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Cooperative Sociali Aspetti fiscali

Cooperative Sociali Aspetti fiscali. L’articolo 2511 cod. civ, così come modificato dalla Legge Sviluppo 99/2009, indica che:

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Cooperative Sociali Aspetti fiscali

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Presentation Transcript


  1. Cooperative Sociali Aspetti fiscali

  2. L’articolo 2511 cod. civ, così come modificato dalla Legge Sviluppo 99/2009, indica che: Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico,iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice».

  3. ISCRIZIONE ALL’ALBO = ELEMENTO COSTITUTIVO! La circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0115427 del 17/10/2009 chiarisce l’intenzione del legislatore di evidenziare il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo, iscrizione che costituisce pertanto elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica e, di conseguenza, fiscale.

  4. CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE: perdita del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs 2 agosto 2002, n. 220, art 15 co. 1) (N.B: la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società, suscettibile di richiesta di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdicies c.c.)

  5. CORRETTA ISCRIZIONE PRESSO ALBO NAZIONALE COOPERATIVE: Sezione:Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto Categoria:Cooperative Sociali Categoria attività esercitata:Cooperative Produzione e Lavoro

  6. NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Articolo 12 Legge 904/77, recita: “non costituiscono reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili” per effetto delle modifiche di cui all’art. 1, comma 460, L 311/2004 tale agevolazione si applica interamente, sulla totalità degli utili destinati alle riserve indivisibili , nel solo caso di cooperative sociali

  7. NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Articolo 11 DPR 601/73, prevede l’esenzione IRES per i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione-lavoro e loro consorzi se ”l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai Soci non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie” In pratica: NUMERATORE (costo lavoro soci completo + ristorni) DENOMINATORE (totale tutti altri costi – costi materie prime)

  8. NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Se tale rapporto ragguagliato a 100 non è inferiore al valore 50, la cooperativa è esente IRES, se è compreso tra il valore 25 e il valore 50, l’imposta si pagherà con aliquota ridotta alla metà, se è al di sotto di 25 spetterà unicamente l’agevolazione prevista dall’articolo 12 legge 904/77 La Legge 311/2004 ha reso tale agevolazione pienamente operante SOLO per quelle cooperative di produzione e lavoro che siano anche, per loro natura ed iscrizione all’Albo, cooperative Sociali.

  9. NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO: Le Cooperative Sociali, in quanto “meritevoli di particolare riconoscimento e tutela”, sono regolate, ai fini fiscali, oltre che dalla Legge 381/1991 e dalle norme prima dettagliate, anche dal Decreto Legislativo 460/97, che introduce la qualifica fiscale di ONLUS Le cooperative sociali, in quanto tali ed in quanto iscritte all’Albo, acquisiscono automaticamente “di diritto” la qualifica di ONLUS I Consorzi di cooperative Sociali di possono considerare ONLUS sono nel caso in cui siano costituiti interamente da cooperative Sociali

  10. ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI: esenzione assoluta dall’imposta di bollo Imposta di registro, laddove dovuta, sempre in misura fissa; Esenzione imposte di successione e donazione; Riduzione di ¼ delle imposte catastali e ipotecarie Eventuali riduzioni o esenzioni tributi locali (ICI – IRAP) Esenzione imposta sugli spettacoli, se svolti saltuariamente Regime di maggior favore (IVA 4% o esenzione) per prestazioni socio-sanitarie/educative Deducibilità IRAP del costo del lavoro degli svantaggiati

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