loro potestà regolamentare. • Sono norme giuridiche che le Autorità del potere esecutivo emanano per competenza propria loro attribuita dalla Costituzione o dalla legge • Art. 3 preleggi: il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere regolamentare • Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in conformità delle leggi particolari • Il potere regolamentare è delimitato dai seguenti principi generali: • Nessun regolamento può abrogare o modificare norme contenute in leggi • Nessun regolamento può derogare ai principi generali del diritto

  12. Introduzione Il sistema delle fonti – Consuetudini e Usi • Usi / Consuetudini: • Consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico • Sono norme non scritte, spontanee • La loro prova è data attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di Commercio (art. 9 preleggi) • Si distinguono tre tipi di Consuetudini • Contra legem: illecita e vietata, in quanto si pone contro una norma di legge (contrario al principio di gerarchia) • Secundum legem: richiamata dalla legge e ad essa rinviata (es. 1182 luogo dell’adempimento) • Praeter legem: nasce per regolare quelle materie o settori del diritto che non sono espressamente regolate né dalla legge né dai regolamenti

  13. I soggetti

  14. I soggetti I soggetti E’ soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridiche Possono essere soggetti di diritto le persone fisiche e le persone giuridiche Persona giuridica: complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto Persona fisica: l’uomo

  15. I soggetti Persona fisica In relazione alla persona fisica occorre distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire Di agire: E’ l’idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, a esercitare, da solo, con il proprio volere i propri diritti e ad assumere obblighi Art.2, Si acquista con il compimento della maggiore età Giuridica: È l’idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi Art. 1, Si acquista con la nascita

  16. I soggetti Persona fisica – Capacità di agire • Per alcuni atti la legge stabilisce, eccezionalmente un’età diversa: • Capacità di contrarre matrimonio: per gravi motivi, il Tribunale, accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, può, sentito il pubblico ministero e i genitori, ammettere al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Il minore acquista anche la capacità per compiere gli atti collegati al matrimonio. • Esercizio di una impresa: il minore può essere autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale art. 397 • Adozione: in questo caso è richiesta un’età superiore alla maggiore. Art. 291, è richiesta un’età superiore ai 35 anni • Lavoro: secondo comma art.2, sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore alla maggiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Il limite minimo è fissato a 15 anni (L.17 ottobre 1967, n.977) ridotto a 14 per i lavori agricoli ed elevato a 16 per i lavori pericolosi. Sono esclusi i lavori particolarmente pericolosi

  17. I soggetti Persona fisica - Incapacità L’incapacità consiste nel non essere in grado di curare i propri interessi. Corrisponde giuridicamente alla mancanza di capacità di agire Incapacità legale Assoluta: Minore età, interdizione giudiziale e interdizione legale Relativa: Emancipazione, inabilitazione Incapacità naturale Capacità legale, ma temporanea incapacità di intendere o di volere

  18. I soggetti Persone giuridiche Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. Sono quindi soggetti di diritti per volontà della legge Le persone giuridiche sono dotate di una propria capacità giuridica e di una propria capacità di agire Private Associazioni Fondazioni Società di capitali Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi privati Pubbliche Regioni Province Comuni Enti Pubblici Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici

  19. I soggetti Persone giuridiche - Private Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo di natura privata, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto • Con personalità giuridica • Associazioni • Fondazioni • Società di capitali • Sono dotati di capacità giuridica generale, che si acquista: • Con l’assolvimento di oneri formali: acquisto automatico (es: iscrizione nel registro delle imprese…) Senza personalità giuridica Associazioni non riconosciute Comitati Società di persone Sono dotati di capacità giuridica parziale

  20. I soggetti Persone giuridiche – L’Autonomia Patrimoniale Autonomia Patrimoniale La prima caratteristica dell’acquisto della personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica si distingue da quello dei soggetti “persone fisiche” che la costituiscono LE PERSONE GIURIDICHE RISPONDONO CON IL PROPRIO PATRIMONIO E NEI LIMITI DEL PROPRIO PATRIMONIO

  21. I soggetti Persone giuridiche – Le Associazioni Ente con personalità giuridica, costituito da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo • Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico plurilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio. Art. 16 Contenuto dell’atto costitutivo • Patrimonio: l’A. è titolare del proprio patrimonio (anche se non è necessario per la vita ed il riconoscimento dell’associazione) che viene utilizzato per il perseguimento dello scopo della A. • Assemblea: Riunione degli associati in funzione deliberante: si forma la volontà dell’Ente. Deve essere convocata dagli Amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio • Amministratori: organi che gestiscono e rappresentano l’Associazione. Hanno il potere di rappresentanza, rispondono sia agli associati sia ai terzi con i quali hanno contrattato. Art. 18 rispondono secondo le norme sul mandato all’associazione e la vincolano con i terzi. • Associati: compongono l’A. Sono A. coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo della Associazione. I nuovi sono ammessi secondo le norme stabilite dallo statuto • Estinzione e liquidazione: artt. 27, 30, 31

