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Il procedimento amministrativo

COS'E' IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?due chiavi di lettura:STRUTTURALE: ? una sequenza di atti e operazioni preordinate all'emanazione di un atto finaleFUNZIONALE: ? la ?FORMA" della funzione amministrativa, In questa prospettiva rappresenta la STORIA DELL'AGIRE DELLA P.A. e ha lo scopo

fiorenza
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Il procedimento amministrativo

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Presentation Transcript


    1. Il procedimento amministrativo La patologia dellatto amministrativo

    2. Ma che cosa un procedimento amministrativo? Al riguardo necessario premettere che di esso sono possibili almeno due chiavi di lettura. La prima quella di tipo strutturale, che configura il procedimento come una sequenza di operazioni preordinate allemanazione di un atto finale. La seconda quella che coglie il profilo funzionale del procedimento individuando in esso la forma della funzione amministrativa, cos come il processo rappresenta le forma della funzione giurisdizionale e liter legislativo la forma della funzione legislativa. In questultima prospettiva il procedimento si pone come la storia dellagire della pubblica amministrazione e ha lo scopo di rendere trasparente e verificabile a tutela degli interessi generali e particolari che in esso vengono coinvolti- la correttezza dellesercizio dell azione amministrativa.Ma che cosa un procedimento amministrativo? Al riguardo necessario premettere che di esso sono possibili almeno due chiavi di lettura. La prima quella di tipo strutturale, che configura il procedimento come una sequenza di operazioni preordinate allemanazione di un atto finale. La seconda quella che coglie il profilo funzionale del procedimento individuando in esso la forma della funzione amministrativa, cos come il processo rappresenta le forma della funzione giurisdizionale e liter legislativo la forma della funzione legislativa. In questultima prospettiva il procedimento si pone come la storia dellagire della pubblica amministrazione e ha lo scopo di rendere trasparente e verificabile a tutela degli interessi generali e particolari che in esso vengono coinvolti- la correttezza dellesercizio dell azione amministrativa.

    3. Procedimento amministrativo

    4. Legge sul procedimento amministrativo

    5. Legge sul procedimento amministrativo

    6. Legge sul procedimento amministrativo

    7. Legge sul procedimento amministrativo

    8. Legge sul procedimento amministrativo Responsabile del procedimento

    9. Legge sul procedimento amministrativo Partecipazione al procedimento

    10. Legge sul procedimento amministrativo Partecipazione al procedimento

    11. Legge sul procedimento amministrativo Semplificazione dellazione amministrativa (artt. 14 21)

    12. Legge sul procedimento amministrativo Classificazione dei procedimenti amministrativi

    13. Il procedimento amministrativo, come avviene in genere in ogni procedimento, si articola in fasi, cio in momenti giuridicamente rilevanti in cui i vari atti sono ordinati secondo gli effetti prodotti e secondo una sequenza logico-temporale. Di certo la dimensione del procedimento non un dato stabile, in quanto essa pu variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilit di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dellamministrazione che chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, la stessa norma che nel dettare allamministrazione i comportamenti da porre in essere ha gi compiuto a monte la ponderazione degli interessi. Allamministrazione spetter comunque di dare atto nel procedimento dellesistenza dei presupposti e dellapprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare. Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale quella di integrazione dellefficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicit o altro.Il procedimento amministrativo, come avviene in genere in ogni procedimento, si articola in fasi, cio in momenti giuridicamente rilevanti in cui i vari atti sono ordinati secondo gli effetti prodotti e secondo una sequenza logico-temporale. Di certo la dimensione del procedimento non un dato stabile, in quanto essa pu variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilit di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dellamministrazione che chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, la stessa norma che nel dettare allamministrazione i comportamenti da porre in essere ha gi compiuto a monte la ponderazione degli interessi. Allamministrazione spetter comunque di dare atto nel procedimento dellesistenza dei presupposti e dellapprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare. Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale quella di integrazione dellefficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicit o altro.

