1 / 84

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Ing. Paolo Tattoli. Entrato in vigore il 15 maggio 2008 Sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94, il D.Lgs. 494/96 e altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro

Télécharger la présentation

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Decreto Legislativon. 81 del 9 aprile 2008 Ing. Paolo Tattoli

  2. Entrato in vigore il 15 maggio 2008 • Sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94, il D.Lgs. 494/96 e altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro • Tra le molte novità contenute nel nuovo Testo Unico, verranno analizzate in particolare le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26 Anacam Firenze,aprile 2009

  3. Scadenze • L’obbligo per i datori di lavoro di predisporre il Documento di valutazione dei rischi è stato differito dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 • L’adempimento  previsto dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) era stato già rinviato una prima volta al 1° gennaio 2009 • Inoltre, è stata prorogata al 16 maggio 2009 la norma che impone la comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno • La data del 16 maggio coincide con la scadenza entro cui il Governo potrà approvare i decreti correttivi e integrativi del Dlgs 81/2008 Anacam Firenze,aprile 2009

  4. Titoli • titolo I Disposizioni generali • titolo II Luoghi di lavoro • titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI • titolo IV Cantieri temporanei o mobili • titolo V Segnaletica di sicurezza • titolo VI Movimentazione manuale dei carichi • titolo VII Videoterminali • titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) • titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni…) • titolo X Agenti biologici • titolo XI Atmosfere esplosive • titolo XII Disposizioni penali • titolo XIII Disposizioni finali Anacam Firenze,aprile 2009

  5. Campo di applicazione • Estesi, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione • tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio • tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari • per i contratti di somministrazione (Dlgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori • lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente • lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi Anacam Firenze,aprile 2009

  6. Principali figure coinvolte nella sicurezza e salute dei luoghi di lavoro • datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari • responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) –interno o esterno alla azienda– ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno; nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro • rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST) (riconfermato) • medico Competente • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso) Anacam Firenze,aprile 2009

  7. Art. 15 - Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; Anacam Firenze,aprile 2009

  8. Art. 15 - Misure generali di tutela • e) la riduzione dei rischi alla fonte; • f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; • g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; • h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; Anacam Firenze,aprile 2009

  9. Art. 15 - Misure generali di tutela • i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • l) il controllo sanitario dei lavoratori; • m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; • n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; • o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; Anacam Firenze,aprile 2009

  10. Art. 15 - Misure generali di tutela • p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; • r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; • s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Anacam Firenze,aprile 2009

  11. Art. 15 - Misure generali di tutela • t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; • u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; • v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Anacam Firenze,aprile 2009

  12. Obblighi del datore di lavoro • valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi • nominare il medico competente • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza • informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI • elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro • aggiornare le misura di prevenzione • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Anacam Firenze,aprile 2009

  13. Art. 17 -Obblighi del datore di lavoro non delegabili a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Anacam Firenze,aprile 2009

  14. Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi: • a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare • b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività Anacam Firenze,aprile 2009

  15. Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • I datori di lavoro e i subappaltatori: • a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro • b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva Anacam Firenze,aprile 2009

  16. Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze • Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi Anacam Firenze,aprile 2009

  17. Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto • Il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro Anacam Firenze,aprile 2009

  18. Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi Anacam Firenze,aprile 2009

  19. Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza … Anacam Firenze,aprile 2009

  20. Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi … d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competenteche ha partecipato alla valutazione del rischio f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Anacam Firenze,aprile 2009

  21. Art. 28 comma 2, lettera a): • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa • Cosa si intende per criteri adottati? Anacam Firenze,aprile 2009

  22. Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro • Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro composta da: • un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; • un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano…, dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori…, dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro… • COMPLESSIVAMENTE 40 MEMBRI Anacam Firenze,aprile 2009

  23. Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro • La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: • … • f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Anacam Firenze,aprile 2009

  24. Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel decreto Anacam Firenze,aprile 2009

  25. Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento relativo, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 • Le attività di cui al precedente punto sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Anacam Firenze,aprile 2009

