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Le OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST. LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST. LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE. Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011. Black-list : le fonti dell’adempimento. Art. 1 DL 40/2010 Dm 30 Marzo 2010 (decreto attuativo)

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Le OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST. LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

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Presentation Transcript


  1. Le OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST. LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011

  2. Black-list : le fonti dell’adempimento • Art. 1 DL 40/2010 • Dm 30 Marzo 2010 (decreto attuativo) • Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 Maggio 2010 (approvazione modello) • DM 27 Luglio 2010 (modifica paesi Blacklist) • DM 5 Agosto 2010 (integrazione norme • Circolare Agenzia delle Entrate 53 del 21 ottobre 2010 • Circolare Agenzia delle Entrate 54 del 28 ottobre 2010 • Circolare Agenzia delle Entrate 2 del 28 Gennaio 2011

  3. Black-list: decorso dell’obbligo • Operazioni realizzate a partire dal 1^ luglio 2010 (c’era la possibilità di sanare senza conseguenze comunicazioni errate al 31 Gennaio 2011, proroga delle comunicazione di luglio e agosto 2010 al 2 novembre 2010, inclusione di operazioni non territoriali a partire dal 1^ settembre 2010) • Entro la fine del mese successivo si comunicano le operazioni registrate ad IVA nel mese precedente

  4. Black-list : soggetti obbligati • Sono obbligati i “soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto” • Gli enti non commerciali, come gli enti pubblici, sono obbligati solo nell’ esercizio di attività commerciali eventualmente esercitate anche se per le norme della territorialità sono soggetti d’imposta ma, come precisa la circolare 53/2010 “le prestazioni di servizi commesse dagli enti non commerciali non sono mai soggette all’obbligo di segnalazione quando l’acquisto di dette prestazioni sia riferibile all’attività istituzionale dell’ente. • Per le operazioni “promiscue” si ritiene sussistente l’obbligo • L’obbligo vale anche per i i soggetti passivi “non stabiliti” con identificazione IVA in Italia per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. • Esclusi invece i “minimi” e i soggetti destinatari delle norme sulle nuove iniziative produttive

  5. Black-list: l’operatore economico • Per essere rilevante la transazione deve avvenire con un “operatore economico” • Per verificare lo status di “operatore economico” si possono utilizzare (Circ.53/2010): • Certificazione o numero identificativo rilasciati dalle autorità competenti dei paesi Black – list attestanti lo svolgimento di attività economica oppure • Dichiarazione della controparte che svolge attività artistica e/o professionale

  6. Black- list: i paesi inclusi • Sono quelli indicati nei DM 4 maggio1999 e DM 21 Novembre 2001 (c’è il Lussemburgo ed il Principato di Monaco che sono soggetti per altri versi ad adempimenti INTRASTAT) • Il DM 5 Agosto 2010 ha escluso Cipro, Malta e Corea del Sud

  7. Black-list: obbligo per i non residenti identificati • Sono compresi tra i soggetti tenuti alla compilazione del modello anche i soggetti non residenti (comunitari o extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguiti con operatori Black-list • Quindi il soggetto identificato direttamente o con rappresentante fiscale o con stabile organizzazione in Italia deve segnalare le operazioni che realizza con operatori black.list.

  8. Black-list : rappresentante fiscale e stabile organizzazione • Per l’ Agenzia delle Entrate sono soggetti “trasparenti”: ciò che conta è lo stabilimento dell’operatore economico che si serve di tali strumenti. Ad.es. operatore Lussemburghese trasferisce merce a propria S.O. Intra tra L e SO-IT ,autofatturazione It, obbligodi comunicazione Black.list con dati di L L SO - IT IT

  9. Black-list : ambito oggettivo • Devono essere comunicate: • Le cessioni di beni • Le prestazioni di servizi rese sia in UE che extraUE • Gli acquisti di beni • Le prestazioni di servizi ricevute

  10. Black-list: ambito delle operazioni • Devono essere comunicate: • Le operazioni imponibili • Le operazioni non imponibili • Le operazioni esenti • Le operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE NEI REGISTRI IVA

  11. Black-list: esclusioni (Circ. 2/2011) • Spese di trasferta dei dipendenti in paesi Blacklist • Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati • Omaggi non rientranti nell’attività propria dell’impresa se di valore < 25,82 euro • Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in distributori di paesi Black-list • I dettaglianti esonerati dall’obbligo di emettere fattura • Cessioni estero su estero • Operazioni di operatori dispensati dall’obbligo di fatturazione ai seni dell’art. 36-bis del DPR 633/72 (ma non se effettuano operazioni imponibili

  12. Black-list:gli elementi informativi • Codice fiscale e partita IVA del soggetto che produce la comunicazione • Codice fiscale del soggetto Black-list con il quale è intercorsa la transazione o, in mancanza, altro codice identificativo • Periodo di riferimento della comunicazione • Importo delle operazioni per ciascuna controparte distinto tra imponibili, non imponibili e non soggette al netto delle relative note di variazione • Importo dell’imposta se operazioni imponibili per ciascuna controparte • Note di variazione emesse o ricevute per operazioni effettuate dopo il 1^ luglio 2010 data dalla quale scatta l’obbligo di comunicazione indicando l’importo complessivo e la relativa imposta.

