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DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008

DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008. Titolo IX Sostanze Pericolose protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni. Premessa Generale. I nuovi obblighi riguardano tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti a sostanze cancerogene o mutagene. Agente cancerogeno – definizione art. 234.

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DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008

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Presentation Transcript


  1. DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 Titolo IX Sostanze Pericolose protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

  2. Premessa Generale I nuovi obblighi riguardano tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti a sostanze cancerogene o mutagene

  3. Agente cancerogeno – definizione art. 234 Sostanza o preparato che per inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo può provocare il cancro o aumentarne la frequenza (D.Lgs. 52/97 – D.Lgs. 65/03)

  4. Allegato XLII D.Lgs. 81/08 • lavori che espongono agli IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone; • lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffreddamento del nichel a temperature elevate; • lavoro con esposizione a polvere di legno duro.

  5. Agente mutageno – definizione art. 234 Sostanza o preparato che per inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo può produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza (D.Lgs. 52/97 – D.Lgs. 65/03)

  6. Valore limite se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento è stabilito nell'allegato XLIII (per benzene, CVM, polveri di legno).

  7. Etichettatura (D.Lgs.52/97-D.Lgs.285/98) Frase di Rischio R45 “può provocare il cancro” Frase di Rischio R49 “può provocare il cancro per inalazione”

  8. Etichettatura (D.Lgs.52/97-D.Lgs.285/98) Frase di Rischio R46 “può provocare alterazioni genetiche ereditarie” Frase di Rischio R40 “possibilità di effetti irreversibili”

  9. UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA UN PROBLEMA DI SALUTE OCCUPAZIONALE

  10. International Agency of research cancer (IARC) Ad oggi sono stati valutati 885 agenti (sost.chimiche, esposizioni,ag.biologici e fisici) riconoscendo fra questi numerosi cancerogeni di gruppo 1 (cancerogeni per l’uomo).

  11. Classificazione IARC Gruppo 1 - sostanze cancerogene per l’uomo; Gruppo 2a - sostanze cancerogene probabili per l’uomo; Gruppo 2b - sostanze cancerogene possibili per l’uomo; Gruppo 3 - sostanze non classificabili per l’uomo.

  12. Classificazione IARC gruppo 1 Arsenio Ammine aromatiche Cromo Nichel Asbesto Fuliggine CVM Benzene

  13. Molti degli agenti (o processi) cancerogeni riconosciuti sono di natura occupazionale e la gran parte della loro identificazione è avvenuta negli anni ‘80 e nei primi anni ’90.

  14. Sostituzione e riduzione – art. 235 • se tecnicamente possibile sostituirecon sostanza o preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; • se non è tecnicamente possibile la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile; • se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

  15. Valutazione dell’esposizione al rischio – art. 236 -

  16. Valutazione dell’esposizione al rischio – art. 236 - Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazionedel rischio in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati della valutazione fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

  17. Misure Tecniche, Organizzative, Procedurali – art. 237 –

  18. Il datore di lavoro provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo.

  19. Servizi igienici Armadietti doppio scomparto Misure Igieniche Divieto di fumo e assunzioni alimenti Indumenti protettivi

  20. Informazione, formazione lavoratori – art. 239 - Informazione ed istruzione per quanto riguarda: • i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; • le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; • le misure igieniche da osservare; • la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; • il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

  21. Informazione, formazione – art. 239 - L'informazione e la formazione di cui sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

  22. Esposizione non prevedibile – art. 240 - Il datore di lavoro adotta subito misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. I lavoratori abbandonano immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro.

  23. Operazioni lavorative particolari Manutenzione (per la quale è prevedibile un’esposizione rilevante) il datore di lavoro previa consultazione del RLS: • dispone che soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; • fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. La loro presenza in queste aree è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

  24. Sorveglianza sanitaria – art.242

  25. Sorveglianza sanitaria – art.242 Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Queste possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l'esistenza di una anomalia imputabile ad esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. A seguito dell'informazione il datore di lavoro effettua: • una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236; • ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.

  26. Registro di esposizione e cartelle sanitarie – art. 243 - I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni sono iscritti nel registro esposti, nel quale viene riportata per ciascuno di essi: • l’attività svolta; • l’agente cancerogeno e/o mutageno utilizzato; • il valore di esposizione (ove noto) Il RSPP d il RLS hanno accesso a detto registro. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su loro richiesta, le relative annotazioni individuali riportate nel registro.

  27. Registro di esposizione e cartelle sanitarie – art. 243 - Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti, provvede ad istituire una cartella sanitaria e di rischio. Copia della cartella deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. In caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

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