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Le funzioni del Medico Competente

Le funzioni del Medico Competente. Dr. Pier Luigi Pavanelli A.O. OIRM S.Anna di Torino. Le funzioni del Medico Competente. 1- L’ampliamento delle funzioni del medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria.

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Le funzioni del Medico Competente

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  1. Le funzioni del Medico Competente Dr. Pier Luigi Pavanelli A.O. OIRM S.Anna di Torino

  2. Le funzioni del Medico Competente • 1- L’ampliamento delle funzioni del medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria. • 2- Gestione della documentazione sanitaria e delle cartelle cliniche e le visite mediche.

  3. 1- L’ampliamento delle funzioni del medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria. • TITOLO I PRINCIPI COMUNI CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 Definizioni • Comma 1 lettera h)«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; ….. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  4. Sezione I - Articolo 25Obblighi del medico competente I • Comma 1. Il medico competente: • Lettera a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezionealla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; Dlgs 81/08TESTO UNICO

  5. Sezione I - Articolo 25Obblighi del medico competente II • Lettera b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; • Lettera c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; • Lettera d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale; Dlgs 81/08TESTO UNICO

  6. Sezione I - Articolo 25Obblighi del medico competente III • Lettera e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; • Lettera f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; • Lettera g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Dlgs 81/08TESTO UNICO

  7. Sezione I - Articolo 25Obblighi del medico competente IV • Lettera h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; • Lettera i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Dlgs 81/08TESTO UNICO

  8. Sezione I - Articolo 25Obblighi del medico competente V • Lettera l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; • Lettera m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; • Lettera n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  9. Sezione II Valutazione dei rischi Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi • Sezione II Valutazione dei rischi Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • Sezione III Servizio di prevenzione e protezione Articolo 35 Riunione periodica • Sezione IV Formazione, informazione e addestramento Articolo 36 Informazione ai lavoratori Dlgs 81/08TESTO UNICO

  10. I Rischi Lavorativi • Analisi dei rischi per la salute presenti nel posto di lavoro. • Il censimento deriva dall’ osservanza ex articolo 4 del DL 626/94. • La filosofia di base è dettata dall’ articolo 15 del D.Lgs.81/2008 allegato 1 (rif. ex art 3 d.lgs. n. 626/1994; ex art. 4 d.lgs. n. 277/1991)

  11. Particolari categorie di lavoratori da tutelare: • Portatori di Handicap, • Invalidi ( INAIL, INPS, I.C., Cause di Servizio), • Lavoratrici gravide, • Minori e apprendisti, • Inabilità lavorativa o Invalidità sopraggiunta. • MEDICINA LEGALE OCCUPAZIONALE

  12. Burn Out Stress & Mobbing • Burn Out : condizione emotiva statica. • Stress: condizione emotiva dinamica • Mobbing: vessazione morali

  13. D.M. 27 APRILE 2004 “ elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 approvato con DPR 30-06-1965 n°1124 e successive modifiche ed integrazioni.”

  14. Sezione VSorveglianza sanitaria Articolo 38Titoli e requisiti del medico competente I • Comma 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: • Lettera a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; • Lettera b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; • Lettera c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; • Lettera d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  15. Sezione VSorveglianza sanitaria Articolo 38Titoli e requisiti del medico competente II • Comma 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  16. Sezione VSorveglianza sanitaria Articolo 38Titoli e requisiti del medico competente III • Comma 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". • Comma 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  17. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 39 Svolgimento dell’attività di medico competente I • Comma 1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). • Comma 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: • Lettera a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; • Lettera b) libero professionista; • Lettera c) dipendente del datore di lavoro. • Comma 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  18. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 39 Svolgimento dell’attività di medico competente II • Comma 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. • Comma 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. • Comma 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  19. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 40 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale • Comma 1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. • Comma 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  20. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41Sorveglianza sanitaria I • Comma 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: • Lettera a)nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; • Lettera b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. • Comma 2. La sorveglianza sanitaria comprende: • Lettera a)visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Dlgs 81/08TESTO UNICO

  21. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41Sorveglianza sanitaria II • Lettera b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; • Lettera c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; Dlgs 81/08TESTO UNICO

