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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA. FACOLTA’ DI INGEGNERIA – 23 FEBBRAIO I CAMBIAMENTI CLIMATICI di Silvia Bertazzo B&P – Avvocati in Verona. La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992).

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI INGEGNERIA – 23 FEBBRAIO I CAMBIAMENTI CLIMATICI di Silvia Bertazzo B&P – Avvocati in Verona

  2. La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) • Obiettivo: abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera • Gli impegni di riduzione riguardano: biossido di carbonio o anidride carbonica (CO2), gas metano (CH4), ossido di azoto (N2O), esafloruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC)

  3. Il Protocollo di Kyoto (1997) • Destinatari: 41 Stati inclusi nell’Allegato I della Convenzione (Paesi industrializzati e quelli in transizione verso un’economia di mercato) • Periodo di adempimento: 2008-2012 • Impegno di riduzione: almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. Ogni Stato inserito nell’Allegato I deve garantire che la produzione interna di emissioni non superi la cd. assigned amount prevista per questa prima fase.

  4. L’adozione di politiche nazionali • migliorare l’efficienza energetica, sviluppare le fonti di energia rinnovabili, promuovere un minor consumo di combustibili fossili nella produzione e nell’utilizzo dell’energia • ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti • limitare la produzione dei suddetti gas nell’industria • promuovere forme sostenibili di agricoltura e di zootecnia

  5. L’adozione di politiche nazionali • limitare le emissioni di gas metano provenienti dalle discariche • ridurre e progressivamente eliminare gli incentivi fiscali, le esenzioni tributarie e i sussidi che possono creare imperfezioni del mercato o porsi in conflitto con gli obiettivi UNCCC • sperimentare metodi di gestione forestale sostenibile nonché ad incentivare azioni di rimboschimento e di imboschimento (sinks)

  6. Un impegno “flessibile” • Le Parti aderenti possono decidere di adempiere congiuntamente agli impegni assunti nell’ambito del protocollo e pattuire una diversa distribuzione delle quantità assegnate, purché il totale delle emissioni aggregate dei vari Stati rispetti l’onere complessivo di riduzione, calcolato sommando tutti i rispettivi obblighi individuali Vedi “bolla comunitaria”.

  7. I meccanismi di flessibilità • Applicazione congiunta o joint implementation • Meccanismo per lo sviluppo pulito o clean development mechanism • Scambio dei diritti di emissione

  8. L’applicazione congiuntaArt. 6 Protocollo di Kyoto • Soggetti coinvolti: Paesi inclusi nell’Allegato I • Trasferimento delle unità di riduzione “non utilizzate” (emission reduction units, cd. EMUs) ad altri Paesi; • Limite: progetto di cooperazione finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra o all’aumento dei bacini di assorbimento

  9. CDM • Beneficiari: Paesi inclusi nell’Allegato I e quelli in via di sviluppo (non inclusi nell’Allegato I e per tanto non soggetti agli obblighi previsti dal protocollo) • Oggetto: progetti di limitazione delle emissioni nel territorio dei Paesi in via di sviluppo • Effetto utile: • i Paesi inclusi nell’Allegato I acquisiscono riduzioni certificate (certified emission reductions, cd. CERs) • scambio di tecnologie e di know-how ecocompatibili

  10. EMISSIONS TRADING • Destinatari: Paesi vincolati agli obblighi individuali di riduzione • Oggetto: commercio dei diritti di emissione assigned amount units, cd. AAUs), al fine di adempiere gli impegni di riduzione Formulazione troppo succinta … quali sono i limiti?

