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LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA SUL LAVORO E AZIONI POSITIVE: OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA- ADEMPIMENTI NORMATIVI Dott.ssa Filomena Schettino ASL DI BRESCIA – U.O.I. PSAL –DGD3. LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Art. 1.

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LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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  1. TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA SUL LAVORO E AZIONI POSITIVE: OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA- ADEMPIMENTI NORMATIVI Dott.ssa Filomena Schettino ASL DI BRESCIA – U.O.I. PSAL –DGD3

  2. LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Omissis……..

  3. La Carta di Ottawa per la Promozione della Salute ( 1° Conferenza Internazionale sulla promozione della salute - 17-21 novembre 1986) La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere.

  4. Roma, 18 dicembre 2007 - Conferenza Europea “Salute in tutte le politiche: risultati e sfide” …Lo stato della salute della popolazione è determinato in larga misura da fattori esterni al settore sanitario – quali i fattori socio–economici, sociali ed ambientali che influenzano gli stili di vita e i comportamenti. La politica sanitaria dovrebbe, pertanto, mirare a migliorare i servizi sanitari pubblici e i sistemi sanitari e allo stesso tempo ad interagire con le politiche e i processi decisionali in settori diversi da quello della salute per migliorare la salute……… …….Un difetto di protezione e di promozione della salute dei cittadini produrrà anche gravi conseguenze economiche in considerazione del fatto che il capitale umano, inteso come popolazione in salute e ben istruito al lavoro è un prerequisito essenziale per raggiungere gli • obiettivi di crescita economica e di competitività posti dall’Agenda di Lisbona……………

  5. LA BUONA SALUTE L'UE si è posta l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli europei promuovendone la buona salute. Il programma europeo per la salute 2008-2013 mira a: Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; Promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze in questo settore; Produrre e diffondere informazioni e conoscenze relative alla salute. L'UE garantisce l'interazione di questo programma con quelli condotti in materia di protezione e integrazione sociale, ambiente, ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, in modo da massimizzarne l'efficacia.

  6. BENESSERE ORGANIZZATIVO l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative. (F. AVALLONE, M. BONARETTI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UFFICIO PER L’INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2003)

  7. Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 29 giugno 1989, n. 183 Entrata in vigore il 19 giugno 1989 Termine di recepimento: 31 dicembre 1992 Direttiva recepita con Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

  8. COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE – BRUXELLES 11.03. 2002Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova strategia Comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano oggi uno dei settori più ricchi diimplicazioni e più importanti della politica sociale dell'Unione.Tale strategia, che copre il periodo 2002-2006, possiede un triplice carattere innovativo:– sposa un'impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro, prendendo inconsiderazione le trasformazioni del mondo del lavoro e l'insorgenza di nuovirischi, in particolare psicosociali, e mira così a migliorare la qualità del lavoro, della quale un ambiente di lavoro sano e sicuro è uno dei componenti fondamentali;– si basa sul consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi, sullacombinazione di strumenti strategici differenziati (legislazione, dialogo sociale,spinta al progresso e individuazione delle pratiche migliori, responsabilità socialedelle imprese, incentivi economici) e sulla realizzazione di partenariati tra tutti isoggetti nel campo della salute e della sicurezza;– essa dimostra inoltre che una politica sociale ambiziosa è un fattore di competitività e che, per contro, la mancanza di strategia comporta costi che pesano in modo significativo sulle economie e sulle società.

  9. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDipartimento della Funzione PubblicaDIRETTIVA 24 marzo 2004 Il Dipartimento della funzione pubblica intende sostenere la capacità delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni. Il Dipartimento ritiene, infatti, che, per lo sviluppo e l'efficienza delle amministrazioni, le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti di lavoro, costituiscano elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche. Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale.

