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  1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001SPUNTI PER L’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONEAndrea BertolottiDottore CommercialistaCommissione “Compliance Aziendale” Consiglio Nazionale Dottori CommercialistiModena20 gennaio 2014Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

  2. Indice degli argomenti • Contesto di riferimento • Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto • Interventi da adottare per l’implementazione e gestione del Modello • L’Organismo di Vigilanza

  3. Il Decreto Legislativo 231/2001La responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. n. 231/2001 : il punto della situazione Andrea BertolottiDottore CommercialistaCommissione “Compliance Aziendale” Consiglio Nazionale Dottori CommercialistiModena20 gennaio 2014Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Contesto di riferimento 3

  4. Contesto di riferimento Il crescente fenomeno dei cosiddetti “whitecollarcrimes” (reati dei colletti bianchi, vale a dire di criminalità economica), registrato fin dagli anni 70, ha reso pressante per l’Unione Europea l’esigenza di introdurre un efficace sistema di contrasto dell’attività criminale, riferibile agli Enti intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Al finire degli anni ’90 rispondere a tale esigenza è divenuto indispensabile vista la gravità e la frequenza degli scandali imprenditoriali internazionali quali quelli di Enron, Worldcom, Vivendi, e quelli italiani di Cirio, Parmalat, l’inchiesta “mani pulite” ed altri. Il fenomeno ha riguardato non solo le imprese intrinsecamente illecite, cioè operanti per il perseguimento di un fine criminale, ma anche gli Enti mossi da fini in sè leciti, ma perseguiti con policies aziendali illecite quali la corruzione, la truffa finanziaria, di lesione di interessi patrimoniali pubblici, etc. Ciò ha indotto il legislatore comunitario a sollecitare i singoli legislatori nazionali ad assumere strumenti legislativi capaci di perseguiredirettamente le persone giuridiche ritenute responsabili di reati economici.

  5. Contesto di riferimento Su tali premesse interviene a livello nazionale la Legge Delega n. 300/2000, che configura storicamente una svolta fondamentale in quanto per la prima volta il legislatore italiano è chiamato a disciplinare la responsabilità amministrativa degli Enti collettivi per gli illeciti dipendenti da reato. Ciò ha costituito un’importante novità per il nostro ordinamento giuridico, che ha sempre manifestato una forte resistenza a stabilire la responsabilità penale degli Enti, trovando un ostacolo insormontabile nel principio “societas delinquere non potest” stabilito nell’art. 27 della Costituzione. Per dare applicazione al mandato della Legge Delega 300/2000, è stato emanato il D. Lgs. 231/2001, che istituisce la responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati posti in essere dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente stesso. Il legislatore italiano, tra le possibili opzioni normative - quali la previsione di una vera e propria responsabilità penale degli Enti (prevista ad esempio in Belgio, Francia, Olanda, Irlanda, Canada, altri) o in alternativa la configurazione di una responsabilità non penale, sebbene connessa all’illecito penale - ha scelto di introdurre quello che nella relazione governativa accompagnatoria del D.Lgs 231 viene definito un“tertiumgenus” di responsabilità: non di natura solo amministrativa poiché presuppone la commissione di un vero e proprio reato (illecito penale) e neppure di natura penale, poiché la sanzione comminabile all’Ente, seppur tipicamente punitiva, è priva della funzione rieducativa che è propria della pena.

  6. Contesto di riferimento Il Decreto 231/01 persegue l’intento di sensibilizzare gli stessi operatori economici sui fenomeni della criminalità d’impresa, coinvolgendoli nell’azione di contrasto dei reati e rompendo quella relazione di “estraneità” in virtù della quale il reato di natura economicaveniva percepito come un evento episodico ed individualedel quale l’Ente poteva disinteressarsi. All’Ente viene demandata unafunzione di “garanzia”,costringendolo ad intervenire nella prevenzione dei crimini economici.

