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Il medico competente

Il medico competente. La sorveglianza sanitaria. Dottor Fabio Filippi 05/06/2012. INTRODUZIONE. CODICE ICOH – OBIETTIVI DELLA MEDICINA DEL LAVORO proteggere e promuovere la salute dei lavoratori sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative

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Il medico competente

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  1. Il medico competente La sorveglianza sanitaria Dottor Fabio Filippi 05/06/2012

  2. INTRODUZIONE CODICE ICOH – OBIETTIVI DELLA MEDICINA DEL LAVORO proteggere e promuovere la salute dei lavoratori sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative istituire e mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti promuovere l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute. .... sulla base del principio di equità, gli OML dovranno aiutare i lavoratori sia ad ottenere che a mantenere il loro posto di lavoro, nonostante eventuali problemi di salute o handicap.

  3. INTRODUZIONE Sorveglianza sanitaria Definizione di SORVEGLIANZA Definizione lessicale “l’azione di sorvegliare, vigilare, tenere sotto controllo persone o cose, seguire con attenzione qualcosa che interessa particolarmente” (Vocabolario della Lingua Italiana Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Traccani) “seguire attentamente gli aspetti, gli sviluppi di una situazione, di un fenomeno” (Grande Dizionario Italiano di Aldo Gabrielli), “seguire con attenzione l'evolversi di un fenomeno” (Dizionario della Lingua Italiana Sabatini Coletti).

  4. INTRODUZIONE Sorveglianza sanitaria Definizione di SORVEGLIANZA Definizione giuridica (D.Lgs. 81/2008, Art. 2, lettera m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

  5. Aspetti generali Il tema dellasorveglianza sanitariacostituisce uno degli aspetti maggiormente innovativi della riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 numero 81 (così come coordinato dalla Legge 7 luglio numero 88 e dal D.Lgs. 3 agosto 2009 numero 106) ha trattato a fondo la materia, con l’obiettivo di superare le insufficienze e le criticità della normativa pre-esistente. In particolare il decreto correttivo rimanda ad una successiva ridefinizione da parte della Conferenza Stato-Regioni procedure e strumenti tecnici che in fase di prima applicazione avevano presentato ancora forti criticità. Il ruolo del medico competenteall’interno del sistema della prevenzione aziendale risulta ora accresciuto, soprattutto in base ad un maggior coinvolgimento nel processo di valutazione dei rischi (Cap. III, Sez. A).

  6. Aspetti generali Il ruolo del medico competente all’interno dell’azienda va inteso oggi in modo ampio, principalmente come supporto al datore di lavoro e a tutto il sistema destinato alla valutazione dei rischi e alla messa a punto della strategia preventiva più adeguata all’interno dell’azienda. L’obiettivo finale del suo intervento sul singolo lavoratore consiste nella ottimizzazione del rapporto tra il lavoratore stesso e la sua mansione (e i suoi contenuti), attraverso azioni sulla idoneità (limitando e vietando compiti e operazioni ritenuti dannosi) e/o sulla mansione (adattandola alle caratteristiche del lavoratore).

  7. Aspetti generali Lasorveglianza sanitariacostituisce una delle misure di prevenzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura chimica, fisica, ergonomica o biologica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione (Cap. VII). Per le attività lavorative che espongono a questi agenti di rischio le norme specifiche stabiliscono dei limiti di esposizione che non devono essere superati. Il rispetto di tali valori limite non costituisce tuttavia una garanzia assoluta che tuteli tutti i lavoratori esposti, in quanto è diversa la suscettibilità individuale in relazione a differenze di genere, di età, delle caratteristiche genetiche e alla presenza coesistenza di eventuali patologie extralavorative.

