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Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica dei cittadini extracomunitari

Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica dei cittadini extracomunitari. Stranieri: chi sono ?. Nel linguaggio comune definiamo stranieri tutti coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana Giuridicamente non e’ corretto !.

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Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica dei cittadini extracomunitari

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Presentation Transcript


  1. Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica dei cittadini extracomunitari

  2. Stranieri: chi sono ? Nel linguaggio comune definiamo stranieri tutti coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana Giuridicamente non e’ corretto ! Stranieri, a norma del D.Lgs. n. 286/1998, sono: i cittadini extracomunitari gli apolidi Numerose altre disposizioni normative sono dello stesso tenore I cittadini comunitari NON devono essere considerati stranieri

  3. Stranieri, comunitari e … Attualmente l’ordinamento prevede due tipologie di cittadini non italiani: i comunitari e gli extracomunitari. Esiste tuttavia una terza tipologia di cittadino non italiano: il familiare extraUE di cittadino UE Si tratta di una sorta di ibrido poiché: La cittadinanza è extracomunitaria Il regime e il trattamento giuridico sono dettati dalle norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno dei cittadini UE.

  4. Fonti normative e regolamentari D. lgs. 25.7.1998 n. 286: T.U. recante disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.P.R. 31.8.1999 n. 394: Regolamento di attuazione del T.U. 286/1998 D.M. 18.12.2000 Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra uffici anagrafici dei comuni, archivi dei lavoratori Legge 30.7.2002 n. 189 “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” D.P.R. 18.10.2004 n. 334 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel DPR 31.8.1999 n. 394”. D. lgs. 30.5.2005 n. 140 Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri L. 28.5.2007 n. 68 L. 15.07.2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” Ordinanza n. 3982 del P.C.M. del 23 novembre 2011 Direttive ministeriali e Circolari

  5. Ambito di applicazione Il T.U. n. 286/98, in attuazione dell'art. 10, comma 2 Cost., si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. Il T.U. n. 286/98 NON si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. (comma sostituto dall’art. 37, D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

  6. Regolarità del soggiorno In materia di stranieri il nostro ordinamento si fonda sul principio della regolarità del soggiorno Tale condizione attribuisce agli stranieri una molteplicità di diritti, fra cui la totale equiparazione ai cittadini italiani in materia anagrafica L’applicazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri spetta alla Questurae allo Sportello Unico per l’immigrazione. Il concetto di regolarità del soggiorno non si adatta alla condizione del cittadino comunitario !

  7. Il reato di clandestinità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni del T.U. n. 286/1998 nonché di quelle di cui all’art.1 della Legge 28.5.2007 n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro Art. 10-bis T.U. n. 286/1998 introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 Tale norma NON è applicabile ai cittadini comunitari

  8. Clandestinità:obblighi del pubblico ufficiale Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è procedibile d’ufficio. LA NORMA Art. 361 cod. pen. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione). La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”

  9. Chi è il pubblico ufficiale ? Art. 357 cod. pen. Nozione del pubblico ufficiale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. LA NORMA

  10. Gli obblighi del pubblico ufficialeArt. 331. C.P.P. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio • 1 … i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni …, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. • 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. • 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. • 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero

  11. Gli obblighi del pubblico ufficiale • L’ufficiale d’anagrafe e l’ufficiale di stato civile esercitano una pubblica funzione amministrativa, perciò sono pubblici ufficiali; per tale motivo sono obbligati a denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria il reato di clandestinità di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ATTENZIONE ! L’ufficiale di stato civile, nell’esercizio delle sue funzioni, non deve più verificare la regolarità del soggiorno nemmeno per la celebrazione del matrimonio

  12. Conseguenze sull’operato degli ufficiali d’anagrafe Gli ufficiali d’anagrafe hanno il potere di segnalare al Prefetto i casi relativi a cittadini comunitari privi dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 (la legge non prevede l’obbligo e non prevede sanzioni in caso di inerzia della pubblica amministrazione; la circolare n. 19/2007 si limita ad affermare che “è necessario”) Gli ufficiali d’anagrafe hanno l’obbligodi denunciareall’Autorità giudiziaria il reato di clandestinità dei cittadini extracomunitari di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

  13. Clandestinità: verso l’abrogazione Approvato dal Senato l'emendamento del governo Il reato di immigrazione clandestina viene trasformato in illecito amministrativo; quindi, lo straniero che entra per la prima volta irregolarmente non subirà un processo ma verrà espulso dal territorio italiano e qualora vi dovesse rientrare violando il decreto di espulsione o l'ordine di allontanamento, allora "commetterà un reato“. Notizia del 21 gennaio 2014