  10. IL CONCETTO DI SALUTE D.LGS. 81/2008 - art. 2, comma 1, lettera o – definizione di salute mutuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità»

  11. d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: Art. 15. (Misure generali di tutela) 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ………..OMISSIS • d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;…………………………….. Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. • 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010…………………

  12. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

  13. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

  14. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008 Finalità: - accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro correlato da parte dei datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti e attirare l’attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro correlato;- offrire ai ddl e ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare, prevenire e gestire problemi da stress lavoro-correlato.

  15. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

  16. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

  17. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

  18. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

  19. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

  20. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010) Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attenzione dell’obbligo di valutazione del rischio stress- lavoro correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati

  21. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010) Stress lavoro correlato, come descritto nell’art. 3 dell’Accordo Europeo 2004 –recepito con l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008.

  22. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010) La valutazione del rischio da stress lavoro correlato deve integrarsi nella valutazione dei rischi generale , effettuata dal ddl, avvalendosi del RSPP, con il coinvolgimento del MC e consultazione del RLS/RLST

  23. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)FINALITA’:Identificazione del percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro correlato, da cui discendano la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o riduzione del rischio. La valutazione riguarda tutti i lavoratori compresi i dirigenti e i preposti. Prende in esame gruppi omogenei di lavoratori individuati dal datore di lavoro sulla base dell’organizzazione aziendale.

  24. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)Valutazione preliminareRilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, se possibile numericamente apprezzabili, appartenenti almeno a tre distinte famiglie:1) eventi sentinella: eventi infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni , segnalazioni del MC, lamentele;2) fattori di contenuto del lavoro: ambiente ed attrezzature ; carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti;3) fattori di contesto: ruolo nell’ambito della organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera,comunicazione.STRUMENTI:LISTE DI CONTROLLO APPLICABILI ANCHE DAI SOGGETTI AZIENDALI DELLA PREVENZIONE;PER I PUNTI 2 E 3 “OCCORRE” SENTIRE I LAVORATORI E/O RLS/RLST

  25. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)Valutazione preliminareA) Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.B) Diversamente, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc).Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. Valutazione approfondita).

  26. INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)Valutazione approfonditaValutazione della percezione soggettiva dei lavoratoriattraverso:• questionari standardizzati• focus group• interviste semi-strutturateRIFERITA AI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI DA CUI SONO EMERSE LE PROBLEMATICHE.Valutazione del rischio nelle aziende con < 5 lavoratoriNelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predettistrumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può sceglieredi utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano ilcoinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni enella verifica della loro efficacia.

  27. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 (ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI). DECRETO N. 13559 DEL 10/12/2009 – REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SANITA’

  28. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI). IDENTIFICAZIONE SISTEMATICA DELLE VARIE FONTI DI STRESS NEI GRUPPI OMOGENEI: IL PRIMO MODELLO PROPOSTO E’ QUELLO ELABORATO DALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, CHE DELINEA DELLE AREE CHIAVE RELATIVE AL CONTENUTO E AL CONTESTO DEL LAVORO CON L’INDICAZIONI DI CONDIZIONI DI RISCHIO ESEMPLIFICATIVE PER CIASCUNA AREA CHIAVE. A CUI DEVONO AGGIUNGERSI LE CRITICITA’ CONNESSE AL CAMBIAMENTO (INSICUREZZA, INCERTEZZA CIRCA LE ASPETTATIVE E LE PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE, ETC)

  29. Fattori di rischio stressogeni(European Agency for Safety and Health at Work – 2000)

  30. Fattori di rischio stressogeni(European Agency for Safety and Health at Work – 2000)

  31. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. SECONDO MODELLO PROPOSTO:

  32. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.. PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVONO ESSERE PERCORSI TRE STADI: DEFINIZIONE DI CRITERI DI QUALITA’ INDIVIDUAZIONE DI METODI APPROPRIATI AGGREGAZIONE E ARMONIZZAZIONE DI UN MIXDI STRUMENTI.