  8. Aspetti generali Lasorveglianza sanitariahaquindi lo scopo di verificare le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti dovuti all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione a livello individuale. Nel contempo, a livello collettivo, la sorveglianza sanitaria consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi, permettendo così di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

  9. Aspetti generali In base all’Art. 41, comma 1, l’obbligo dellasorveglianza sanitaria ricorre in tutti i casi in cui è esplicitamente prevista dalle norme specifiche sui singoli rischi: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, at. 168) Videoterminali (Titolo VII, art. 176) Rumore (Titolo VIII, art. 185 e196) Vibrazioni (Titolo VIII, art. 185 e 204) Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 185 e 211) Radiazioni ottiche artificiali (titolo VIII, art. 185 e 218) Agenti chimici (Titolo IX, art. 229) Agenti cancerogeni (Titolo IX, art. 242) Amianto (Titolo IX, art. 259) Agenti biologici (Titolo X, art. 279)

  10. Aspetti generali Oltre ai suddetti casi, l’obbligo dellasorveglianza sanitariaè previsto da disposizioni normative che non sono state ricomprese nel D.Lgs. 81/2008, ma che rimangono comunque vigenti: Lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/1956) Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive (D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 324/1996) Silice libera cristallina (D.P.R. 1124/1965) Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995) – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori suscettibili di esposizione a radiazioni ionizzanti classificati in Categoria A (radiazioni più elevate) deve essere effettuata da un medico autorizzato, cioè un medico competente iscritto in un apposito elenco nominativo presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di verifica delle competenze tecniche e professionali nella materia specifica Lavoro a bordo di navi passeggeri, mercantili e da pesca (D.Lgs. 271/1999) Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)

  11. Aspetti generali Inoltre lasorveglianza sanitariaè obbligatoria ai fini della verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi – L’art. 41, comma 4, richiama esplicitamente questo aspetto che è disciplinato da norme specifiche su alcol (L. 125/2021) e Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni e su tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990, Intesa del 30 ottobre 2007 e Provvedimento del 18 settembre 2008 della stessa Conferenza). Il D.Lgs 106/2009 prevede che tali norme tecniche siano rivisitate.

  12. Aspetti generali Ulteriori obblighi disorveglianza sanitariapossono essere stabiliti dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’articolo 6 del testo Unico.

  13. Nomina del medico competente In tutte queste circostanze il datore di lavoro deve nominare il medico competente sia ai fini della sorveglianza sanitaria sia ai fini della valutazione dei rischi Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. ... Omissis ... g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

  14. medico competente SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 38 Titoli e requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

  15. medico competente SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 38 Titoli e requisiti del medico competente 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

  16. medico competente SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 38 Titoli e requisiti del medico competente 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

  17. medico competente SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 39 Svolgimento dell’attività di medico competente 1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

  18. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) ABROGATA; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

  19. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (finalizzata ad accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica) b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (finalizzata a verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione specifica) La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; /

  20. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 41 Sorveglianza sanitaria c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (allo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni utili a proseguire il controllo del suo stato di salute dopo la fine dell’esposizione , per una diagnosi precoce di eventuali effetti tardivi) e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto.

  21. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009 (!!! ???), con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

  22. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

  23. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntivaè ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

  24. Sorveglianza sanitaria SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori pur garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

  25. Sorveglianza sanitaria Tutte le tipologie di visita possono essere integrate da accertamenti diagnostici mirati ai rischi ritenuti necessari dal medico competente ed eseguiti a cura e a spese del datore di lavoro A tal fine il medico competente adotta specifici protocolli sanitari tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, riportandoli nelle cartelle sanitarie e di rischio del lavoratore Nel caso di esposizione ad agenti chimici per i quali è fissato un valore limite biologico, il protocollo diagnostico deve comprendere esami di monitoraggio biologico

  26. Sorveglianza sanitariaProvvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Alla luce delle suddette disposizioni, si deve rilevare che l’obbligo di assegnazione a mansione diversa, ove possibile, sia generalmente incombente in capo al datore di lavoro a prescindere dallatipologia contrattuale (assunzione a tempo indeterminato o determinato) con cui il lavoratore è stato assunto. La disposizione si traduce nell’obbligo per il datore di lavoro, una volta accertata la inidoneità alla mansione specifica del lavoratore, di valutare tenendo conto delle condizioni oggettive della sua organizzazione e soggettive derivanti dalla preparazione e dalla formazione del lavoratore, la possibilità di assegnarlo ad altra mansione, equivalente o inferiore Secondo l’orientamento dominante della Giurisprudenza, la disposizione va interpretata come una sintesi tra diritto alla ricollocazione del lavoratore e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (Art. 41 della Costituzione Civile), in virtù del quale adibire a diversa mansione il lavoratore è il frutto di una valutazione di concreta fattibilità, in relazione alla struttura organizzativa aziendale