  22. I soggetti Persone giuridiche – Le Fondazioni Ente con personalità giuridica, costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo • Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico unilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio, ha per oggetto la costituzione della fondazione. Art. 15 Caratteristiche dell’atto costitutivo: revocabilità fino a quando non è avvenuto il riconoscimento o fino a quando il fondatore non ha fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Art. 16 Contenuto • Patrimonio art. 17: è costituito dal fondatore mediante atto di liberalità (donazione o disposizione testamentaria) • Organi: è gestita dagli amministratori che rappresentano la fondazione • Controllo: vigilanza e controllo sono esercitate dall’autorità governativa • Estinzione e liquidazione: l’Autorità Governativa in caso di esaurimento o impossibilità di raggiungimento dello scopo, anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

  23. I Diritti Reali

  24. I Diritti Reali I beni Art. 810: Sono beni le cosa che possono formare oggetto di diritto Beni privati Beni pubblici Appartengono ai privati Fanno capo allo Stato e agli Enti pubblici

  25. I Diritti Reali Beni fungibili e infungibili (distinzione dottrinale) Beni fungibili Beni infungibili • Beni o cose che si possono sostituire gli uni agli altri • Un litro di benzina • Un quintale di riso • Un frigorifero nuovo • Un televisore nuovo • Il denaro • Beni che non è indifferente sostituire gli uni agli altri. Beni determinati • Un immobile determinato • Un quadro di un determinato autore • Un frigorifero usato • Un automobile usata

  26. I Diritti Reali Detenzione – Proprietà – Possesso Materiale disponibilità della cosa Detenzione Non è un diritto. Signoria di fatto sulla cosa Corpus possessionis + Animus possidendi Possesso Proprietà Diritto di godere in modo pieno ed esclusivo di un bene

  27. I Diritti Reali Proprietà Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico Art. 42 Costituzione. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne le funzione sociale e di renderla accessibile a tutti

  28. I Diritti Reali Proprietà – Modi di acquisto A titolo derivativo Contratti Successioni A titolo originario Usucapione art. 1158 Occupazione art. 923 Invenzione art. 927 Accessione art. 934 Specificazione art. 940 Unione art. 939 Commistione art. 939

  29. I Diritti Reali Proprietà – Modi di acquisto a titolo originario Presa di possesso della cosa mobile priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene. Apprensione della cosa con l’animo di farla propria Occupazione Ritrovamento della cosa mobile smarrita. Va restituita al proprietario o al Sindaco, il S. pubblica il ritrovamento. Dopo un anno se il proprietario non la rivendica, la cosa diventa di proprietà di chi l’ha trovata. Se il proprietario la rivendica, a chi l’ha ritrovata spetta un premio Invenzione Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Fatte salve alcune eccezioni (art. 935 e ss.). L’istituto dell’accessione può essere applicato solo nel caso in cui vi sia materiale congiunzione o incorporazione Accessione Se un soggetto utilizza cose di proprietà altrui o materia altrui per formare una cosa nuova (es. statua fusa nel bronzo) acquista la proprietà della cosa nuova a meno che il valore della materia non prevalga di gran lunga il valore del lavoro Specificazione • Se più cose mobili appartenenti a diversi proprietari si fondono o si uniscono in modo da formare un tutto non più separabile: • La proprietà diventa comune • La proprietà del tutto va al proprietario della cosa principale salvo l’obbligo di corrispondere il prezzo Unione

  30. I Diritti Reali I Diritti Reali Sono iura in re, cioè diritti sulla cosa In re propria In re aliena • Di garanzia: un limite al diritto reale altrui allo scopo di garanzia – Garanzia ASSOLUTA • Di godimento: consistono nel diritto di godere della cosa altrui Proprietà

  31. E’ il diritto reale che attribuisce all’enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe il proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico Enfiteusi artt. 957-977 E’ lo ius utendi e fruendi salva rerum substantia. E’ il diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica Usufrutto art. 978 Abitazione art. 1022 La servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante Diritto di servirsi di una cosa di proprietà altrui per quanto occorre ai bisogni suoi e della propria famiglia Diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia Servitù art. 1027 Uso art. 1023 I Diritti Reali Diritti reali di godimento E’ il diritto di proprietà su una costruzione separata dalla proprietà del suolo (es. Parcheggi sotterranei) Superficie art. 952

