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Le invasioni dei popoli del nord e i Regni romano - barbarici

Le invasioni dei popoli del nord e i Regni romano - barbarici. Secoli V - VIII. Dall’Età tardo - antica al Medioevo. Salvataggio e trasmissione dei testi della cultura greca e romana e, in particolare, del diritto romano Monachesimo Ideale dell’impero cristiano

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Le invasioni dei popoli del nord e i Regni romano - barbarici

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Presentation Transcript


  1. Le invasioni dei popoli del nord e i Regni romano - barbarici Secoli V - VIII

  2. Dall’Età tardo - anticaal Medioevo Salvataggio e trasmissione dei testi della cultura greca e romana e, in particolare, del diritto romano Monachesimo Ideale dell’impero cristiano Struttura gerarchica della Chiesa Età tardo-antica Medioevo 476 d.C.

  3. Insediamenti dei popoli germanici - I

  4. Insediamenti dei popoli germanici - II

  5. Visigoti

  6. Burgundi

  7. Franchi

  8. Popoli barbariciAvanzata dei longobardi

  9. Italia bizantina e longobarda (sec. VI-VIII)

  10. Laconquista longobarda di Pavia

  11. Longobardi

  12. Editto di Rotari re dei longobardi (643) • Mettere in iscritto le consuetudini del popolo longobardo, affinché i giudici le applichino con certezza e imparzialità

  13. Editto di Rotari attentati contro il re e omicidio per conto del re 1. Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius infiscentur. 2. Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut hominem per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit culpabilis, nec ille nec heredes eius quoquo tempore ab illo aut heredes ipsius requisitionem aut molestia patiatur; quia postquam corda regum in manum Dei credimus esse, non est possibile, ut homo possit eduniare, quem rex occidere iusserit.

  14. Editto di Rotari (643 d.C.) attentati contro il re e omicidio per conto del re 1. Se un uomo trama o si accorda [con qualcuno] per uccidere il re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati. 2. Se qualcuno si accorda con il re per uccidere un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.

  15. Editto di Rotari (643 d.C.)composizione pecuniaria 48. De oculo evulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui oculum excusserit. 49. De naso absciso. Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii ipsius conponat, ut supra. 50. De labro absciso. Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos sedicem, et si dentes apparuerint unus duo aut tres, conponat solidos viginti. 51. De dentes priores. Si quis alii dentem excusserit, qui in riso apparit, pro uno dentem dit solidos sidicem; si duo aut amplius fuerint in risu apparentis, per hoc numero conponantur et adpretietur. 52. De dentes maxillares. Si quis alii dentem maxillarem unum aut plures excusserit, per unum dentem conponat solidos octo.

  16. Editto di Rotari (643 d.C.)composizione pecuniaria 48. Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio. 49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra. 50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi. 51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero. 52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più molari, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.

  17. Editto di Rotari • L’elemento soggettivo del reato: il reato di incendio

  18. Roth. 344 • Se qualcuno ha deliberatamente (asto animo) lasciato entrare cavalli o una mandria nel pascolo altrui e ha provocato danni, paghi la composizione di un soldo per ciascun capo di bestiame e risarcisca il danno secondo la valutazione che ne sarà fatta o secondo la consuetudine, se non ha il coraggio di giurare che non l’ha fatto deliberatamente. Se giura, paghi invece soltanto il risarcimento del danno.

  19. La fine del VII secolo • 672-670 affermazione decisiva del cattolicesimo ai vertici del regno, lotta contro gli ariani, gli eretici e gli ebrei: superamento del dualismo etnico tra Romani e Longobardi • 680 pace con Bisanzio: maggior libertà di circolazione delle persone (presenze greche in Italia, artisti e maestranze orientali) • Accentuazione dei tratti romanici nella regalità e nelle manifestazioni del potere: convocazione del sinodo di Pavia del 698

  20. Liutprando 712-744 • Conversione dall’arianesimo al cattolicesimo • Disposizioni pubblicate su richiesta del Pontefice o conformi al diritto canonico. Ad esempio: manumissione del servo davanti all’altare; impedimenti canonici al matrimonio; miglioramento dei diritti successori delle figlie • Nel processo: • Appello al re contro le sentenze di I° grado • Preferenza per la prova testimoniale e l’inquisizione