  27. Sorveglianza sanitariaProvvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Ai fini della configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivo, non è sufficiente la inidoneità del lavoratore ad effettuare la propria mansione, necessita infatti anche la prova della impossibilità di reimpiego dello stesso lavoratore nell’ambito della organizzazione aziendale. Onere della prova che incombe sul datore di lavoro. L’ipotesi risolutoria del contratto di lavoro è configurabile solo nel caso di inidoneità permanente alla mansione e non temporanea, in quanto in questo seconda ipotesi, il giudizio espresso sul lavoratore può trasformarsi nel tempo sia in senso di una inidoneità permanente ma anche nel senso opposto, nel ripristino della piena idoneità.

  28. Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari comunque disposti dal medico competente (Art. 20, Comma 2, lettera i e il contributo che segue) Tale obbligo non riguarda le vaccinazioni non previste da norme speciali (Art. 279, comma 2 lettera a)

  29. Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori Per quanto attiene alla possibilità di licenziare il lavoratore che rifiuti si sottoporsi alle visite e che non sia possibile adibire ad altre mansioni, occorre ricordare come la Giurisprudenza abbia più volte sottolineato come un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite costituirebbe una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro, ove paralizzasse l’esercizio del potere disciplinare comportando una limitazione della punibilità del lavoratore stesso. Verrebbe così a crearsi una situazione in cui un lavoratore può assumere decisioni su se stesso in tema di sicurezza. Tale situazione è stata ripetutamente dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, in quanto trasformerebbe la posizione di garanzia del datore di lavoro in una ingiustificata responsabilità oggettiva.

  30. Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il datore di lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari (nel rispetto delle norme in materia di sanzioni disciplinari dettate dallo Statuto dei Lavoratori) al fine di “convincere” il lavoratore a cambiare idea. Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo, il datore di lavoro potrà ricorrere al licenziamento, sempre che ricorra un giustificato motivo e una giusta causa, in quanto la non idoneità non nasce da una oggettiva condizione di salute del lavoratore, bensì da una soggettiva volontà di non collaborazione alla tutela di un bene costituzionalmente protetto come quello della salute e dal venir meno agli obblighi previsti dagli articoli 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) e 2106 (sanzioni disciplinari) del Codice Civile. Analogo ragionamento deve essere fatto nel caso in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi a esami clinici.

  31. Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori Del resto, se è vero che l’espletamento della sorveglianza sanitaria è un obbligo incombente in capo al datore di lavoro, è altrettanto vero che, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il comma 2, lettera a), della suddetta disposizione precede in particolare che i lavoratori debbano “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

  32. Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori Questa tesi è avvalorata dalla possibilità di una sanzione penale prevista dal legislatore a carico del lavoratore che non si sottoponga al controllo. L’Art. 59 del D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che “i lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 660 euro per la violazione dell’articolo 20 Comma 2 Lettera i)”, cioè nel caso che il lavoratore violi l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

  33. Sorveglianza sanitaria In tema di visite a richiesta, di visite pre-assuntive e di visite alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi si salute superiore a 60 giorni i decreti legislativi 81/200/ e 106/2009 hanno introdotto rilevanti novità rispetto alla normativa previgente

  34. Sorveglianza sanitariavisita a richiesta del lavoratore Già il D.Lgs. 626 del 1994 prevedeva la visita a richiesta del lavoratore a condizione che tale richiesta fosse correlata ai rischi lavorativi, per quanto in una formulazione abbastanza confusa, che aveva dato luogo ad interpretazioni della Giurisprudenza di difficile attuazione nella pratica sanitaria d’azienda. La nuova formulazione è decisamente più ampia e apparentemente priva di incertezze. La visita medica a richiesta viene effettuata nei confronti di qualsiasi lavoratore, che sia o meno sottoposto a controlli sanitari preventivi e periodici. Tale visita può essere richiesta da un’alterazione dello stato di salute del lavoratore che si sospetti possa essere indotta dall’attività lavorativa svolta, come anche da una condizione patologica di certa origine extralavorativa, che tuttavia rappresenti una controindicazione all’espletamento della mansione specifica. In ogni caso il medico competente è chiamato a valutare la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con l’attività lavorativa e ad esprimere il giudizio di idoneità.

