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Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici. Dott. A.Cafaro Dipartimento di Antropologia ed Etica applicata Università Campus Bio-Medico - Roma. Breve storia del mifepristone. 1982 : Emile-Etienne Beaulieu lo inventa
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Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici • Dott. A.Cafaro • Dipartimento di Antropologia ed Etica applicata • Università Campus Bio-Medico - Roma
Breve storia del mifepristone • 1982: Emile-Etienne Beaulieu lo inventa • 1988: inizia la produzione da parte della Roussel-Uclaf che etichetta la sostanza col numero 38486 (da cui l’abbreviazione Ru-486)
In rosso i Paesi nei quali è consentito l’uso dell’Ru-486
Si ritiene che il mifepristone sia stato utilizzato in Europa da oltre 600.000 donne e fonti non ufficiali indicano che in Cina vi abbiano fatto ricorso oltre 3.000.000
Qual è il suo meccanismo di azione? • La molecola, che non è un ormone, impedisce al progesterone di svolgere uno dei suoi compiti fisiologici, quello cioè di preparare la parete uterina per l’impianto dell’embrione. • Tale azione si esplica attraverso un blocco dei recettori per il progesterone ubicati a livello della mucosa uterina stessa.
Qual è la procedura di utilizzo? • Il mifepristone viene somministrato alla donna, previo ricovero ospedaliero, possibilmente entro la 7a settimana di gravidanza • Dopo due giorni vengono somministrate anche delle prostaglandine al fine di indurre un aborto spontaneo con eliminazione dei residui necrotici dell’embrione • L’aborto si verifica in genere nelle 24 h e comunque non oltre un paio di settimane
Interrogativi etici e giuridici che pone l’utilizzo del mefipristone o Ru-486
Per le sue modalità di azione può essere considerato un contraccettivo? • Comporta rischi per la salute o per la vita stessa della donna che ne fa uso? • Rende la donna più libera e autonoma nella eventuale decisione di interrompere la gravidanza? • Dal punto di vista economico è una soluzione più vantaggiosa rispetto all’aborto chirurgico? • Il suo utilizzo è conforme a quanto previsto dalla legge 194/78 che regolamenta l’aborto volontario?
Da un punto di vista etico, vi possono essere delle circostanze che ne giustifichino l’uso anche nel caso in cui la sua modalità di azione sia riconosciuta come abortiva? • Qualora fosse classificato come un abortivo, la sua prescrizione potrebbe essere rifiutata da un medico già obiettore di coscienza nei confronti della legge 194? • La prescrizione del mifepristone alle minorenni senza previo consenso da parte dei genitori si può considerare giuridicamente e moralmente lecito?
Per le sue modalità di azione può essere considerato un contraccettivo? • Comporta rischi per la salute o per la vita stessa della donna che ne fa uso? • Rende la donna più libera e autonoma nella eventuale decisione di interrompere la gravidanza? • Dal punto di vista economico è una soluzione più vantaggiosa rispetto all’aborto chirurgico? • Il suo utilizzo è conforme a quanto previsto dalla legge 194/78 che regolamenta l’aborto volontario?
La fecondazione corrisponde al momento in spermatozoo e ovulo si uniscono costituendo un organismo unicellulare che prende il nome di zigote • La sede abituale di questo evento biologico è costituita dalla regione prossima all’ovaio di una delle due tube di Falloppio • La costituzione dello zigote da inizio, di fatto, alla gravidanza, anche se l’impianto dell’embrione nella parete uterina avviene qualche giorno dopo
Come precedentemente detto, l’azione del mefipristone si esplica attraverso una modificazione della parete uterina che impedisce l’impianto dell’embrione • Tale meccanismo di azione non può essere considerato di tipo “contraccettivo”, posto che con il termine contraccezione si indica qualsivoglia azione capace di impedire la fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo • L’azione dell’Ru-486 deve essere giudicata, quindi, come esclusivamente abortiva
Per le sue modalità di azione può essere considerato un contraccettivo? • Comporta rischi per la salute o per la vita stessa della donna che ne fa uso? • Rende la donna più libera e autonoma nella eventuale decisione di interrompere la gravidanza? • Dal punto di vista economico è una soluzione più vantaggiosa rispetto all’aborto chirurgico? • Il suo utilizzo è conforme a quanto previsto dalla legge 194/78 che regolamenta l’aborto volontario?