    14. Di certo la dimensione del procedimento non un dato stabile, in quanto essa pu variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilit di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dellamministrazione che chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, la stessa norma che nel dettare allamministrazione i comportamenti da porre in essere ha gi compiuto a monte la ponderazione degli interessi. Allamministrazione spetter comunque di dare atto nel procedimento dellesistenza dei presupposti edellapprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare.Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale quella di integrazione dellefficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicit o altro.FASE SUBPROCEDIMENTALE: richiesta parere Di certo la dimensione del procedimento non un dato stabile, in quanto essa pu variare in relazione alla situazione, al numero e alla rilevanza degli interessi coinvolti. Da qui la possibilit di avere alcuni procedimenti con fasi molto articolate ed altri con fasi semplicemente accennate. Vi tuttavia un dato certo: il procedimento deve esserci sempre, anche in quelle ipotesi in cui manchi la ponderazione degli interessi da parte dellamministrazione che chiamata ad applicare, attraverso atti dovuti e non discrezionali, norme specifiche. In questi casi, peraltro, la stessa norma che nel dettare allamministrazione i comportamenti da porre in essere ha gi compiuto a monte la ponderazione degli interessi. Allamministrazione spetter comunque di dare atto nel procedimento dellesistenza dei presupposti edellapprezzamento della situazione a sostegno delle determinazioni che intende adottare. Tradizionalmente si usa distinguere le fasi del procedimento amministrativo in necessarie ed eventuali, identificando come appartenenti alla prima categoria quelle fasi che devono esserci, anche se appena accennate, in tutti i procedimenti amministrativi e nella seconda quelle che possono anche mancare.Sono fasi necessarie la fase di iniziativa, la fase istruttoria e la fase decisionale. Fase eventuale quella di integrazione dellefficacia e riguarda, laddove siano previsti, atti di controllo o di pubblicit o altro.FASE SUBPROCEDIMENTALE: richiesta parere

    15. La fase di iniziativa quella costituita dagli atti che danno ingresso al procedimento. Si parla di atti di vario tipo (domande, richieste, denunce ecc), per ordinare i quali esistono in dottrina diversi tipi di classificazione. Partendo dalla posizione del soggetto promotore rispetto a quella del soggetto decidente, i procedimenti si distinguono in procedimenti ad istanza e procedimenti dufficio. Per i primi liniziativa parte da un soggetto privato (domanda) o pubblico (istanza) distinto rispetto a quello decidente. Nei secondi invece c coincidenza dei due soggetti, qui il procedimento inizia su impulso della stessa autorit competente a decidere. Liniziativa, in definitiva, la fase attraverso la quale viene messa in moto la macchina amministrativa, per questa ragione gli atti che ne fanno parte vengono anche definiti atti propulsivi del procedimento. Mentre nei procedimenti ad istanza (di un soggetto sia pubblico che privato) liniziativa viene sempre esteriorizzata in modo formale, questo tratto a volte pu mancare nei procedimenti dufficio. Questo perch la decisione di iniziare dufficio un procedimento pu scaturire, ad esempio, da rapporti interni (una segnalazione tra due uffici della stessa amministrazione), il che pu rendere superflua la formalizzazione delliniziativa.La fase di iniziativa quella costituita dagli atti che danno ingresso al procedimento. Si parla di atti di vario tipo (domande, richieste, denunce ecc), per ordinare i quali esistono in dottrina diversi tipi di classificazione. Partendo dalla posizione del soggetto promotore rispetto a quella del soggetto decidente, i procedimenti si distinguono in procedimenti ad istanza e procedimenti dufficio. Per i primi liniziativa parte da un soggetto privato (domanda) o pubblico (istanza) distinto rispetto a quello decidente. Nei secondi invece c coincidenza dei due soggetti, qui il procedimento inizia su impulso della stessa autorit competente a decidere. Liniziativa, in definitiva, la fase attraverso la quale viene messa in moto la macchina amministrativa, per questa ragione gli atti che ne fanno parte vengono anche definiti atti propulsivi del procedimento. Mentre nei procedimenti ad istanza (di un soggetto sia pubblico che privato) liniziativa viene sempre esteriorizzata in modo formale, questo tratto a volte pu mancare nei procedimenti dufficio. Questo perch la decisione di iniziare dufficio un procedimento pu scaturire, ad esempio, da rapporti interni (una segnalazione tra due uffici della stessa amministrazione), il che pu rendere superflua la formalizzazione delliniziativa.

