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CORSO D’AGGIORNAMENTO TEMATICHE DI MEDICINA LEGALE INVALIDITA’ CIVILE. INVALIDO - CIECO CIVILE; SORDOMUTO “ parametri di giudizio - benefici”. DOTT. Daniele CAFINI Direttore del Servizio di Medicina Legale ASL della Provincia di Bergamo. INVALIDO CIVILE.
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CORSO D’AGGIORNAMENTOTEMATICHE DI MEDICINA LEGALEINVALIDITA’ CIVILE INVALIDO - CIECO CIVILE; SORDOMUTO“parametri di giudizio - benefici” DOTT. Daniele CAFINI Direttore del Servizio di Medicina Legale ASL della Provincia di Bergamo
INVALIDO CIVILE cittadino con ESITO di infermità fisica e/o psichico - sensoriale con DANNO FUNZIONALE permanente che produce: - da 18 a 65 anni: riduzione capacità lavorativa> 33% - infra 18 o ultra 65 anni: difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri dell’età quindi cittadino molto malato non è necessariamente invalido
Sono Esclusi da invalidità civile Invalidi da lavoro (INAIL) : - infortunio sul lavoro - malattia professionale Invalidi per: - causa di Servizio - causa di Guerra Ciechi Civili e Sordomuti ex art. 2 legge 118/71
IN SINTESI Invalidità NON è la misura della gravità della malattia denunciata ma la valutazione di quanto la malattia riduce: • Capacità lavorativa dai 18 ai 65 a. • Capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età nei minori di 18 anni e negli ultra 65enni NON si considera invalido civile il MENOMATO sotto il 33%
D.M. 5 febbraio 1992nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti • La tabella indica la % di invalidità (riduzione capacità lavorativa) per un elenco di malattie • non è sufficiente diagnosi di malattia ma serve l’entità della MENOMAZIONE prodotta • percentuale d’invalidità è "fissa“ ovvero a ”fasce” con un massimo ed un minimo • Nelle malattie non elencate in tabella, la percentuale di invaliditàè valutata con criterio ANALOGICO rispetto alle malattie “tabellate”
D.M. 5 febbraio 1992 • Le % della tabella indica riduzione capacità lavorativa generica. Se la comm. rilevaincidenza su capacità lavorativa specifica ha discrezionalità valutativa fino a 5 punti % (in aumento o in diminuzione) • SE malattia è unica: percentuale invalidità è indicata dalla tabella • SE malattie sono diverse (concorrenti o coesistenti) metodo valutativo differente • NON sono valutate malattie che producono invalidità < al 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre malattie comprese nelle fasce superiori
D.M. 5 febbraio 1992 • riduce % invaliditàla possibilità di protesi (se ben tollerata ed efficace) • parametri valutativi della menomazione sono prefissati per: cardiocirc., respirat., digerente, urinario, endocrino, nervoso e psichico • Per deficit della vistasi applica tabella valutativa specifica molto rigorosa • Per deficit dell’udito è previsto un calcolo tabellare rigoroso (con audiometria e possibilità di applicare protesi) • Il calcolo globale dell’invalidità è rigoroso e matematico • L’accompagnamento o l’indenn. di frequenzaDEVE essere motivata
ESEMPI DI VALUTAZIONE • Visus 1/10 e < 1/20 cc =80% • Visus 1/10 ed 1/10 cc =60% • Infarto o valvulopatia, solo lavori lievi 41 -50% • Trapianto renale =60% • Nefrectomia, rene superstite integro =25% • Protesi d’anca 31 - 40% • Perdita di un piede non protesizz. =35% • Anchilosi dorsale con cifosi elevata 21 – 30% • Emiparesi (emisoma dominante) 41 – 50% • Alzheimer con deliri = 100%
ESEMPI DI VALUTAZIONE • Malattia cardiaca che NON riduce attività fisica ordinaria =11 - 20% (NON INV.) • Malattia cardiaca che consente SOLO attività fisica sedentaria (da 18 a 65 anni) =75% • Insufficienza respiratoria lieve (dispnea che compare con sforzi che altri fanno normalm. solo dopo spirometria pari a …. =11 - 20% • Rinite, Sinusite, Asma =da 11 a 25% • Insufficienza mentale grave (Q.I. tra 40 e 50%, necessità di un tutore …) =91 - 100%
ESEMPI DI VALUTAZIONEper indennità d’accompagnamento Pre-condizione Invalidità al 100% • Permanente incapacità a deambulare senza l’aiuto di accompagnatore • attenzione, ad ex: a recente frattura di femore che non è valutabile prima di 6 mesi • Incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita rapportati all’età, identificabili in: • igiene personale • vestizione • alimentazione • spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona
BENEFICI PER INVALIDI • % => 34 % protesi ed ausili • % > a 45 % collocamento lavorativo • % > a 50 % congedo X malattia Inv. • % > a 67 % esenz. Ticket, tessera Bus • % => a 74 assegno mensile (18-65 aa) se reddito < a € 3560,74
