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INFORTUNI NELLA SCUOLA - STUDENTI

INFORTUNI NELLA SCUOLA - STUDENTI . ogni anno vengono presentate oltre 90mila denunce di infortunio (più di 6 mila riguardano studenti stranieri) e, di queste, 250 vengono indennizzate per inabilità permanente;

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INFORTUNI NELLA SCUOLA - STUDENTI

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Presentation Transcript


  1. INFORTUNI NELLA SCUOLA - STUDENTI • ogni anno vengono presentate oltre 90mila denunce di infortunio (più di 6 mila riguardano studenti stranieri) e, di queste, 250 vengono indennizzate per inabilità permanente; • nel 2008, si è registrato un aumento dell'1,6%, rispetto al 2007, aumento che ha raggiunto il 13% per gli studenti stranieri; • 6 infortuni su 10 riguardano i maschi; • 1 caso su due avviene al nord (il secondo al centro/sud); • cause: il 23% degli studenti infortunati è caduto, il 19% ha urtato ostacoli, il 17% è stato colpito.

  2. INFORTUNI NELLA SCUOLA - INSEGNANTI • sono quasi 13.900 le denunce di infortunio (in crescita rispetto al 2007), di cui l'85% riguarda le donne; • i docenti più colpiti hanno mediamente tra i 40 ed i 60 anni di età, con la particolarità di punte tra i 50 ed i 60 al sud; • la frequenza degli infortuni in itinere (20% contro l'11% del complesso degli infortuni) evidenzia quanto sia rilevante il fenomeno della mobilità.

  3. INFORTUNI DENUNCIATI ANNO 2008 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE

  4. INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO 2004 - 2008 Conto Stato - Studenti Scuole Pubbliche

  5. Scuola: i soggetti assicurati all’Inail nella normativa • La legge (D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000) stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causate dall’attività lavorativa. • L’Inail gestisce questa assicurazione obbligatoria tutelando, per quel che concerne la scuola pubblica, gli insegnanti e gli alunni delle scuole di qualsiasi ordine e grado che svolgano le attività di seguito indicate (si vedano gli artt. 1, commi 1 e 3, punto n. 28, e 4, punto n. 5, del T.U. 1124/65).

  6. Scuola: i soggetti assicurati all’Inail nella normativa La copertura antinfortunistica degli insegnanti e degli alunni delle scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato”, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985,

  7. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI INSEGNANTI Gli insegnanti sono assicurati se: • per lo svolgimento della loro attività fanno uso in modo non occasionale di macchine elettriche (ad es. video-terminali, computer, proiettori, fotocopiatrici, ecc.); • sono adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro;

  8. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI INSEGNANTI SONO ASSIMILABILI ALL’ESERCITAZIONE PRATICA: • l’attività di educazione fisica svolta nella scuola secondaria di secondo grado; • l’attività di scienze motorie e sportive svolta nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado (vedi D.Lgs. n. 59 del 19/2/2004); • l’attività ludico-motoria praticata nelle scuole materne.

  9. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI INSEGNANTI Nelle esercitazioni di lavoro sono compresi i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo previsti nell’attività formativa offerta dai piani scolastici senza distinzione fra attività curriculari ed extra-curriculari

  10. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI INSEGNANTI RIENTRANO INOLTRE TRA LE ATTIVITA’ PROTETTE: • l’attività dell’insegnante di sostegno; • l’attività di docente accompagnatore durante i viaggi di istruzione o di integrazione alla preparazione di indirizzo a condizione che il viaggio rientri nel piano di offerta formativa della struttura scolastica.

  11. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI INSEGNANTI Gli insegnanti sono assicurati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative anche se non collegati con il rischio specifico della attività per cui sono stati assicurati, come ad esempio l’infortunio in itinere, con il solo limite del rischio elettivo.

  12. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI ALUNNI E STUDENTI Gli alunni e studenti sono assicurati esclusivamente nello svolgimento di: • esercitazioni tecnico-scientifiche; • esperienze di lavoro; • esercitazioni pratiche. Non sono tutelati gli alunni delle scuole materne.

  13. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI ALUNNI E STUDENTI L’esercitazione pratica ricomprende: • l’educazione fisica (nelle scuole secondarie di secondo grado) e le scienze motorie e sportive (nelle scuole primarie e secondaria di primo grado); • le lezioni di informatica e di materie svolte con l’ausilio di macchine elettriche; • i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

  14. SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE NON DOCENTE Per il personale non docente (tecnico, amministrativo, ausiliario) valgono in linea generale le disposizioni previste per qualsiasi lavoratore che rientri nel campo di applicazione della tutela di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. D.P.R. 1124/65.