  7. Il Decreto Legislativo 231/2001La responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. n. 231/2001 : il punto della situazione Andrea BertolottiDottore CommercialistaCommissione “Compliance Aziendale” Consiglio Nazionale Dottori CommercialistiModena20 gennaio 2014Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto 7

  8. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti, D. Lgs. 231/01, presenta le seguenti caratteristiche: • destinatari: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica; • soggetti esclusi: Stato, Enti pubblici territoriali ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale; • quando: per reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente (è esclusa la responsabilità dell’Ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi). Il D. Lgs. 231/01 istituisce quindi la responsabilità amministrativa dell’Ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendentinell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

  9. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Punti Cardine: • superamento del principio“societas delinquere non potest”ex Art. 27 Costituzione; • la responsabilità amministrativa dell’Ente vaad aggiungersia quella della persona fisica; • la responsabilitàcoinvolge il patrimonio dell’Entee, indirettamente, gli interessi economici dei soci.

  10. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Catalogo dei reati Le ipotesi di reato per le quali si configura la responsabilità amministrativa dell’Ente sono: • malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.); • indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.); • truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 co.2, c.p.); • truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); • concussione (art.317 c.p.); • corruzione per atto pubblico (art. 318 c.p.); • corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); • corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); • istigazione alla corruzione (art.322 c.p.); • peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati membri; • falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori bollati (art. 25-bis D.Lgs231/2001).

  11. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Catalogo dei reati (segue) I reati societari normati dall’art.25-ter del Decreto, introdotti in seguito al D.Lgs. 61/2002: • false comunicazioni sociali; • falso in prospetto; • falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione; • impedito controllo; • formazione fittizia del capitali, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante; • illecita influenza sull’assemblea; • aggiotaggio; • ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

  12. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Catalogo dei reati (segue) • delitti informatici e trattamento illecito dei dati; • reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; • delitti in materia di violazione del diritto d’autore; • delitti contro l’industria ed il commercio; • reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali; • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; • delitti contro la personalità individuale; • reati di abuso di mercato; • ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; • reati transnazionali; • reati ambientali.

  13. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Catalogo dei reati (segue) I reati societari normati dall’art.25 duodecies del Decreto, introdotti in seguito al D.Lgs 109/2012: • impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. I reati societari normati dall’art.25 ter lettera a-bis comma 1 del Decreto, introdotti in seguito alla Legge 190/2012: • induzione indebita a dare o promettere utilità; • corruzione tra privati. I reati societari normati dall’art.25 bis del Decreto, introdotti in seguito al D.Lgs 93/2013: • frode informatica; • trattamento di dati illeciti; • falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante; • inosservanza di provvedimenti del Garante; • indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. 13

  14. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Sanzioni applicabili all’Ente • Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in: • sanzione pecuniaria: da Euro 25.823fino ad un massimo di Euro 1.549.370; • sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, revoca di quelli concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; • confisca del profitto (sequestro conservativo in sede cautelare); • pubblicazione della sentenza di condanna.

  15. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Esenzione da responsabilità • Il Decreto prevede la possibilità per l’Ente di essere esonerato da responsabilità qualora abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; • Il Modello di Organizzazione è l’insieme delle regole e procedure, comunque denominate, che in concreto sono previste ed attuate per l’organizzazione e la gestione dell’Ente.

  16. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Esenzione da responsabilità (segue) • Il Modello “ex-ante” e “post-factum” • La normativa distingue l’ipotesi del Modello adottato prima della commissione del reato (c.d. Modello • ex-ante) dal Modello adottato dopo la commissione del fatto (c.d. Modello post-factum): • Modello ex-ante: l’idoneità del Modello esclude la responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto; • Modello ex-post: l’idoneità del Modello alleggerisce la risposta sanzionatoria: - esclusione delle sanzioni interdittive; - sospensione e revoca delle misure cautelari interdittive; - sospensioni e conversioni delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie; - riduzione delle sanzioni pecuniarie.