  26. Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere rielaborati (in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate • Il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi Anacam Firenze,aprile 2009

  27. Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). • I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. • Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto Anacam Firenze,aprile 2009

  28. Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

  29. Definizioni • Cantiere temporaneo o mobile • qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell’Allegato X • Committente • soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione Anacam Firenze,aprile 2009

  30. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile Allegato X • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamentodi opere fisse, permanenti o temporanee,in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro • Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile Anacam Firenze,aprile 2009

  31. Definizioni • Responsabile dei lavori • soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con ilprogettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera 1 2 Anacam Firenze,aprile 2009

  32. Definizioni • Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (Coordinatore per la progettazione) • Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di redazione del PSC e fascicolo di cui all’All. XV • Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) • Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che NON può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato Anacam Firenze,aprile 2009

  33. Definizioni • Impresa affidataria • Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi Anacam Firenze,aprile 2009

  34. Definizioni • Piano operativo di sicurezza • Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV Anacam Firenze,aprile 2009

  35. Struttura del Titolo IV • Art. 90.Obblighi del committente o del responsabile dei lavori • Art. 91.Obblighi del coordinatore per la progettazione • Art. 92.Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • Art. 93.Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori • Art. 94.Obblighi dei lavoratori autonomi • Art. 95.Misure generali di tutela • Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti • Art. 97.Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Anacam Firenze,aprile 2009

  36. Struttura del Titolo IV • Art. 98.Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • Art. 99.Notifica preliminare • Art. 100.Piano di sicurezza e di coordinamento • Art. 101.Obblighi di trasmissione • Art. 102.Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza • Art. 103.Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora • Art. 104.Modalità attuative di particolari obblighi Anacam Firenze,aprile 2009

  37. Art. 90 e richiami vari • Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Anacam Firenze,aprile 2009

  38. Fasi di espletamento degli obblighi • Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione • Progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere • Prima dell'affidamento dei lavori • Prima dell'inizio dei lavori In qualsiasi momento Anacam Firenze,aprile 2009

  39. Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione • Designa il coordinatore per la progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice • Nota: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti necessari (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione Anacam Firenze,aprile 2009

  40. Il coordinatore per la progettazione … • … non va nominato nel caso di lavori privati ed in presenza di lavori non soggetti a permesso di costruire • “Si applica in ogni caso quanto disposto di seguito” • Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti a lui assegnati dall’art. 92 comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori Anacam Firenze,aprile 2009

  41. Progettazione dell'opera … … ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere • Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela Anacam Firenze,aprile 2009

  42. Progettazione dell'opera… … ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere • Prevede nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza Anacam Firenze,aprile 2009

  43. Progettazione dell'opera • Valuta il piano della sicurezza (All. XV) Anacam Firenze,aprile 2009

  44. Progettazione dell'opera • Valuta il fascicolo di cui all’All.XVI, composto da 3 capitoli con • descrizione sintetica dell’opera • individuazione dei rischi e misure preventive e protettive • documentazione di supporto esistente • Nota: Il fascicolo (All.XVI) non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del T.U. dell’edilizia DPR 380/2001, il quale stabilisce che sono «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti» Anacam Firenze,aprile 2009

  45. Prima dell'affidamento dei lavori • Designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice) • Nota: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti necessari (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese Anacam Firenze,aprile 2009

  46. Prima dell'affidamento dei lavori • Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere Anacam Firenze,aprile 2009

  47. Prima dell'inizio dei lavori • Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'allegato XVII • Nota: In caso di lavori privati il requisito di cui sopra si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII Anacam Firenze,aprile 2009

  48. ALLEGATO XVIIIdoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. Anacam Firenze,aprile 2009

  49. Prima dell'inizio dei lavori • Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa • Nota: In caso di lavori privati il requisito di cui sopra si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato Anacam Firenze,aprile 2009

  50. Prima dell'inizio dei lavori • Trasmette all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle precedenti slide, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa • Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto Anacam Firenze,aprile 2009

More Related