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La perdita della mutualità

La perdita della mutualità. Studio Franguelli – Tarantino - Di Diego. La perdita della mutualità Art. 2545 - octies.

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La perdita della mutualità

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Presentation Transcript


  1. La perdita della mutualità Studio Franguelli – Tarantino - Di Diego

  2. La perdita della mutualitàArt. 2545 - octies • 1. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’art. 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514.

  3. La perdita della mutualità • La cooperativa quindi perde la qualifica di CMP quando: • per due esercizi consecutivi, non rispetti il requisito gestionale, • modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 (requisito formale). • Le due cause si pongono come alternative: è sufficiente il verificarsi di una di esse per determinare la perdita della qualificazione di cui si tratta

  4. Perdita mutualità prevalente e devoluzione ai fondi mutualistici • L’art. 17 , l. 388/2000 – interpretando l’art. 26 della legge Basevi – fa discendere l’obbligo di devoluzione: • dalla soppressione, da parte della cooperativa, delle clausole statutarie, previste dall’art. 26; • dalla fusione o trasformazione in altro tipo societario; • ovvero dalla decadenza dai benefici fiscali.

  5. Perdita mutualità prevalente e devoluzione ai fondi mutualistici • L’art. 17 , l. 388/2000 è senz’altro ancora in vigore, non essendo stata abrogato: • né espressamente • né tacitamente per incompatibilità con altre norme della riforma societaria • Anzi: il riferimento è contenuto nella stessa legge delega (art. 5, comma 2, lett.f); nelle nuove norme di attuazione del codice civile (art. 111-decies)

  6. Perdita mutualità prevalente e devoluzione ai fondi mutualistici • L’art. 17 , l. 388/2000 come detto fa discendere l’obbligo di devoluzione anche dalla perdita dei benefici fiscali da parte della cooperativa. • Perdita che può derivare: • dall’inosservanza delle clausole Basevi • dal mancato versamento del contributo del 3% ai fondi mutualistici

  7. Perdita mutualità prevalente e devoluzione ai fondi mutualistici • Oggi la perdita dei benefici fiscali può derivare dal passaggio nella categoria CMNP. • Si pone quindi l’esigenza d’indagarne gli effetti ai fini della devoluzione.

  8. L’art. 111 - decies • 1. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall’art. 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice. • 2. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’art. 2545 – octies del codice.

  9. L’art. 111 - decies • Per le cooperative che si sono da subito qualificate come CMNP, non ci sono dubbi interpretativi. • L’art. 111 – decies deroga espressamente l’art. 17 proprio con riferimento alle clausole Basevi • La loro eliminazione tout court ovvero la loro eliminazione e sostituzione con le (diverse) clausole statutarie previste dall’art. 2514 c.c. non fa dunque sorgere l’obbligo di devoluzione.

  10. L’art. 111 - decies • Problemi interpretativi sorgono per le cooperative che dapprima qualificatesi CMP diventano successivamente CMNP. • Se il mutamento dipende dal mancato rispetto del requisito della prevalenza

  11. L’art. 111 - decies • Il mutamento dipende dal mancato rispetto del requisito della prevalenza. • Il caso viene contemplato espressamente: la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza non rileva ai fini della devoluzione • Anche in questo caso quindi non vi sono problemi

  12. L’art. 111 - decies • Il mutamento dipende dalla modifica delle clausole ex 2514 • In questo caso vi sono dubbi interpretativi. • L’art. 111 – decies cita espressamente le sole clausole Basevi e non quelle 2514; sembrerebbe quindi non fornire alcuna copertura al caso della perdita dei benefici fiscali per modifica delle nuove clausole non lucrative

  13. L’art. 111 - decies • Secondo alcuni il problema è solo letterale. • L’art. 111 – decies deve leggersi nel senso di far riferimento anche alle nuove clausole di cui all’art. 2514 c.c. • Con la conseguenza che in nessun caso la perdita della qualifica di CMP comporta l’obbligo di devoluzione.