  35. Sorveglianza sanitariavisita a richiesta del lavoratore È così evidente come in tal modo venga affidata al medico competente la responsabilità di molte situazioni precedentemente ritenute di pertinenza esclusiva di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 300 del 1970. In particolare in riferimento alle visite effettuate per patologie non professionali, per rischi non normati, per inabilità alla mansione, in tutti i casi in cui sia lo stesso lavoratore a richiedere l’accertamento.

  36. Sorveglianza sanitariavisita alla ripresa del lavoro Una visita di idoneità alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni è prevista in maniera esplicita dal D.Lgs. n. 106 del 2009 e deve essere eseguita anche se non è il lavoratore a richiederla.

  37. Sorveglianza sanitariavisita in fasepre-assuntiva Sempre il D.Lgs. “correttivo” n.106 del 2009 cancella il divieto per il medico competente di eseguire le visite preventive in fase pre-assuntiva. Nei casi in cui vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere se far eseguire tale visita (dal cui esito dipenderà l’assunzione o meno del lavoratore) dal medico competente.

  38. Sorveglianza sanitaria In tema di giudizio di idoneità A conclusione della visita medica il medico competente formula un giudizio di idoneità alla mansione specifica alla quale il lavoratore è o dovrà essere adibito, tenendo conto non solo delle condizioni di salute del lavoratore, ma anche prendendo in considerazione il costo energetico, lo stress psicologico e il possibile rischio intrinseco. In base all’esito degli accertamenti effettuati il giudizio può essere di idoneità piena, di idoneità parziale (temporanea o permanente – con prescrizioni o limitazioni) o di inidoneità (temporanea o permanente). Nei casi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanea devono essere specificati i limiti temporali di validità.

  39. GIUDIZIO DI IDONEITà Il giudizio di idoneitàdeve sempre essere comunicato per iscritto sia al lavoratore che al datore di lavoro anche in caso di idoneità piena (Art. 41 comma 8). Spetta al datore di lavoro vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alle mansioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria senza il relativo giudizio di idoneità (Art. 18 Comma 1 lettera b). Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le prescrizioni indicate dal medico competente e, nel caso di idoneità parziale e/o inidoneità alla mansione specifica (temporanea o permanente) deve destinare, per quanto possibile, il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (Art. 42).

  40. GIUDIZIO DI IDONEITà Avverso qualsiasi tipo di giudizio espresso dal medico competente è ammesso il ricorso all’organo di vigilanza, cioè all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente sul luogo di lavoro (Art. 41 Comma 4), che può: confermare modificare revocare il giudizio. Viene quindi definitivamente chiarita la possibilità di presentare ricorso anche nel caso di giudizi di idoneità piena. L’organo di vigilanza si configura come una sede di seconda istanza a cui è sempre possibile rivolgersi.

  41. GIUDIZIO DI IDONEITà Nel complesso le nuove disposizioni mirano ad eliminare la ridondanza tra medico competente e organismi di cui all’Art. 5 della Legge 300 del 1970, legittimando sempre il giudizio del medico competente e assicurando la tutela del lavoratore attraverso l’istituto del ricorso.

  42. GIUDIZIO DI IDONEITà Di fronte ad un giudizio di idoneità con limitazioni il medico competente esprime un parere di compatibilità specifica e mette in gioco la propria competenza per favorire quel processo di integrazione positiva del lavoratore affetto da patologia all’interno dell’azienda In tal senso valuta adeguatamente i lavoratori con deficit nelle loro capacità lavorative residue per inserirle nel posto adatto, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, di forme di sostegno, di azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti.  Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore giudicato idoneo con limitazioni una prestazione non compatibile con le sue minorazioni e nell’affidare i compiti al lavoratore tiene conto delle capacità e delle condizioni dello stesso in rapporto alla sua salute e sicurezza, concordemente con quanto concerne il limite della sua idoneità Ottimizzare l’ “utilizzo” delle residue capacità lavorative del lavoratore con idoneità condizionata nel contesto aziendale consente all’impresa di utilizzare al meglio la forza lavoro e al lavoratore di trarre maggior soddisfazione dal lavoro svolto aiutandolo a sentirsi “normale”

