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Formazione di operatori di medio-alto profilo nel settore dell’immigrazione nella Regione Molise

Formazione di operatori di medio-alto profilo nel settore dell’immigrazione nella Regione Molise ricongiungimenti familiari e cittadinanza. Campobasso 2 dicembre 2008. Maria Nicolina Testa. Prefettura.

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Formazione di operatori di medio-alto profilo nel settore dell’immigrazione nella Regione Molise

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Presentation Transcript


  1. Formazione di operatori di medio-alto profilo nel settore dell’immigrazione nella Regione Molise ricongiungimenti familiari e cittadinanza Campobasso 2 dicembre 2008 Maria Nicolina Testa

  2. Prefettura. • La Prefettura, organo periferico del Ministero dell'Interno e di rappresentanza del governo in ogni provincia. • Principali aree tematiche di competenza: • rapporti con enti ed istituzioni; • affari economico-sociali e del lavoro; • ordine e sicurezza pubblica; • raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali; • applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; • protezione civile; • diritti civili, condizione giuridica dello straniero, immigrazione, cittadinanza.

  3. IMMIGRAZIONE Espressione sintetica indicativa oltre che del fenomeno relativo ai flussi dei migranti sul territorio nazionale, di una pluralita’ di procedimenti finalizzati, da un lato, a garantire la regolarita’ dell’ ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, dall’altro, la loro integrazione nel tessuto sociale. Ruolo della Prefettura nella materia dell’immigrazione: Sede dello Sportello Unico per l’Immigrazione cui compete il rilascio del nullaosta al lavoro per gli stranieri extracomunitari e al ricongiungimento dei loro familiari. Sede del Consiglio Territoriale per l’ Immigrazione cui compete il coordinamento delle iniziative a livello provinciale finalizzate all’integrazione degli immigrati extracomunitari

  4. RICONGIUNGIMENTO DEI FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO • Principali fonti normative. • Testo Unico sull’Immigrazione n. 286/98 -Art.29 • Direttiva Comunitaria 22.9.2003, n.86 • Decreto L.vo n. 5 dell’8.1.2007. • Decreto L.vo n.160 del 3.10.2008 • CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE • Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, per i seguenti motivi: • lavoro subordinato; • lavoro autonomo; • studio; • motivi religiosi; • motivi di famiglia; • asilo politico riconosciuto dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di Rifugiato Politico; • protezione sussidiaria ( d. l.vo n. 251 del 19.11.2007)

  5. FAMILIARI PER I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO • coniuge maggiorenne non legalmente separato • figli minori non coniugati, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio. • figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, • ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

  6. REQUISITI OGGETTIVI 1 ) ALLOGGIO 2 ) REDDITO NOTA BENE: ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno; 3) ASSICURAZIONE SANITARIA

  7. COME RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Dal 10 aprile 2008 l’istanza di nullaosta al ricongiungimento familiare va inoltrata esclusivamente in via telematica, previa compilazione su modello elettronico. Come in occasione delle domande relative al decreto flussi 2007, è possibile avvalersi dell’assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, dei patronati e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema e quindi a presentare le domande.

  8. COSA FARE UNA VOLTA OTTENUTO IL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Entro sei mesi dal rilascio del nullaosta, richiesta visto d’ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana nello stato si residenza. Produzione, all’autorità diplomatico-consolare suddetta, della certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età, inabilità totale e ogni altro atto necessario o richiesto dall’autorità consolare comprovante la condizione di “a carico”.

  9. COSA FARE UNA VOLTA GIUNTI IN ITALIA I familiari ricongiunti entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia devono presentarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Campobasso in Piazza Pepe,24, e consegnare personalmente i documenti. L'Ufficio rilascerà, in duplice copia, il modello di richiesta del permesso di soggiorno e relativa busta.

  10. FATTISPECIE N.1 • RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI • Incidenza delle nuove norme sulle pratiche pendenti. • Principio da applicare “tempus regit actum”. • Situazioni che possono verificarsi alla data del 5 novembre 2008: • Istanza già prodotta – nulla osta non ancora rilasciato; • Istanza già prodotta – nulla osta rilasciato; • Nulla osta rilasciato – visto d’ingresso non ancora rilasciato; • Nulla osta rilasciato – visto d’ingresso rilasciato; • QUESITO • Quale norme trovano applicazione nelle singole fattispecie?