  14. L’art. 111 - decies • Secondo altri il problema è sostanziale. • L’art. 111 – decies nella parte in cui si riferisce alle clausole Basevi intende disciplinare soltanto la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, tralasciando le fasi successive. • Con la conseguenza che poiché la modifica delle clausole ex 2514 integra un’ipotesi di perdita dei benefici fiscali, tornerebbe applicabile l’art. 17.

  15. L’art. 111 - decies • Questa interpretazione è stata avvalorata dal Ministero delle Attività Produttive. • Trattasi di obbligo di devoluzione in caso di modifica delle clausole ex art. 2514 da parte delle CMP.

  16. L’art. 2545 -octies • 2. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

  17. Bilancio straordinario • La conseguenza immediata della perdita della qualifica quindi è soltanto l’obbligo per gli amministratori di redigere (sentito il parere del revisore esterno, ove presente) un apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indisponibili. • Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione e notificato entro 60 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea al Ministero delle Attività produttive.

  18. Bilancio straordinario • In considerazione della funzione che deve assolvere, il bilancio si caratterizza come bilancio straordinario finalizzato alla determinazione del valore patrimoniale effettivo, comprensivo cioè delle plusvalenze implicite nei cespiti aziendali ( e secondo alcuni anche dell'avviamento).

  19. Bilancio straordinario • La funzione è quella di evitare che plusvalori virtuali esistenti, ma non espressi nel bilancio d’esercizio per rispetto delle regole contabili, vengano realizzati, tassati e distribuiti tra i soci, anche se formati quando tutte le riserve della cooperativa erano indivisibili.

  20. Bilancio straordinario • Si pensi ad una cooperativa nel cui bilancio sia iscritto un immobile per un valore netto di libro di € 100.000, dati dal costo storico al netto dell’ammortamento accumulato, il cui valore corrente sia, invece, di € 1.000.000.

  21. Bilancio straordinario • Se il legislatore non avesse previsto le norme per la perdita della condizione di prevalenza, i soci, alla modifica dello statuto, per adeguarlo alla riforma, avrebbero potuto non prevedere i requisiti di prevalenza ex art. 2514, consentendo così agli amministratori di vendere l’immobile, tassare la plusvalenza di € 900.000 e ditrisbuire l’utile residuo.

  22. Riepilogo degli adempimenti • 1. Si verifica una delle due fattispecie previste dal primo comma dell’art. 2545 octies c.c. • 2. Gli amministratori devono acquisire il parere del soggetto incaricato del controllo contabile circa la necessità di predisporre il bilancio straordinario

  23. Riepilogo degli adempimenti (2) • 3. Identificazione della data di riferimento del bilancio • 4. Redazione del bilancio • 5. Verifica della società di revisione • 6. Deposito della relazione della società di revisione che deve essere senza rilievi

  24. Riepilogo degli adempimenti (3) • 7. Convocazione dell’assemblea • 8. Approvazione del bilancio • 9. Entro 60 giorni dall’approvazione, il cda invia il bilancio al M.A.P. (Direzione Generale enti cooperativi)

  25. Ultimo aspetto: rapporti tra bilancio straordinario e bilancio d’esercizio • Opinione prevalente: i valori effettivi rilevati nel bilancio straordinario non devono confluire nel bilancio ordinario • Una gestione delle riserve indivisibili fuori bilancio ordinario però può diventare impossibile • Significa seguire le vicende di tutti i beni che nel bilancio straordinario sono stati rivalutati

  26. Ultimo aspetto: rapporti tra bilancio straordinario e bilancio d’esercizio • L’inciso “da imputare a riserve indivisibili”, a mio avviso, autorizza proprio la rivalutazione nel bilancio ordinario • Ne consegue che la perdita della mutualità può anche rappresentare un’opportunità: migliorare l’entità del patrimonio netto.

  27. Ultimo aspetto: rapporti tra bilancio straordinario e bilancio d’esercizio • Una via di mezzo potrebbe essere “non rivalutare” nel bilancio ordinario • Utilizzare però gli utili d’esercizio per costituire riserve indivisibili nell’ammontare previsto dal bilancio straordinario.

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