  21. Liutprando re cattolico prologo alle leggi del 713 Le leggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso di stabilire e valutare con saggezza non le ha concepite nell'animo, ponderate nella mente e rese proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma per volontà e ispirazione di Dio, perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta il saggissimo Salomone che dice: continua

  22. Liutprando re cattolico prologo alle leggi del 713 " Come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si seccano, ma se per la sua clemenza le lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza. " Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo ha dichiarato nella sua lettera, dicendo: " ogni ottimo regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre della luce". [...] continua

  23. Liutprando prologo alle leggi del 713 Noi, seguendo la norma di [Rotari],ispirati, come crediamo, dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a togliere ed aggiungere quelle cose che ci sono parse conformi alla legge di Dio, come abbiamo ordinato di scrivere in questa pagina. Per questo io, Liutprando, in nome di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende di marzo, nell'undicesima indizione,assieme a tutti i giudici, sia delle parti dell'Austria e della Neustria sia anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri Longobardi miei fedeli, alla presenza di tutto il mio popolo,di comune accordo, abbiamo stabilito tutto quanto segue in quanto conforme al timore ed all'amore di Dio.

  24. Liutprando prologo alle leggi del 713 Leges quas christianus ac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire disponit, non sua providentia, sed Dei notu et inspiratione eas animo concepit, mente petractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in mano Dei est, atestante sapientissimo Salomonem, qui ait: Sicut aquae, ita cor regis in mano Dei; si tenuerit eas, omnia siccabantur, si autem clementer eas demiserit, universa inrigantur et replentur suavitatem. Quidem et apostolus domini Iacobus in epistola sua ededit dicens: Omnem donum optimum et omnem datum perfectum desursum est, discendens a patre luminum. [...] Cuius nos normam sequentes, divinitus ut credimus inspirati, simili modo ea que iuxta Dei legem nobis congrua paruerunt, subtrahere et addere previdemus, sicut et in presentem paginam scrivere iussimus. Ob hoc ego in Dei nomine Liutprand excellentissimus christianus Langobardorum rex, anno Deo protegente regni mei primo, pridiae kalendarum Martiarum, indictione undecima, una cum omnibus iudicibus tam de Austriae et Neustriae partibus, necnon et de Tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis Langobardis et cuncto populo adsistente, haec nobis commune consilio, iuxta ob Dei timore atque ac sancta conparuerunt et placuerunt.

  25. Liutp. 118 - le prove irrazionali e il duello • Avevamo stabilito con i nostri giudici che colui che uccide un uomo libero perde tutti i propri beni (Liutp. 20). Ora veniamo a sapere che alcuni denunciano altri per aver ucciso loro parenti avvelendandoli. In questi casi, secondo la consuetudine, la colpevolezza si stabilisce con il duello. Ci sembra, però, grave che una persona possa perdere tutte le proprie sostanze per aver perso in un duello, combattuto personalmente o con “campioni”. • Stabiliamo pertanto …… continua

  26. Liutp. 118 - il duello • Che in questi casi, il duello sia preceduto dal giuramento da noi regolato nel cap. 71, secondo la quale il denunciante deve giurare sul Vangelo che ha motivi fondati per sospettare che il denunciato abbia commesso l’avvelenamento; dopo il giuramento potrà richiedere il duello secondo la consuetudine. • QUIA INCERTI SUMUS DE IUDICIO DEI: abbiamo sentito che a causa dei duelli, alcune persone hanno perso tutti i loro beni ingiustamente • E tuttavia non possiamo vietare il duello a causa della CONSUETUDINE DELLA NOSTRA GENTE

  27. Liutp. 118 il regime del duello QUESTO INCISO DELLA NORMA DI LIUTPRANDO SOTTOLINEA IL PROBLEMA SEMPREricorrente del DIFFICILE rapporto tra la sensibilità e la cultura della società, da un lato, e la volontà del legislatore, dall’altro; tra opinione pubblica e riforme del diritto

  28. Liutprando 744 d.C. c. 91 de scribisLa personalità del diritto « De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerunt ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit e pacionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non impotetur contra legem, quia ambae partis volontariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniatur esse ».

  29. Principio della personalità della legge • In un medesimo ordinamento, esistono leggi diverse a seconda della nazionalità delle persone • I romani vivono secondo la legge romana, i longobardi secondo quella longobarda ecc. • Si eccettuano generalmente le norme di diritto “pubblico” e penale • Quale legge è applicabile nei rapporti misti?

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