  11. CITTADINANZA Espressione sintetica indicativa dell'appartenenza dei soggetti ad una comunità politica nonché dei diritti e dei doveri che ne conseguono. Ruolo della Prefettura: Interfaccia tra Amministrazione centrale e cittadino straniero in possesso dei requisiti per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana

  12. CITTADINANZA ITALIANA • Principali fonti normative • legge 13.6.1912, n.555. • legge n. 123 del 21.4.1983 emanata a seguito della sentenza del 9.2.1983, n.30 • legge n. 91 del 5.2.1992

  13. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER FILIAZIONE • Il principio fondamentale accolto dalla normativa statuale per l’acquisto della cittadinanza per filiazione è quello dello ius sanguinis . • Art. 1 legge n.555/1912, punto 1 e 2; • “E’ cittadino per nascita: • il figlio di padre cittadino; • il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello stato al quale questi appartiene; • Art. 1 legge n. 91/92, punto 1; • “E’ cittadino per nascita: • a) il figlio di padre o di madre cittadini. • Art. 2 L. n. 555/1912 (riconoscimento e dichiarazione giudiziale). • Art. 2 L. n 91/92(riconoscimento e dichiarazione giudiziale).

  14. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER COMMUNICATIO IURIS Art. 14 L. n. 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”. Art.12 del regolamento di esecuzione “…l’acquisto della cittadinanza italiana si verifica se i figli minori convivono con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza e che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”.

  15. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA NELLO STATO (iure soli) Art. 1 lett. b L. n.91/92: “E’ cittadino per nascita: b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

  16. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER ADOZIONE Art. 3 L.n.91/92 Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista, automaticamente, la cittadinanza italiana. Non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera né l’opzione tra le due cittadinanze al raggiungimento della maggiore età.

  17. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER OPZIONE • Art.4 L. n.91/92 • Lo straniero o l’apolide, anche se nato all’estero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, siano stati italiani per nascita, possono acquistare la cittadinanza: • se prestano effettivo servizio militare in Italia e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; • se accettano un impiego dallo Stato italiano, anche all’estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; • se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età e dichiarano entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.

  18. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO Art. 144 c.c. (Decreto leg.vo 14.9.1944) “Potestà maritale”- il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportune di fissare la sua residenza”,

  19. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555 Art 10 - 1°) la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale tra i coniugi. 2°) La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all’estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine. 3°)La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel regno o vi rientri e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Art. 4 - 1° comma, punto 3 - “La cittadinanza italiana ..può essere conceduta per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato:…….allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana”.

  20. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO Art. 143 c.c. (L 19.5.1978): “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono I medesimi doveri” Art.144 c.c. “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.91 Art. 5 “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale”.

  21. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO Art. 6 - 1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art.5: la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Art.7 L. n. 91/92 - Ai sensi dell’art.5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’Interno, a istanza dell’interessato, presentata al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza (D.P.R N.362/1994) o alla competente autorità consolare”.

  22. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO Disegno di legge 4 agosto 2006 presentato dal Ministro Amato Art.3 L’art.5 della legge n.91/92 è sostituito dal seguente:“Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni, qualora al momento dell’adozione del decreto di cui all’art.7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione personale dei coniugi”.

  23. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO • Procedimento: • Istanza: la domanda, in bollo, va presentata dallo straniero alla Prefettura del luogo di residenza sull’apposito mod.A. • Alla domanda vanno allegati i seguenti certificati: • Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità, debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; • Certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;

  24. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO • Procedimento: • Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti: (legge n. 127 del 15.5.1997 e D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403) • Residenza anagrafica; (sei mesi/tre anni); • Composizione del nucleo familiare; • Posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano; • Può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta nello stesso modello di domanda, che potrà essere sottoscritta dall’istante, in luogo dei seguenti certificati: • Cittadinanza italiana del coniuge; • Condizioni di validità del matrimonio.

  25. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO Procedimento I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel Paese di origine. E’ incluso un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. I rifugiati politici, in luogo della documentazione richiesta, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell’istante nel Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.

  26. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO • Fase istruttoria • Prefettura: • Istruttoria conclusa positivamente: • trasmissione telematica al Ministero dell’stanza con relativa documentazione; • Istruttoria conclusa negativamente: • decreto di inammissibilità.

