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Il contenzioso amministrativo

Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno . Il contenzioso amministrativo. Lezione n. 13 del 19 settembre 2009. Principi generali sul contenzioso. Art.1 DPR 1199/1971

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Il contenzioso amministrativo

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Presentation Transcript


  1. Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Il contenzioso amministrativo Lezione n. 13 del 19 settembre 2009

  2. Principi generali sul contenzioso Art.1 DPR 1199/1971 Contro gli atti amministrativi non definitivi degli enti pubblici è generalmente ammesso, prima che sia esperibile ricorso agli organi giurisdizionali, il ricorso ad un organo sovraordinato da parte di chi vi abbia interesse.

  3. Art.3 DPR 1199/1971 • Il ricorso da proporsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto non sospende l'efficacia e l'esecutività dell'atto impugnato a meno che l'autorità adita non ritenga di disporne la sospensione.

  4. Art.6 DPR 1199/1971 Decorsi 90 giorni (o il diverso termine previsto da norme specifiche) dalla data di presentazione,il ricorso si intende respinto (c.d. “silenzio-rigetto”) a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso all'autorità giudiziaria.

  5. Elementi essenziali del ricorso amministrativo Gli elementi essenziali del ricorso amministrativo sono: - forma scritta (libera) - indicazione dell’autorità adita - identificazione del ricorrente - identificazione del provvedimento impugnato - specificazione dei motivi di ricorso (causa petendi) - individuazione dell’oggetto del ricorso (petitum) - sottoscrizione del ricorrente. La data non è elemento essenziale perché risulta dal timbro postale (raccomandata) o dal timbro a data della P.A. ricevente (presentazione diretta).

  6. I principi del ricorso amministrativo PRINCIPIO DI FACOLTATIVITA':non esiste alcun obbligo di preventiva presentazione del ricorso amministrativo prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale(legge 1034/1971) PRINCIPIO DI NON PREVALENZA:quando è stato presentato ricorso giurisdizionale avverso il medesimo atto non è ammesso il ricorso amministrativo

  7. PRINCIPIO DI RICETTIZIETA':il ricorso amministrativo è un atto ricettizio che deve essere portato a conoscenza dell'amministrazione entro il termine di decadenza che decorre dalla notifica.La presentazione può avvenire mediante consegna diretta all'ufficio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ai fini del rispetto del termine si tiene conto della data di spedizione. • Il ricorso presentato oltre il termine decadenziale è irricevibile(dpr 1199/1971)

  8. PRINCIPIO DI SEMPLICITA':il ricorso amministrativo non necessita della notifica per ufficiale giudiziario né dell'assistenza obbligatoria di un avvocato • PRINCIPIO DI LIBERTA' DI FORMA: il ricorso amministrativo ha forma libera e richiede solo a pena di inammissibilità che siano indicati l'autorità adita,l'atto impugnato, i motivi,la sottoscrizione del ricorrente.

  9. PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO:il ricorso amministrativo attiva un procedimento contenzioso in contraddittorio in cui le parti hanno facoltà di produrre memorie e documentazione fino alla chiusura della fase istruttoria. Il ricorso deciso senza contraddittorio comporta l'illeggittimità della decisione • PRINCIPIO INQUISITORIO:spetta al ricorrente indicare i fatti e le circostanze in base ai quali si sono verificate le violazioni di legge. L'organo decidente deve verificarne la sussistenza con ampia facoltà di indagine

  10. PRINCIPIO DI MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA:il provvedimento dell'autorità che decide il ricorso amministrativo deve essere congruamente motivato (non potendo spingersi ultra petita) e vincolato (non potendo rilevare d'ufficio vizi non dedotti da ricorrente) e deve indicare le ragioni per le quali è stata adottata la decisione e l'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento amministrativo. • PRINCIPIO DI PUBBLICITA': la decisione del ricorso amministrativo deve essere comunicata mediante notifica o lettera raccomandata sia all'autorità che ha adottato l'atto impugnato sia al ricorrente(dpr 1199/1971)

  11. I nuovi ricorsi amministrativi (art. 12 D.Lgs 124/2004) Avverso la notifica della diffida accertativa il datore di lavoro può proporre ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del lavoro competente per territorio di cui all'art.17 D.Lgs 124/2004. Il ricorso è proposto entro i 30 gg. Successivi alla notifica e il Comitato decide entro 90 giorni.Decorso tale termine inutilmente il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida e fino alla decisione del ricorso il lavoratore non potrà procedere con il titolo esecutivo. Il datore di lavoro può opporsi all'esecuzione rivolgendosi al Tribunale (giudice del lavoro)

  12. I nuovi ricorsi amministrativi (art. 16-17 D.Lgs 124/2004) Il DLgs n. 124/2004 ha introdotto due nuove tipologie di ricorsi amministrativi entrambi esenti da bollo. • Ricorso alla Direzione Regionale del lavoro nei confronti dell’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981 in alternativa al ricorso in Tribunale. • Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro avverso gli atti di accertamento, le ordinanze ingiunzioni delle DPL, i verbali degli istituti previdenziali che riguardano la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

  13. ART.16 Ricorso alla DRL L'art.16 istituisce il ricorso alla Direzione Regionale del lavoro avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art.18 L.689/81 dalla DPL. Il ricorso ammesso in via alternativa a quello dinanzi all'Autorità Giudiziaria, è proposto entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro per il quale si procede ai sensi dell'art.17.

  14. Decisione del ricorso art.16 Il direttore della DRL,ricevuto il ricorso ,decide entro i successivi 60 giorni senza procedere ad audizioni del privato ricorrente in ragione della previsione normativa secondo cui la decisione deve essere presa sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione . Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, il direttore della DRL conferma in tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata Decorso tale termine inutilmente il ricorso si intende respinto(silenzio-rigetto) .