    16. SEQUENZA logica disegnata dal legislatore:.Momento preliminare quello dellinformazione, a seguito del quale linteressato (singolo cittadino, ma anche enti associazioni, comitati) nonch coloro che sono chiamati ad intervenire per legge o chi potrebbe avere pregiudizio dallemanazione del provvedimento, vengono a conoscenza dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale fatta dallamministrazione.Gli stessi soggetti, oltre coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti potranno puntualizzare linformazione attraverso laccesso agli atti, di cui possono prendere visione ed estrarre copia. Successivamente potranno presentare memorie e documenti, esercitando in tal modo il principio di partecipazione.Si detto che nella fase istruttoria oggi lamministrazione si pone in una posizione non pi autoritativa, ma colloquiale nei confronti dei cittadini. Lart.9 della l. 241/90 chiarisce che qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonch i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolt di intervenire nel procedimento. Al procedimento inoltre possono partecipare anche i soggetti diversi dai diretti destinatari ai quali potrebbe derivare un pregiudizio dalladozione del provvedimento, cio i soggetti controinteressati. Tutte queste figure hanno diritto a prendere visione degli atti e a presentare memorie scritte e documenti che lamministrazione ha lobbligo di valutare, se pertinenti.E evidente che le scelte operate dal legislatore nel disciplinare listituto della partecipazione hanno trovato fondamento nella convinzione che lintervento del privato nellazione amministrativa, la rappresentazione del suo punto di vista e dei suoi bisogni, la prospettazione degli interessi coinvolti, costituissero lo strumento determinante per lindividuazione delle soluzioni pi adeguate e per ladozione delle scelte pi eque. Questo al fine del perseguimento del pubblico interesse, che altro non che la sintesi degli interessi dei singoli membri della collettivit.il legislatore, pur accogliendo i principi innovatori, ha dato ad essi un campo di applicazione pi ristretto rispetto a quello immaginato dai padri della riforma.Emerge infatti dagli atti della Commissione Nigro, incaricata di curare la stesura del progetto di legge sul procedimento, che il testo sottoposto al vaglio del Parlamento aveva previsto la possibilit di un contraddittorio orale tra amministrazione e privati, mentre la l. 241 ha introdotto soltanto un contraddittorio di tipo documentale.SEQUENZA logica disegnata dal legislatore:.Momento preliminare quello dellinformazione, a seguito del quale linteressato (singolo cittadino, ma anche enti associazioni, comitati) nonch coloro che sono chiamati ad intervenire per legge o chi potrebbe avere pregiudizio dallemanazione del provvedimento, vengono a conoscenza dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale fatta dallamministrazione.Gli stessi soggetti, oltre coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti potranno puntualizzare linformazione attraverso laccesso agli atti, di cui possono prendere visione ed estrarre copia. Successivamente potranno presentare memorie e documenti, esercitando in tal modo il principio di partecipazione.Si detto che nella fase istruttoria oggi lamministrazione si pone in una posizione non pi autoritativa, ma colloquiale nei confronti dei cittadini. Lart.9 della l. 241/90 chiarisce che qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonch i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolt di intervenire nel procedimento. Al procedimento inoltre possono partecipare anche i soggetti diversi dai diretti destinatari ai quali potrebbe derivare un pregiudizio dalladozione del provvedimento, cio i soggetti controinteressati. Tutte queste figure hanno diritto a prendere visione degli atti e a presentare memorie scritte e documenti che lamministrazione ha lobbligo di valutare, se pertinenti.E evidente che le scelte operate dal legislatore nel disciplinare listituto della partecipazione hanno trovato fondamento nella convinzione che lintervento del privato nellazione amministrativa, la rappresentazione del suo punto di vista e dei suoi bisogni, la prospettazione degli interessi coinvolti, costituissero lo strumento determinante per lindividuazione delle soluzioni pi adeguate e per ladozione delle scelte pi eque. Questo al fine del perseguimento del pubblico interesse, che altro non che la sintesi degli interessi dei singoli membri della collettivit.il legislatore, pur accogliendo i principi innovatori, ha dato ad essi un campo di applicazione pi ristretto rispetto a quello immaginato dai padri della riforma.Emerge infatti dagli atti della Commissione Nigro, incaricata di curare la stesura del progetto di legge sul procedimento, che il testo sottoposto al vaglio del Parlamento aveva previsto la possibilit di un contraddittorio orale tra amministrazione e privati, mentre la l. 241 ha introdotto soltanto un contraddittorio di tipo documentale.