  32. Le obbligazioni

  33. Obbligazioni Obbligazioni L’Obbligazione è il vincolo in virtù del quale un soggetto, chiamato debitore, è tenuto verso un altro soggetto ad una prestazione positiva o negativa Prestazione Oggetto del rapporto giuridico obbligatorio, corrisponde ad un comportamento del debitore Prestazione di cortesia: non costituiscono rapporti di natura obbligatoria le prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o condiscendenza (invito a colazione) Prestazioni gratuite: la prestazione è dovuta in forza di un titolo che non prevede un corrispettivo, corrisponde ad un preciso interesse dell’obbligato e fa sorgere a sua carico un vincolo coercibile e una responsabilità per inadempimento Obbligazioni naturali: mero dovere sociale o morale che l’obbligato esegue spontaneamente, ma del quale non è possibile ottenere giudizialmente l’adempimento. Non è un’obbligazione

  34. Obbligazioni Obbligazioni – Caratteristiche della Prestazione • La prestazione deve: • Essere suscettibile di valutazione economica • Corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore • Essere possibile • Essere lecita • Essere determinata o determinabile • Economicità: deve avere contenuto patrimoniale • Interesse anche non patrimoniale: interesse morale, affettivo, intellettuale, artistico, religioso • Possibilità: per impedire il sorgere dell’obbligazione l’impossibilità deve essere oggettiva, assoluta, non temporanea e genetica. L’impossibilità sopravvenuta ha effetti diversi: estingue l’obbligazione • Liceità: è illecita se contraria • Alla legge – ordine pubblico – morale – buon costume • Determinatezza: oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali, che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull’identità dello stesso prevista e voluta dai contraenti art. 1346 c.c.Determinabilità: condizione per cui l’oggetto può essere determinato con processo logico utilizzando elementi e criteri prestabiliti dalle parti

  35. Obbligazioni Obbligazioni – Fonti • Art. 1173: “Le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” • Contratto • Fatto illecito • Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle • Promessa di pagamento • Promessa al pubblico • Ricognizione di debito • Gestione d’affari • Pagamento dell’indebito • Arricchimento senza causa • Coercibilità delle obbligazioni: si ha obbligazione se esiste un vincolo in virtù del quale il debitore è costretto a compiere la prestazione e il creditore, quindi, ha il potere di esigere la prestazione dal debitore stesso

  36. Obbligazioni Obbligazioni – Alcuni tipi Dare – consegnare Pagare una somma di denaro, obbligo di consegnare un bene (obbligazione di genere o di specie), obbligazione di restituire un bene Di mezzi: il debitore si obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività, senza garantire il risultato (es. avvocato) Fare Di risultato: il debitore si obbliga nei confronti del creditore, non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato Hanno per oggetto un comportamento negativo del debitore, al fine di conservare una situazione com’è, non mutandola (es. patto di non concorrenza) Non fare

  37. Obbligazioni Modi di estinzione dell’obbligazione Satisfattori Non satisfattori Compensazione Novazione Esatto adempimento Remissione Confusione Impossibilità sopravvenuta

  38. Comportamento secondo correttezza art. 1175 c.c. Le parti del rapporto obbligatorio – debitore e creditore - devono comportarsi secondo correttezza Comportarsi secondo correttezza significa che ciascuna parte del rapporto obbligatorio deve cooperare perché si realizzi l’interesse dell’altra

  39. Diligenza nell’adempimento La diligenza è quello sforzo che viene chiesto al debitore in vista della soddisfazione dell’interesse del creditore

  40. Solidarietà Attiva Solidarietà Passiva Più creditori e un solo debitore. Ciascun creditore ha diritto a pretendere la prestazione per intero Più debitori e un solo creditore. Ciascun debitore è tenuto ad eseguire la prestazione per intero Obbligazione parziaria Obbligazione solidale Il creditore deve chiedere a ciascuno dei debitori il pagamento della sua “quota” di debito Il creditore può chiedere a ciascheduno dei due debitori il pagamento dell’intero debito (salvo poi il diritto del debitore che ha pagato di rivalersi pro quota sul condebitore) Obbligazioni Le Obbligazioni in solido - Definizione NON SI PRESUME, deve risultare dal titolo. Perché si postula il riscontro di un’inequivoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l’adempimento dell’intera o. Vige una PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’ PASSIVA in presenza di più condebitori. Art. 1294