  14. La regolarità del soggiorno L’introduzione del reato di clandestinità (fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione …) rende necessario chiarire, ora più che mai, cosa significa essere REGOLARMENTE SOGGIORNANTI • E’ necessario distinguere fra: • soggiorni di durata inferiore a 3 mesi (Legge n. 68/2007) • soggiorni di durata superiore a 3 mesi (T.U. n. 286/1998)

  15. Ingresso nel territorio dello Stato Art. 4 T.U. n. 286/1998 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso diPASSAPORTO VALIDO o DOCUMENTO EQUIPOLLENTE e del VISTO D'INGRESSO, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 2. Il VISTO DI INGRESSO e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

  16. Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi Art. 1  Legge 28.5.2007 n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 1. Ai sensi dell'art. 4, c.4, e dell'art.5, c. 3, del T.U. n. 286/1998 e ss.mm., per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio NON È RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO QUALORA LA DURATA DEL SOGGIORNO STESSO SIA NON SUPERIORE A TRE MESI. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

  17. Art. 1  Legge 28.5.2007 n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato T.U. n. 286/1998 e ss.mm. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso. Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi

  18. La dichiarazione di presenzaProvenienza extra Schengen D.M. 26.7.2007 – Art. 1 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che NON applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera. 2. L'adempimento dell‘obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio

  19. D.M. 26.7.2007 – Art. 2 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. La dichiarazione di presenzaProvenienza da area Schengen Il modello della dichiarazione di presenza è reperibile nel sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it

  20. RIEPILOGANDO I permessi di soggiorno di breve durata (per soggiorni non superiori a 3 mesi) non vengono più rilasciati Il VISTO DI INGRESSO e' rilasciato dall’autorità consolare italiana all’estero Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Se lo straniero non rende la dichiarazione di presenza o si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso è espulso Soggiorni di breve durata – regolarità

  21. Soggiorni di durata superiore a tre mesi Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998 “Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. REGOLA GENERALE

  22. Titoli di soggiorno Si definiscono, genericamente, titoli di soggiorno tutti quei documenti che autorizzano il cittadino straniero a soggiornare in Italia. Si distinguono in: Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Esiste poi la carta di soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione, disciplinata dal d.lgs. n. 30/2007

  23. Permesso di Soggiorno E’ il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia. Deve essere richiesto, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello stato, al Questore della provincia dove lo straniero si trova (art. 5 c. 2 D. Lgs. n. 286/1998) ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica Nessuna norma prevede, ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata minima del permesso di soggiorno, né sono poste distinzioni rispetto ai motivi di rilascio

  24. Permesso di Soggiorno Pertanto … • in caso di iscrizione dall’estero, la richiesta di iscrizione in anagrafe potrà essere avanzata anche dallo straniero titolare di un permesso di soggiorno prossimo alla scadenza o rilasciato per motivi di breve durata (es. turismo) – cfr. Circolare Min. Interno n. 28/2002 e Circ. n. 13 del 26.3.1991 • naturalmente, l’ufficiale d’anagrafe dovrà tenere nella dovuta considerazione il tipo, la durata e la data di scadenza del titolo di soggiorno, ai fini della valutazione circa la sussistenza della dimora abituale e del conseguente accoglimento o rigetto dell’istanza di iscrizione anagrafica

  25. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Il cittadino straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta

  26. Regolarità del soggiorno e iscrizione anagrafica E’ la condizione fondamentale per l’applicazione della disciplina anagrafica (iscrizioni e variazioni) agli stranieri alle medesime condizioni degli italiani. Inizialmente essere regolarmente soggiornanti significava possedere un permesso di soggiorno valido. Solo chi aveva un permesso di soggiorno in corso di validità poteva iscriversi all’anagrafe. Ai fini anagrafici, il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno, ma deve essere ricavato da un’analisi complessiva del sistema.

