1 / 10

a cura del Servizio Risorse Umane

n e w !!. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE c.d. “code contrattuali” sottoscritto in data 14 settembre 2000 in vigore dal 15 settembre 2000 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali. a cura del Servizio Risorse Umane. Commento.

dinh
Télécharger la présentation

a cura del Servizio Risorse Umane

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. n e w !! CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE c.d. “code contrattuali”sottoscritto in data 14 settembre 2000in vigore dal 15 settembre 2000tra ARAN e Organizzazioni Sindacali a cura del Servizio Risorse Umane

  2. Commento Con questo Contratto Integrativo ci collochiamo in maniera definitiva nell’ambito privatistico del rapporto di lavoro. Infatti dalla data di stipulazione, hanno cessato di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, che disciplinavano il rapporto di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali. Le schede allegate sono state pensate per agevolare il compito della dirigenza nella importante fase della programmazione dei fabbisogni delle risorse umane per l’anno 2001, mettendoli a conoscenza delle opportunità introdotte dal contratto legate all’uso flessibile del capitale umano al fine di dare risposte immediate alle esigenze di funzionamento delle strutture e alle domande dell’utenza. Questi nuovi strumenti devono peraltro essere scelti con cura ed in relazione alle effettive necessità.

  3. Gli istituti interessati dal contrattosi possono suddividere in sei punti • Flessibilità del rapporto di lavoro (articoli 1 – 8) le materie trattate in questi articoli sono brevemente descritte nelle schede allegate (Telelavoro, Lavoro Temporaneo,Contratto di formazione lavoro, Part-time). Gli istituti qui di seguito elencati hanno subito notevoli modifiche rispetto alla disciplina previgente; pertanto costituiranno oggetto di apposite circolari illustrative: • Sospensione del rapporto di lavoro (articoli 9 – 18) • Tutela dei dipendenti (articoli 19 – 28) • Vigilanza (articolo 29) • Scuola (articoli 30 – 34) • Trattamento economico (articoli 35 – 53) si allegano le schede relative alle innovazioni più interessanti per i dipendenti: la scheda che segnala l’introduzione di un nuovo istituto denominato “Banca delle ore” e quella dello “Straordinario” istituto notevolmente modificato.

  4. TELELAVOROIl telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, con l’ausilio di specifici strumenti telematici(art. 1 del C.C.N.L. 14.9.2000) • La prestazione può venire resa dal domicilio del prestatore o nella forma del lavoro a distanza, cioè da centri appositamente attrezzati • La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente • Nel telelavoro a domicilio può essere installata una linea telefonica con oneri di impianto e di esercizio a carico dell’ente • Devono essere previsti i rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici

  5. LAVORO TEMPORANEOo lavoro interinale è uno strumento che consente all’Ente di utilizzare forze lavoro anche per un periodo limitato, affittandolo da agenzie specializzate (art. 2 del C.C.N.L. 14.9.2000) È utile per: • Situazioni di emergenza non considerate in sede di programmazione dei fabbisogni • Temporanea utilizzazione di professionalità non previste nell’ordinamento dell’Amministrazione • Temporanea copertura dei posti vacanti per un massimo di 60 giorni a condizione che siano avviate le procedure per la loro copertura • Per punte di attività o attività connesse ad esigenze straordinarie Limitazioni: • Il ricorso al lavoro interinale non è consentito ai profili della categoria A, per quelli dell’area di vigilanza, per il personale educativo e docente degli A.N. e S.M. Benefici lavoratore interinale: • Beneficia di tutti i diritti giuridici, economici, sindacali dei dipendenti di ruolo, compresa la partecipazione a progetti di produttività e all’erogazione dei connessi trattamenti.

  6. CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVOROè uno strumento che consente all’Ente di acquisire professionalità elevate per nuove esigenze organizzative dell’Ente (art. 3 del C.C.N.L. 14.9.2000) • È utile per: • Acquisizione di professionalità elevate per favorire l’inserimento e occupazione giovanile mediante un’esperienza lavorativa in previsione di una possibile ma non garantita assunzione Limitazioni: • Non è possibile stipulare contratti di formazione per gli enti che hanno collocato in disponibilità il proprio personale • Il ricorso al contratto di formazione non è consentito ai profili della categoria A Benefici lavoratore con contratto di formazione lavoro: • Beneficia di tutti i diritti giuridici, economici, sindacali dei dipendenti di ruolo; è soggetta a trattativa la partecipazione a progetti di produttività e all’erogazione dei connessi trattamenti. Reclutamento • La selezione dei candidati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di selezione nella P.A.. • Nell’ambito stabilito di durata del rapporto è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive. • Il contratto non può superare 24 mesi

  7. PART TIME – pag. 1 è la possibilità di costituire o trasformare un rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale (art. 4 del C.C.N.L. 14.9.2000) Tipologie rapporto di lavoro: Il rapporto di lavoro part time può essere: • verticale con prestazione su alcuni giorni della settimana, mese o anno • orizzontale con un normale orario giornaliero in misura ridotta • misto combinazione delle due precedenti modalità Limitazioni: • Il numero di rapporti a tempo parziale non può superare il 25 % della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria • L’Amministrazione può rinviare con decisione motivata la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi. Successivamente a tale rinvio è obbligata a concederla • Gli Enti sono tenuti ad individuare preventivamente le attività lavorative che possono interferire con i compiti istituzionali dell’Ente, e nel caso di incompatibilità, negare la trasformazione del rapporto a tempo parziale

  8. PART TIME – pag. 2è la possibilità di costituire o trasformare un rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale (art. 4 del C.C.N.L. 14.9.2000) Benefici giuridici per il lavoratore con contratto part time: • I dipendenti con rapporto di lavoro part time, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 % di quella a tempo pieno, nel rispetto delle norme sull’incompatibilità, possono svolgere altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi • I dipendenti con rapporto di lavoro part time hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. I dipendenti assunti con rapporto part time hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto dopo un triennio dalla data di assunzione Benefici economici per il lavoratore con contratto part time • Al personale con rapporto di lavoro part time orizzontale/verticale può essere richiesta l’effettuazione delle prestazioni di lavoro aggiuntivo di cui all’art. 1 del Dlgs n° 61/2000, esclusivamente per comprovate esigenze organizzative o per assenze di personale non prevedibili ed improvvise, nella misura massima del 10% dell’orario di lavoro

  9. STRAORDINARIO (art. 38 del C.C.N.L. 14.9.2000) • È in corso l’elaborazione di atto regolamentare comprendente la disciplina dell’orario di lavoro

  10. LA BANCA DELLE ORE Consiste in un conto individuale nel quale il lavoratore PUO’ accantonare le ore di prestazione di lavoro straordinario (art. 38 bis del C.C.N.L. 14.9.2000) • Le ore accantonate possono essere richieste o in retribuzione o come permessi compensativi • Le ore accantonate vanno utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione • Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate entro il mese successivo alla prestazione lavorativa • la contrattazione decentrata integrativa stabilisce il limite complessivo annuo di ore di straordinario da utilizzarsi entro l’anno successivo

More Related