  17. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Ipotesi di esclusione della responsabilità dell’Ente È prevista l’inversione dell’onere della prova per i reati commessi da soggetti in posizione apicale. È necessario che l’Ente provi che: • sono stati comunqueadottati Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi; • è stato istituito unOrganismo di Sorveglianzainterno ed autonomo, dotato di poteri di vigilanza; • i soggetti che hanno commesso il reatohanno eluso fraudolentemente i protocolli preventivi*; • non ci sono stateomissioni o negligenzenell’operato dell’Organismo di controllo**. * Prova “diabolica” molto difficile. Ciò che la rende ancor più difficile è il “fraudolentemente” perché a) l’esenzione per errore non esima dalla colpa; b)l’esclusione in caso di ristretta base di governo (A.U., pochi manegers con tutti i poteri), consente l’esclusione senza particolari raggiri . ** Responsabilità enorme perché la prova del controllo deve essere data per tutte le procedure.

  18. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Ipotesi di esclusione della responsabilità dell’Ente (segue) Non è prevista l’inversione dell’onere della prova: per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata • È necessario che il magistrato provil’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; • la mancata “direzione” non ricorre sel’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato unModello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

  19. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Caratteristiche del Modello È quindi necessario (se l’Ente vuole godere dell’esimente) dotarsi di: • unModello di Organizzazione, Gestione e Controllocaratterizzato da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell’area di rischio legata all’attività dell’impresa; • unOrganismo interno all’Enteche abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del Modello e che sia dotato di piena autonomia nell’esercizio della supervisione e del potere disciplinare e che agisca con continuità (OdV).

  20. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Adozione del Modello tra obbligo ed opportunità • Dal punto divista della societànon vi è un obbligo giuridico; • dal punto divista degli amministratorisi ritiene che l’obbligo di agire con diligenza, da cui discende il dovere di organizzare in modo adeguato l’impresa gestita (art. 2392, primo e secondo comma del C.C.) fanno nascere unobbligo di adozione del Modello in capo agli amministratorie una responsabilità in caso contrario; • la giurisprudenza ha sostenuto questa tesi, almeno nel senso che vi è un obbligo dell’organo amministrativo di farsi carico dellavalutazione dell’opportunità di prevenire i reati contemplatidal D. Lgs. 231/01 mediante l’adozione del Modello.

  21. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il “Modello dei Modelli” • Il D. Lgs. 231/2001 prevede che: “i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati (…) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia…”. In particolare hanno provveduto: • Confindustria (ultima versione 31 marzo 2008); • Associazione Bancaria Italiana; • Associazione Nazionale Costruttori Edili; • Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici; • Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese; • Confederazione Italiana Piccola e Media Industria; • AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – 28 agosto 2013.

  22. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Altri documenti di riferimento: • Circolare n. 83607/2012 Comando Generale della Guardia di Finanza – Volume III – Responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato; • D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; • Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 emanate dall’UNI-INAIL; • British Standard OHSAS 18001:2007 in materia di sicurezza sul lavoro; • per questi ultimi due – D. Lgs. 81/2008 prevede una presunzione di idoneità a favore del Modello.

  23. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Caratteristiche del Modello Art. 6 c. 2 D.Lgs. 231/2001 • Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire il compimento dei reati; • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello; • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

  24. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto In aggiunta: • predisposizione di unCodice Eticoche prescriva norme generiche di comportamento in relazione ai reati ipotizzati (non è previsto dalla normativa, ma rientra nella prassi delle aziende ben organizzate)*; • verifica periodica del Modelloe sua eventuale revisione; • vigilanza da parte di uno specifico Organismo di Vigilanza,dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sul funzionamento del Modello; • comunicazione al personale e sua formazionenon solo del Codice Etico, ma del Modello nel suo complesso > Documento di sintesi del Modello. • N.B.: In ogni caso spetta al giudice penale la valutazione in merito alla adeguatezza del Modello, ovvero alla rispondenza dei codici comportamentali adottati dall’Ente ai parametri elencati nel D. Lgs. 231. * Il Codice Etico sta al sistema delle regole aziendali, come la Costituzione di uno Stato sta alle Leggi e Regolamenti nazionali

  25. Il Modello definisce le regole comportamentali che tutto il personale deve rispettare Il Modello esprime le regole con una serie di diversi strumenti: organigramma procedure protocolli mansionari istruzioni operative deleghe e procure Questi strumenti sono sorretti da: Codice Etico: la cui funzione è di legittimare in via di principio misure che altrimenti apparirebbero inutilmente coercitive comunicazione: le regole vanno adottate ma anche diffuse, spiegate; va verificato il livello della loro comprensione; le regole vanno anche formalmente comunicate e formalmente accettate controlli: la cui funzione è di verificare che le misure siano in concreto rispettate sanzioni: la cui funzione è di chiusura dei due punti precedenti (il sistema detta le regole, verifica e punisce) Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale 25