  33. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. DEFINIZIONE DI CRITERI DI QUALITA’: - LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PROMOSSA E GESTITA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO E DAL TOP MANAGEMENT; - DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA ADEGUATE AZIONI INFORMATIVE E FORMATIVE PER LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI, - ESSERE ORIENTATA ALLE SOLUZIONI, SOPRATTUTTO DI TIPO COLLETTIVO; - PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI; - GARANTIRE LA CENTRALITA’ DEGLI ATTORI INTERNI DELLA PREVENZIONE; - INTEGRARSI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE; - UTILIZZO DI UN MIXDI STRUMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

  34. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODI DI APPROCCIO APPROPRIATI: AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE ANALISI DOCUMENTALE AZIONI FORMATIVE OSSERVAZIONE DIRETTA ANALISI DELLE SOGGETTIVITA’ SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA SOLUZIONI DI CASI INDIVIDUALI SORVEGLIANZA SANITARIA PIANO DI MONITORAGGIO

  35. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. AGGREGARE E ARMONIZZARE UN MIX DI STRUMENTI:

  36. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

  37. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. PROPOSTA OPERATIVA AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE ( nelle piccole imprese: incontri e materiale informativo; nelle aziende complesse: riunioni di gruppi di lavoratori e informazione per preposti, dirigenti, materiale informativo adeguato) ANALISI DOCUMENTALE E DEFINIZIONE DI INDICATORI OGGETTIVI PER GRUPPI OMOGENEI (circa l’organizzazione del lavoro, la gestione della salute e della sicurezza, indicatori interni) AZIONI FORMATIVE (percorsi formativi diversificati per dirigenti-preposti, lavoratori, medico competente e RSPP) VALUTAZIONE DEI RISCHI mediante VALUTAZIONE OGGETTIVA (osservazione diretta, check-list, job analysis, interviste a lavoratori ed identificazione dei gruppi omogenei), VALUTAZIONE SOGGETTIVA (COLLOQUI, INTERVISTE, QUESTIONARI) REPORT SINTETICO DEI DATI E DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO.

  38. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. PROPOSTA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO: SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA PER GRUPPO/INDIVIDUO ED ORGANIZZAZIONE. SOLUZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUALE DEI CASI INDIVIDUALI DEL GRUPPO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GRUPPI A RISCHIO INTERVENTI DI MONITORAGGIO NEL TEMPO

  39. PASSAGGI CHE DEVONO ESSERE DOCUMENTATI NEL PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO • le azioni di sensibilizzazione ed informazione effettuate, i soggetti coinvolti e gli strumenti adottati; • l’analisi documentale in ordine alla descrizione dell’organizzazione del lavoro, della gestione del sistema di sicurezza e tutela della salute e dei flussi informativi inerenti gli indicatori aziendali di stress lavoro-correlato; • le azioni formative intraprese per le varie figure interne (strumenti adottati e durata delle iniziative); • il processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine oggettiva / soggettiva utilizzati ed il report di analisi dei dati con il livello di rischio per aree/gruppi omogenei; • il programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale da attivare con la tempistica di intervento ed il ruolo dei soggetti aziendali che vi devono provvedere; • l’eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio, implementata nel piano sanitario esistente, compresi i programmi di promozione della salute su base volontaria; • - il piano di monitoraggio / follow-up con relativa tempistica.

  40. Aziende con meno di 10 lavoratori VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEMPLIFICATO • RACCOLTA INFORMAZIONI OGGETTIVE • INCONTRI DI FORMAZIONE SUL RISCHIO STRESS • FOCUS GROUP MIRATI ALLA ANALISI DELLA MANSIONE E DEI RISCHI AD ESSA LEGATI, AI FATTORI ORGANIZZATIVI CONSIDERATI STRESSOGENI DAL GRUPPO, FATTORI DEMOGRAFICI, RELAZIONI INTERPERSONALI • RIPROPOSIZIONE AL GRUPPO DEI LAVORATORI DELLE CRITICITA’ EMERSE , PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; • INCONTRI PERIODICI DI TUTTO IL GRUPPO PER MONITORARE L’ANDAMENTO DELLE MODIFICHE

  41. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

  42. INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

  43. I QUESTIONARI

  44. I QUESTIONARI

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