  22. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41Sorveglianza sanitaria III • Lettera d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; • Lettera e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. • Comma 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: • Lettera a) in fase preassuntiva; • Lettera b) per accertare stati di gravidanza; • Lettera c)negli altri casi vietati dalla normativa vigente • Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  23. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41Sorveglianza sanitaria IV • Comma 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. • Comma 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: • Lettera a)idoneità; • Lettera b)idoneità parziale, temporanea o permanente,con prescrizioni o limitazioni; • Lettera c)inidoneità temporanea; • Lettera d)inidoneità permanente. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  24. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41Sorveglianza sanitaria V • 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. • 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. • 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  25. Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 42Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica • 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisceil lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. • 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  26. Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi • Corrisponde al Titolo V del D lgs 19/9/1994, n. 626, recepimento della direttiva 90/269CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comporta, per i lavoratori, rischi da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  27. Titolo VIIAttrezzature munite di videoterminali • Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  28. TITOLO VIIIAgenti fisici • Capo I: Disposizioni generali • Capo II: Rumore • Capo III: Vibrazioni • Capo IV: Campi elettromagnetici • Capo V: Radiazioni ottiche. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  29. Titolo IXSostanze pericolose • Capo I: Protezione da agenti chimici • Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni • Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  30. Titolo XProtezione da agenti biologici • Corrisponde al Titolo VIII del D lgs 19/9/1994, n. 626, attuazione della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  31. 2- Gestione della documentazione sanitaria e delle cartelle cliniche e le visite mediche. • DOCUMENTO SANITARIO E DI RISCHIO PERSONALE (Art. 90 del D.Lgs. 230/1995 e allegato 3A del D.Lgs. 81/2008). • Cognome Nome • Nato/a il _____ a ____ Sesso  M  F • Codice fiscale  • Residente in via/C.so • Comune • Medico curante Dott. • Ditta • Datore di lavoro • Data di assunzione Sede/i di lavoro

  32. DOCUMENTO SANITARIO E DI RISCHIO PERSONALE (Art. 90 del D.Lgs. 230/1995 e allegato 3A del D.Lgs. 81/2008). Anamnesi sui rischi lavorativi e dati occupazionali(1) : • Destinazione lavorativa Mansione Compiti • Eventuale uso di dispositivi di protezione personale DPI Esposizione ad Agenti Cancerogeni (2) • Rischi da Radiazioni Ionizzanti. (3) (4) • Esposizione ad Altri Fattori di Rischio (specificare quali) • Esposizione ad Agenti Chimici (specificare quali) Esposizione ad Agenti Fisici (specificare quali) . • Esposizione ad Agenti Biologici (specificare quali) • Note • (1) I dati di questa sezione sono forniti dal datore di lavoro (indicare n° degli allegati) • (2) Specificare quali, indicare il numero CAS, il tipo (sostanza, preparato o processo di cui • all’allegato VIII D.Lgs 626/94) e il valore dell’esposizione • (3) Specificare anche eventuali parti del corpo a maggior rischio • (4) Specificare radionuclidi

  33. DOCUMENTO SANITARIO E DI RISCHIO PERSONALE (Art. 90 del D.Lgs. 230/1995 e allegato 3A del D.Lgs. 81/2008). • ANAMNESI LAVORATIVA • Anamnesi Fisiologica • Anamnesi Patologica Remota • Invalidità riconosciute (Invalidità Civile, INPS, INAIL, Ass. Private) • Infortuni sul lavoro • Situazione vaccinale • Esame clinico generale • GIUDIZIO DI IDONEITA’ • Note generali esplicative: • Art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente.Al lavoratore è trasmessa copia della presente con informazione su significato degli accertamenti sanitari effettuati, relativo giudizio di idoneità e possibilità di ricorso. • Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. • La prossima visita periodica verrà effettuata secondo quanto indicato nel protocollo sanitario, salvo diversa necessità conseguente a patologie intercorrenti ovvero variazioni nelle esposizioni lavorative, dei cicli produttivi/tecnologici a fattori potenzialmente nocivi che rendano opportuna una più precoce rivalutazione dello stato di salute, ovvero a richiesta del dipendente come previsto dalla normativa vigente.