  26. DEFINIZIONE Il sistema disciplinare è quindi quella parte di sistema organizzativo idonea a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello Il sistema disciplinare parte dal presupposto che le violazioni del Modello sono un fatto grave che incrinano il rapporto tra la Società ed i collaboratori improntato sulla trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità Il sistema disciplinare 231/01 è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e collaboratori e completa il sistema sanzionatorio aziendale Il sistema disciplinare 231 deve essere conciliabile con le norme che regolano il contratto di lavoro ovvero il Contratto Collettivo Nazionale e lo Statuto dei Lavoratori Il sistema disciplinare 231 è invece del tutto svincolato ed autonomo rispetto allo svolgimento ed all’esito di un eventuale procedimento penale che colpisca il lavoratore Il comportamento sanzionato non deve necessariamente essere in sé un reato, in quanto il Modello può vietare dei comportamenti che siano semplicemente prodromici alla realizzazione di un reato. Ad esempio il mancato uso dei presidi antifortunistici non necessariamente comporta una lesione del lavoratore e non necessariamente la lesione comporta la commissione di un reato. Il mancato uso del presidio può però (anzi deve) essere ugualmente sanzionato Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale (segue) 26

  27. ESEMPI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello ed alle leggi da esso richiamate L’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti dal Codice Etico L’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico La messa in atto, in generale, di azioni o comportamenti contrari alle leggi e regolamenti, sia nazionali sia esteri Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale (segue) 27

  28. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANZIONATORIO Deve essere predisposto per iscritto Deve essere diffuso, come parte integrante del Modello, mediante una puntuale e capillare informazione e formazione dei destinatari e la pubblicazione ed affissione in luoghi accessibili a tutti Deve prevedere sanzioni, la cui erogazione deve essere caratterizzata dai principi di specificità, tempestività ed immediatezza, nonché dalla idoneità a svolgere un’azione deterrente avendo una specifica funzione preventiva e non meramente ed esclusivamente punitiva Deve garantire il contradditorio, ovvero il soggetto a cui è stato contestato il comportamento deve poter proporre argomentazioni a sua difesa Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale (segue) 28

  29. LE MISURE APPLICABILI Il Contratto Collettivo Nazionale prevede come sanzioni disciplinari: richiamo verbale ammonizione scritta multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni licenziamento per mancanze (ai sensi delle previsioni normative) I criteri adottabili per definire tipo ed entità delle sanzioni sono: intenzionalità del comportamento illecito o non corretto grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell’evento condotta complessiva del dipendente (ad esempio eventuali precedenti) oppure l’esistenza di circostanze attenuanti (come pure aggravanti), tenendo in dovuto conto la professionalità ed il suo passato lavorativo il ruolo ed i compiti assegnati al dipendente livello di responsabilità, posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica eventuali ipotesi di condivisione di responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale (segue) 29

  30. L’ORGANO CHE SVOLGE L’ISTRUTTORIA E DETERMINA LE SANZIONI L’organo che gestisce l’iter formale può essere liberamente determinato dalla Società; è preferibile che sia l’ufficio risorse umane E’ opportuno coinvolgere almeno a livello informativo l’O.d.V. nelle istruttorie Si possono individuare casi nei quali per la gravità della sanzione o per la posizione di vertice (membri del C.d.A., membri del Collegio Sindacale, membri dell’O.d.V., dirigenti) la sanzione debba essere decisa dall’Organo Amministrativo Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale (segue) 30

  31. I DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Possono essere destinatari delle sanzioni disciplinari: dirigenti dipendenti collaboratori esterni e parti terze management aziendale Collegio Sindacale O.d.V. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il sistema disciplinare aziendale (segue) 31