Dal punto di vista fisico vi possono essere conseguenze anche gravi per la madre, come d’altronde accade con l’aborto chirurgico. Possono esservi emorragie e infezioni locali o sistemiche • L’asportazione dalla cavità uterina dei tessuti necrotici residui può rendere comunque necessario un intervento chirurgico con relativo aumento degli indici di morbosità e di mortalità per la donna
Sono significativi i dati emersi da recenti ricerche pubblicate su due fra le più prestigiose riviste scientifiche sulla materia • Negli Stati Uniti il tasso di mortalità connesso all’aborto chirurgico è di 0,7 decessi ogni 100.000 aborti (considerando anche gli aborti tardivi, cioè quelli a rischio maggiore) (Bartlett LA et al. Obstet Gynecol. 2004 Apr; 103(4):729-37), mentre quello relativo all’aborto con la RU-486 è di 1,1 decessi ogni 100.000 donne (Henderson JT et al. Contraception. 2005 Sep; 72(3):175-8), un valore più alto del 57%
Il vero risvolto negativo dell’aborto chimico è però soprattutto sul versante psichico, dato che da questo punto di vista laRU-486 è un mezzo estremamente subdolo • In apparenza sembrerebbe poter consentire alla donna di abortire senza ricovero e senza la necessità di un intervento chirurgico • Di fatto, però, fa ricadere tutto il peso psicologico della procedura su di lei costringendola ad affrontare, spesso in condizioni di abbandono materiale e/o morale, le diverse fasi dell’aborto indotto farmacologicamente per espellere i resti necrotici dell’embrione
Per le sue modalità di azione può essere considerato un contraccettivo? • Comporta rischi per la salute o per la vita stessa della donna che ne fa uso? • Rende la donna più libera e autonoma nella eventuale decisione di interrompere la gravidanza? • Dal punto di vista economico è una soluzione più vantaggiosa rispetto all’aborto chirurgico? • Il suo utilizzo è conforme a quanto previsto dalla legge 194/78 che regolamenta l’aborto volontario?
Se la libertà alla quale si fa riferimento è quella di poter abortire in modo più riservato e discreto, le donne che ricorrono all’aborto chimico non sembrano essere realmente più libere di quelle che si sottopongono all’aborto chirurgico • Il rischio che corrono, infatti, è quello di essere lasciate sole proprio in un momento di estrema difficoltà e sofferenza, nel quale avrebbero piuttosto bisogno di aiuto sanitario e di un adeguato sostegno umano e psicologico
Se, invece, la libertà alla quale si vuole fare riferimento è quella dal dolore, va tenuto presente che il dolore fisico dell’aborto chimico non è inferiore a quello dell’aborto chirurgico • Il dolore, inoltre, è un parametro soggettivo e non misurabile, fortemente influenzato anche da tutte quelle situazioni che generano stress, ansia, depressione, fragilità emotiva. Da questo punto di vista, non potrà mai realizzarsi un aborto volontario indolore
Per le sue modalità di azione può essere considerato un contraccettivo? • Comporta rischi per la salute o per la vita stessa della donna che ne fa uso? • Rende la donna più libera e autonoma nella eventuale decisione di interrompere la gravidanza? • Dal punto di vista economico è una soluzione più vantaggiosa rispetto all’aborto chirurgico? • Il suo utilizzo è conforme a quanto previsto dalla legge 194/78 che regolamenta l’aborto volontario?
L’aborto chimico è una procedura che può essere definita a pieno titolo un “frutto della filosofia utilitarista” imperante nella nostra società • L’obiettivo principale che si propone è quello di rendere le procedure abortive ancora più precoci, sicure ed economiche, prescindendo totalmente, però, dalle reali necessità della donna che vi si sottopone • In un’ottica strettamente economica si tratta comunque di una scelta scarsamente vantaggiosa, come confermano i dati secondo i quali negli USA l’utilizzo della RU-486 comporta gli stessi costi di un aborto volontario realizzato chirurgicamente
Per le sue modalità di azione può essere considerato un contraccettivo? • Comporta rischi per la salute o per la vita stessa della donna che ne fa uso? • Rende la donna più libera e autonoma nella eventuale decisione di interrompere la gravidanza? • Dal punto di vista economico è una soluzione più vantaggiosa rispetto all’aborto chirurgico? • Il suo utilizzo è conforme a quanto previsto dalla legge 194/78 che regolamenta l’aborto volontario?
La legge 194 richiede che la pratica abortiva venga interamente eseguita in ospedale • L'articolo 15, inoltre, dispone che le Regioni promuovono l'aggiornamento sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza • L'attuale uso della pillola abortiva, in alcuni casi come sperimentazione (Sant'Anna di Torino), in altri casi come esportazione (Usl 5 di Pisa) da un Paese come la Francia, che peraltro non ha ancora dato il via libera per la commercializzazione, risulta contraddittorio e dimostra inequivocabilmente che non ci troviamo davanti ad una tecnica certamente più rispettosa della salute della donna e per lei meno rischiosa
Da un punto di vista etico vi possono essere delle circostanze che ne giustifichino l’uso anche nel caso in cui la sua modalità di azione sia riconosciuta come abortiva? • Nel caso in cui fosse classificato come un abortivo la sua prescrizione potrebbe essere rifiutata da un medico già obiettore di coscienza nei confronti della legge 194? • La prescrizione del mifepristone alle minorenni senza previo consenso da parte dei genitori si può considerare giuridicamente e moralmente lecito?