  34. Sorveglianza sanitaria • documentazione sanitaria La cartella sanitaria di rischio: istituita, aggiornata, conservata secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 allegato 3 A e dalle altre normative di settore. La gestione al termine dell’attività lavorativa è definita per alcuni fattori di rischio. Registro di esposizione: strumento previsto per taluni fattori ed eventi. La veste grafica è definita con decreto dell’agosto 2007 per le sostanze cancerogene e riproposta nell’allegato 3 A.

  35. Sorveglianza sanitaria • documentazione sanitaria Certificato di idoneità: strumento non uniforme per i diversi fattori di rischio del quale non è prevista per lo più la redazione nel caso di giudizio di idoneità. Adempimenti medico-legali: sono rappresentati dai tre atti di informativa che in forza di specifiche norme di legge costituiscono da tempo un obbligo costante per il medico del lavoro. Una quarta informativa, di più recente introduzione, concerne l’invio all’ ISPESL della documentazione relativa ai casi di sospetta neoplasia professionale. Dati biostatistici: sono costituiti da risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria che vengono comunicati in occasione della riunione annuale ex art. 35 D.Lgs 81/2008 e forniscono in prospettiva epidemiologica uno strumento integrativo delle attività di prevenzione. Da inviare secondo quanto dettato dall’allegato 3 B all’organo di vigilanza territorialmente competente, che invierà in via informatica i dati all’ ISPESL.

  36. Dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria • Allegato 3 B del D.Lgs.81/2008 Contenuti minimi: • Dati identificativi dell’azienda; • Dati identificativi del medico competente • Rischi cui sono esposti i lavoratori • Protocolli sanitari adottati • N. giorni di assenza • Infortuni denunciati • Malattie professionali segnalate • Tipologia dei giudizi di idoneità

  37. Titolo I - Disposizioni generaliSezione VI- Gestione delle emergenze • articolo 43:(corrispondente all’articolo 12 del Dlgs 626/94), individua i principi generali ai quali il datore di lavoro e lavoratori, devono attenersi nella gestione delle emergenze • articolo 44: diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. • articolo 45: si è scelto di utilizzare l’espressione “primo soccorso”, usata in luogo del “pronto soccorso”, conferma il decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, per l’identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio. Dlgs 81/08TESTO UNICO

  38. SCHEMA RIASSUNTIVO DI SOCCORSO SANITARIO SUL POSTO DI LAVORO Infortunio o malore sul posto di lavoro Proteggere:1) se stessi 2) il luogo dell’infortunio 3) l’infortunato Controllo delle funzioni vitali:il paziente è cosciente? Respira? Come batte il cuore? Ci sono ferite? Gestione dell’attesa, attivare la squadra per il soccorso(centralinista e buttafuori),procedere con le manovre di soccorso (manovre salvavita)indispensabili ed urgenti,rassicurando l’infortunato e controllando i parametri vitali (polso, respiro e coscienza) Quali sono le cause dell’infortunio? Avvertire:118 o struttura sanitaria più vicina

  39. D.M. Ministero salute 15/07/2003, n. 388, G.U. 03/02/2004, n. 27. In caso di infortunio, la PAROLA D’ORDINE dell’addetto P.S. è: PROTEGGI P.A.S. AVVERTI SEGUIRE SEMPRE l’ORDINE SOCCORRI

  40. FORNIRE CONOSCENZE E CAPACITA’ INDISPENSABILI PER FRONTEGGIARE UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA OSSERVARE RICONOSCERE DESCRIVERE INTERVENIRE NON INTERVENIRE TRANQUILLIZZARE e GESTIRE L’ATTESA ATTENDERE I SOCCORSI e INFORMARE