  15. LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE RICONOSCIUTE DALL’INAIL Agli insegnanti e alunni delle scuole statali spettano le medesime prestazioni economiche (a carico dello Stato) previsti per la generalità dei lavoratori assicurati, ad eccezione della indennità per inabilità temporanea Le principali prestazioni economiche per la menomazione della integrità psico-fisica e sue conseguenze patrimoniali sono: • la liquidazione “una tantum” del danno biologico quando residuano postumi invalidanti dal 6 al 15%; • una rendita mensile quando il grado di invalidità è supe-riore al 15%; • La rendita ai superstiti in caso di morte per infortunio o malattia professionale

  16. L’obbligo assicurativo: la denuncia di infortunio e malattia professionale La denuncia di infortunio e di malattia professionale deve essere effettuata quando alunni, insegnanti e personale non docente (tecnico-amministrativo e ausiliario) dell’istituto scolastico siano stati colpiti da infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni dall’evento, indipendentemente da ogni valutazione sulla indennizzabilità del caso.

  17. L’obbligo assicurativo: la denuncia di infortunio e malattia professionale La denuncia va inoltrata all’INAIL: • entro 2 giorni da quando l’istituto scolastico ne abbia notizia (di norma con la ricezione del certificato medico attestante l’avvenuto infortunio) e deve essere corredata dal certificato medico ricevuto dall’infortunato; che è tenuto ad informare immediatamente la scuola dell’infortunio subìto presentando il primo certificato medico; • entro 24 ore dall’infortunio la denuncia va inoltrata con telegramma, in caso di infortunio mortale o di estrema gravità; • entro 5 giorni da quando l’istituto scolastico ne ha conoscenza, corredata con certificato medico in caso di malattia professionale.

  18. L’obbligo assicurativo: la denuncia di infortunio e malattia professionale L’omessa o tardata denuncia di infortunio o malattia professionale è sanzionata nella misura minima di € 1.290.

  19. LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO INFORTUNISTICO In presenza di responsabilità civile di terzi nel determinismo dell’evento infortunistico indennizzato dall’INAIL viene avviato il procedimento surrogatorio (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del responsabile per il recupero del costo sostenuto.

  20. LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO INFORTUNISTICO Siccome l’indennizzo degli infortuni dei dipendenti delle Amministrazioni Statali avviene “per conto”, l’INAIL riceve annualmente il rimborso delle prestazioni economiche, unitamente alle spese di gestione, dal Ministero competente, pertanto, non può procedere al recupero delle somme erogate dal responsabile dell’evento. Deve provvedervi l’Amministrazione alla quale fa capo l’infortunato.

  21. LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO INFORTUNISTICO In presenza di responsabilità civile (generica o per incidente stradale), l’INAIL attiva l’azione di surroga per conto dell’Amministrazione statale inviando la prima diffida ai responsabili. Quindi, trasmette alla stessa Amministrazione copia delle diffide inoltrate con i relativi avvisi di ricevimento e comunicando l’importo dell’indennizzo erogato che deve essere risarcito. A questo punto è l’Amministrazione statale che deve proseguire l’azione di rivalsa secondo le normali procedure legali tenendo presente i termini di prescrizione del diritto: • cinque anno in caso di surroga generica; • due anni in caso di surroga per incidente stradale; • un anno in caso di incidente stradale con responsabilità del vettore.

  22. LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO INFORTUNISTICO L’azione di surroga gestita dall’Amministrazione statale per il recupero delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL si accompagna all’azione diretta ad ottenere il risarcimento degli altri oneri sostenuti dalla scuola (es. stipendi).

  23. LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO INFORTUNISTICO Allo stato attuale le comunicazioni e la documentazione riguardante le azioni di surroga per infortuni occorsi a dipendenti della scuola ed alunni vengono trasmesse all’Istituto scolastico cui appartiene l’infortunato. Sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, comunicare all’INAIL una eventuale diversa localizzazione di tale corrispondenza.

  24. L’istruttoria e l’avvio dell’azione di Surroga

  25. SURROGA DA INCIDENTE STRADALE TERMINI DI PRESCRIZIONE • 2 ANNI per danni da circolazione dei veicoli • 1 ANNO per la responsabilità contrattuale da trasporto nei confronti del vettore. L’Istituto che agisce in surroga è sollevato dall’onere della prova

  26. SURROGA DA INCIDENTE STRADALE ISTRUTTORIA OPERATORE RIVALSE • QUESTIONARIO INTEGRATIVO PER NOTIZIE INCIDENTE e RINNOVO DIFFIDA ALL’INFORTUNATO (ove necessario) • QUESTIONARIO ALLE AUTORITA’ INTERVENUTE (mod.142 – PREST.) • RICHIESTA AL P.R.A. (se si possiede solo la targa del veicolo coinvolto – modello da procedura) • “INTERROGATORIO” DELL’INFORTUNATO E/O DEI TESTIMONI (ove necessario)

  27. SURROGA “GENERICA” TERMINI DI PRESCRIZIONE 5 anni Istruttoria • Questionario integrativo per richiesta notizie all’infortunato (con particolare riguardo al recupero dei dati del responsabile e, ove esistente, della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile; es. proprietario di cane o di edificio, ecc…) • “Interrogatorio” dell’infortunato o degli eredi, ove necessario, e/o contatto con lo studio di consulenza che lo segue. • Spesso, è attivato un procedimento penale (per es. a seguito querela dell’infortunato): seguirlo…

  28. DIFFIDA ALL’INFORTUNATO • Viene inviata tempestivamente insieme al questionario per gli incidenti stradali e per gli infortuni in cui sia presumibile la responsabilità di terzi, con raccomandata A.R.