  13. Black-list: periodicità • Mensile • Trimestrale se nei quattro trimestri precedenti non si è superata – per ogni tipologia di operazioni (cessioni beni e servizi/acquisti beni e servizi) la soglia del 50.000,00 euro dioperazionirese o ricevute con paesi black list, come per l’INTRASTAT • Se si è iniziata – con l’acquisizione della partita IVA – l’attività da meno di quattro trimestri e nel periodo trascorso si è sotto i 50.000,00 euro si è trimestrali

  14. Black-list: cambio di periodicità • Se nel corso del trimestre viene superata la soglia dei 50.000,00 per una categoria di operazioni (che trascina anche l’altra ad.es. acquisto beni >50.000,00 al netto IVA si porta dietro l’acqusito servizi anche se < 50.000,00 euro) si diventa mensili a partire dal mese successivo. • In tal caso nell’ultimo elenco trimestrale va barrata la casella “Variazione di periodicità” • Si puo’ anche optare per la periodicità mensile pur avendo i requisiti per essere trimestrale: in tal caso si è vincolati per l’intero anno

  15. Le slides successive non riguardano gli enti pubblici • In base al provvedimento 22 Dicembre 2010 prot. 184182 l’adempimento dello spesomentro non riguarda più gli enti pubblici quali le Università.

  16. Spesometro: il restyling del vecchio elenco clienti e fornitori • Fonti normative: • D.L. 31 maggio 2010 nr.78 art.21 • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 2010/184182 del 22 Dicembre 2010 • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 2011/59327 del 14 Aprile 2011

  17. Spesometro: soggetti obbligati • Sono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi ai fini dell’ IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di questo tributo. • Quindi anche gli enti pubblici nello svolgimento della loro attività commerciale.

  18. Spesometro: oggetto della comunicazione • Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi di imposta (compresi acquisti intracomunitari in attività commerciale) per le quali i corrispettivi contrattuali sono: •  pari o superiori a 3000,00 euro la netto IVA •  pari o superiori a 3600,00 euro lordo IVA dove non ricorre l’obbliglo di emissione della fattura. • Problema: ad es il ristoratore può emettere fattura per 3.410 euro che scorporando fa 3.100,00 +310,00 IVA 10% ed è soggetto all’obbligo, se invece – come è ammesso art. 22 DPR 633/72 – emette ricevuta al lordo IVA di 3410,00 euro non è soggetto all’adempimento

  19. Spesometro:esclusioni • Importazioni • Esportazioni • Cessioni di beni e servizi resi e ricevuti verso paese black-list • Fino al 1^luglio 2011 non monitorate le operazioni per le quali non ricorre obbligo di fattura • Tali operazioni sono già monitorate

  20. Spesometro:elementi da indicare • Anno di riferimento • Partita IVA o – in mancanza – codice fiscale del cedente del bene o prestatore del servizio e/o cessionario del bene o committente del servizio • Corrispettivi dovuti dal committente e cessionario e/o al prestatore e cedente e l’importo dell’imposta o il titolo di esenzione o il lordo IVA se non ricorre obbligo di emissione fattura (in tal caso il committente o commissionario dovrà fornire i propri dati identificativi)

  21. Spesometro: termini di invio • A regime: entro il 30 Aprile anno successivo a quello di riferimento • Vanno dichiarate le operazioni registrate ai sensi degli artt. 23,24,25 DPR 633/72 o in mancnza al momento di cui all’articolo 6 dello stesso decreto • Per il 2010 la comunicazione si può fare fino al 31 Ottobre 2011 con limite di 25.000,00 euro per operazioni soggette a fatturazione • Entro trenta giorni successivi si può trasmettere una comunicazione sostitutiva riferita allo stesso periodo • Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati al fine di calcolare il limite si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi. • A telefisco 2001 è stata anticipata l’inclusione nello spesometro delle prestazion i di servizio ricevute da operatori INTRA UE ma non è chiaro se anche quelle ricevute. • Trasmissione esclusivamente telematica

  22. Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie • Fonti normative: • Art. 7-bis DPR 633/72 • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 2010/188376 del 29 Dicembre 2010

  23. Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: ambito applicativo • I soggetti che chiedono la partita IVA per svolgere attività rilevante IVA nel territorio dello Stato devono presentare la dichiarazione di inizio attività secondo quanto previsto dall’ art. 35 DPR 633/72: nella dichiarazione c’è un campo per esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie (Titolo II Capo II DL 331/1993)

  24. Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: le specifiche sui modelli • Persone fisiche  Quadro I campo “Operazioni intracomunitarie” modello AA7 • Soggetti diversi dalle persone fisiche  Quadro I campo”Operazioni intracomunitarie” modello AA9 • Enti non commerciali non soggetti passivi di imposta casella C quadro A del modello AA7

  25. Autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie:soggetti già in possesso di partita IVA • Possono esprimere la volontà o retrocedere da essa di compiere operazioni intracomunitarie con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (ma solo se non le hanno mai poste in essere) • I soggetti non residenti che si identificano direttamente col modello ANR possono esprimere le medesime opzioni al Centro Operativo di Pescara

  26. Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: i tempi • Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà l’Agenzia territorialmente competente verifica in base a certi parametri (presenza dei requisiti formali, presenza di cause ostative, analisi del rischio fiscale, cessazione attività, dichiarazioni false in occasione di identificazione IVA o non comunicazione di variazione della propria posizione, gravi inadempimenti alla normativa , pregresse frodi fiscali) la posizione del soggetto ed esprime o meno diniego motivato alla inclusione/permanenza nel sistema VIES delle partite IVA comunitarie. • Controlli ancor più stretti per chi è già in archivio

  27. Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: le esclusioni • L’obbligo decorre 2727dal 31 maggio 2010. Due situazioni: • Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010: esclusione d’ufficio di coloro che non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intra beni/servizi negli anni 2009 e 2010 o pur avendoli presentati non hanno ottemperato agli obblighi dichiarativi • Soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini IVA presentata a partire dal 31 Maggio e fino al 28 febbraio 2011: se non hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie o – avendola manifestata- non hanno posto in essere operazioni nel secondo semestre 2010, sono esclusi dal VIES.

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