  27. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO • Fase istruttoria • Ministero dell’Interno • Istruttoria conclusa positivamente: • decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell’Interno; • Trasmissione del decreto al Prefetto della Provincia; • Consegna All’interessato; • Giuramento presso il Comune entro sei mesi dalla consegna a pena di decadenza o in un termine successivo in presenza di documentati motivi; • Art 8 L. n.91/92 • 2. Istruttoria conclusa negativamente, per la sussistenza di motivi ostativi: • decreto di rigetto: • Tale decreto non può essere adottato trascorsi due anni dalla produzione di regolare e completa istanza.

  28. TRADUZIONE I documenti in originale o in fotocopia autenticata redatti in lingua straniera dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente Autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In particolare per traduzione ufficiale in lingua italiana deve intendersi : Quella redatta dall’Autorità consolare dello Stato estero rilasciante il certificato accreditata presso il Governo italiano; Quella redatta dall’Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato estero che ha rilasciato il certificato; Quella redatta da un perito traduttore,che non può essere mai l’interessato così come chiarito dalla Corte dei Conti, ed asseverata presso la Cancelleria del Tribunale competente.

  29. LEGALIZZAZIONE Gli atti ed i documenti devono, altresì, essere in regola con le norme sulla legalizzazione di cui alla legge 4,1,1968,n.15 –modificata ed integrata dalla legge 11.5.1971, n.390. La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa. Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia. Gli atti e i documenti sono soggetti all'imposta di bollo pari a 14,62 Euro. (Prefettura) Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero. (Prefettura) Dopo la legalizzazione della Prefettura il certificato va presentato al Consolato, in Italia, del Paese ricevente che a sua volta legalizza la firma del funzionario della Prefettura. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

  30. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE • Art. 9 L. n.91/ 1992 • 1 “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su parere del Ministro dell’Interno: • a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c), • b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione*; • c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; • d) al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; • e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; • f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

  31. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE Art. 9 L. n.91/ 1992 2) Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

  32. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE La regola generale è prevista dalla lettera f dell’art.9 che riguarda la naturalizzazione degli stranieri che risiedono legalmente in Italia da dieci anni. Il periodo rilevante è stato raddoppiato rispetto alla disciplina previgente, nell’intento di rendere più difficile l’acquisto della cittadinanza italiana. Negli altri casi previsti dallo stesso articolo è sufficiente un periodo inferiore secondo la situazione che il legislatore ha inteso privilegiare.

  33. FATTISPECIE N.1 • Acquisto cittadinanza per matrimonio: • Data istanza: 1° luglio 2008; • Documenti prodotti: • Certificato di residenza in un comune della Provincia, con provenienza da uno stato estero, da cui risulta iscritta in anagrafe dal 28.8.2007; • Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio da cui risulta che la richiedente ha contratto matrimonio con un cittadino italiano il 26 maggio 2005; • Sentenza di omologazione della separazione consensuale: 11 ottobre 2007. • QUESITO. • Sussistono in capo all’interessata le condizioni richiesta dall’ art. 5 per acquistare la cittadinanza italiana? • Quale provvedimento dovrà essere adottato dall’Amministrazione? • Da quale Ufficio dell’Amministrazione?

  34. FATTISPECIE N.2 • Concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale Art 9 Lettera F: • Data istanza: 3 giugno 2008; • Documenti prodotti: • Certificato di residenza rilasciato dal comune X della provincia da cui risulta che il richiedente risiede in quel comune dal 23.9.2002. L’iscrizione anagrafica, come precisato dal predetto Ente è stata effettuata “per ricomparsa”in quanto cancellato per “irreperibilità dal comune Y in data 2.12.1998. • Certificato di residenza rilasciato dal Comune Y da cui risulta che il richiedente ha risieduto in quel comune dal 5.4.1990, proveniente da un Paese extracomunitario, sino al 2.12.1998, data di cancellazione per irreperibilità. • QUESITO. • Sussistono in capo all’interessata le condizioni richiesta dall’ art. 9 per la concessione della cittadinanza italiana? • Quale provvedimento dovrà essere adottato dall’Amministrazione? • Da quale Ufficio dell’Amministrazione?

  35. FATTISPECIE N.3 • Acquisto cittadinanza per adozione: Art. 3 L.n.91/92 • Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. • Art.9 L.n..91/92 • 1 “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su parere del Ministro dell’Interno: • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; • Caso concreto: • Istanza di adozione presentata il 1° febbraio 2007 in favore di TIZIO, nato il 1° febbraio 1990. • Procedura conclusa con sentenza di adozione del 1° marzo 2008 • QUESITO. • Quale delle due fattispecie normative trova applicazione al caso concreto? • Sulla base di quale principio?

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