  41. Emergenza sanitaria Assenza di emergenza EVENTO Emergenza ASSOLUTA Qualunque lavoratore presente all’evento deve allertare gli addetti al Primo Soccorso della sede stessa o della sede più vicina (*): nel caso di dubbio sul comportamento da adottare si può telefonare al 118 descrivendo la situazione al medico della centrale operativa e attenendosi quindi rigidamente alle indicazioni ricevute Gli addetti al Primo Soccorso devono recarsi immediatamente presso l’infortunato e valutare la gravità delle sue condizioni Organizzare il trasporto dell’infortunato al P.S. (ambulanza 118 “da trasporto”; servizio di Radiotaxi; vettura aziendale) (*) Chiedere o far richiedere o far richiedere da un collega (se è opportuno non abbandonare il paziente) l’intervento del 118. Chi effettua la chiamata deve farsi confermare l’arrivo in tempi brevi e fornire indicazioni per il raggiungimento del luogo dell’evento (in caso l’ambulanza non giunga dopo 10’ dalla chiamata occorre effettuare un’altra chimamta). L’infortunato non deve essere spostato dal luogo dove si è verificato l’evento Gestione autonoma dell’evento (*)

  42. Qualunque lavoratore presente all’evento deve allertare gli addetti al Primo Soccorso della sede stessa o della sede più vicina Se un addetto al Primo Soccorso non è immediatamente rintracciabile o non può intervenire immediatamente e se le condizioni del paziente appaiono gravi Gli addetti al Primo Soccorso devono comunque recarsi al più presto presso l’infortunato e proseguire e completare la gestione dell’evento EVENTO Qualunque lavoratore deve chiedere o far richiedere da un collega (se è opportuno non abbandonare il paziente) l’intervento del 118. Il servizio 118 è a disposizione di qualunque cittadino per fornire indicazioni e consigli sulla natura dell’evento e sul comportamento da tenere. Chi effettua la chiamata deve farsi confermare l’arrivo in tempi brevi e fornire indicazioni per il raggiungimento del luogo dell’evento (in caso l’ambulanza non giunga dopo 10’ dalla chiamata occorre effettuare un’altra chiamata). L’infortunato non deve essere spostato dal luogo dove si è verificato l’evento.

  43. Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO • Guanti sterili monouso (5 paia). • Visiera paraschizzi. • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). • Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). • Teli sterili monouso (2). • Pinzette da medicazione sterili monouso (2). • Confezione di rete elastica di misura media (1). • Confezione di cotone idrofilo (1). • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). • Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). • Un paio di forbici. • Lacci emostatici (3). • Ghiaccio pronto uso (due confezioni). • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). • Termometro. • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

  44. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE • Guanti sterili monouso (2 paia). • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). • Pinzette da medicazione sterili monouso (1). • Confezione di cotone idrofilo (1). • Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). • Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). • Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). • Un paio di forbici (1). • Un laccio emostatico (1). • Confezione di ghiaccio pronto uso (1). • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

  45. PROMOZIONE DELLA SALUTE "il processo che consente alle persone di aumentare la capacità di controllare e di migliorare la propria salute" (WHO, 1986). "... la salute dei lavoratori in tutti gli Stati Membri, deve essere migliorata rendendo i posti di lavoro più salubri, riducendo le malattie e gli infortuni correlati con l'attività lavorativa e promuovendo il benessere delle persone al lavoro". (25° dei 38 obbiettivi da raggiungere per la promozione della salute; WHO, 1991).

  46. PROMOZIONE DELLA SALUTE Il D.Lgs 81/2008, a differenza del D.Lgs.626/94, introduce il riferimento alla promozione della salute in relazione a fattori di rischio non occupazionali. Ruolo del principio generale sancito dall’art. 2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” Rilevanza penale, in chiave di lesione personale ex art. 590 c.p. dell’aggravamento di patologie preesistenti, anche di natura non professionale, per effetti di cause riconducibili all’attività lavorativa.

  47. Conclusioni • Nomina del Medico Competente: richiesta titoli e curriculum. • Collaborazione del Medico Competente nella stesura del documento di Valutazione dei Rischi. • Redazione del piano di miglioramento. • Redazione delle procedure di Primo Soccorso. • Redazione del Protocollo di Sorveglianza sanitaria. • Relazione di sopralluogo annuale. • Cartella sanitaria personale e di rischio. • Effettuazione delle visite mediche periodiche e degli accertamenti sanitari ritenuti necessari. • Giudizio di idoneità specifica alla mansione. • Custodia delle cartelle sanitarie.

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