  32. DEFINIZIONE Il Codice Etico rappresenta un “contratto” tra l’impresa e i suoi Stakeholders con la funzione di legittimare l’autonomia dell’impresa ai diversi soggetti, rendendo pubblicamente nota la consapevolezza dei suoi obblighi e lo sviluppo delle politiche aziendali I VANTAGGI Il Codice Etico produce credibilità della Società: chiunque può verificare se effettivamente l’impresa rispetti quanto si è imposta e ciò crea attorno all’azienda stessa un’alta o bassa reputazione, e sicuramente un alto livello di attenzione Dal livello di reputazione accumulato dipenderà poi la disponibilità degli Stakeholders nel cooperare e, tenuto conto che l’impresa nel lungo periodo ha un reale interesse ad instaurare stabili relazioni la strategia aziendale migliore, anche in termini di efficienza, è dare piena attuazione al suo Codice Etico rispettando le altrui aspettative Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico 32

  33. conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli Stakeholder della società(organi sociali, personale, clienti, fornitori, Enti pubblici, intermediari finanziari, associazioni di categoria, etc.); scongiurare comportamenti non etici; definire i valoria cui tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori dell’azienda a vario titolo devono ispirarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione essi assumono personalmente la responsabilità verso la società. Esso si articola solitamente su vari livelli: premessa, che fornisce una definizione del Codice Etico e incorpora la missione e la visione etica dell’impresa. Quest’ultima stabilisce il punto di riferimento per il bilanciamento tra le aspettative e gli interessi dei differenti Stakeholder. Essa identifica, altresì, le modalità con le quali la società vuole conseguire la sua mission e le modalità con cui i portatori di interesse sono chiamati a parteciparvi; destinatari ed ambito di applicazione, ove bisogna indicare tutti i soggetti tenuti ad adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice; Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) Il Codice Eticodefinisce gli impegni e le responsabilità moralinella conduzione degli affari e delle attività imprenditoriali svolte dalle persone che operano nell’azienda o entrano in contatto con essa, al fine di: 33

  34. norme di comportamento e rapporti con gli Stakeholder, il cui obiettivo è evitare comportamenti opportunistici e devianti non in linea con la visione e i principi etici aziendali. Le norme di comportamento possono essere di due tipi: divieti, che consistono nella proibizione di adottare un determinato tipo di comportamento. Sono norme che, in genere, disciplinano particolari aree dei rapporti con gli Stakeholder (ad esempio appalti, acquisti, selezione del personale, omaggi, esecuzioni di contratti, etc.); standard di comportamento, consistenti in regole o procedure che stabiliscono e prescrivono il tipo di condotta alla quale l’intera organizzazione deve conformarsi, per evitare comportamenti opportunistici; procedure di attuazione, controllo e diffusione del Codice, che rappresentano una componente essenziale di ogni Modello, in quanto mirano a diffonderlo all’interno e all’esterno dell’organizzazione, a farlo rispettare e a garantirne l’efficacia nel tempo; meccanismi disciplinari, ovvero la previsione di sanzioni in caso di violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) 34

  35. MODELLO E CODICE ETICO Il Codice Etico rappresenta uno strumento autonomo che non è necessariamente parte del Modello. Molte Società hanno adottato il Codice Etico e non il Modello Il Modello risponde specificamente alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al “catalogo” 231 Se la Società adotta il Modello, il Codice Etico deve fare riferimento al Modello ed al rispetto delle sue regole: va quindi adattato alle finalità del Modello Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) 35

  36. ESEMPI DI OBIETTIVI E VALORI La Società persegue le seguenti finalità: creazione di valore per gli azionisti e più in generale per gli “Stakeholders” far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività e principi etici comunemente accettati e sanciti negli Standard internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà rifuggire e stigmatizzare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche Autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori ed i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l’eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondati sull’esperienza, sull’attenzione al cliente e sulla innovazione porre in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigilare sulla loro osservanza e completa osservazione assicurare al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza sulle loro azioni promuovere una competizione leale che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello degli operatori di mercato, dei cliente e degli Stakeholders in genere perseguire l’eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di qualità, che rispondono in maniere efficiente alle loro esigenze tutelare e valorizzare le risorse umane di cui si avvale Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) 36