    17. La fase di decisione non presenta di per s particolari problematiche: terminata listruttoria lamministrazione deve pervenire alle sue conclusioni e scegliere quale atto adottare in relazione al grado di discrezionalit di cui dispone. Lart. 11 della legge sul procedimento prevede la possibilit per lamministrazione di concludere accordi con gli interessati, sia al fine di definire in modo pattizio il contenuto del provvedimento che dovr essere emanato (accordo procedimentale), che in sostituzione dello stesso provvedimento (accordo sostitutivo).La norma costituisce il corollario del principio di partecipazione, in quanto laccordo pu nascere solo a seguito dellaccoglimento delle osservazioni e delle proposte, che lamministrazione ha lobbligo di valutare, presentate dai soggetti intervenuti in precedenza nel procedimento.Come osservato in dottrina, la ratio della disposizione da ravvisare nellesigenza di recupero di un ruolo pi marcato da parte della pubblica amministrazione pur in un contesto sociale che comunque privilegia, rispetto allimposizione di misure coattive, lacquisizione del consenso. La norma cerca cos di impostare su basi paritetiche un rinnovato rapporto del cittadino con le istituzioni.Rispetto a quanto previsto nei lavori preparatori della Commissione Nigro, il testo varato dal Parlamento anche in questo caso ha un contenuto restrittivo. E stato limitato il principio di contrattualit, originariamente concepito dai proponenti in maniera molto ampia. n particolare per gli accordi sostitutivi del provvedimento, la loro conclusione stata subordinata alla previsione legislativa di questa possibilit, mentre analoga limitazione non stata prevista per gli accordi procedimentali. Tale impostazione sembra rivelare una sorta di diffidenza nei confronti dei nuovi modi di esercitare il potere amministrativo, perch di fatto reintroduce la visione tradizionale di unamministrazione operante ordinariamente con modalit unilaterali. In definitiva la norma di cui trattasi rappresenta il risultato di una faticosa ricerca di equilibrio tra le nuove istanze di modernizzazione e lesigenza di tutelare le vecchie prerogative che facevano capo allamministrazione.La fase di decisione non presenta di per s particolari problematiche: terminata listruttoria lamministrazione deve pervenire alle sue conclusioni e scegliere quale atto adottare in relazione al grado di discrezionalit di cui dispone. Lart. 11 della legge sul procedimento prevede la possibilit per lamministrazione di concludere accordi con gli interessati, sia al fine di definire in modo pattizio il contenuto del provvedimento che dovr essere emanato (accordo procedimentale), che in sostituzione dello stesso provvedimento (accordo sostitutivo).La norma costituisce il corollario del principio di partecipazione, in quanto laccordo pu nascere solo a seguito dellaccoglimento delle osservazioni e delle proposte, che lamministrazione ha lobbligo di valutare, presentate dai soggetti intervenuti in precedenza nel procedimento.Come osservato in dottrina, la ratio della disposizione da ravvisare nellesigenza di recupero di un ruolo pi marcato da parte della pubblica amministrazione pur in un contesto sociale che comunque privilegia, rispetto allimposizione di misure coattive, lacquisizione del consenso. La norma cerca cos di impostare su basi paritetiche un rinnovato rapporto del cittadino con le istituzioni.Rispetto a quanto previsto nei lavori preparatori della Commissione Nigro, il testo varato dal Parlamento anche in questo caso ha un contenuto restrittivo. E stato limitato il principio di contrattualit, originariamente concepito dai proponenti in maniera molto ampia. n particolare per gli accordi sostitutivi del provvedimento, la loro conclusione stata subordinata alla previsione legislativa di questa possibilit, mentre analoga limitazione non stata prevista per gli accordi procedimentali. Tale impostazione sembra rivelare una sorta di diffidenza nei confronti dei nuovi modi di esercitare il potere amministrativo, perch di fatto reintroduce la visione tradizionale di unamministrazione operante ordinariamente con modalit unilaterali. In definitiva la norma di cui trattasi rappresenta il risultato di una faticosa ricerca di equilibrio tra le nuove istanze di modernizzazione e lesigenza di tutelare le vecchie prerogative che facevano capo allamministrazione.