  27. Regolarità del soggiorno Art. 6 comma 7 D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 Art. 15 comma 1 DPR 31.8.1999, n. 394 FISSANO UN PRINCIPIO FONDAMENTALE Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico

  28. Regolarità del soggiorno del detenuto Nota 4.9.2001 del Dipartimento di P.S. “… nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da cittadino extracomunitario in stato di detenzione si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’A.G. in forza del quale l’interessato è detenuto. In sostanza si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’autorità di P.S. ” Cfr. anche circ. 19.4.2005 Min. Interno. Dip. Affari interni e Territoriali. - Direz. Centrale per i Servizi Demografici

  29. Iscrizione cittadino straniero detenuto E’ pervenuta a questo comune una richiesta d’iscrizione anagrafica di un cittadino straniero detenuto, privo del permesso di soggiorno. Considerato che tale cittadino deve scontare una pena detentiva, e quindi che il suo soggiorno ha natura obbligatoria, posso accogliere la suddetta istanza d’iscrizione ? Risposta :   L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero è subordinata alla condizione della regolarità del soggiorno, oltre a quella della dimora abituale. La situazione d’irregolarità del cittadino detenuto non può ritenersi sanata per effetto del provvedimento sanzionatorio penale. Questo ultimo è rivolto alla tutela dell’interesse generale dello Stato a perseguire il responsabile di un reato ed ha una natura diversa da quella propria del provvedimento amministrativo di autorizzazione al soggiorno. Nel caso prospettato non si ritiene quindi che debba procedersi all’iscrizione anagrafica del cittadino straniero. Risposta a quesito del 10.6.2010

  30. RIEPILOGANDO Non è definito in maniera esplicita dal T.U. n. 286/1998 Deve essere ricavato da un’analisi complessiva dei principi che regolano l’ingresso e il soggiorno dello straniero La regola di base resta sempre la titolarità di un documento di soggiorno in corso di validità Regolarità del soggiorno e iscrizione anagrafica LE DEROGHE I tempi eccessivamente lunghi impiegati dalle Questure per procedere al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno ha reso necessario introdurre delle deroghe al principio della necessaria esibizione del titolo di soggiorno ai fini dell’iscrizione anagrafica.

  31. Regolarità del soggiorno e iscrizione anagrafica Perciò, ai fini anagrafici … La regolarità del soggiorno deve essere valutata distintamente per gli stranieri: • già iscritti in anagrafe • non ancora iscritti in APR, ma in possesso di permesso scaduto e ricevuta per il rinnovo • non iscritti in APR ma rientranti in una delle casistiche previste dalle circolari che regolano casi specifici (es. lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, ecc. ….)

  32. Stranieri e Anagrafe Iscrizioni - per nascita - per immigrazione dall’estero - per trasferimento di residenza da altro comune - per ricomparsa da irreperibilità Mutazioni anagrafiche Cancellazioni - per morte - per emigrazione all’estero - per trasferimento di residenza in altro comune - per irreperibilità - per violazione degli obblighi di cui all’art. 11 c.1 lett. C dPR 223/1989

  33. Stranieri e Anagrafe Le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni anagrafiche dei cittadini stranieri si effettuano nei casi e alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Esiste, poi, un motivo di cancellazione riservato solamente ai cittadini stranieri; è quello previsto dall’art. 11 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 223/1989 e cioè“per mancato rinnovo del titolo di soggiorno” Questo motivo di cancellazione non è applicabile ai comunitari !!!

  34. Iscrizione per nascita Anche per i neonati stranieri l’iscrizione in anagrafe si effettua per nascita, sulla base della comunicazione dell’ufficiale di stato civile (art. 12 DPR 223/1989) entro il termine di tre giorni (art. 17 D.P.R. 223/1989). Non può dunque essere subordinata all’inserimento del nato nel titolo di soggiorno del genitore. Questo orientamento, sostenuto vigorosamente da Anusca e dall’Istat (circolare n. 47/2002) è stato confermato dal Consiglio di stato con argomentazioni solide (parere n. 5453/03 del 4.2.2004) riprese dal Ministero dell’interno con circolare DCSD 12.7.2004 n. 32 DECORRE DAL GIORNO DELLA NASCITA !

  35. Iscrizione per nascita Perciò il figlio minore del cittadino straniero segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive (art. 31 T.U. 286/1998) convivendo con il genitore straniero e soggiornando regolarmente, viene iscritto nel titolo di soggiorno di uno o entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno d’età. non può essere espulso dall’Italia e ha sostanzialmente gli stessi diritti dei minori italiani quali l’assistenza sanitaria e il diritto all’istruzione scolastica

  36. Il neonato sarà iscritto: nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori nell’anagrafe del comune di residenza della madre, qualora i genitori, regolarmente residenti, siano iscritti in comuni diversi nell’anagrafe del comune di residenza del padre, qualora solo questi sia iscritto in anagrafe nel comune dove si trova l’istituto o la persona cui il nato viene affidato. Iscrizione per nascita L’unico caso in cui il nato non viene iscritto in APR è quello della nascita occasionale in Italia da genitori stranieri, ovvero della nascita da genitori “irregolari”.