  37. PRINCIPALI TEMI DA TRATTARE NEL CODICE ETICO AZIONISTI: la Società si impegna a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti CLIENTI: la Società riconosce l’importanza della attenzione alla clientela e alla disponibilità di soddisfare le richieste COMUNITA’: la Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita della comunità nella quale opera attraverso l’erogazione di servizi di eccellenza – vendita di prodotti tecnologicamente avanzati. La Società individua nella ricerca e nella innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo. La Società mantiene con le pubbliche Autorità locali, nazionali e sopranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti nel Codice. La Società non eroga contributi, vantaggi o altra utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) 37

  38. PRINCIPALI TEMI DA TRATTARE NEL CODICE ETICO (SEGUE) RISORSE UMANE: la Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell’espletamento dell’attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno. AMBIENTE: la Società crede in una crescita globale sostenibile nell’interesse di tutti gli Stakeholders, attuali e futuri. Le scelte di investimento e di business sono pertanto informate al rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la Società tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte, anche mediante l’adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione, laddove operativamente ed economicamente proponibile, che consentano di ridurre, anche oltre i limiti di norma, l’impatto ambientale delle proprie attività. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) 38

  39. PRINCIPALI TEMI DA TRATTARE NEL CODICE ETICO (SEGUE) INFORMAZIONE: la Società è consapevole dell’importanza che una informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere. Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business, la Società assume pertanto la trasparenza come proprio obiettivo con i propri Stakeholders. In particolare, la Società comunica con il mercato e gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione RISPETTO DEL CODICE: al rispetto del Codice sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro della Società, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori, ecc.. La Società si impegna all’implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volte ad assicurare che i valori affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo un sistema sanzionatorio delle eventuali violazioni. Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Il Codice Etico (segue) 39

  40. Il Decreto Legislativo 231/2001La responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. n. 231/2001 : il punto della situazione Andrea BertolottiDottore CommercialistaCommissione “Compliance Aziendale” Consiglio Nazionale Dottori CommercialistiModena20 gennaio 2014Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Interventi da adottare 40

  41. Interventi da adottare Modello “idoneo” • La creazione di un Modello “idoneo” richiede l’analisi della situazione organizzativa aziendale el’adattamento del Modello a tale situazione di fatto; • la predisposizione di un Modello Organizzativo idoneo è condizionenecessaria, ma tuttavia non sufficiente, affinché l’Ente possa andare esente da responsabilità: è richiestal’efficace attuazione; • adempimenti formali o cartacei anche adeguati non sono sufficienti: la predisposizione del Modello dovrà essere tradotta incomportamenti concreti; • il Modello deve essere“su misura”; • La costituzione di un“gruppo di lavoro”per la predisposizione del Modello, con personale interno ed esterno • il consulente deve ritagliarsi un ruolo dicoordinatore e di “facility manager”,mai di professionista chepredispone unilateralmente il Modello e lo cala dall’alto; • il metodo è quello dell’intervista ai responsabili funzionali e della condivisione dell’analisi con i partecipanti al “gruppo di lavoro”; • è opportuna laverbalizzazionedi interviste e riunioni del “gruppo di lavoro”.

  42. Interventi da adottare Sistema di Controllo Interno 1. PROCESS ASSESSMENT: Analisi aziendale tramite intervista 2. RISK ASSESSMENT: - Risk Assessment - Rischio Inerente - Gap Analisys - Rischio Accettabile - Protocolli Esistenti - Procedure operative esistenti - Mansionari esistenti 3. RISK RESPONSE - Nuovi protocolli - Nuove procedure operative - Nuovi mansionari 4. MAPPATURA PROCESSI RISCHIO: - Processi - Descrizioni del processo - Strutture Coinvolte - Principi organizzativi e di controllo (Protocolli) - Principi di comportamento (Codice Etico) - Espressione numerica del rischio

  43. Interventi da adottare Sistema di Controllo Interno (segue) oltre: 5. Elaborazione/aggiornamento e condivisione di un Codice Etico 6. Adozione/revisione del sistema disciplinare conforme allo Statuto dei lavoratori e al CCNL applicabile. 7. Individuazione, nomina ed attivazione di un Organismo di Vigilanza dell’Ente, autonomo ed indipendente 8. Adozione formale e condivisione (interna ed esterna) del Modello, informazione e formazione dei destinatari, ottimizzazione ed aggiornamento continuo del Modello

  44. Interventi da adottare 1. PROCESS ASSESSMENT • La “as is analysis” comprende queste fasi: • check up aziendale generale; • individuazione delle attività primarie e di supporto; • identificazione dei fattori di rischio; • analisi della documentazione fornita al “gruppo di lavoro”; • somministrazione di questionari ed effettuazione di interviste volte alla valutazione del SCI.