  29. LA DIFFIDA E LA RICHIESTA DI RIMBORSO AI RESPONSABILI • Viene effettuata il più presto possibile: gli atti intercorsi tra responsabile e danneggiato incidono sul diritto dell’Istituto • Viene periodicamente rinnovata per evitare la prescrizione. • Ai fini dell’interruzione della prescrizione deve sempre contenere una richiesta di rimborso (quantificazione anche parziale)!

  30. L’ART. 28 DELLA LEGGE N. 990/69 “Se il danneggiato dichiara di avere diritto a prestazioni da parte di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, l’assicuratore è tenuto a darne comunicazione all’Ente e può procedere alla liquidazione del danno, solo previo accantonamento di somma idonea a coprire il credito dell’Ente per le prestazioni erogate o da erogare…………….

  31. L’ART. 28 DELLA LEGGE N. 990/69 (segue) ………Trascorsi 45 gg dalla comunicazione ai sensi dell’art. 28, senza che l’Ente abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’assicuratore potrà procedere alla liquidazione del danno.” E’ necessario pertanto rispondere tempestivamente alle richieste ai sensi dell’art. 28 da parte delle compagnie assicuratrici, eventualmente inoltrando una richiesta di risarcimento provvisoria, con riserva di ulteriore richiesta.

  32. ILFONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA • E’ stato istituito dagli artt.19 e seg. della Legge 990/69 • Provvede al risarcimento dei danni provocati da: • Veicoli o natanti non identificati • Veicoli o natanti sprovvisti di copertura assicurativa • Veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa(elenco completo sul sito www.isvap.it collegamento a “Imprese”)

  33. ILFONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA L’attività del Fondo è svolta da imprese di assicurazione, con competenza territoriale rispetto al luogo dell’evento, designate con D.M..

  34. ILFONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA • Nei casi di veicoli non identificati o non coperti da assicurazione la richiesta va inoltrata all’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto l’evento.

  35. ILFONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA Ricordarsi che è necessaria una prova rigorosa del fatto (verbale delle autorità intervenute, testimonianze). Tutti i danni alla persona, indipendentemente dalla durata delle inabilità e dei postumi, sono coperti dal FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, se rientranti nelle suddette condizioni.

  36. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTI IN ITALIA • Richiesta di risarcimento a: UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano, che successivamente comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il sinistro (ove possibile fornire documentazione comprovante la responsabilità)

  37. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTI IN ITALIA • La diffida ai responsabili civili (proprietario e conducente del veicolo) va inoltrata con raccomandata R.R. per l’estero (ARANCIONE)

  38. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTI ALL’ESTERO (ai sensi della IV Direttiva RC AUTO del 09/08/2003) • Richiesta di risarcimento ai responsabili con raccomandata A.R. per l’estero • Valutare le due ipotesi: • 1. Incidente all’estero in uno dei paesi aderenti al Sistema Carta Verde, provocato da veicolo immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo • 2. Incidente all’estero in un paese non aderente al Sistema Carta Verde e provocato da veicolo immatricolato/non immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo

  39. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTI ALL’ESTERO (ai sensi della IV Direttiva RC AUTO del 09/08/2003) Ipotesi 1:Paese aderente Sistema Carta Verde-Veicolo immatricolato in un Paese dello Spazio Economico Europeo Richiesta di risarcimento al mandatario in Italia della compagnia assicuratrice estera, quindi occorre: • Interpellare l’ISVAP che indicherà il nome e l’indirizzo della compagnia mandatariaISVAP –Centro Informazioni – Via del Quirinale 21 00187 Romaoppure e-mail: centroinformazioni@isvap.it • Indirizzare richiesta di risarcimento con raccomandata A.R. al mandatario

  40. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTI ALL’ESTERO Nel caso in cui il mandatario non fornisca entro tre mesi risposta di accoglimento/offerta o di diniego, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all’Organismo d’Indennizzo, che per l’Italia è la CONSAP SPA (D.Lgs. N.190 del 30/06/03) Per conoscere l’elenco dei Paesi aderenti al Sistema Carta Verde e di quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo consultare il sito: www.isvap.it collegamento “ Incidenti Stradali all’Estero”

  41. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTIALL’ESTERO La procedura descritta non può essere applicata se il paese estero in cui è accaduto l’incidente non aderisce al Sistema Carta Verde. In questo caso consultare il sito dell’ISVAP per le diverse procedure da seguire. E’ utile consultare anche il sito dell’UCI www.ucimi.it

  42. GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI AVVENUTI ALL’ESTERO Le azioni di rivalsa per incidenti stradali avvenuti all’estero, in tutti i casi, vanno gestite con tempestività: i termini di prescrizione vigenti nei Paesi stranieri potrebbero essere diversi da quelli in vigore in Italia.

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