  37. Iscrizione per immigrazione IDENTIFICAZIONE REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO ABITUALITA’ DELLA DIMORA

  38. Iscrizione anagrafica in tempo reale le nuove regole • Dal 9 maggio 2012 sono radicalmente cambiate le regole peri procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica ad istanza di parte. • L’art. 5 del D.L. n. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) conv. in L. n. 35/2012 e il D.P.R. 30.7.2012 n. 154 recante modifiche al D.P.R. n. 223/1989 hanno sostanzialmente ribaltato le normali regole procedurali ANTEPONENDO IL PROVVEDIMENTO ANAGRAFICO ALLA FASE ISTRUTTORIA.

  39. Il nuovo procedimento anagrafico ad istanza di parte 2 giorni 5 giorni |-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------| Istanza Iscrizione Cancellaz. e conferma dati Chiusura del procedim. ---- Istruttoria ---- Tot. Max 45 giorni Cambiano i tempi, cambiano i moduli, RESTANO I PRINCIPI !

  40. L'iscrizione dei cittadini UE ed extraUE Per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari occorre tener conto delle indicazioni contenute nel D.L. n. 5/2012 e nella circolare n. 9/2012. La documentazioneper i comunitaricorrisponde a quella già indicata neld.lgs. n. 30/2007. Per gli extracomunitari, si applica il D.lgs. n. 286/1998, oltre alle precedenti disposizioni ministeriali emanate in materia (cosiddette “circolari Amato”).

  41. L'iscrizione dei cittadini UE Circolare n. 9/2012 …. ai sensi delle disposizioni citate l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e laverifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall’estero Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato B recante l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione

  42. L'iscrizione dei familiari extraUE di cittadino UE Nell’allegato B viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto: la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno

  43. L’iscrizione dei Cittadini extraUe Art. 5, comma 3 del D.L. n. 5/2012 Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche.

  44. L’iscrizione dei Cittadini extraUe Circolare n. 9/2012 In applicazione dell’art. 5 comma 3 D.L. n. 5/2012 “la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui al d.lg.vo n. 286/1998, precede l’iscrizione anagrafica” Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato A recante l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario

  45. L’iscrizione dei Cittadini extraUe QUINDI Per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. n. 5/2012, “l’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno”. La prova documentale della regolarità del soggiorno deve essere considerata a pieno titolo fra le condizioni di ricevibilità della dichiarazione. IN PRATICA Se il cittadino extra UE non comprova documentalmente la regolarità del soggiorno contestualmente alla presentazione della dichiarazione anagrafica, quest’ultima deve essere considerata NON RICEVIBILE

  46. Riepilogando • La verifica della regolarità del soggiorno per l’extracomunitario PRECEDE l’iscrizione anagrafica • La verifica del possesso delle condizioni di soggiorno per il comunitario deve essere fatta entro i 45 giorni

  47. Una novità che riguarda sia i comunitari che gli extraUE Cittadino extracomunitario familiare di cittadino comunitario: In base alle disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 19/2007 poteva presentare domanda di iscrizione anagrafica, ma poteva essere iscritto solo dopo avere ottenuto la carta di soggiorno Ora ha diritto all'iscrizione con la semplice ricevuta della domanda, oltre ad avere dimostrato di essere “familiare” di cittadino dell'Unione europea.

  48. L’iscrizione anagrafica degli stranieri Il primo problema che si pone per l’ufficiale d’anagrafe di fronte a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, è quello di: ACCERTARE L’IDENTITA’ DELLA PERSONA Art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989 sancisce l’obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

  49. L’iscrizione per immigrazione dall’estero Art. 14 del regolamento anagrafico: vale per tutti, italiani e stranieri ! Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza. Il cittadino italiano deve esibire documenti rilasciati dalle autorità consolari.

  50. Le generalità dello straniero Perciò in sede di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero il cittadino straniero verrà registrato con le generalità figuranti sul passaporto o equipollente (art. 14 d.P.R. n. 223/1989). I criteri di identificazione possono essere molto diversi da uno stato all’altro • I principi appena espressi indicano che solo le autorità competenti dello stato di appartenenza possono attestare le corrette generalità spettanti al cittadino straniero. • Tali generalità si desumono: • dal passaporto o documenti equipollenti • da documentazione autentica

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