  11. La nozione di supplementarietà • Norma (nel Protocollo) dal contenuto non ben definito carattere suppletivo meccanismi di flessibilità Le misure in ambito nazionale devono portare un contributo “significativo” al processo di riduzione o limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra

  12. I limiti • Progetti CDM: diritti derivanti dall’adozione di misure di rimboschimento e imboschimento max 1% quantità totale di emissioni 1990 • Possibilità di “riporto” : no per removal units (misure specifiche in campo forestale e/o agricolo), max 2,5% della quota di emissioni assegnata per progetti joint applicationclean development mechanism • No vincoli all’utilizzo cd. sinks

  13. I criteri di eleggibilità • Osservanza degli obblighi di istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e dell’assorbimento di anidride carbonica da parte della copertura vegetale • Rispetto degli obblighi relativi alla redazione e alla presentazione dell’inventario annuale sulle emissioni e sui bacini di assorbimento

  14. Prospettive future • Efficacia del sistema sanzionatorio (monitoraggio) • La partecipazione dei Paesi in via di sviluppo

  15. I cambiamenti climatici nella CE • Ratificato del protocollo di Kyoto (decisione 2002/358/CE) • Accordo di ripartizione • Entro il 2008-2012, la Comunità europea, nel suo insieme, si è impegnata a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell’8% rispetto ai livelli registrati nel 1990

  16. L’attuazione della politica comunitaria • Provvedimenti di carattere trasversale • Provvedimenti di carattere settoriale

  17. I provvedimenti trasversali • Il programma europeo sul cambiamento climatico (PECC). • Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione • Il monitoraggio dei gas ad effetto serra • Gli strumenti di carattere economico (imposizione di un regime fiscale uniforme)

  18. I provvedimenti settoriali • La politica delle fonti di energia • La politica dei trasporti • La politica dell’industria

  19. La politica energetica • Uso razionale e misure di risparmio dell’energia: • misure relative all’efficienza energetica (programma SAVE) • cogenerazione • rendimento energetico dell’edilizia • Promozione delle fonti energetiche rinnovabili • programmi di finanziamento e di ricerca • politiche di favore e di supporto

  20. La politica dei trasporti • Limitare le emissioni di biossido di carbonio rilasciate dai veicoli: • accordi con case automobilistiche • Promozione dei biocarburanti • Favorire il passaggio dal trasporto stradale e aereo a modi di trasporto più ecologici • interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo • tariffazione dell’uso delle infrastrutture

  21. La politica dell’industria Vedi direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio dei diritti di emissione • Ambito applicativo: attività elencate nell’Allegato I che comportano emissioni • Obbligo di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra • Obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile

  22. Emissions trading CE • Piano nazionale di assegnazione (nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni singolo Stato) • 1^ fase di attuazione: assegnazione gratuita • No limiti quantitativi allo scambio e all’acquisto dei diritti di emissione. • Istituzione registro elettronico per la contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate

  23. Piano di assegnazione nazionale • determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione • redatto sulla base di criteri obiettivi e trasparenti (vedi allegato II direttiva) e tenendo conto nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico

  24. La domanda di autorizzazione nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente (art. 4 d.lgs. n. 216/2006) Richiedere autorizzazione prima di mettere in esercizio l’impianto

  25. La domanda di autorizzazione 1. Dati identificativi del gestore dell'impianto. 2. Dati identificativi dell'impianto. 3. Descrizione • dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata; • delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B; • delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e • delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni. 4. Sintesi non tecnica.

  26. L’autorizzazione • CONTENUTO: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso; d) disposizioni in tema di comunicazioni; e) obbligo di restituzione delle quote; f) termine di durata stabilito dall'autorità nazionale competente.

  27. IL REGISTRO NAZIONALE accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate anche dati derivanti da dichiarazione annuale dei gestori degli impianti (relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente - corredata dall'attestato di verifica)

  28. Assegnazione quote CASISTICA • L’impianto non riceve un numero di quote congrue con il proprio fabbisogno • Il rilascio di quote penalizza l’impianto rispetto ad operatori concorrenti

  29. Assegnazione quote e rilascio autorizzazione • Fase pre-assegnazione: viene rispettato il principio concorrenza e proporzionalità? Vengono assegnate (nello schema) quote sufficienti? comunicare incongruità (osservazioni pubblico)  Autorità competente

  30. Assegnazione quote • Assegnazione quote effettuata ricorso per l’annullamento parziale del PAN (e sospensione)

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