    18. Legge sul procedimento amministrativo Fasi del procedimento

    20. Questa teoria stata legittimata dalla l. 241/90Questa teoria stata legittimata dalla l. 241/90

    21. Latto amministrativo composto dai seguenti elementi essenziali a) Il soggetto: deve trattarsi di una autorit investita di pubblici poteri nello svolgimento di una funzione amministrativa. b) loggetto: ci su cui latto amministrativo incide. Pu consistere, oltre che in una persona, in un bene, in un fatto o in un comportamento, che viene imposto o vietato ( es. divieto di fumo nei locali pubblici). Non solo in un provvedimento deve esserci loggetto (ad es. privo di oggetto e quindi nullo, un decreto di espropriazione di unarea situata allestero), ma esso deve essere, a pena di nullit, possibile, determinato e lecito. c) la causa: consiste nella funzione, riconosciuta e tutelata dallordinamento, a cui latto amministrativo assolve. Nei provvedimenti, i quali possono essere adottati solo in quanto una norma giuridica lo consenta, tale funzione insita nella stessa norma e quindi sempre predeterminata. d) la forma: il mezzo attraverso il quale il soggetto esterna la sua volont. Nellattivit amministrativa, pur non essendovi al riguardo una norma espressa di carattere generale, la forma normalmente usata per lesternazione dellatto quella scritta che, secondo dottrina e giurisprudenza, assolutamente necessaria nel provvedimento. Tale interpretazione appare ancor pi consolidata dallentrata in vigore della l. n. 241/1990 che ha introdotto la regola della motivazione degli atti amministrativi che, in via generale, sembra poter trovare una effettiva soddisfazione solo attraverso la forma scritta.

    22. Forme di invalidit dellatto amministrativo Un atto amministrativo si definisce invalido quando difforme dal modello astratto delineato dalla legge. Tre sono le specie di invalidit riscontrabili nellatto amministrativo: la nullit, lannullabilit la irregolarit. La maggiore o minore gravit del vizio dellatto determina il tipo di invalidit a cui lo stesso esposto.

    23. La nullit Ai sensi dellart. 21 septies della legge 241 del 1990 e sue modificazioni e integrazioni, nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che viziato da difetto assoluto di attribuzione, che stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonch negli altri casi espressamente previsti dalla legge

    24. Lannullabilit

    25. Vizi che comportano la annullabilit

    26. Incompetenza Questo vizio si riscontra nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato da un organo che ha esercitato un potere che la legge attribuisce ad un organo diverso. Si deve distinguere tra due tipi di incompetenza: quella assoluta e quella relativa. La prima causa di nullit del provvedimento. Invece lincompetenza relativa, che si realizza quando latto stato emanato da un organo non competente, ma comunque appartenente allo stesso ramo di Amministrazione, causa di annullabilit

    27. La violazione di legge Poich in questi ultimi anni il legislatore ha emanato norme generali di comportamento della pubblica amministrazione, si verificato il passaggio di alcune delle fattispecie prima ascrivibili alla categoria delleccesso di potere a quella della violazione di legge.