  41. Il Contratto

  42. Contratto Il contratto - Definizione Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Art. 1321 I requisiti del contratto sono: 1. Accordo tra le parti 2. Causa 3. Oggetto 4. Forma, quando risulta prevista dalla legge a pena di nullità Art. 1325 Il contratto è un negozio bilaterale (sono necessarie almeno due manifestazioni di volontà). Negozio = atto o manifestazione di volontà rivolta a effetti giuridici meritevoli di tutela Art. 1322: Autonomia privata

  43. GRATUITO ONEROSO REALE BILATERALE CONSENSUALE EFFETTI REALI UNILATERALE EFFETTI OBBLIGATORI Fa sorgere obbligazioni a carico di una sola delle parti Si forma con il consenso più la consegna della cosa Si forma con il semplice consenso delle parti Produce l’effetto traslativo. Trasferimento proprietà Un contraente acquista un vantaggio verso un corrispettivo sacrificio Produce l’effetto di fare sorgere obbligazioni a uno o entrambi i contraenti Fa sorgere obbligazioni a carico di entrambe le parti Un contraente acquista un vantaggio senza un corrispettivo sacrificio Contratto Il Contratto – Classificazioni

  44. ESECUZIONE ISTANTANEA DI DURATA ALEATORI COMMUTATIVI SINALLAGMATICI OBBLIGAZIONI PER UNA SOLA PARTE Si esaurisce in un’unità di tempo non apprezzabile Le prestazioni sono eseguite in un periodo di tempo apprezzabile o che si ripetono periodicamente nel tempo I reciproci sacrifici sono incerti I reciproci sacrifici sono certi A prestazioni corrispettive Una parte assume obbligazioni, mentre l’altra nessuna Contratto Il Contratto – Classificazioni (segue)

  45. Contratto Il contratto – La formazione Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte Art. 1326 Art. 1334 / 1335 Gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati Proposta, Accettazione, loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

  46. Contratto Il contratto – La formazione (segue) La proposta per qualificarsi come tale solo se è suscettibile di accettazione pura e semplice, già contenendo tutte le condizioni del contratto. Altrimenti si qualifica come una semplice disponibilità a trattare/ invito a offrire PROPOSTA Indirizzo dell’A. Indirizzo del P. Proponente Oblato/ Accettante Reciproco dovere di diligenza e correttezza ACCETTAZIONE PRESUNZIONE DI CONOSCENZA 1335 Il destinatario può superare la presunzione provando di essersi trovato, senza propria colpa nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima Una accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta

  47. Contratto Momento e luogo della formazione del contratto Fino alla conclusione le parti non sono vincolate da alcun obbligo contrattuale, possono recedere dalle trattative, revocare. Momento: chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte Momento Dove si trova il proponente che ha notizia dell’accettazione Luogo

  48. Contratto Elementi essenziali del contratto – La causa Art. 1343. La causa è la funzione economico sociale del contratto • Motivo: ragione interna per cui il soggetto si induce al negozio. Il motivo è di solito irrilevante ai fini giuridici. • Unica eccezione è il motivo illecito. Art. 1345 • Motivo illecito • Determinante • Comune alle parti

  49. FORMA AD SUBSTANTIAM FORMA AD PROBATIONEM Necessaria per la validità dell’atto Non è richiesta per la validità dell’atto, ma per la prova dell’atto Contratto Elementi essenziali del contratto – L’oggetto e la forma • Art. 1346. L’oggetto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale. Deve essere: • Possibile • Lecito • Determinato / Determinabile Art. 1350. La forma è essenziale quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Principio generale. LIBERTA’ DELLA FORMA di espressione della volontà contrattuale. Ogni manifestazione di volontà ha una sua forma. Può semplicemente essere la forma orale.

  50. CONDIZIONE CASUALE CONDIZIONE POTESTATIVA CONDIZIONE MISTA L’evento non dipende dalla volontà del dichiarante, ma da un caso o un soggetto estraneo L’evento dipende dalla volontà del dichiarante E’ condizione insieme casuale e potestativa Contratto Elementi accidentali del contratto – La condizione Art. 1353- 1361. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto. CONDIZIONE: avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono, o vengono meno, gli effetti del contratto Gli effetti del negozio si verificheranno solo all’avverarsi della condizione Condizione sospensiva Gli effetti del negozio si verificheranno subito e cesseranno all’eventuale verificarsi della condizione. Gli effetti della condizione retroagiscono al tempo della conclusione del contratto Condizione risolutiva

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