  15. Sospensione art.16 La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento espresso in questo senso del direttore della DRL. Il provvedimento di sospensione può avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei requisiti tipici dei provvedimenti cautelari: fumus boni iuris (parvenza di un legittimo diritto) e periculum in mora (pericolo di un danno per il ritardo della decisione)

  16. Tipologie di decisione art.16 La decisione della DRL può essere: ELIMINATORIA: all'esito dell'accoglimento favorevole del ricorso l'ordinanza-ingiunzione viene eliminata e il ricorrente non sarà più soggetto ad alcuna pretesa da parte della pubblica amministrazione CONFERMATIVA: la decisione del Direttore Regionale conferma integralmente il provvedimento ingiuntivo. Il ricorrente potrà proporre entro 30 giorni il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art.22 L.689/1981, mentre la Direzione del lavoro potrà procedere alla riscossione coattiva.

  17. INNOVATIVA: il provvedimento di riesame modifica in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione impugnata, novellandone e quindi rideterminando l'importo sanzionatorio. La Direzione provinciale del lavoro dovrà assegnare al trasgressore un termine di 30 giorni per il pagamento delle somme a titolo di sanzione amministrativa così come rideterminate dalla Direzione Regionale

  18. Ricorso alla DRL Ordinanza-Ingiunzione Direzione Regionale del Lavoro Entro 30 gg dalla notifica Decisione entro 60 giorni Prima dell’eventuale ricorso ex art. 22 legge 689/1981 Istruttoria a cura della DPL emanante l’ordinanza impugnata

  19. ART.17 Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro L'art.17 ha previsto il ricorso al Comitato Regionale per tutto ciò che riguarda la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro e viene proposto avverso: Le contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL Le ordinanze-ingiunzioni delle DPL I verbali di accertamento di INPS, INAIL ed altri enti previdenziali

  20. Atti impugnabili ai sensi dell'art.17 I provvedimenti ricorribili dinanzi al Comitato Regionale sono le ordinanze-ingiunzione delle Direzioni Provinciali del lavoro emesse ai sensi dell'art.18 L.689/1981 e i ricorsi amministrativi regionali che divengono di competenza del Comitato quando interessano la sussistenza o qualificazione di uno o più rapporti di lavoro. COMPETENZA TERRITORIALE: territorialmente competente è il Comitato Regionale che opera nella Regione in cui ha sede l'ufficio che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione

  21. Modalità di presentazione del ricorso Il ricorso va inoltrato alla DRL nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato, presentato in carta libera e corredato di documentazione idonea a supportare le tesi difensive esposte dal ricorrente. La decisione del Comitato Regionale è predisposta sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente e di quella già in possesso della Direzione Provinciale del lavoro interessata senza alcuna ulteriore attività istruttoria e senza audizione delle parti.

  22. DECISIONE DEL RICORSO La decisione del ricorso, espressa con provvedimento motivato, spetta al Comitato regionale per i rapporti di lavoro territorialmente competente in base alla sede dell'ufficio di provenienza del provvedimento impugnato. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di 3 componenti: Direttore della Direzione Regionale del lavoro, Direttore Regionale INPS, Direttore Regionale INAIL. Ai fini della decisione del ricorso opera il criterio della maggioranza Il ricorso è deciso nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento

  23. Tipologie di decisione art.17 La decisione del CRL dovrà essere motivata in modo logico e coerente e potrà produrre tre diverse tipologie: Eliminatoria: l’ordinanza ingiunzione viene annullata e nessuna azione sanzionatoria farà seguito Confermativa: la decisione del Comitato conferma l’ordinanza ingiunzione impugnata e la DPL attiva la procedura di riscossione coattiva . Il ricorrente può proporre ricorso in opposizione con effetto sospensivo Innovativa: la decisione del Comitato ridetermina la misura e l’oggetto dell’accertamento, modificando l’ordinanza-ingiunzione . La DPL assegna al trasgressore un termine di 30 giorni per il pagamento delle sanzioni rideterminate.

  24. Impugnabilità della decisione del Comitato art.17 La Circolare ministeriale n. 10/2006 si è pronunciata anche sul regime di impugnabilità della decisione del Comitato che respinge il ricorso, negando la possibilità di ricorrere “agli organi di giustizia amministrativa”, e ritenendo ammissibile l’impugnazione della decisione negativa dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro. D’altronde, come più volte detto ed espressamente ribadito dalla stessa Circolare n. 10/2006, il ricorrente “potrà rivolgersi all’A.G. nelle ipotesi di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro (art. 22, L. n. 689/1981, Tribunale monocratico con funzioni di Giudice Unico)”, considerato l’effetto sospensivo di cui all’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004.

  25. Ricorso al CRL Verbali di accertamento di INPS-INAIL e Ministero del Lavoro Ordinanza-Ingiunzione Entro 30 gg.dalla notifica SUSSISTENZA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO Comitato Regionale per i rapporti di lavoro Decisione nei 90 gg Istruttoria del segretario del Comitato.

  26. I RICORSI AMMINISTRATIVI INPS E INAIL I verbali di accertamento degli Enti previdenziali e assistenziali sono ricorribili ai sensi dell'art.17 D.Lgs 124/2004 se “causa petendi” è sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro I verbali di accertamento degli Enti previdenziali e assistenziali sono ricorribili ai sensi della L.88/89 presso organismi degli enti in tutti gli altri casi.

  27. LE SANZIONI RIDOTTE art.16 L.689/81 E' CONSENTITO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE CONTESTATA E LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE ALLA DPL, ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLE CONTESTAZIONI, MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI CHIEDENDO DI ESSERE SENTITI

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