    28. Leccesso di potere Si riscontra questo vizio quando lamministrazione ha fatto cattivo uso del potere, emanando latto per un fine diverso rispetto a quello per il quale il potere stesso stato conferito dalla legge. Questo vizio si colloca esclusivamente nellarea degli atti discrezionali, per i quali vi un margine di apprezzamento da parte dellamministrazione e dunque non pu essere riscontrato negli atti vincolati. Sotto lo schema dell eccesso di potere si raggruppano in definitiva tutte le violazioni dei seguenti tre canoni posti a fondamento dellazione amministrativa: 1) perseguimento dellinteresse pubblico, 2) rispetto dei precetti di logica e imparzialit, 3) uso coerente del potere esercitato.

    29. Annullamento dufficio in autotutela Ai sensi dellart 21-nonies della legge n. 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni il provvedimento illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, pu anche essere annullato dufficio dallo stesso organo che lo ha emanato o da un altro organo previsto dalla legge. fatta salva la possibilit di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

    30. Precisazioni Competenza per adozione = organo competente per lemanazione dellatto sui cui effetti si vuole intervenire. In caso di sostituzione di poteri la competenza spetta tuttavia allorgano sostituto e non a quello sostituito: ad es. Cons. St., sez. V, 23.04.1982, n. 304. Possono essere adottati dallorgano gerarchicamente sovraordinato (ad es. Cons. St., sez. VI, 12.03.1982, n. 125), ove le sue competenze coprano quelle dellinferiore gerarchico

    31. Precisazioni Per operare lannullamento dufficio di un provvedimento necessario seguire, in linea di massima, il medesimo procedimento seguito per la sua adozione. Al provvedimento di secondo grado si applicano integralmente le norme sul procedimento amministrativo, ivi compresa la specifica disciplina concernente lobbligo di comunicazione dell avvio del procedimento (ad es. Cons. Stato, sez. V, 15.03.2004, n. 1272. Ma anche Corte Cost., n. 383/96)

    32. Precisazioni allannullamento dufficio non sono soggetti n gli atti c.d. endoprocedimentali (pareri, valutazioni etc.), n gli atti di controllo, n le decisioni dei ricorsi amministrativi (esaurimento potere)

    33. Annullamento dufficio e revoca L'annullamento d'ufficio il provvedimento con il quale lAmministrazione rimuove, di sua iniziativa, un provvedimento invalido. A questo proposito deve ritenersi che, a seguito dellapprovazione della L. 15/2005, sia stata superata - con una risposta implicitamente negativa del legislatore - quellantica disputa dottrinaria sulla possibilit o meno di farsi luogo allannullamento dufficio per motivi di merito. Per questo vi il diverso istituto della revoca

    34. Eliminazione del vizio, ripristino della legalit/interesse pubblico e funzione amministrativa E necessaria la compresenza con la fattispecie viziata di un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento invalido (ex multis, Cons. St., parere adun. gen. del 10.06.1999 e sent. sez. IV, 07.11.2002, n. 6113).

    35. Problema Annullamento dufficio e vizi ex art. 21-octies, comma 2, alinea 1: Non annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    36. Discrezionalit e obbligo di motivazione ex art. 21-nonies il provvedimento amministrativo pu essere annullato dufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico. E necessario che lamministrazione faccia riferimento, nellapposita motivazione, allattualit e concretezza dellinteresse pubblico che con il provvedimento di annullamento si mira a perseguire (da ultimo Cons. St., sez. V, 11.10.2005, n. 5479).