  45. Interventi da adottare 2. RISK ASSESSMENT • Quale che sia la metodologia adottata, è indispensabile che i professionisti che conducono il processo di valutazione del rischi-reato abbiano ben chiara la differenza tra “rischio inerente” e “rischio residuo”. La probabilità che un illecito venga posto in essere, infatti, va valutata ipotizzando anzitutto una situazione di assoluta assenza di controlli sul processo (rischio inerente). Successivamente, si devono dettagliatamente indicare, per ciascun processo-reato, le attività di controllo già esistenti opportunamente distinte per tipologia; solo a questo punto può essere definito il rischio residuo, quello cioè che misura la probabilità che il reato possa essere commesso rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda; • il motivo della necessità di identificare e valutare separatamente le due tipologie di rischio individuate è evidente: ragionando sul solo rischio residuo si sottostimerebbe la rischiosità del processo e si potrebbe essere indotti a sottovalutare (o a trascurare) l’importanza del corretto funzionamento del sistema di controllo;

  46. Interventi da adottare (segue) 2. RISK ASSESSMENT (segue) • dal punto di vista teorico,il rischio è ritenuto accettabilequando i controlli aggiuntivi “costano” più delle risorse da proteggere; • è da tenere presente, tuttavia, che in questo caso una logica di tipo strettamente economico non può essere l’unico parametro di riferimento; • le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli ex D. Lgs. 231/2001, a tal proposito, introducono un diverso concetto dirischio accettabile: • riguardo al sistema di controllo preventivo in generale, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata daun sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e/o fraudolentemente; • relativamente ai reati di omicidio colposo, di lesioni personali colpose in materia antinfortunistica, la soglia di accettabilità è legata alla violazione dei Modelli nonostantela puntuale vigilanza sugli obblighi previsti in materia di sicurezza dei lavoratori.

  47. Interventi da adottare (segue) 2. RISK ASSESSMENT (segue) Passaggi: • mappatura aree e processi sensibili in relazione ai reati potenziali; • misurazione dei rischi e stima dell’esposizione ai singoli fattori di rischio; • il rischio può essere scomposto in: - probabilità del verificarsi dell’accadimento; - conseguenze e l’impatto dell’evento; - esposizione al rischio, data dal prodotto tra la probabilità che il rischio si manifesti e il suo impatto potenziale sull’organizzazione.

  48. Interventi da adottare (segue) 2. RISK ASSESSMENT (segue) Matrice rilevanza/azioni di controllo dei rischi Impatto Alto Rischio alto Rischio medio Alto impatto Rischio basso Rischio medio Basso Basso Alto Basso probabilità Basso Alto Probabilità

  49. Interventi da adottare Gap Analisys Le componenti del rischio da associare per valutarlo: • l’impatto - caduta di un meteorite: altissimo - caduta di grandine: medio/basso - terremoto: medio/alto • la probabilità - caduta meteorite: bassissima - caduta grandine: alta - terremoto: medio/bassa

  50. Interventi da adottare Gap Analisys (segue) • Valutata l’esposizionerischio si deve intervenire laddove sono superati i limiti di accettabilità • Si interviene nei casi di rischio alto e medio • Il management interviene sulla probabilità di rischio (tramite procedure/protocolli/controlli) essendo più difficile intervenire sull’impatto Matrice rilevanza/azioni di controllo dei rischi Rischio medio (INTERVENTO) Rischio alto (INTERVENTO) Alto Impatto Alto impatto Rischio basso Rischio medio (INTERVENTO) Basso Basso Basso Alto probabilità Basso Alto Probabilità

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