  43. GIUDIZI DI IDONEITà difficili Nonostante la Medicina del Lavoro debba promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore e nonostante che il lavoro deve essere adattato all’uomo e non viceversa, nonostante i miglioramenti delle condizioni di lavoro da un punto di vista igienico ed ergonomico che aprono un la possibilità di un migliore inserimento lavorativo dei soggetti portatori di patologia, i giudizi di idoneità possono portare alla discriminazione di soggetti invalidi per quanto riguarda il diritto al lavoro

  44. GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile Di fronte ad un lavoratore disabile, egli stessopuò chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute indipendentemente dalla presenza di rischi normati. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, si accerti la definitiva impossibilità di inserire il disabile all'interno dell'azienda.

  45. GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile UN CORRETTO APPROCCIO VALUTATIVO DEVE NECESSARIAMENTE FONDARSI SUI SEGUENTI CRITERI: DIAGNOSI CLINICA CERTA ED ACCURATA, SOPRATTUTTO NEI TERMINI DELLA INFERMITA’, ESAMINANDO LA SUA EVENTUALE EMENDABILITA’ TERAPEUTICA E LA SUA POTENZIALE EVOLUTIVITA’. INQUADRAMENTO DELLA MENOMAZIONE RAPPORTANDOLA ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA ED ALL’EVENTUALE USURA VERIFICANDO CONTEMPORANEAMENTE IL REQUISITO DELLA SUA PERMANENZA, QUALE STATO SOMATO-PSCICHICO DUREVOLE SENZA PREVISIONE DI CAMBIAMENTO A BREVE SCADENZA. Vale il principio per cui è indispensabile valutare la capacità complessiva individuale residua, in quanto conta non tanto quanto si è perso, ma, soprattutto, quel che è residuato al fine di consentire il recupero e di attribuire al singolo caso la valenza assistenziale che gli compete nella prospettiva di una sua idonea integrazione lavorativa

  46. GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile IN ALTRI TERMINI: IL PUNTO DI PARTENZA E’ COSTITUITO DALLA MENOMAZIONE DELLA INTEGRITA’ PSICO-FISICA CHE RAPPRESENTA L’ELEMENTO VALUTATIVO FONDAMENTALE. IL PUNTO DI ARRIVO: IL DISABILE DEVE ESSERE DEFINITO NON SOLO PER LA CAPACITA’ FUNZIONALE PERDUTA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER LA SUA CAPACITA’ FUNZIONALE RESIDUA AL FINE DI CONSENTIRE IL SUO RECUPERO ED IL SUO POSSIBILE COLLOCAMENTO LAVORATIVO IN MANSIONE CONGRUE AL SUO STATO E’ del tutto evidente che una precisa quantificazione medico-legale di una menomazione rappresenta la fase preliminare per l’apprezzamento di un eventuale danno.

  47. GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile IL REQUISITO DELLA PERMANENZA QUALE STATO SOMATO-PSCICHICO DUREVOLE SENZA PREVISIONE DI CAMBIAMENTO A BREVE SCADENZA E IL MECCANISMO DELLA RIVEDIBILITA’ ALCUNE PATOLOGIE, BENCHE’ A BREVE SCADENZA NON PRESENTANO GENERALMENTE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE SUL PIANO CLINICO TALI DA DETERMINARE VARIAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA’, IN TEMPI PIU’ LUNGHI, POSSONO INVECE PRESENTARE SOSTANZIALI MUTAMENTI, SIA IN SENSO POSITIVO, GRAZIE ALLA LORO EMENDABILITA’ TERAPEUTICA, CHE IN SENSO NEGATIVO, PER LA LORO NATURALE EVOLUZIONE, TALI DA DETERMINARE, AI GRADI ESTREMI DI VARIABILITA’, UNA CONDIZIONE DI INABILITA’ ASSOLUTA A QUALSIASI LAVORO O, AL CONTRARIO, LA PERDITA DELLO STATO DI INVALIDITA’ IN QUANTO L’INCIDENZA FUNZIONALE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA NON RAGGIUNGE PIU’ LA MISURA RICHIESTA DAL DISPOSTO LEGISLATIVO

  48. Obblighi del medico competente CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Articolo 25 Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorsoconsiderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

  49. Obblighi del medico competente CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Articolo 25 Obblighi del medico competente c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

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