BENEFICI PER INVALIDI = 100 %: pensione inabilità (18-65 anni) se reddito < a € 12179,69 + esenzione ticket indennità di accompagnamento: indennità d’accompagnamento con qualsiasi reddito ed età AGEVOLAZIONI FISCALI: Detrazione IRPEF Iva agevolata 4% Esenzione bollo auto Esenzione imposta di trascrizione al PRA CONDIZIONE INDISPENSABILE ADATTAMENTO AUTO
cieco civile CIECO TOTALEdeficit visivo totale (motu manu, percepisce luce, visus spento) CIECO PARZIALE Visus residuo NON > 1/20 domanda sempre corredata da CERTIFICATO OCULISTICO con visus =< 1/20 La valutazione del “visus” deve essere sempre binoculare e con correzione (lenti) se c’è residuo visivo indispensabile certificare visus con e senza lenti correttive ovvero la dizione “non migliora con lenti”
cieco civile commissione che valuta la domanda commissione unica provinciale Presidente: medico legale Componente: specialista oculista Componente: medico del lavoro (pref.) Componente: rappresentante U.I.C. Domanda presentazione : tutti i distretti Ufficio che evade: Bergamo B.go Palazzo Istruttoria amm/med: Servizio Med. Legale
Deficit Visivo VALUTAZIONE NO cieco + NO invalido o. d. visus = 0 o. s. visus = 10/10 NO cieco, SI invalido o. d. visus = p.l. (motu manu, v. spento) occhio sinistro visus > 1/20 n.m.c.l. NO cieco totale SI cieco parziale(ventesimista) o. d. visus = 0 o. s. visus = 1/20 (o meno, conta dita) CIECO totale o. d. visus = 0 (visus spento) o. s. visus = percepisce luce (m.m.)
Deficit Visivo VALUTAZIONE Sentenza Corte Costituzionale (n. 364/89) ai fini della valutazione dello stato di totale invalidità, che dà diritto all’indennità d’accompagnamento, deve essere valutata anche la cecità parziale quando coesiste con altre malattie invalidanti. QUINDI: cecità parziale che COESISTE con altre malattie valutabili in invalidità civile: se commissionenon considera la possibilità di indennità d’accompagnamentoCUMULATIVA rimandando valutazione visus a comm. ciechi produce danno al cittadino
BENEFICI per ciechi civili • Ciechi assoluti ( se ricoverati con riduzione): pensione non reversibile commisurata al reddito • Ciechi assoluti ricoverati e non: indennità di accompag.(senza limiti di età e reddito) • Ciechi parziali (ventesimisti): pensione non reversibile Indennità speciale, senza limiti di età, Indipendentemente dal reddito
BENEFICI per ciechi civili • La legge n.342 del 21 novembre 2000: • Ha previsto l’estensione delle agevolazioni per il settore auto anche a non vedenti e ai sordomuti. • AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO: • Detrazione dall’’IRPEF del 19% • Iva agevolata 4% • Esenzione bollo auto • NON CONDIZIONATA DALL’ADATTAMENTO DELL’AUTO
SORDOMUTO Minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (al disotto del dodicesimo anno d’età) che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato: Sono escluse: sordità psichiche o dipendente da causa di guerra Legge 381/70 art. 1
SORDOMUTO commissione che valuta la domanda commissione unica provinciale Presidente: medico legale Componente: specialista otorino Componente: medico del lavoro (pref.) Componente: rappresentante E.N.S. Domanda presentazione : tutti i distretti Ufficio che evade: Bergamo B.go Palazzo Istruttoria amm/med: Servizio Med. Legale
SordomutismoVALUTAZIONE Domanda corredata sempre da certificato specialistico (ORL, Audiologia e Foniatria) Se la domanda riguarda minore di 12 anni il certificato (con AUDIOMETRIA) deve accertare perdita uditiva pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze di 500- 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore D.M. 5 febbraio 1992
SordomutismoVALUTAZIONE Se la domanda riguarda ultradodicenne la perdita deve essere pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze di 500- 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore purchè sia dimostrabile insorgenza dell’ipoacusia prima del 12° anno d’età D.M. 5 febbraio 1992
BENEFICI per sordomuti Ricoverati e non: pensione non reversibile (dai 18 ai 65 anni) Ricoverati e non: Indennità di comunicazione (senza limiti di età) Iscrizione collocamento mirato Erogazione gratuita di protesi e ausili correlati alla patologia Esenzione ticket sanitari
BENEFICI per sordomuti • La legge n.342 del 21 novembre 2000: • Ha previsto l’estensione delle agevolazioni per il settore auto anche a non vedenti e ai sordomuti. • AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO: • Detrazione dall’’IRPEF del 19% • Iva agevolata 4% • Esenzione bollo auto • NON CONDIZIONATA DALL’ADATTAMENTO AUTO