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COMMUNICATION LUNCH 26 SETTEMBRE 2012

COMMUNICATION LUNCH 26 SETTEMBRE 2012. Due tipi di responsabilità del committente per inadempimenti nei confronti di terzi appartenenti a categorie «qualificate» (lavoratori dipendenti, istituti previdenziali, erario). Art. 1676 c.c.

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Presentation Transcript


  1. COMMUNICATION LUNCH 26 SETTEMBRE 2012

  2. Due tipi di responsabilità del committente per inadempimenti nei confronti di terzi appartenenti a categorie «qualificate» (lavoratori dipendenti, istituti previdenziali, erario). Art. 1676 c.c. Art. 29 comma 2 d. lgs. n. 276/2003, modificato da ultimo sia dalla legge n. 35/2012 (conversione del d.l. n. 5/2012), sia dalla legge n. 92/2012 (precedenti modifiche significative nel 2004 e nel 2006) Art. 35 comma 28 d.l. n. 223/2006(convertito con legge n. 248/2006). Modificato da ultimo dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012

  3. Art. 1676 c.c. Azione diretta del dipendente dell’appaltatore nei confronti del committente per le retribuzioni, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda Prescrizione: decennale

  4. Art. 29 co. 2d. lgs. n. 276/2003 Obbligo solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori di corrispondere ai lavoratori: a) i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR; b) i contributi previdenziali; c) i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Sanzioni civili: escluse dall’ambito della solidarietà, a carico del solo inadempiente. Prescrizione: due anni dalla cessazione dell’appalto. Possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore e dei subappaltatori. Regresso nei confronti dei coobbligati in caso di pagamento, secondo le regole generali.

  5. Le modifiche all’art. 29 introdotte dalla legge n. 92/2012 La responsabilità solidale di cui sopra sussiste “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti …” Esclusione della responsabilità solidale per il caso in cui i metodi e le procedure di controllo così individuati vengano adottati?

  6. Art. 35 co. 28 d.l. n. 223/2006 versione originaria Responsabilità solidale dell’appaltatore e del sub-appaltatore, nei limiti di quanto dovuto dal primo al secondo, per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori cui è tenuto il sub-appaltatore. Committente → ruolo di controllore → procede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra sono stati correttamente eseguiti. Inosservanza delle modalità di pagamento da parte del committente: punita con sanzione amministrativa da € 5.000 a € 200.000, se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali sub-appaltatori.

  7. Le modifiche del marzo 2012 D.l. n. 16/2012, convertito con legge n. 44/2012, modifica l’art. 35 co. 28: responsabilità del committente, in solido con l’appaltatore e gli eventuali sub-appaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA sulle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.

  8. Il testo vigente dell’art. 35 comma 28 D.l. n. 83/2012 (misure urgenti per la crescita), convertito con legge n. 134/2012 → nuova modifica dell’art. 35 co. 28 Responsabilità solidale dell’appaltatore con il sub-appaltatore, nei limiti di quanto dovuto a quest’ultimo, per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal sub-appaltatore per le prestazioni relative al rapporto di sub-appalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione, che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente seguiti dal sub-appaltatore.

  9. Committente → riprende il ruolo di controllore Procede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, sia da parte dell’appaltatore che da parte del sub-appaltatore. Ha facoltà di sospendere il pagamento fino all’esibizione della documentazione. Inosservanza delle modalità di pagamento → sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro, se l’appaltatore e il sub-appaltatore non sono in regola

  10. COME “ORGANIZZARSI” PER EVITARE IL RISCHIO DELLA SANZIONE? • ALCUNI SUGGERIMENTI • REQUISITIPREVISTI DALLA NORMA (art. 35 comma 28) • Necessarietà di una verifica sugli adempimenti dell’appaltatore • Acquisizione della documentazione attestante gli adempimenti dell’appaltatore scaduti alla data del versamento • L’acquisizione deve avvenire prima del versamento del corrispettivo dell’appalto • L’attestazione dell’appaltatore può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui al DL 241/97 • Si può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione • La notifica degli atti deve avvenire anche al responsabile in solido

  11. IPOTESI DI SOLUZIONE • Introduzione nei contratti: • di una clausola che disciplina (i) il diritto del committente ad ottenere la documentazione di cui al comma 28 bis e all’articolo 29 comma 2 del DLgs. 276/03 (ii) il dovere dell’appaltatore di fornirgliela • di una clausola con il diritto del committente a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna di tutta la documentazione • di una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore all’obbligazione relativa alla fornitura della documentazione • di un obbligo dell’appaltatore, assistito da fideiussione, di risarcire l’appaltatore dei danni che gli derivino dall’inadempimento dell’obbligo di cui sopra

  12. Quale documentazione acquisire? • Ricevuta del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente • Ricevuta del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale • Dunque si potrebbe ipotizzare • un documento equipollente al DURC (documento unico di regolarità contributiva), • copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali, • copia del libro IVA con l’attestazione del versamento dell’imposta inerente le fatture oggetto del contratto; • Asseverazione da parte dei soggetti di cui all’art. 35 co. 1 d. lgs. 241/1997

  13. Circolare Agenzia Entrate n. 40/E ●La disciplina del nuovo art. 35 comma 28 si applica ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 ● e solo per i pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012. ● In alternativa all’asseverazione è possibile una dichiarazione sostitutiva – ai sensi del DPR n. 445/2000 – con cui l’appaltatore o il subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

  14. Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E La dichiarazione sostitutiva deve: Indicare il periodo nel quale l’IVA sulle fatture relative ai lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è stata versata l’imposta, oppure applicato il regime dell’IVA per cassa, oppure la disciplina del reverse charge; Indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi da lavoro dipendente sono state versate; Riportare gli estremi del modello F24 relativo ai versamenti; Specificare che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

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