    37. Discrezionalit dellannullamento dufficio, valutazione degli interessi coinvolti e diritto comunitario Ai sensi della previsione ex art. 21-nonies il provvedimento amministrativo illegittimo pu, infatti, essere annullato dufficio sussistendone le ragioni dinteresse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati = necessaria valutazione dellinteresse pubblico allannullamento non come interesse isolato, bens come necessariamente rapportato agli altri interessi pubblici e privati concretamente coinvolti.

    38. Precisazioni Fra gli altri interessi pubblici: linteresse dello Stato ad evitare di incorrere in sanzioni per violazione del diritto comunitario (Mattarella) In questo contesto, secondo taluna dottrina, la giurisprudenza della CCGE sembra peraltro attribuire ben poco rilievo alleventuale affidamento posto dal beneficiario, qualora laiuto sia stato concesso senza rispettare la procedura alluopo prevista dal Trattato

    39. Annullamento dufficio e fattore tempo: A) il tempo e la discrezionalit nellordinamento francese, dopo la sentenza Ternon (Conseil dEtat, 26.10.2001 n. 197018) lamministrazione, pur con le dovute eccezioni, pu annullare i propri atti entro un termine massimo di quattro mesi dalla loro assunzione Nella versione del disegno di legge approvata dal Senato nellaprile del 2003 = termine ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua efficacia, Lart. 21-nonies fa tuttavia riferimento unicamente al concetto indeterminato di termine ragionevole.

    40. Problemi Su rilevanza fattore tempo su discrezionalit nellannullamento dufficio si registrano pericolose oscillazioni, che (v. ad es., in senso diametralmente opposto, Cons. St., sez. VI, 20.09.2002, n. 4756 e Cons. St., sez. VI, 26.02.2003, n. 1068) La giurisprudenza spesso parlato di perennit della potest amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi (Cons. St., sez. II, 07.06.1995, n. 2917) E ha precisato che va motivato con riferimento all'interesse pubblico attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell'esistenza e dell'esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalit (ad es. Cons. St., sez. VI, 27.7.1994, n. 634; Cons. St, sez. IV, 02.07.2002, n. n. 6113).

    41. Segue Non si richiede una particolare motivazione con riguardo allannullamento dufficio di un provvedimento mai divenuto efficace (Cons. St., sez. IV, 07.11.2002, n. 6113) o che intervenga a breve distanza di tempo dalla sua emanazione (ad es. Cons. St., sez. VI, 25.02.1989, n. 173). Mentre, viceversa, i giudici sono di solito particolarmente rigorosi circa lonere di motivazione, allorch sia trascorso lungo tempo dallemanazione del provvedimento (ad es. Cons. St., sez. V, 13.02.1998, n. 158)

    42. Segue In particolare, un provvedimento emanato ad anni di distanza di rimozione di una precedente determinazione ampliativa della sfera giuridica di un privato, deve recare puntuali precisazioni in merito allinteresse pubblico in concreto tutelato, che vadano al di l del mero interesse al ripristino della legalit e che abbiano specifico riguardo al pregiudizio che, a causa dellaffidamento ingenerato, lannullamento dufficio sia in grado di produrre nella sfera del singolo (ad es. Cons. St., sez. V, 19.02.2003, n. 899) linteresse al mantenimento della situazione di vantaggio del privato va ponderato con linteresse pubblico allannullamento dellatto, sempre che, naturalmente, vi sia stata buona fede da parte del destinatario del provvedimento che ora si vuole annullare (da ultimo Cons. St., sez. V, 09.05.2000, n. 2648)

    43. La convalida Latto annullato - a differenza di quello nullo - pu essere convalidato dallamministrazione, cio corretto in modo da eliminarne i vizi, entro un termine ragionevole e quando sussistano le ragioni di interesse pubblico. La convalida comporta quindi lemanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo di carattere costitutivo che si ricollega allatto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti sin dal momento in cui esso venne emanato

    44. Strumenti di tutela giurisdizionale amministrativa Il sistema della giustizia amministrativa I conflitti di giurisdizione sono decisi dalla CassazioneI conflitti di giurisdizione sono decisi dalla Cassazione

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